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TRASPORTO MERCI 06/06/2005

ACQUE REFLUE E SCARICHI

ACQUE REFLUE E SCARICHI

di Franco Medri*

Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo determinati obiettivi di cui:
• prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
• conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con proprietà per quelle potabili;
• mantenere la capacità naturale dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
In questa panoramica trovano spazio ed importanza le seguenti definizioni:
Acque reflue domestiche: sono acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
Scarico: qualsiasi immissione diretta condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.


DISCIPLINA DEGLI SCARICHI


Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare determinati valori limite imposti dalla normativa vigente.
Gli scarichi devono essere accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione che si intende effettuare subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
Si precisa che ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue:
a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione o alla silvicoltura;
b. provenienti da imprese dedite ad allevamenti di bestiame che dispongono di almeno 1 ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo;
c. provenienti da imprese dedite alle predette attività che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola;
d. provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico ed aventi determinate caratteristiche;
e. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
NOTA: è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
1. per gli scarichi di piena a servizio delle reti fognarie;
2. per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare i corpi idrici superficiali;
3. per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
4. per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.

 

SCARICHI IN RETI FOGNARIE ED AUTORIZZAZIONI


Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall’amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell’impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato.
DIVIETI: non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducono la massa in particelle sottili.
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati da apposita autorizzazione che viene rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico.
Il regime autorizzativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane è definito dalle regioni di competenza.
In deroga alla richiesta di autorizzazione, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico intergrato.
L’autorizzazione è valida per 4 (quattro) anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data della scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell’anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall’indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
NOTA: Si precisa che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti.

TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE


Ai sensi del Decreto Legislativo 22/1997, l’autorità competente in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane, rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, ovvero:
a. rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo stesso scarico in fognatura;
b. rifiuti costituiti da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
c. materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
PRECISAZIONE: il produttore dei predetti rifiuti ed il trasportatore degli stessi sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal Decreto Legislativo 05 Febbraio 1997 n. 22, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al punto "b" che è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all’articolo 10 (Oneri dei produttori e dei detentori) del D. Lgs. 22/1997, mentre il gestore del sistema idrico integrato è soggetto agli obblighi dell’articolo 12 (Registro di carico e scarico) del medesimo decreto.

 

SANZIONI

VIOLAZIONE

NORMA

SANZIONE

COMPETENZA

Chiunque apre o comunqueffettua scarichi di acque
reflue domestiche o di reti fognarie senza a prescritta autorizzazione

Art. 54 comma 2°
D. Lgs. 11.05.99 n.152

da Euro 5.164,57
a Euro 51.645,69

Regione o
Provincia autonoma

Chiunque continua ad effettuare scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Art. 54 comma 2°
D. Lgs. 11.05.99 n.152

da Euro 5.164,57
a Euro 51.645,69

(Nota: nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da Euro 516,45a Euro 2.582,28)

Regione o
Provincia autonoma

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione

 Art. 54 comma 3°
D. Lgs. 11.05.99 n.152

da Euro 1.032,91
a Euro 12.911,42

Regione o
Provincia autonoma

Chiunque non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre

Art. 54 comma 8°
D. Lgs. 11.05.99 n.152

da Euro 5.164,57
a Euro 51.645,69

Regione o
Provincia autonoma

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione

Art. 59 comma 1°
D. Lgs. 11.05.99 n.152

Arresto da 2 mesi
a 2 anni o ammenda
da Euro 1.032,91
a Euro 7.746,85

Procura Repubblica
competente
per territorio

Chiunque continua ad effettuare o mantenere scarichi di acque reflue industriali dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Art. 59 comma 1°
D. Lgs. 11.05.99 n.152

Arresto da 2 mesi
a 2 anni o ammenda
da Euro 1.032,91
a Euro 7.746,85

Procura Repubblica
competente
per territorio

Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del D. Lgs 152/99 provoca un danno al suolo, alle acque, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento ai sensi e secondo il procedimento di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 22/1997 (Ronchi)
NOTA: l’inosservanza è punita dall’art. 58/4° del D. Lgs. 152/99).

Art. 58 comma 1°
Art. 58 comma 4°
D. Lgs. 11.05.99 n.152

Arresto da 6 mesi
a 1 anni e ammenda
da Euro 2.582,28
a Euro 25.822,84

Procura Repubblica
competente
per territorio

Scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura

Art. 15/1° lett. "h" 3°
Codice della Strada

Euro 21,00
Sanzione accessor.
ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese per l’autore

Prefetto competente
per territorio

NOTA: all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 152/99 provvede, salvo diversa disposizione, le regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle predette sanzioni amministrative è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della Legge 25 novembre 1981 n. 689.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto Legislativo 152/1999 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della Legge 689/81.

 
SMALTIMENTO DI FANGHI

Lo smaltimento dei fanghi provenienti dai pozzetti (vedi anche le fosse settiche) provenienti dai locali adibiti ad uso abitazione sono considerati, a tutti gli effetti, come trasporto di rifiuti e pertanto soggetti al Decreto Legislativo 22/1997 (Ronchi) per quanto riguarda la redazione del formulario di identificazione.
Pertanto il proprietario dell’immobile deve provvedere allo smaltimento degli stessi attraverso le ditte di autospurgo autorizzate che provvederanno a confluire i fanghi presso un impianto di depurazione dove verranno trattati ai liquami provenienti dalle fognature (scarichi acque reflue).
Durante il trasporto dalle abitazioni civili di provenienza fino all’impianto di depurazione, il veicolo deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti dal quale si devono evincere, in via principale, l’ubicazione dell’abitazione dove si effettua il prelievo (la provenienza), la ragione sociale dell’autospurgo e quella del depuratore dove verranno confluiti i fanghi con il relativo quantitativo.
Il formulario deve essere redatto in 4 copie dal conducente dell’autospurgo, delle quali:

• una deve essere lasciata al proprietario del pozzetto subito dopo il prelievo dal conducente dell’autospurgo (deve essere controfirmata dal proprietario);

• le altre tre copie seguono il trasporto fino all’impianto di depurazione dove vengono controfirmate dal responsabile qualora sia regolarmente accettato il carico;

• successivamente una di queste ultime copie deve ritornare al proprietario dell’immobile entro 90 giorni dalla data delle operazioni di prelievo dei fanghi dai pozzetti e deve essere conservata per almeno 5 anni, come prescrive il D. Lgs 22/1997 (Ronchi)

NOTA:  solo con il ricevimento della quarta copia del formulario di identificazione decade ogni responsabilità per il titolare dell’immobile che ha prodotto i fanghi; infatti in caso di verifica, la mancanza del predetto documento potrebbe configurare la violazione dell’abbandono di rifiuti (sanzionato dal D. Lgs. 22/1997).

 

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

VIOLAZIONE

 

NORMA

SANZIONE

COMPETENZA

Trasporto di rifiuti non pericolosi  (es. fanghi) senza il prescritto formulario di identificazione.

 

 

 Artt. 15 e 52/3°
D. Lgs. 22/97

 

Euro 3.098,74

Provincia

Trasporto di rifiuti non pericolosi (es. fanghi) con formulario di identificazione che indica dati incompleti o inesatti.

 

Artt. 15 e 52/3°
D. Lgs. 22/97

 

Euro 3.098,74

Provincia

Trasporto di rifiuti non pericolosi (es. fanghi) con formulario di identificazione che indica dati incompleti
o inesatti, ma tali da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute.

 

Artt. 15 e 52/4°
D. Lgs. 22/97

 

Euro 516,45

 

Provincia

* IspettoreCapo Polizia Stradale




di Franco Medri

Lunedì, 06 Giugno 2005
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