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Ministero dei trasporti - DELIBERAZIONE 27 giugno 2006 Istituzione dell’«Elenco degli Ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto»

(Deliberazione n. 15/06).
MINISTERO DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 27 giugno 2006
Istituzione dell’«Elenco degli Ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto», in attuazione dell’articolo 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e decreto dirigenziale 17 febbraio 2006,utilizzati dagli organismi di certificazione per la certificazione di qualità delle imprese, che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici.
(Deliberazione n. 15/06).
(GU n. 162 del 14-7-2006)

IL COMITATO CENTRALE PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l’art. 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l’art. 9, comma 2, lettera f), che prevede da parte del Comitato centrale l’«attribuzione dell’accreditamento degli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e), del comma 1 dell’art. 7, «Certificazione di qualità e sicurezza»; Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «Definizione di modalità e tempi per l’adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286», in riferimento del quale si e’ espressa in modo favorevole anche la Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica nella seduta del 25 gennaio 2006;

Delibera:
Art. 1.
Scopi e finalità

La presente delibera stabilisce le procedure di accreditamento degli ispettori, e l’istituzione di un «Elenco degli ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto», i requisiti di comprovata competenza del trasporto stradale e multimodale, la formazione e l’aggiornamento, in attuazione al decreto dirigenziale 17 febbraio 2006.

Art. 2.
Elenco degli ispettori ed assistenti ispettori

E’ istituito presso il Comitato centrale un «Elenco degli ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto» per i profili di ispettore ed assistente ispettore, di cui all’allegato A dell’art. 1 alla presente delibera. Il regolamento di iscrizione, le procedure di attestazione, il codice deontologico, le previsioni dei rinnovi ed aggiornamenti, incluso le necessità di corsi specifici di aggiornamento, sono disciplinati da apposito regolamento del Comitato centrale, allegato alla presente delibera e parte integrante di questa (allegato B).

Art. 3.
Requisiti degli ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto

Possono presentare istanza di iscrizione all’elenco degli ispettori ed assistenti ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto» i candidati che rispondono ai requisiti di cui all’allegato A, parte integrante della presente delibera.

Art. 4.
Corso di formazione ed esame di profitto

Tutti i candidati per qualunque profilo di cui all’allegato A alla presente delibera devono superare un esame di valutazione di profitto presso il Comitato centrale al termine di uno specifico «Corso di formazione per ispettori» in tema di qualità e sicurezza per le imprese di autotrasporto, e specificatamente al «Codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza dell’autotrasporto», di cui alla delibera del Comitato centrale 27 giugno 2006, n. 1, relativamente ai settori merceologici di cui all’art. 9, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. (allegato C alla presente delibera).

Art. 5.
Accreditamento degli organismi di certificazione

Ai fini dell’accreditamento presso il Comitato centrale, come previsto all’art. 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 285/2005, gli organismi di certificazione accreditati dal SINCERT al rilascio di certificazioni ISO 9001:2000 alle imprese di autotrasporto (settore trasporto 31 dell’European Accreditation - EA) e che intendono rilasciare certificazioni di qualità ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzano gli ispettori e gli assistenti ispettori iscritti nell’«Elenco» di cui all’art. 4 della presente delibera.

Roma, 27 giugno 2006
Il presidente: De Lipsis


Allegato A
Delibera n. 15/06 del 27 giugno 2006
PROFILI E RELATIVI REQUISITI PER ISPETTORI ED ASSISTENTI ISPETTORI

1.1. Profilo di ispettore (Lead auditor).
Ispettori di sistemi qualità, ambiente e sicurezza, avendo all’attivo un’esperienza documentata di almeno 50 verifiche ispettive nel settore della logistica e nei trasporti come Lead auditor, con organismi di certificazione accreditati dal SINCERT.

1.2. Profilo di assistente ispettore.
Il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: laurea, oppure laurea triennale accompagnata da una esperienza lavorativa di almeno un anno, maturata in aziende di logistica e/o trasporti o in consorzi, cooperative, associazioni di categoria rappresentate in comitato centrale, oppure diploma di scuola superiore accompagnato da una esperienza lavorativa di almeno 2 anni, maturata in aziende di logistica e/o trasporti o in consorzi, cooperative, associazioni di categoria rappresentate in comitato centrale, oppure comprovata esperienza in posizione di responsabilità nella gestione di sistemi qualità/sicurezza/ambiente maturata per un periodo di almeno due anni in aziende di trasporti, oppure comprovata esperienza in posizione di responsabilità nella gestione di sistemi qualità/sicurezza/ambiente maturata per un periodo di almeno tre anni se in aziende di altri settori.

1.3. Mantenimento del profilo e passaggio di profilo.
Gli assistenti ispettori per mantenere l’accreditamento dovranno dimostrare di avere eseguito almeno 10 verifiche ispettive nel settore dell’autotrasporto con organismi di certificazione accreditati dal comitato centrale, negli ultimi due anni. Essi acquisiscono il titolo di Lead auditor dopo aver avuto 30 verifiche ispettive nel settore dell’autotrasporto e della logistica con organismi di certificazione accreditati dal comitato centrale.


Allegato B
Delibera n. 15/06 del 27 giugno 2006
REGOLAMENTO DELL’ELENCO DEGLI ISPETTORI DELLA QUALITÀ E SICUREZZA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

1.1. Istanza di iscrizione all’elenco.
Per iscriversi nell’apposito elenco il candidato dovrà inviare al Comitato centrale dell’albo la domanda corredata dai documenti che attestano il possesso dei requisiti di cui allegato A della presente delibera, e cioè:
fotocopia del titolo di studio;
fotocopia dell’attestato dell’attività lavorativa svolta sia di carattere generale sia l’attività svolta nel settore dei trasporti e della logistica rilasciato dall’organizzazione presso la quale l’attività e’ stata svolta. (il Comitato centrale si riserva di richiedere gli originali in visione);
fotocopia dell’attestato di superamento dell’esame.
Il Comitato centrale si riserva il diritto di accertare la veridicità delle affermazioni contenute nella documentazione presentata. La valutazione della domanda viene comunicata per iscritto al candidato normalmente entro i quindici giorni successivi alla riunione del Comitato.

1.2. Esame presso il comitato centrale albo autotrasportatori.
I candidati sostengono un esame di valutazione di profitto del corso di formazione di cui all’art. 3 della presente delibera, che consiste in:
un test di carattere specifico (capacità di applicare correttamente le norme); un test di carattere generale (conoscenza ed interpretazione delle norme);
una prova orale (colloquio).

1.3. Attestazione: validità.
La durata della iscrizione all’elenco degli ispettori è triennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o di rinuncia alla iscrizione, al termine dei tre anni di validità, alle seguenti condizioni:
a) Rinnovi e aggiornamenti.
Ai fini del rinnovo triennale è necessario documentare la continuità professionale nei 2 anni come ispettore, e l’aggiornamento professionale. Quest’ultimo è rivolto specialmente all’identificazione delle aree di miglioramento personale e tecnico/normativo, dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti la formazione specifica effettuata per almeno 24 ore negli ultimi 2 anni.

1.4. Codice deontologico.
«Ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto» iscritti presso l’elenco del Comitato centrale dell’albo autotrasportatori, sono tenuti a rispettare le seguenti norme deontologiche:
1) Comportarsi nei confronti di persone, aziende, enti e clienti (interni ed esterni), in modo scrupolosamente leale ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato e quello del personale di cui si è, eventualmente, responsabili;
2) non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte di persone, aziende, enti e clienti (interni ed esterni) o di loro rappresentanti;
3) controllare inoltre che anche il personale, di cui si è eventualmente responsabili, non compia azioni di questo tipo;
4) fare presente al proprio cliente qualsiasi conflitto di interesse che possa esistere in ordine alla prestazione professionale relativa alla certificazione, prima di assumere l’incarico professionale;
5) mantenere l’assoluta riservatezza verso terzi (segreto professionale) sulle informazioni di qualsiasi natura ottenute durante la prestazione professionale e fatti comunque salvi i requisiti di legge;
6) non influenzare l’azienda/ente da sottoporre ad audit utilizzando la propria attività/funzione di ispettore o responsabile del gruppo di ispezione per ottenere ulteriori incarichi professionali, nella progettazione/revisione/implementazione di sistemi di gestione o in altri. Il possesso di più certificazioni, a maggior ragione, non consente tale comportamento;
7) rispettare tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento alla prestazione di servizi; 8) non utilizzare riferimenti al Comitato centrale, riportato sui certificati coperti da accreditamento, per effettuare attività promozionali che possano indurre ad una non corretta interpretazione del significato dell’accreditamento e della certificazione di qualità e sicurezza stessa.

Allegato C
Delibera n. 15/06 del 27 giugno 2006
PROGRAMMA PER IL «CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORI» IN RELAZIONE AL CODICE DI PRATICA DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL’AUTOTRASPORTO

1.1. Elementi di valutazione del profitto del corso.
Gli esaminandi, in sede di esame di valutazione di profitto del corso di formazione seguito, saranno sottoposti a test scritti e ad una prova orale per accertare: la conoscenza delle caratteristiche economiche gestionali dell’autotrasporto, integrato nelle filiere logistiche, ed in particolare delle quattro filiere di cui al decreto legislativo n. 284/2006; la competenza per l’attività di «valutazione di conformità» e di efficacia dei sistemi di gestione per la qualità e la sicurezza ed alle norme cogenti di riferimento; il possesso delle competenze tecniche-operative per la gestione delle attività di trasporto e logistica per la sicurezza relative ai quattro settori di cui all’art. 2, lettera b), comma 8, della legge n. 32/2005; la conoscenza delle dinamiche, anche attraverso casi di studio, relative alla sicurezza e all’incidentalità. Il Comitato centrale nominerà una commissione di esame costituita da organico ministeriale diretto ed indiretto e da esperti esterni.

1.2. Programma del corso.
Il corso avrà la durata di 40 ore consecutive in 5 giornate e sarà caratterizzato dalle seguenti tematiche:
la gestione dell’autotrasporto nelle 4 filiere produttive italiane: approfondimenti manageriali (funzione direzionale), funzione sistemica (coordinamento attività ai fini della sicurezza), legale ed analisi delle responsabilità;
il management di una azienda «client oriented» (ISO 9001);
la sicurezza della circolazione e gli strumenti gestionali della azienda client oriented (OHSAS18.001);
il codice di pratica: l’evoluzione della ISO 9001 per la sicurezza dell’autotrasporto; gli strumenti aziendali: profili minimi e best practices riscontrabili, in relazione
alle dimensioni aziendali ed ai profili operativi e territoriali; casi studio condotti dal C.C. su 20 aziende italiane;
testimonianze di managers di aziende certificate che operano nei quattro settori (dalla teoria alla pratica;
come si «fa» una verifica in azienda e come si registra: approccio, procedura, codice deontologico e simulazione in aula.

I corsi saranno tenuti su scala nazionale attraverso la formazione di aule ed organizzati con il concorso ed il supporto operativo degli enti di formazione accreditati presso il Ministero dei trasporti. I candidati alla fine del corso e dell’esame di valutazione saranno in caso di esito positivo iscritti nell’elenco degli ispettori ed assistenti ispettori di cui all’art. 4 della presente delibera.
Agli iscritti nell’elenco sarà rilasciato un tesserino di qualificazione ai fini del riconoscimento dell’iscrizione.

© asaps.it
Martedì, 18 Luglio 2006
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