Il D. P. R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina
della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della
Legge 03 luglio 2002 n. 179” disciplina la gestione dei rifiuti
sanitari e di altre tipologie di rifiuto, allo scopo di garantire elevati
livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, nonché
controlli efficaci; inoltre ha provveduto all’abrogazione dell’articolo
45 del D. Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente
e della Sanità del 26 giugno 2000 n. 219.
I rifiuti disciplinati dal predetto regolamento sono:
1. i rifiuti sanitari non pericolosi (non compresi tra i rifiuti pericolosi
di cui al Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22):
2. i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani quali es. i rifiuti
derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle
strutture sanitarie; i rifiuti derivanti dall’attività di
ristorazione ed i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza
delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono dai pazienti
affetti da malattie infettive trasmissibili attraverso tali residui;
ecc.
3. i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (sono compresi
nell’allegato II del DPR 254/03 – sono compresi tra i rifiuti
pericolosi contrassegnati con un asterisco “ * ” nell’allegato
A della direttiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio del 09 aprile 2002);
4. i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03 e
CER 18 02 02) di cui:
ß tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo
nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché
da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti
da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4 come da allegato
XI del D. Lgs. 626/94;
ß i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo
e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od
escreto dei pazienti isolati; ovvero siano contaminati da sangue, feci,
urine, liquido seminale, secrezioni vaginali, ecc.;
5. i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di
smaltimento perché, esempio, sono contaminati da agenti patogeni
per l’uomo o per gli animali;
6. i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti
derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali
provenienti da aree cimiteriali;
7. i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie,
che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio
infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici (es. quelli
prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di
acque o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici
e similari).
GESTIONE DEI RIFIUTI (SANITARI E DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE)
Le norme regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs. 22/97 che disciplinano
la gestione dei rifiuti, si applicano alle attività di deposito
temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione
e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, in relazione
alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani,
speciali, pericolosi e non pericolosi.
Nota: Qualora l’attività del personale sanitario delle strutture
pubbliche e private che erogano le prescritte prestazioni sanitarie
di cui alle Leggi 833/78 e 502/92, sia svolta all’esterno delle
stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture
medesime, ai sensi dell’articolo 58, comma 7 ter del D. Lgs. 22/97.
Inoltre il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata
la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità
dell’operatore sanitario che ha fornito la prestazione.
Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie
di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati
agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda
sanitaria di riferimento.
Precisazione: L’articolo 6 del DPR 254/03 stabilisce che lo scarico
di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato
dal D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche.
A tal fine, feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle
acque reflue che scaricano nella rete fognaria.RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI
A RISCHIO INFETTIVO
Particolare rilevanza ha la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi
a rischio infettivo; infatti l’articolo 8 del DPR 254/03 stabilisce
una serie di prescrizioni di cui:
a) per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito
temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito
preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi
a rischio infettivo, devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio
a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico
o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio
rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo e pungenti”, contenuti
entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile
previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta
“Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”;
b) i predetti imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate
per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la
loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore
idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento
degli altri rifiuti;
c) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni
che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima
di 5 (cinque) giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel
rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità
del produttore, tale termine è esteso a 30 (trenta) giorni per
quantitativi inferiori a 200 litri. Si precisa che la registrazione
nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 12 del D.
Lgs. 22/97 deve avvenire entro 5 (cinque) giorni;
d) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime
generale dei rifiuti pericolosi;
e) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti
di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata
nel più breve tempo tecnicamente possibile;
f) il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo
non deve, di norma, superare i 5 (cinque) giorni. La durata massima
del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento
di autorizzazione, che può prevedere anche l’utilizzo di
sistemi di refrigerazione.
Nota: I rifiuti sanitari sterilizzati ed assimilati ai rifiuti urbani,
devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando
appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da
quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari
assimilati, recanti in modo ben visibile, l’indicazione indelebile
“Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere
aggiunta la data della sterilizzazione.
Si precisa che i rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti
urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato
da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari
sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti
e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice
CER 19 12 10.
Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di
deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare,
di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere
effettuate utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili,
di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli
altri rifiuti sanitari assimilati, recanti in modo ben visibile, l’indicazione
indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà
essere aggiunta la data della sterilizzazione.
APPLICAZIONE NORMATIVA ADR
L’ADR 2003 inquadra i rifiuti sanitari a rischio infettivo nella
classe 6.2 - materie infettanti -, ovvero quelle materie di cui si sa
o di cui si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni.
Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri,
virus, ricketsie, parassiti, funghi) o microrganismi ricombinati (ibridi
o mutanti), di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che causino
malattie infettive all’uomo o agli animali.
Ai fini della presente classe, i virus, i microrganismi come pure gli
oggetti contaminati da essi devono essere considerati come materie della
presente classe.
Le materie della classe 6.2 sono così suddivise:
ß I 1 Materie infettanti per l’uomo;
ß I 2 Materie infettanti unicamente per gli animali;
ß I 3 Rifiuti ospedalieri;
ß I 4 Campioni di diagnostica.
Le materie infettanti devono essere classificate nella classe 6.2 ed
assegnate ai N° ONU 2814 o 2900, nonché essere assegnate
ad uno dei seguenti tre gruppi di rischio che si caratterizzano per
il carattere patogeno dell’organismo, il modo e la relativa facilità
di trasmissione, il livello di rischio corso dall’individuo e dalla
collettività e la possibilità di guarire la malattia mediante
agenti e trattamenti preventivi, disponibili ed efficaci.
I criteri applicabili ad ogni gruppo di rischio in funzione del livello
di rischio sono i seguenti:
1. Gruppo di rischio 4: agente patogeno che generalmente provoca una
malattia grave all’uomo o all’animale e che si trasmette facilmente
da un individuo all’altro, direttamente o indirettamente, e contro
il quale non si dispone ordinariamente né di profilassi né
di trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale
e collettivo elevato);
2. Gruppo di rischio 3: agente patogeno che generalmente provoca una
malattia grave all’uomo o all’animale ma che in genere non
si trasmette da un individuo all’altro, e contro il quale si dispone
di una profilassi o di un trattamento efficace (vale a dire che presenta
un rischio individuale elevato e un rischio collettivo debole);
3. Gruppo di rischio 2: agente patogeno che generalmente provoca una
malattia all’uomo o all’animale ma che, a priori, non costituisce
un pericolo grave e contro il quale, benché sia capace di provocare
un’infezione grave in seguito all’esposizione, esistono misure
efficaci di trattamento e di profilassi, in modo che il rischio di propagazione
dell’infezione è limitato (vale a dire un rischio individuale
moderato e un rischio collettivo debole).
Nota: Per quanto riguarda il gruppo di rischio 1, si precisa che questo
contiene microrganismi poco suscettibili di provocare malattie umane
o animali; perciò le materie contenenti soltanto tali microrganismi
non sono considerate infettanti.
Prescrizioni: Qualora il trasporto di rifiuti sanitari rientra nella
normativa ADR, oltre al formulario di identificazione dei rifiuti trasportati,
il conducente dovrà avere al seguito anche il documento di trasporto
ed il documento recante le istruzioni di sicurezza (consegne scritte).
La mancanza del formulario di identificazione di rifiuti è riconducibile
alla violazione di cui agli articoli 15 e 52 del Decreto Legislativo
05 febbraio 1997 n. 22, mentre la mancanza del documento di trasporto
per merci pericolose in regime ADR, nonché le istruzioni di sicurezza
sono riconducibili alle violazioni previste dall’articolo 168 del
Codice della Strada.
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