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Corte di Cassazione 19/07/2006

Giurisprudenza di legittimità - Responsabilità civile da circolazione stradale – Trasporto di tre passeggeri su ciclomotore – Incidente stradale – Lesioni al terzo trasportato – Responsabilità del conducente – Sussistenza

(Cass. Civ. sez. III, 17 gennaio-1°giugno 2006, n. 13130)
 
 

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sezione III, 17 gennaio-1 giugno 2006, n. 13130

 
Responsabilità civile da circolazione stradale – Trasporto di due passeggeri su ciclomotore – Incidente stradale – Lesioni al terzo trasportato – Responsabilità del conducente - Sussistenza

 Il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.

 Svolgimento del processo

 Con atto di citazione del 20 gennaio 1997 i signori F.B. e C.D.S., genitori di A.B., convenivano in giudizio i signori F.S. e L.C., genitori di M.S., e chiedevano la loro condanna al risarcimento dei danni subiti dal figlio a seguito dell’incidente verificatosi il 15 giugno 1995 a Gallipoli (Le). Deducevano che l’incidente era ascrivibile alla responsabilità della S. che, trasportando il B. e un’altra ragazza a bordo del suo ciclomotore, era andata a urtare una autovettura in sosta provocando danni alla persona del B..

Si costituivano i signori S. eccependo l’irritualità della vocatio in ius e contestando la responsabilità a carico della figlia che non aveva urtato il veicolo in sosta ma vi si era solo accostata. Rilevavano inoltre che alla fattispecie non poteva applicarsi alcuna presunzione di colpa in favore del trasportato e chiedevano il rigetto della domanda di risarcimento.

Il GdP di Gallipoli con sentenza del 10/18 febbraio 1998 rigettava la domanda di risarcimento e compensava le spese processuali.

Proponevano appello i signori B..

Nel corso del giudizio di appello si costituivano in proprio A.B. e M.S. divenuti maggiorenni.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 16 novembre 2001-7 febbraio 2002, riteneva applicabile alla fattispecie la presunzione di cui all’articolo 2054 comma 1 del Cc; riteneva pertanto la S. interamente responsabile del danno che liquidava in lire 17.400.000 all’epoca dell’incidente e conseguentemente condannava gli appellati in solido al pagamento della predetta somma con interessi legali maturati sulla somma annualmente rivalutata sino al saldo, oltre che al pagamento della metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Lecce M.S., unitamente ai genitori, deducendo quattro motivi di ricorso (attinenti a erronea, incoerente ed illogica valutazione della testimonianza, erronea analisi su un punto decisivo della controversia costituito dalla condotta della ricorrente, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 Cc, illegittima quantificazione del danno).

 

Motivi della decisione

Va in primo luogo affrontato il terzo motivo di ricorso che attiene a violazione e falsa applicazione di legge. Con tale motivo la ricorrente si limita sostanzialmente a ricordare che accanto all’orientamento giurisprudenziale più recente – che ritiene l’applicabilità dei principi generali espressi dall’articolo 2054 Cc a tutti i soggetti che ricevono danni dalla circolazione dei veicoli – esiste un orientamento contrario che ritiene non invocabile da parte dei terzi trasportati la presunzione di colpa ex articolo 2054 del Cc.

L’orientamento ormai consolidato di questa Corte è nel senso di ritenere che «in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’articolo 2054 Cc esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno». (Cassazione, Sezione terza civile 10629/98 e fra le molte sentenze conformi successive Cassazione, Sezione terza civile 4022/01). Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale che non incontra più contrasto nelle pronunce della Corte di legittimità e rispetto al quale non sussistono motivi di dissenso che possano basarsi in particolare sulla fattispecie in esame.

Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente dato che si riferiscono entrambi a censure di insufficienza o inadeguatezza della motivazione. Si tratta di censure che, lungi dall’individuare elementi di fatto non adeguatamente valutati dai giudici di appello, si propongono in realtà come contestazioni della decisione di merito e sono intese a provocare una diversa valutazione dei fatti.

Per ciò che concerne la valutazione consentita al giudice di legittimità deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e immune da vizi logici. Dopo avere affermato l’applicabilità dei principi di cui all’articolo 2054 Cc i giudici del Tribunale di Lecce hanno escluso che la S. abbia fornito la prova liberatoria consistente nella dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare non risulta ai giudici dell’appello, sulla base delle acquisizioni istruttorie, che la S. abbia rispettato le norme del Cds a quelle di comune prudenza e diligenza. Risulta al contrario che la S. procedesse alla guida del ciclomotore con a bordo non solo il B. ma anche un’altra amica.

Quest’ultima, sentita come testimone, ha dichiarato che il B. sedeva dietro di lei e, «pur stando composto, teneva le gambe divaricate trovandosi nella posizione di ultimo sul vespino». L’incidente si verificò secondo la ricostruzione della testimone perché il B. urtò con il ginocchio una macchina in sosta, costeggiata dal ciclomotore, e cadde in terra procurandosi le lesioni personali per le quali chiede il risarcimento in questo giudizio. Secondo il Tribunale di Lecce da tale deposizione deve dedursi che la S. adottò una condotta di guida non adeguata alle condizioni eccezionali in cui viaggiava il ciclomotore. In particolare la S. avrebbe dovuto evitare di procedere a ridosso delle autovetture in sosta mentre nessun addebito può essere mosso al B. per la posizione divaricate delle sue gambe che evidentemente dipendeva dalla presenza di un altro trasportato sul ciclomotore, presenza che impediva al B. di appoggiare i piedi sull’apposita pedana e lo costringeva a posizione le gambe in corrispondenza della parte più larga della scocca del veicolo.

A fronte di questa precisa ricostruzione del fatto che si basa sulla deposizione di una teste assolutamente rilevante, i ricorrenti si limitano sostanzialmente a contestare la sussistenza di una prova positiva della responsabilità esclusiva di M.S. nella causazione del sinistro. Tale contestazione è evidentemente in contrasto con l’onere probatorio che incombeva loro per effetto dell’applicazione dell’articolo 2054 Cc alla fattispecie.

Essa inoltre non tiene conto della congruenza della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di appello, ricostruzione cui non è contrapposta alcuna ipotesi alternativa di verificazione del sinistro, che non sarebbe stata adeguatamente valutata dai giudici dell’appello

I ricorrenti lamentano anche che il Tribunale di Lecce non abbia determinato in quale misura il B., con la sua decisione imprudente di salire a bordo del ciclomotore, abbia concorso a determinare l’incidente. In questa sede si può esclusivamente rilevare che tale mancata determinazione non può considerarsi un’omissione da parte dei giudici di appello. Infatti se si ha presente la ricostruzione del sinistro operata nella motivazione della sentenza leccese si evince chiaramente, come si è già detto, che la responsabilità del sinistro è stata attribuita alla conducente del ciclomotore per la sua guida inadeguata alla situazione anomala cui si era esposta ospitando due persone a bordo dello scooter. Per altro verso emerge dalla motivazione, da un lato, la valutazione per cui l’adozione di una condotta di guida prudente e adeguata alla situazione avrebbe di per sé consentito di evitare il sinistro e, dall’altro, il rilievo per cui, da parte degli odierni ricorrenti, non è stata fornita alcuna prova contraria a tale assunto basata su circostanze oggettivamente valutabili.

Infine con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che il Tribunale di Lecce, nel liquidare il danno, si è limitata «ad adottare il criterio gabellare predeterminato e standardizzato, senza dare congrua motivazione in ordine all’adeguamento di quel valore alle peculiarità del caso esaminato». Il motivo è del tutto generico in quanto non indica a quali peculiarità il giudice dell’appello avrebbe dovuto fare riferimento.

Appare opportuno ricordare, inoltre, che, in tema di liquidazione del danno biologico che è di natura equitativa, il giudice dei merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, come il cosiddetto criterio gabellare, desunto dai precedenti giudiziari dell’ufficio di merito che provvede alla liquidazione; in tal caso, non deve motivare il criterio applicato (Cassazione civile, Sezione terza, sentenza 16237/05). Peraltro poiché le tabelle non costituiscono norme di diritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all’articolo 115 Cpc, la parte che in sede di legittimità lamenti il vizio di motivazione della sentenza – consistente nell’incongrua applicazione delle tabelle – non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito (Cassazione civile, Sezione terza, 27723/05).

Il ricorso va pertanto respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura indicata in dispositivo.

 PQM 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 2.300.000 oltre 100 euro per spese.


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Mercoledì, 19 Luglio 2006
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