Puntuale
come il caldo d’estate, d’estate è arrivata la solita
modifica al codice della strada.
Questa volta ci ha pensato il DL 115 del 30 giugno 2005, convertito
con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168 (artt. 5 e 9).
Per la verità l’esigenza era inizialmente quella di
rinviare al 1° ottobre 2005 il patentino per i maggiorenni. Per
questo il provvedimento era stato inserito con un articoletto in una
sorta di decreto “omnibus” recante disposizioni per
assicurare la funzionalità dei settori della pubblica amministrazione.
Alcune riflessioni solo sulla parte che ci compete.
Già in luglio, al momento della discussione alla Camera, parte
un primo tentativo di alcuni deputati di inserire una serie di pastoie
all’uso dei misuratori di velocità, con previsione dell’obbligo
della presenza dell’agente in divisa e sempre visibile, nonché
la documentazione inequivocabile della sanzione, insomma ogni volta
una foto. Ammettiamo che l’uso dell’autovelox qualche volta
è molto discutibile e rispondente a logiche di cassa più
che alla volontà di abbassare la sinistrosità. Questo
avrebbe però significato l’addio ad ogni accertamento a
remoto con le conseguenze prevedibili nei territori ad alto rischio
come le autostrade e superstrade.
Grazie alla reazione di alcuni settori ministeriali e di alcune associazioni,
Asaps in testa, il tentativo è stato respinto con perdite (per
questa volta).
Tuttavia il provvedimento che inizialmente conteneva la sola data di
rinvio del patentino per i maggiorenni, con la previsione che questi
per ottenere il certificato dovessero inoltrare la sola domanda corredata
da certificato sanitario, è stato ampiamente emendato, ed è
sbucato l’obbligo di frequenza dei corsi anche per i maggiorenni,
senza la previsione dell’esame finale. Ben venga, anche se proviamo
un po’ di pena per le gli ultrasettantenni Alcide, Benito, Ines
che dovranno risedersi sui banchi di scuola (guida). Circa la validità
il patentino avrà la stessa scadenza stabilita per la patente
A.
Viene poi previsto che chi si ritrova la patente ritirata per la violazione
dell’art. 142 comma 9 Cds, - superamento del limite di velocità
di oltre 40 Km - possa continuare a guidare. Non si sentiva il bisogno
di questa “precisazione”, in quanto ora può apparire
che nei casi in cui il ritiro della patente sia conseguenza di guida
in stato di ebbrezza, sorpasso in curva ecc., non si possa allora guidare
il ciclomotore.
Emendamenti giustificati con l’obiettivo di ostacolare anche l’attività
criminale, hanno previsto anche che per alcune violazioni (molto
comuni in certe zone del sud), come viaggiare col ciclomotore o la moto
senza casco o con un numero di passeggeri superiore a quello previsto,
o per l’uso del mezzo sottoposto a fermo, scatti ora la conseguente
confisca del veicolo.
Ci vien da pensare che se a Napoli non ci sarà un cambio sostanziale
nei comportamenti, bisognerà requisire lo stadio S.Paolo per
custodire i ciclomotori e moto da confiscare.
Infine,
con un emendamento che ha fatto molto rumore, è stata prevista
la revoca della patente per chi in stato di ebbrezza da alcol o stupefacenti
provochi, alla guida di un veicolo, la morte di altre persone.
Attenzione però! Lo stato di alcolemia accertato deve essere
pari o superiore a 3 g/l, un valore molto vicino al coma etilico.
Quindi molto rumore per nulla. Se avessero ascoltato l’Asaps che
proponeva la revoca della patente alla seconda guida in stato di ebbrezza,
con valore superiore a 1 g/l, a prescindere dall’aver provocato
la morte di persone, forse la norma sarebbe stata più seria e
credibile.
Perché si deve attendere che il conducente debba essere al limite
della capacità di guidare e debba prima ammazzare??
*
Presidente Asaps.