Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile Sez. I, 31 agosto 2005, n. 17579
Svolgimento
del processo. – Con
sentenza del 25 novembre 2000, il Giudice di pace di Alberga ha accolto
parzialmente l’opposizione di E. A. e revocato l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto
di Savona del 18 aprile 2000 per il pagamento di lire 255.400 a titolo di
sanzione per violazione dell’art. 158, comma primo, del D. L.vo 30 aprile 1992
n. 285 (da ora c.s.), per avere sostato con un proprio autoveicolo su un
passaggio pedonale con funzione di marciapiede; il giudice ha poi ridotto la
somma da corrispondere a lire 131.700, compensando le spese di causa tra le
parti. La violazione era stata accertata
dalla Polizia municipale di Alassio, con verbale del 15 luglio 1999, contro il
quale era stato proposto ricorso al Prefetto deciso dall’ordinanza-ingiunzione
opposta. L’opponente aveva dedotto che, sul
luogo indicato nel verbale di contestazione, non vi era divieto di sosta ma
alcune strisce bianche orizzontali perpendicolari alla carreggiata lungo le
mura degli edifici ai lati della strada, non corrispondenti alla descrizione di
passaggio pedonale data dal c.s., perché non erano chiuse da una striscia
bianca continua, come previsto dall’art. 3 n. 366 di detto codice. La Prefettura e il Comune
chiedevano il rigetto dell’opposizione e, disposta ispezione dei luoghi, il
giudice di pace rilevava «l’esistenza di strisce bianche lungo i margini della
strada a senso unico tracciate perpendicolare alla stessa». Il giudice, accertato che le
strisce bianche sopra indicate esistevano «su entrambi i lati e contigue alle
pareti perimetrali degli edifici» e che l’auto della A., come ammesso da
questa, era stata lasciata in sosta, occupando tali strisce in parte davanti al
n. civico 1 della via Leopardi, alla data e all’ora di cui al verbale di
contestazione (ore 15,30 del 15 luglio 1999), riteneva sussistere la
violazione. Infatti, con ordinaria diligenza,
era identificabile come passaggio pedonale lo spazio attraverso dalle strisce
bianche parallele tra loro e perpendicolari alla strada di cui sopra e, anche
in assenza di un striscia continua che delimitasse lo spazio riservato ai
pedoni, prevista dal n. 36 dell’art. 3 del codice della strada, comunque era
chiaro che si trattava di spazio con funzione di marciapiede, sul quale non
poteva sostarsi, come del resto ammesso dalla stessa opponente, che aveva
affermato di avere parcheggiato ad un metro dagli edifici laterali sulla strada
per consentire ai pedoni di passare. Per la cassazione di questa
sentenza propone ricorso con tre motivi l’A. e il Prefetto di Savona e il
Comune di Alassio non svolgono attività difensiva. Svolgimento
della desisione. –
Con il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per
avere il giudice di pace di Alberga omesso ogni pronuncia sulla carenza di
motivazione dell’atto sanzionatoria denunciata con l’opposizione; già detta
omissione comporta la necessità di cassare la sentenza impugnata 1.2. – Il secondo motivo di
ricorso censura la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione
dell’art. 158, primo comma, c.s. e dell’art. 3 dello stesso codice, essendo
stata la sanzione irrogata per aver la ricorrente parcheggiato la sua auto in
un’area di passaggio pedonale: poiché il n. 36 del c.s. sancisce che il
passaggio pedonale deve essere delimitato da una striscia continua e nel caso
questa mancava, doveva negarsi che nel caso si fosse violato l’art. 158 del
c.s. 1.3. – Contraddittoria e illogica
è poi la motivazione della sentenza, che ritiene palese la consapevolezza
dell’infrazione della A., pere avere la stessa dichiarato di avere lasciato lo
spazio di un metro tra l’auto e le pareti degli edifici paralleli. E’ obbligatorio lasciare tale
spazio per le auto in sosta vicino ad edifici ed è in conferente la difesa del
Comune che richiama la figura II 446 art. 150 delle appendici al Regolamento di
esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), la quale
attiene alle isole di traffico e non agli attraversamenti pedonali. 2. – Il ricorso è infondato e deve
essere rigettato. 2. 1. – In ordine al primo motivo
di ricorso, lo stesso è inammissibile, perché privo di autosufficienza, non precisando
in quali termini l’A. avesse lamentato la carenza motivazionale
dell’ordinanza-ingiunzione né la decisività o rilevanza dell’assenza dei
motivi, per determinare l’eccesso di potere del Prefetto. La sentenza chiarisce, dopo ampia
indagine e ispezione dei luoghi, che nel caso era identificabile come passaggio
pedonale il luogo sul quale era stata lasciata in sosta l’auto dell’opponente e
in tal modo nega l’esigenza d’una specifica motivazione sul punto della
ordinanza prefettizia corretto l’accertamento dell’infrazione di cui al verbale
della polizia municipale, confermandolo. In mancanza d’una maggiore
precisazione della censura, questa non può che essere generica e dichiararsi
inammissibile. 2.2. – L’art. 158, primo comma,
vieta la fermata e la sosta di veicoli alla lettera g) «sui passaggi e
attraversamenti pedonali» e alla lett. h) «sui marciapiedi». Manca nel caso la «striscia bianca
continua» parallela agli edifici siti ai lati della strada prevista dal n. 36
dell’art. 3 del c.s. né vi è figura descrittiva di detti passaggi nelle
appendici del Regolamento citato. Risulta però palese che le strisce
bianche perpendicolare agli edifici ai lati della strada, indicando una «parte…
delimitata» di questa «destinata ai pedoni» (art. 3 n. 33 c.s.), possono
identificarsi con il marciapiede al quale rinvia anche il n. 36 dell’art. 3 del
c.s. e sul quale è vietata la sosta ai sensi della norma che la ricorrente
pretende sia stata violata, con evidente infondatezza del secondo motivo di
ricorso. 2.3. – Il terzo motivo di ricorso
è assorbito dal rigetto dei motivi che precedono. Sono infatti irrilevanti i difetti
motivazionali della sentenza impugnata per avere desunto la consapevolezza
della infrazione dalla ammissione dell’A. di avere parcheggiato a un metro
dagli edifici per consentire ai pedoni di passare, così come le in conferenti
difese del Comune in ordine alle figure dell’appendici al regolamento di
attuazione per identificare il passaggio pedonale. In conclusione, il ricorso deve
rigettarsi e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difesi in questa
sede. (Omissis). [RIV-0605P527] |
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