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TRASPORTO MERCI 08/07/2005

AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI



a cura di Franco Medri

La normativa facente capo al D. Lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22 (Decreto Rochi) prescrive all’articolo 28 che l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve essere autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato.
L’autorizzazione deve riportare una serie di prescrizioni di cui:
ð i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
ð i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
ð le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
ð il luogo di smaltimento;
ð il metodo di trattamento e di recupero;
ð i limiti di emissione in atmosfera;
ð le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
ð le garanzie finanziarie;
ð l’idoneità del soggetto richiedente.
Nota: L’autorizzazione è concessa per un periodo di 5 anni ed è rinnovabile; infatti entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.
Quando non sono rispettate le condizioni e le prescrizioni riportate nell’atto autorizzativo, quest’ultimo viene sospeso, previo diffida, per un periodo massimo di 12 mesi.
Parallelamente abbiamo l’Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legge 31 agosto 1987 n. 361 e convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1987 n. 441 che richiede una apposita iscrizione per particolari svolgimenti di attività dirette alla gestione dei rifiuti.
Premesso ciò, devono essere iscritte all’Albo le imprese:
1. che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
2. che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti;
3. che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e sostituisce l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; mentre per le altre attività, l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato appositamente autorizzato.
Si precisa che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all’articolo 33 (Operazioni di recupero) del D. Lgs. 22/97 ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, sono iscritte all’Albo previa comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 2 anni) alla sezione regionale territorialmente competente.

VIOLAZIONE

 

NORMA

SANZIONE

COMPETENZA

Svolgeva l’attività
di trasporto di rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento, senza
la prescritta iscrizione all’Albo Nazionale della imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti o senza rinnovo della stessa

Art. 30/4°
Art. 51/1° lett. “a”
D. Lgs. 22/97

Arresto da 3 mesi
a 1 anno o ammenda da € 2582 a € 25822

Procura della Repubblica del luogo dove ha avuto inizio
il trasporto dei rifiuti

Svolgeva l’attività
di trasporto di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, senza la prescritta iscrizione all’Albo Nazionale della imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti o senza rinnovo della stessa

Art. 30/4°
Art. 51/1° lett. “b”
D. Lgs. 22/97
Art. 168/8°
Codice della Strada
(la predetta violazione si contesta solo se il rifiuto ricade nella normative A. D. R.)

Arresto da 3 mesi
a 1 anno e ammenda da € 2582 a € 25822
OBLAZIONE
NON AMMESSA
Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi
Decurtazione 10 punti

Procura della Repubblica del luogo dove ha avuto inizio
il trasporto dei rifiuti

Prefetto del luogo
di accertamento
della violazione

Svolgeva l’attività
di trasporto di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, senza avere effettuato la preventiva comunicazione all’Albo Nazionale della imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti o senza rinnovo della stessa

Art. 33/1°
Art. 51/1° lett. “a”
D. Lgs. 22/97

 

Arresto da 3 mesi
a 1 anno o ammenda da € 2582 a € 25822

Procura della Repubblica del luogo dove ha avuto inizio
il trasporto dei rifiuti

Svolgeva l’attività
di trasporto di rifiuti pericolosi destinati al recupero, senza avere effettuato la preventiva comunicazione all’Albo Nazionale della imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti o senza rinnovo della stessa

Art. 30/4°
Art. 51/1° lett. “b”
D. Lgs. 22/97
Art. 168/8°
Codice della Strada
(la predetta violazione si contesta solo se il rifiuto ricade nella normative A. D. R.)

Arresto da 3 mesi
a 1 anno e ammenda da € 2582 a € 25822
OBLAZIONE
NON AMMESSA
Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi
Decurtazione 10 punti

Procura della Repubblica del luogo dove ha avuto inizio
il trasporto dei rifiutiPrefetto del luogo
di accertamento
della violazione


L’Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti rilascia un apposito documento attestante il numero di iscrizione dell’impresa che ne ha fatto richiesta, nonché una serie di particolari prescrizioni (variabili) a cui la stessa impresa è tenuta ad osservare tra cui:
a) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica o copia conforme ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del presente provvedimento di iscrizione, nonché dal formulario di identificazione di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, secondo il modello adottato con D.M. 01 aprile 1998 n. 145.
b) I veicoli impegnati per il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono essere idonei ad impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, nonché a garantire la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche periodiche e, comunque, prima di essere adibiti da altri tipi di trasporto; è fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
c) Per il trasporto dei rifiuti pericolosi i veicoli impiegati nel trasporto devono essere idonei a impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste nonché a garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici.
d) I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto rifiuti, pericolosi e non, destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti devono essere sottoposti a trattamento di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti.
e) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti ed inoltre devono essere provvisti di:
ß idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
ß accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
ß mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
f) E’ vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi che risultino tra loro incompatibili ovvero suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
g) Sui contenitori dei rifiuti pericolosi, colli o mezzi di trasporto, oltre alle etichettature previste dalle vigenti norme che disciplinano il trasporto delle merci pericolose su strada, devono essere apposti:
ß sui veicoli, una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15, con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
ß sui colli, un’etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.
h) I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi, devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche delle norme UNI.
i) I rifiuti devono essere accompagnati dalle schede di rischio relative alle sostanze e/o preparati pericolosi contenuti nei rifiuti e da istruzioni circa le procedure da adottare in caso di incidenti, rilasciate dal produttore del rifiuto.
j) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
k) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
l) All’impresa è fatto obbligo di sincerarsi dell’accettazione del rifiuto da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto, e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve, accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del Decreto Legislativo del 05 febbraio 1997 n. 22.
Nota: La violazione di una delle prescrizioni riportate nel provvedimento attestante l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti è sanzionata penalmente dall’articolo 51 comma 1° - 4° del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22.
Art. 51/1° : Chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 33 è punito:
ð con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da € 2.582 a € 25.822 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
ð con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da € 2.582 a € 25.822 se si tratta di rifiuti pericolosi.
SANZIONI: Il comma 4° dell’articolo 51 dispone che le pene di cui al comma 1° sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richieste dalle iscrizioni o comunicazioni.
I M P O R T A N T E
Una peculiare osservazione deve essere posta sulla inosservanza delle prescrizioni riportate nel provvedimento attestante l’iscrizione dell’impresa all’Albo; infatti con la contestazione dell’articolo 51 comma 1°- 4° del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22, generalmente possono anche concorrere altre violazioni facenti capo allo stesso dispositivo normativo (Decreto Ronchi) o ad altre norme complementari.
Un esempio pratico potrà meglio chiarire il concetto in questione.
La mancanza del formulario di identificazione obbligatorio per una determinata tipologia di trasporto di rifiuti comporta la violazione dell’articolo 15 e 52 del D. Lgs. 22/97, ma se la stessa impresa è soggetta ad iscrizione all’Albo e tra le prescrizioni da ottemperare vi è l’obbligo dell’accompagnamento del predetto documento, si deve congiuntamente contestare anche l’articolo 51 comma 1° - 4° del D. Lgs. 22/97.
Inoltre si rappresenta che all’inosservanza alle prescrizioni possono concorre anche violazioni alle norme sanitarie, ovvero all’articolo 168 per quanto riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi in regime A.D.R.

* Ispettore Capo della Polizia Stradale



a cura di Franco Medri

Venerdì, 08 Luglio 2005
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