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(GU n. 257 del 3 novembre 2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale 1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
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03/Novembre/2016
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