Con l’entrata in vigore del Regolamento CE del 03 ottobre 2002 n.
1774 - GUCE del 10 ottobre 2002 n. 273 "Norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"
(integrato e modificato dai Regolamenti CE 808/2003 e 93/2005), si
stabiliscono le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si
applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei
rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni
eventualmente in essi presenti nonché alla produzione per gli animali di
alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano
contenere agenti patogeni, nonché le norme relative all’immissione sul
mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal
consumo umano.
NOTA: Con l’entrata in vigore del Regolamento CE
1774/2002
che ha abrogato la Direttiva 90/667/CEE, per ragione logica si
riteneva ancora valido il Decreto Legislativo 508/92 di attuazione della
stessa, in quanto non esisteva una norma sanzionatoria che sopperiva a
tale vacanza fino alla pubblicazione del Decreto Legislativo 21 febbraio
2005 n. 36 "disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento
CE 1774/2002 e successive modificazioni, relativo alle norme per i
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" che ha
provveduto in merito.
Analizzando i contenuti del Regolamento CE 1774/2002, osserviamo che
lo stesso stabilisce le norme sanitarie, nonché di polizia sanitaria
per:
1. la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la
trasformazione e l’uso o l’eliminazione dei sottoprodotti di origine
animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero
comportare per la salute pubblica o degli animali;
2. l’immissione sul mercato e, in taluni casi specifici,
l’esportazione e il transito di sottoprodotti di origine animale e dei
prodotti da essi derivati (es. proteine animali trasformate, ecc.).
Diametralmente, il Regolamento CE 1774/2002 non si applica:
- agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi
per la vendita al minuto o da locali adiacenti a punti di vendita in cui
le carni sono sezionate e immagazzinate per esservi direttamente vendute
al consumatore;
- al latte e al colostro in forma liquida eliminati o utilizzati
nell’azienda di origine;
- ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non sospettati di
essere affetti da malatti8e trasmissibili all’uomo o agli animali, ad
eccezione dei pesci catturati per fini commerciali e dei corpi o parti
di animali selvatici utilizzati per produrre trofei da caccia;
- agli alimenti greggi per animali da compagnia da consumare in loco,
ottenuti da animali macellati nell’azienda di origine per essere
utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall’allevatore e
dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale;
- ai rifiuti di cucina e ristorazione, salvo se provenienti da mezzi
di trasporto che effettuano tragitti internazionali; o destinati al
consumo animale; o destinati ad impianti di produzione di biogas o al
compostaggio;
- agli ovuli, agli embrioni e allo sperma destinati alla riproduzione;
- al transito per via marittima o aerea.
NOTA: Le principali classificazioni dei sottoprodotti di
origine animale sono riconducibili, in via principale, alle classi 1, 2
e 3 e devono essere raccolti, trasportati ed identificati senza indebito
ritardo, conformemente alle disposizioni riportate nel presente
regolamento.
IDENTIFICAZIONE E TRASPORTO
Per garantire una adeguata sicurezza alle persone ed agli animali,
devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantire che
• i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano identificabili e restino
separati ed identificabili per tutta la durata delle operazioni di
raccolta e trasporto;
• i prodotti trasformati siano identificabili e restino separati ed
identificabili durante il trasporto.
Durante il trasporto, sui veicoli, contenitori, cartoni o altri
imballaggi deve essere apposta una etichetta che rechi chiaramente:
a) la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso
di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine
animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati;
b) in caso di materiali della categoria 3, l’etichetta dovrà riportare
la dicitura "Non destinato al consumo umano";
c) in caso di materiali della categoria 2 (diversi dallo stallatico e
dal contenuto del tubo digerente) e di prodotti trasformati da essa
derivati, l’etichetta dovrà riportare la dicitura "Non destinato al
consumo animale"; tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono
destinati all’alimentazione di particolari animali (animali da giardino
zoologico, animali da circo, rettili e uccelli da preda, animali da
pelliccia, animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo
umano, cani allevati in mute o canili riconosciuti e vermi destinati ad
essere utilizzati come esche da pesca) a determinate condizioni,
l’etichetta indicherà invece "Per l’alimentazione di…………." con il nome
delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono
destinati;
d) in caso di materiali della categoria 1 e di prodotti trasformati da
essi derivati, l’etichetta dovrà riportare la dicitura "Destinato solo
all’eliminazione";
e) in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente,
l’etichetta dovrà riportare la dicitura "Stallatico".
Per quanto riguarda i veicoli ed i contenitori, i sottoprodotti di
origine animale ed i prodotti trasformati devono essere raccolti e
trasportati in imballaggi nuovi ermeticamente chiusi o in contenitori o
veicoli stagni coperti.
I veicoli ed i contenitori riutilizzati e tutti gli elementi di una
attrezzatura o di un dispositivo riutilizzabili che vengono a contatto
con sottoprodotti di origine animale o con prodotti trasformati, devono
essere:
-puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione;
-tenuti in buono stato di pulizia;
-puliti ed asciutti prima dell’utilizzazione.
I contenitori riutilizzabili devono essere destinati al trasporto di
un prodotto particolare nella misura necessaria ad evitare
contaminazioni incrociate ed il materiale da imballaggio deve essere
incenerito o altrimenti eliminato conformemente alle istruzioni
dell’autorità competente.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti
trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale o,
nei casi previsti nel Regolamento CE 1774/2002, da un certificato
sanitario, a meno che si tratti di prodotti trasformati ottenuti da
materiali di categoria 3 e forniti, all’interno dello stesso Stato
membro, da dettaglianti a utenti finali diversi dagli operatori
commerciali.
Il documento commerciale deve specificare:
• la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
• la descrizione dei materiali, compresi i dati della tipologia di
identificazione, le specie animali per i materiali di categoria 3 ed i
prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati
come materie per mangimi e, se del caso, il numero del marchio
auricolare;
• la quantità dei materiali;
• il luogo di origine dei materiali;
• il nome e l’indirizzo del trasportatore;
• il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di riconoscimento del
destinatario;
• se del caso, il numero di riconoscimento dell’impianto di origine
• la natura ed i metodi del trattamento.
PRECISAZIONI: Il documento commerciale è redatto in una delle
lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, come opportuno;
tuttavia può anche essere redatto in altre lingue dell’Unione Europea,
purchè sia allegata una traduzione ufficiale o previo accordo
dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione.
Deve essere prodotto in almeno tre esemplari (uno originale e due
copie), ove l’originale deve accompagnare fino alla destinazione e deve
essere conservato dal destinatario, mentre il produttore ed il
trasportatore devono conservare ciascuno, una delle copie.
Se, per motivi legati all’identificazione degli elementi della
partita, al documento sono aggiunte pagine supplementari, anche tali
pagine sono considerate parte integrante dell’originale del documento e
su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile.
Il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso
da quello del testo stampato ed il documento commerciale deve essere
conservato per un periodo di almeno 2 (due) anni.
Il certificato sanitario ha determinate prescrizioni di cui:
- deve essere rilasciato dal paese esportatore sulla base di
determinati modelli in base ai quali dovrà essere scelto il modello
relativo al sottoprodotto di origine animale corrispondente;
- deve contenere, nell’ordine di numerazione che figura nel modello,
gli attestati richiesti per tutti i paesi terzi e, se del caso, le
garanzie supplementari richieste per singoli paesi terzi o loro parti;
- l’originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico
foglio su entrambi i lati oppure, nei casi occorrano più pagine, deve
essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e
indivisibile;
- il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue
ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l’ispezione frontaliera
e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia
consentire, se necessario, l’uso di altre lingue accompagnate da una
traduzione ufficiale;
- l’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un
veterinario ufficiale;
- il colore della firma deve essere diverso da quello del testo
stampato e la stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a
secco o in filigrana.
- l’originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita
fino al posto d’ispezione frontaliero;
- deve essere conservato per un periodo di almeno 2 (due) anni ai fini
della sua presentazione all’autorità competente.
I modelli di certificati sanitari per l’importazione da paesi
terzi di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti da essi
derivati sono di vario tipo (n° 29), ovvero per la spedizione verso la
Comunità europea di:
1) proteine animali trasformate non destinate al consumo umano,
compresi i miscugli e i prodotti contenenti tali proteine diversi dagli
alimenti per animali da compagnia;
2) latte pastorizzato e prodotti a base di latte pastorizzato non
destinati al consumo umano;
3) prodotti a base di latte pastorizzato il cui pH sia stato ridotto a
meno di 6 e non destinati al consumo umano;
4) latte e prodotti a base di latte sterilizzati o sottoposti ad un
doppio trattamento termico non destinati al consumo umano;
5) alimenti in conserva per animali da compagnia;
6) alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli
alimenti in conserva per animali da compagnia;
7) articoli da masticare;
8) alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita
diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da
pelliccia allevati;
9) interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti
per animali da compagnia;
10) siero di equidi destinato ad usi tecnici, compresi i prodotti
farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di
laboratorio;
11) prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero
essere utilizzati come materie prime per mangimi;
12) prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi
tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in
vitro e i reagenti di laboratorio;
13) pelli di ungulati fresche o refrigerate;
14) pelli di ungulati trattate;
15) trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti
unicamente da ossa, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli;
16) trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti
anatomiche intere non trattate;
17) setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni
indenni da peste suina africana;
18) setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non
indenni da peste suina africana;
19) sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di
alimenti per animali da compagnia;
20) sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di
prodotti tecnici (compresi i prodotti farmaceutici);
21) olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come
materia prima per mangimi o a scopi tecnici;
22) grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come
materie prime per mangimi o a scopi tecnici;
23) grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi
tecnici;
24) gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare
come materie prime per mangimi o a scopi tecnici;
25) proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non
destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi
o a scopi tecnici;
26) prodotti apicoli;
27) derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a
scopi tecnici;
28) derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare
come mangimi o a scopi tecnici;
29) prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che
potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi.
APPLICAZIONE DEL D. M. 26 MARZO 1994
(G. U. n. 101 del 03 maggio 1994)
L’entrata in vigore del D.M. 26 marzo 1994 "Raccolta e trasporto di
rifiuti di origine animale" ha disciplinato con una serie di
prescrizioni l’argomento in questione; infatti i rifiuti di origine
animale ad alto o basso rischio devono essere raccolti e trasportati
mediante contenitori o veicoli furgonati specificatamente
identificati e autorizzati dal servizio veterinario
dell’Azienda Sanitaria Locale competente.
Gli stessi devono essere a perfetta tenuta anche per quanto riguarda
il dispositivo di chiusura ermetica della superficie di carico (per i
rifiuti di origine animale ad alto rischio, mentre per quelli a basso
rischio serve solo una adeguata copertura), costruiti in materiale
resistente, impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
Gli automezzi autorizzati dovranno essere sottoposti annualmente (per
i rifiuti ad alto rischio) e ogni 2 anni (per i rifiuti a basso rischio)
alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità da
parte del servizio veterinario dell’ASL competente.
NOTA: I contenitori ed i veicoli furgonati autorizzati
devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di
altro materiale idoneo, riportante le diciture "TRASPORTO AD ALTO
RISCHIO" o "TRASPORTO A BASSO RISCHIO", l’indicazione dell’ASL
competente ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa ASL
sulla base dell’ordine di registrazione del mezzo.
Si precisa che gli automezzi destinati al trasporto di rifiuti di
origine animale ad alto o basso rischio non possono comunque essere
destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti ed altre merci;
inoltre devono essere sottoposti dopo ogni scarico ad accurato lavaggio
ed a radicale disinfezione.
PRESCRIZIONI: I rifiuti di origine animale che vengono
trasportati ad uno stabilimento di trasformazione devono essere scortati
da un apposito documento di trasporto (ora commerciale).
Tale documento deve essere redatto in triplice copia, di cui una viene
tenuta dal produttore, una dal trasportatore ed una dal gestore dello
stabilimento di trasformazione.
Inoltre la ditta che effettua la trasformazione dovrà indicare su un
apposito registro gli estremi della partita da trasformare, nonché la
data di avvenuta trasformazione.
I documenti di trasporto ed i registri dovranno essere conservati per
un periodo di almeno 2 anni al fine di permettere alle competenti
autorità gli opportuni controlli