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Corte di Cassazione 20/07/2006

Giurisprudenza di legittimità - Sosta, fermata e parcheggio – Sosta vietata – Passaggi pedonali e marciapiedi – Delimitazione mediante strisce dipinte sulla strada- Effetti

(Cass. Civ., sezione I, 31 agosto 2005, n. 17579)
 
Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. I, 31 agosto 2005, n. 17579

 
Sosta, fermata e parcheggio – Sosta vietata – Passaggi pedonali e marciapiedi – Delimitazione mediante strisce dipinte sulla strada- Effetti.

 
Integra gli estremi della violazione dell’art. 158, comma 1, del codice della strada, che vieta la fermata e la sosta dei veicoli «sui passaggi e attraversamenti pedonali» (lett. g) e «sui marciapiedi» (lett. h), lo stazionamento di un veicolo su parte della strada su cui siano dipinte strisce bianche perpendicolari agli edifici esistenti ai lati della strada medesima atteso che, per quanto manchi la «striscia bianca continua» parallela agli edifici, richiesta dall’art. 3, del codice della strada per identificare i passaggi pedonali, comunque le predette strisce perpendicolari, indicando una «parte delimitata» della strada «destinata ai pedoni», possono identificarsi con il marciapiede (come definito dall’art. 3, cit., n. 33), al quale rinvia anche il n. 36 cit.

 

Svolgimento del processo. – Con sentenza del 25 novembre 2000, il Giudice di pace di Alberga ha accolto parzialmente l’opposizione di E. A. e revocato l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Savona del 18 aprile 2000 per il pagamento di lire 255.400 a titolo di sanzione per violazione dell’art. 158, comma primo, del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (da ora c.s.), per avere sostato con un proprio autoveicolo su un passaggio pedonale con funzione di marciapiede; il giudice ha poi ridotto la somma da corrispondere a lire 131.700, compensando le spese di causa tra le parti.

La violazione era stata accertata dalla Polizia municipale di Alassio, con verbale del 15 luglio 1999, contro il quale era stato proposto ricorso al Prefetto deciso dall’ordinanza-ingiunzione opposta.

L’opponente aveva dedotto che, sul luogo indicato nel verbale di contestazione, non vi era divieto di sosta ma alcune strisce bianche orizzontali perpendicolari alla carreggiata lungo le mura degli edifici ai lati della strada, non corrispondenti alla descrizione di passaggio pedonale data dal c.s., perché non erano chiuse da una striscia bianca continua, come previsto dall’art. 3 n. 366 di detto codice.

La Prefettura e il Comune chiedevano il rigetto dell’opposizione e, disposta ispezione dei luoghi, il giudice di pace rilevava «l’esistenza di strisce bianche lungo i margini della strada a senso unico tracciate perpendicolare alla stessa».

Il giudice, accertato che le strisce bianche sopra indicate esistevano «su entrambi i lati e contigue alle pareti perimetrali degli edifici» e che l’auto della A., come ammesso da questa, era stata lasciata in sosta, occupando tali strisce in parte davanti al n. civico 1 della via Leopardi, alla data e all’ora di cui al verbale di contestazione (ore 15,30 del 15 luglio 1999), riteneva sussistere la violazione.

Infatti, con ordinaria diligenza, era identificabile come passaggio pedonale lo spazio attraverso dalle strisce bianche parallele tra loro e perpendicolari alla strada di cui sopra e, anche in assenza di un striscia continua che delimitasse lo spazio riservato ai pedoni, prevista dal n. 36 dell’art. 3 del codice della strada, comunque era chiaro che si trattava di spazio con funzione di marciapiede, sul quale non poteva sostarsi, come del resto ammesso dalla stessa opponente, che aveva affermato di avere parcheggiato ad un metro dagli edifici laterali sulla strada per consentire ai pedoni di passare.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso con tre motivi l’A. e il Prefetto di Savona e il Comune di Alassio non svolgono attività difensiva.

Svolgimento della desisione. – Con il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di pace di Alberga omesso ogni pronuncia sulla carenza di motivazione dell’atto sanzionatoria denunciata con l’opposizione; già detta omissione comporta la necessità di cassare la sentenza impugnata

1.2. – Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione dell’art. 158, primo comma, c.s. e dell’art. 3 dello stesso codice, essendo stata la sanzione irrogata per aver la ricorrente parcheggiato la sua auto in un’area di passaggio pedonale: poiché il n. 36 del c.s. sancisce che il passaggio pedonale deve essere delimitato da una striscia continua e nel caso questa mancava, doveva negarsi che nel caso si fosse violato l’art. 158 del c.s.

1.3. – Contraddittoria e illogica è poi la motivazione della sentenza, che ritiene palese la consapevolezza dell’infrazione della A., pere avere la stessa dichiarato di avere lasciato lo spazio di un metro tra l’auto e le pareti degli edifici paralleli.

E’ obbligatorio lasciare tale spazio per le auto in sosta vicino ad edifici ed è in conferente la difesa del Comune che richiama la figura II 446 art. 150 delle appendici al Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), la quale attiene alle isole di traffico e non agli attraversamenti pedonali.

2. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. 1. – In ordine al primo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile, perché privo di autosufficienza, non precisando in quali termini l’A. avesse lamentato la carenza motivazionale dell’ordinanza-ingiunzione né la decisività o rilevanza dell’assenza dei motivi, per determinare l’eccesso di potere del Prefetto.

La sentenza chiarisce, dopo ampia indagine e ispezione dei luoghi, che nel caso era identificabile come passaggio pedonale il luogo sul quale era stata lasciata in sosta l’auto dell’opponente e in tal modo nega l’esigenza d’una specifica motivazione sul punto della ordinanza prefettizia corretto l’accertamento dell’infrazione di cui al verbale della polizia municipale, confermandolo.

In mancanza d’una maggiore precisazione della censura, questa non può che essere generica e dichiararsi inammissibile.

2.2. – L’art. 158, primo comma, vieta la fermata e la sosta di veicoli alla lettera g) «sui passaggi e attraversamenti pedonali» e alla lett. h) «sui marciapiedi».

Manca nel caso la «striscia bianca continua» parallela agli edifici siti ai lati della strada prevista dal n. 36 dell’art. 3 del c.s. né vi è figura descrittiva di detti passaggi nelle appendici del Regolamento citato.

Risulta però palese che le strisce bianche perpendicolare agli edifici ai lati della strada, indicando una «parte… delimitata» di questa «destinata ai pedoni» (art. 3 n. 33 c.s.), possono identificarsi con il marciapiede al quale rinvia anche il n. 36 dell’art. 3 del c.s. e sul quale è vietata la sosta ai sensi della norma che la ricorrente pretende sia stata violata, con evidente infondatezza del secondo motivo di ricorso.

2.3. – Il terzo motivo di ricorso è assorbito dal rigetto dei motivi che precedono.

Sono infatti irrilevanti i difetti motivazionali della sentenza impugnata per avere desunto la consapevolezza della infrazione dalla ammissione dell’A. di avere parcheggiato a un metro dagli edifici per consentire ai pedoni di passare, così come le in conferenti difese del Comune in ordine alle figure dell’appendici al regolamento di attuazione per identificare il passaggio pedonale.

In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difesi in questa sede. (Omissis). [RIV-0605P527]


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Giovedì, 20 Luglio 2006
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