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TRASPORTO MERCI 17/06/2005

I SOTTOPRODOTTI (RIFIUTI) DI ORIGINE ANIMALE

I SOTTOPRODOTTI (RIFIUTI)
DI ORIGINE ANIMALE

di Franco Medri*

Con l’entrata in vigore del Regolamento CE del 03 ottobre 2002 n. 1774 - GUCE del 10 ottobre 2002 n. 273 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" (integrato e modificato dai Regolamenti CE 808/2003 e 93/2005), si stabiliscono le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonché alla produzione per gli animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni, nonché le norme relative all’immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.

NOTA: Con l’entrata in vigore del Regolamento CE 1774/2002 che ha abrogato la Direttiva 90/667/CEE, per ragione logica si riteneva ancora valido il Decreto Legislativo 508/92 di attuazione della stessa, in quanto non esisteva una norma sanzionatoria che sopperiva a tale vacanza fino alla pubblicazione del Decreto Legislativo 21 febbraio 2005 n. 36 "disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CE 1774/2002 e successive modificazioni, relativo alle norme per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" che ha provveduto in merito.

Analizzando i contenuti del Regolamento CE 1774/2002, osserviamo che lo stesso stabilisce le norme sanitarie, nonché di polizia sanitaria per:

1. la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l’uso o l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali;
2. l’immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l’esportazione e il transito di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati (es. proteine animali trasformate, ecc.).

Diametralmente, il Regolamento CE 1774/2002 non si applica:

- agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto o da locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate per esservi direttamente vendute al consumatore;
- al latte e al colostro in forma liquida eliminati o utilizzati nell’azienda di origine;
- ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malatti8e trasmissibili all’uomo o agli animali, ad eccezione dei pesci catturati per fini commerciali e dei corpi o parti di animali selvatici utilizzati per produrre trofei da caccia;
- agli alimenti greggi per animali da compagnia da consumare in loco, ottenuti da animali macellati nell’azienda di origine per essere utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall’allevatore e dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale;
- ai rifiuti di cucina e ristorazione, salvo se provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; o destinati al consumo animale; o destinati ad impianti di produzione di biogas o al compostaggio;
- agli ovuli, agli embrioni e allo sperma destinati alla riproduzione;
- al transito per via marittima o aerea.

NOTA: Le principali classificazioni dei sottoprodotti di origine animale sono riconducibili, in via principale, alle classi 1, 2 e 3 e devono essere raccolti, trasportati ed identificati senza indebito ritardo, conformemente alle disposizioni riportate nel presente regolamento.

IDENTIFICAZIONE E TRASPORTO

Per garantire una adeguata sicurezza alle persone ed agli animali, devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantire che

• i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano identificabili e restino separati ed identificabili per tutta la durata delle operazioni di raccolta e trasporto;
• i prodotti trasformati siano identificabili e restino separati ed identificabili durante il trasporto.

Durante il trasporto, sui veicoli, contenitori, cartoni o altri imballaggi deve essere apposta una etichetta che rechi chiaramente:

a) la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati;
b) in caso di materiali della categoria 3, l’etichetta dovrà riportare la dicitura "Non destinato al consumo umano";
c) in caso di materiali della categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente) e di prodotti trasformati da essa derivati, l’etichetta dovrà riportare la dicitura "Non destinato al consumo animale"; tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all’alimentazione di particolari animali (animali da giardino zoologico, animali da circo, rettili e uccelli da preda, animali da pelliccia, animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, cani allevati in mute o canili riconosciuti e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca) a determinate condizioni, l’etichetta indicherà invece "Per l’alimentazione di…………." con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati;
d) in caso di materiali della categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, l’etichetta dovrà riportare la dicitura "Destinato solo all’eliminazione";
e) in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, l’etichetta dovrà riportare la dicitura "Stallatico".


Per quanto riguarda i veicoli ed i contenitori, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere raccolti e trasportati in imballaggi nuovi ermeticamente chiusi o in contenitori o veicoli stagni coperti.

I veicoli ed i contenitori riutilizzati e tutti gli elementi di una attrezzatura o di un dispositivo riutilizzabili che vengono a contatto con sottoprodotti di origine animale o con prodotti trasformati, devono essere:

-puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione;
-tenuti in buono stato di pulizia;
-puliti ed asciutti prima dell’utilizzazione.

I contenitori riutilizzabili devono essere destinati al trasporto di un prodotto particolare nella misura necessaria ad evitare contaminazioni incrociate ed il materiale da imballaggio deve essere incenerito o altrimenti eliminato conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.

DOCUMENTI DI TRASPORTO

Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale o, nei casi previsti nel Regolamento CE 1774/2002, da un certificato sanitario, a meno che si tratti di prodotti trasformati ottenuti da materiali di categoria 3 e forniti, all’interno dello stesso Stato membro, da dettaglianti a utenti finali diversi dagli operatori commerciali.

Il documento commerciale deve specificare:

• la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
• la descrizione dei materiali, compresi i dati della tipologia di identificazione, le specie animali per i materiali di categoria 3 ed i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie per mangimi e, se del caso, il numero del marchio auricolare;
• la quantità dei materiali;
• il luogo di origine dei materiali;
• il nome e l’indirizzo del trasportatore;
• il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di riconoscimento del destinatario;
• se del caso, il numero di riconoscimento dell’impianto di origine
• la natura ed i metodi del trattamento.

PRECISAZIONI: Il documento commerciale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, come opportuno; tuttavia può anche essere redatto in altre lingue dell’Unione Europea, purchè sia allegata una traduzione ufficiale o previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Deve essere prodotto in almeno tre esemplari (uno originale e due copie), ove l’originale deve accompagnare fino alla destinazione e deve essere conservato dal destinatario, mentre il produttore ed il trasportatore devono conservare ciascuno, una delle copie.

Se, per motivi legati all’identificazione degli elementi della partita, al documento sono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell’originale del documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile.

Il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato ed il documento commerciale deve essere conservato per un periodo di almeno 2 (due) anni.

Il certificato sanitario ha determinate prescrizioni di cui:

- deve essere rilasciato dal paese esportatore sulla base di determinati modelli in base ai quali dovrà essere scelto il modello relativo al sottoprodotto di origine animale corrispondente;
- deve contenere, nell’ordine di numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per tutti i paesi terzi e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per singoli paesi terzi o loro parti;
- l’originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio su entrambi i lati oppure, nei casi occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile;
- il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l’ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l’uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale;
- l’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale;
- il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato e la stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
- l’originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero;
- deve essere conservato per un periodo di almeno 2 (due) anni ai fini della sua presentazione all’autorità competente.

I modelli di certificati sanitari per l’importazione da paesi terzi di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti da essi derivati sono di vario tipo (n° 29), ovvero per la spedizione verso la Comunità europea di:

1) proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, compresi i miscugli e i prodotti contenenti tali proteine diversi dagli alimenti per animali da compagnia;
2) latte pastorizzato e prodotti a base di latte pastorizzato non destinati al consumo umano;
3) prodotti a base di latte pastorizzato il cui pH sia stato ridotto a meno di 6 e non destinati al consumo umano;
4) latte e prodotti a base di latte sterilizzati o sottoposti ad un doppio trattamento termico non destinati al consumo umano;
5) alimenti in conserva per animali da compagnia;
6) alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia;
7) articoli da masticare;
8) alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati;
9) interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
10) siero di equidi destinato ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio;
11) prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi;
12) prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio;
13) pelli di ungulati fresche o refrigerate;
14) pelli di ungulati trattate;
15) trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli;
16) trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere non trattate;
17) setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana;
18) setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana;
19) sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
20) sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici (compresi i prodotti farmaceutici);
21) olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici;
22) grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici;
23) grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici;
24) gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici;
25) proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici;
26) prodotti apicoli;
27) derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici;
28) derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici;
29) prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi.

APPLICAZIONE DEL D. M. 26 MARZO 1994
(G. U. n. 101 del 03 maggio 1994)

L’entrata in vigore del D.M. 26 marzo 1994 "Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale" ha disciplinato con una serie di prescrizioni l’argomento in questione; infatti i rifiuti di origine animale ad alto o basso rischio devono essere raccolti e trasportati mediante contenitori o veicoli furgonati specificatamente identificati e autorizzati dal servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente.

Gli stessi devono essere a perfetta tenuta anche per quanto riguarda il dispositivo di chiusura ermetica della superficie di carico (per i rifiuti di origine animale ad alto rischio, mentre per quelli a basso rischio serve solo una adeguata copertura), costruiti in materiale resistente, impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Gli automezzi autorizzati dovranno essere sottoposti annualmente (per i rifiuti ad alto rischio) e ogni 2 anni (per i rifiuti a basso rischio) alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità da parte del servizio veterinario dell’ASL competente.

NOTA: I contenitori ed i veicoli furgonati autorizzati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante le diciture "TRASPORTO AD ALTO RISCHIO" o "TRASPORTO A BASSO RISCHIO", l’indicazione dell’ASL competente ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa ASL sulla base dell’ordine di registrazione del mezzo.

Si precisa che gli automezzi destinati al trasporto di rifiuti di origine animale ad alto o basso rischio non possono comunque essere destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti ed altre merci; inoltre devono essere sottoposti dopo ogni scarico ad accurato lavaggio ed a radicale disinfezione.

PRESCRIZIONI: I rifiuti di origine animale che vengono trasportati ad uno stabilimento di trasformazione devono essere scortati da un apposito documento di trasporto (ora commerciale).

Tale documento deve essere redatto in triplice copia, di cui una viene tenuta dal produttore, una dal trasportatore ed una dal gestore dello stabilimento di trasformazione.

Inoltre la ditta che effettua la trasformazione dovrà indicare su un apposito registro gli estremi della partita da trasformare, nonché la data di avvenuta trasformazione.

I documenti di trasporto ed i registri dovranno essere conservati per un periodo di almeno 2 anni al fine di permettere alle competenti autorità gli opportuni controlli

VIOLAZIONE

NORMA

SANZIONE

COMPETENZA

Circolava con veicolo trasportando sottoprodotti di origine animale delle categorie 1,2 e 3 senza tenerli sepa-rati ed identificati

Art. 7 comma 1°

Reg. CE 1774/2002

Art. 2 comma 1°

D. Lgs. 36/2005

Euro

da 1.000,00

a 28.000

Sindaco competente per territorio

Circolava con un veicolo trasportando sottoprodotti di origine animale in contenitori, cartoni o imballaggi, privi della prescritta etichetta di identificazione

Art. 7 comma 1°

Reg. CE 1774/2002

Art. 2 comma 1°

D. Lgs. 36/2005

Euro

da 1.000,00

a 28.000

Sindaco competente per territorio

Circolava con un veicolo trasportando sottoprodotti di origine animale in contenitori con etichetta di identifica-zione che non riportava tutti i dati richiesti dalla norma-tiva vigente (es. mancanza della dicitura NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO quando richiesta, oppure della dicitura NON DESTINATO AL CONSUMO ANIMALE, ecc.)

Art. 7 comma 1°

Reg. CE 1774/2002

Art. 2 comma 1°

D. Lgs. 36/2005

Euro

da 1.000,00

a 28.000

Sindaco competente per territorio

Circolava con un veicolo trasportando sottoprodotti di origine animale in imballaggi non ermeticamente chiusi o in contenitori stagni non coperti

Art. 7 comma 1°

Reg. CE 1774/2002

Art. 2 comma 1°

D. Lgs. 36/2005

 

Euro

da 1.000,00

a 28.000

Sindaco competente per territorio

Circolava trasportando sottoprodotti di origine animale con un veicolo che, essendo stato a contatto precedente-mente con altri sottoprodotti di origine animale, non era stato pulito, lavato e disinfettato

Art. 7 comma 1°

Reg. CE 1774/2002

Art. 2 comma 1°

D. Lgs. 36/2005

 

Euro

da 1.000,00

a 28.000

Sindaco competente

per territorio

Circolava con un veicolo trasportando sottoprodotti di origine animale senza essere accompagnato dal prescrit-to documento commerciale o con documento commercia-le incompleto in una delle sue parti

Art. 7 comma 1°

Reg. CE 1774/2002

Art. 2 comma 1°

D. Lgs. 36/2005

 

Euro

da 1.000,00

a 28.000

Sindaco competente

per territorio

Circolava con un veicolo trasportando sottoprodotti di origine animale senza essere accompagnato dal certifi-cato sanitario nei casi previsti dal Reg. CE 1774/2002

 

Art. 7 comma 1°

Reg. CE 1774/2002

Art. 2 comma 1°

D. Lgs. 36/2005

 

Euro

da 1.000,00

a 28.000

Sindaco competente per territorio

Circolava con un veicolo trasportando sottoprodotti di origine animale senza che il veicolo sia in possesso dell’autorizzazione sanitaria, ovvero con autorizzazione sanitaria scaduta o revocata

Art. 7 comma 2°

Reg. CE 1774/2002

Art. 2 comma 1°

D. Lgs. 36/2005

D.M. 26.03.1994

Euro

da 1.000,00

a 28.000

Sindaco competente

per territorio


APPLICAZIONE NORMATIVA ADR


I rifiuti di origine animale sono inquadrati nella classe 6.2 nelle materie infettanti, ovvero quelle materie di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni.

Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, ricketsie, parassiti, funghi) o microrganismi ricombinati (ibridi o mutanti), di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che causino malattie infettive all’uomo o agli animali.

Ai fini della presente classe, i virus, i microrganismi come pure gli oggetti contaminati da essi devono essere considerati come materie della presente classe.

Le materie della classe 6.2 sono così suddivise:

1 Materie infettanti per l’uomo;
2 Materie infettanti unicamente per gli animali;
3 Rifiuti ospedalieri;
4 Campioni di diagnostica.

Le materie infettanti devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai N° ONU 2814 o 2900, secondo il caso, in funzione della loro assegnazione, ad uno dei seguenti tre gruppi di rischio che si caratterizzano per il carattere patogeno dell’organismo, il modo e la relativa facilità di trasmissione, il livello di rischio corso dall’individuo e dalla collettività e la possibilità di guarire la malattia mediante agenti e trattamenti preventivi, disponibili ed efficaci.

I criteri applicabili ad ogni gruppo di rischio in funzione del livello di rischio sono i seguenti:

1. Gruppo di rischio 4: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale e che si trasmette facilmente da un individuo all’altro, direttamente o indirettamente, e contro il quale non si dispone ordinariamente né di profilassi né di trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale e collettivo elevato);

2. Gruppo di rischio 3: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale ma che in genere non si trasmette da un individuo all’altro, e contro il quale si dispone di una profilassi o di un trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale elevato e un rischio collettivo debole);3. Gruppo di rischio 2: agente patogeno che generalmente provoca una malattia all’uomo o all’animale ma che, a priori, non costituisce un pericolo grave e contro il quale, benché sia capace di provocare un’infezione grave in seguito all’esposizione, esistono misure efficaci di trattamento e di profilassi, in modo che il rischio di propagazione dell’infezione è limitato (vale a dire un rischio individuale moderato e un rischio collettivo debole).

NOTA: Per quanto riguarda il gruppo di rischio 1, si precisa che questo contiene microrganismi poco suscettibili di provocare malattie umane o animali; perciò le materie contenenti soltanto tali microrganismi non sono considerate infettanti.

Pertanto, solo alcuni tipi di rifiuti di origine animale ad <alto rischio> sono compresi nella normativa ADR, ovvero questa tipologia è definita come "rifiuti, compreso il sangue, provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali", mentre i rifiuti di origine animale a <basso rischio> non sono soggetti alle norme ADR.

Perciò in un controllo stradale possono coesistere sia le violazioni al Decreto Legislativo 21 Febbraio 2005 n. 36 che le violazioni ai sensi dell’articolo 168 del Codice della Strada per quanto riguarda la circolazione in regime ADR.

Per la circolazione dei rifiuti di origine animale ad alto rischio in regime ADR, si osservano le prescrizioni relative al Documento di trasporto, all’idoneità del veicolo, ai pannelli ed alle etichette di pericolo, ecc..

* Ispettore Capo della Polizia Stradale


di Franco Medri

Venerdì, 17 Giugno 2005
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