La normativa facente capo al D. Lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22 (Decreto
Rochi) prescrive all’articolo 28 che l’esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve essere autorizzato dalla
regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione
della relativa istanza da parte dell’interessato.
L’autorizzazione deve riportare una serie di prescrizioni di cui:
ð i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
ð i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità
del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi
di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto
approvato;
ð le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
ð il luogo di smaltimento;
ð il metodo di trattamento e di recupero;
ð i limiti di emissione in atmosfera;
ð le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell’impianto e ripristino del sito;
ð le garanzie finanziarie;
ð l’idoneità del soggetto richiedente.
Nota: L’autorizzazione è concessa per un periodo di 5 anni
ed è rinnovabile; infatti entro centottanta giorni dalla scadenza
della stessa, deve essere presentata apposita domanda alla regione che
decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.
Quando non sono rispettate le condizioni e le prescrizioni riportate
nell’atto autorizzativo, quest’ultimo viene sospeso, previo
diffida, per un periodo massimo di 12 mesi.
Parallelamente abbiamo l’Albo Nazionale delle Imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo
10 del Decreto Legge 31 agosto 1987 n. 361 e convertito con modificazioni
dalla Legge 29 ottobre 1987 n. 441 che richiede una apposita iscrizione
per particolari svolgimenti di attività dirette alla gestione
dei rifiuti.
Premesso ciò, devono essere iscritte all’Albo le imprese:
1. che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi prodotti da terzi;
2. che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi che non eccedano
la quantità di 30 chilogrammi al giorno o di 30 litri al giorno
effettuati dal produttore degli stessi rifiuti;
3. che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di
bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione
dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
rifiuti.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e sostituisce l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di raccolta, di trasporto,
di commercio e di intermediazione dei rifiuti; mentre per le altre attività,
l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio
sia stato appositamente autorizzato.
Si precisa che le imprese che effettuano attività di raccolta
e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all’articolo
33 (Operazioni di recupero) del D. Lgs. 22/97 ed effettivamente avviati
al riciclaggio ed al recupero, sono iscritte all’Albo previa comunicazione
di inizio attività deve essere rinnovata ogni 2 anni) alla sezione
regionale territorialmente competente.
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L’Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti
rilascia un apposito documento attestante il numero di iscrizione dell’impresa
che ne ha fatto richiesta, nonché una serie di particolari prescrizioni
(variabili) a cui la stessa impresa è tenuta ad osservare tra cui:
a) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia
autentica o copia conforme ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 del presente provvedimento di iscrizione, nonché dal formulario
di identificazione di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo
05 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, secondo
il modello adottato con D.M. 01 aprile 1998 n. 145.
b) I veicoli impegnati per il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono
essere idonei ad impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti,
la fuoriuscita di esalazioni moleste, nonché a garantire la protezione
dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti
a bonifiche periodiche e, comunque, prima di essere adibiti da altri tipi
di trasporto; è fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione
dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e
di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste
ai sensi del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche
ed integrazioni.
c) Per il trasporto dei rifiuti pericolosi i veicoli impiegati nel trasporto
devono essere idonei a impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei
rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste nonché a garantire
la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici.
d) I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto rifiuti, pericolosi
e non, destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti
devono essere sottoposti a trattamento di bonifica appropriati alle nuove
utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari
mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti.
e) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere
adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche
ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti ed
inoltre devono essere provvisti di:
ß idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
ß accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza
le operazioni di riempimento e svuotamento;
ß mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di
movimentazione.
f) E’ vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di
rifiuti pericolosi che risultino tra loro incompatibili ovvero suscettibili
di reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi,
infiammabili o comunque pericolosi.
g) Sui contenitori dei rifiuti pericolosi, colli o mezzi di trasporto,
oltre alle etichettature previste dalle vigenti norme che disciplinano
il trasporto delle merci pericolose su strada, devono essere apposti:
ß sui veicoli, una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo,
recante la lettera “R” di colore nero alta cm. 20, larga cm.
15, con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore
del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
ß sui colli, un’etichetta inamovibile o un marchio a sfondo
giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera “R”
di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm.
1,5.
h) I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi, devono essere
indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche delle norme UNI.
i) I rifiuti devono essere accompagnati dalle schede di rischio relative
alle sostanze e/o preparati pericolosi contenuti nei rifiuti e da istruzioni
circa le procedure da adottare in caso di incidenti, rilasciate dal produttore
del rifiuto.
j) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere
dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o
al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente
fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale
per il personale addetto al trasporto.
k) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati
per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti
secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
l) All’impresa è fatto obbligo di sincerarsi dell’accettazione
del rifiuto da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto,
e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza
se il destinatario non lo riceve, accertarsi che il destinatario sia munito
delle autorizzazioni previste ai sensi del Decreto Legislativo del 05
febbraio 1997 n. 22.
Nota: La violazione di una delle prescrizioni riportate nel provvedimento
attestante l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che
Effettuano la Gestione dei Rifiuti è sanzionata penalmente dall’articolo
51 comma 1° - 4° del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22.
Art. 51/1° : Chiunque effettua un’attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti,
in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 33 è punito:
ð con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda
da € 2.582 a € 25.822 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
ð con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda
da € 2.582 a € 25.822 se si tratta di rifiuti pericolosi.
SANZIONI: Il comma 4° dell’articolo 51 dispone che le pene di
cui al comma 1° sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché
nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richieste
dalle iscrizioni o comunicazioni.
I M P O R T A N T E
Una peculiare osservazione deve essere posta sulla inosservanza delle
prescrizioni riportate nel provvedimento attestante l’iscrizione
dell’impresa all’Albo; infatti con la contestazione dell’articolo
51 comma 1°- 4° del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22,
generalmente possono anche concorrere altre violazioni facenti capo allo
stesso dispositivo normativo (Decreto Ronchi) o ad altre norme complementari.
Un esempio pratico potrà meglio chiarire il concetto in questione.
La mancanza del formulario di identificazione obbligatorio per una determinata
tipologia di trasporto di rifiuti comporta la violazione dell’articolo
15 e 52 del D. Lgs. 22/97, ma se la stessa impresa è soggetta ad
iscrizione all’Albo e tra le prescrizioni da ottemperare vi è
l’obbligo dell’accompagnamento del predetto documento, si deve
congiuntamente contestare anche l’articolo 51 comma 1° - 4°
del D. Lgs. 22/97.
Inoltre si rappresenta che all’inosservanza alle prescrizioni possono
concorre anche violazioni alle norme sanitarie, ovvero all’articolo
168 per quanto riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi in regime A.D.R.
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