Il
Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" definisce
la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine
e sotterranee, perseguendo determinati obiettivi di cui:
• prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
• conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate
protezioni di quelle destinate a particolari usi;
• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche
con proprietà per quelle potabili;
• mantenere la capacità naturale dei corpi idrici nonché
la capacità di sostenere comunità animali e vegetali
ampie e ben diversificate.
In questa panoramica trovano spazio ed importanza le seguenti definizioni:
Acque reflue domestiche: sono acque reflue provenienti da insediamenti
di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate
da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali
o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle
acque meteoriche di dilavamento;
Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti
da agglomerato;
Scarico: qualsiasi immissione diretta condotta di acque reflue liquide,
semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla
loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento
di depurazione.
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare
determinati valori limite imposti dalla normativa vigente.
Gli scarichi devono essere accessibili per il campionamento da parte
dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto
per la misurazione che si intende effettuare subito a monte del punto
di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne
e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
Si precisa che ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni,
sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue:
a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
o alla silvicoltura;
b. provenienti da imprese dedite ad allevamenti di bestiame che dispongono
di almeno 1 ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con
le attività di allevamento e di coltivazione del fondo;
c. provenienti da imprese dedite alle predette attività che
esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione
della produzione agricola;
d. provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano
luogo a scarico ed aventi determinate caratteristiche;
e. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche
e indicate dalla normativa regionale.
NOTA: è vietato lo scarico sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
1. per gli scarichi di piena a servizio delle reti fognarie;
2. per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per
i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva
onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a
recapitare i corpi idrici superficiali;
3. per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione
di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze
minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde
acquifere o instabilità dei suoli;
4. per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti
fognarie separate.
SCARICHI
IN RETI FOGNARIE ED AUTORIZZAZIONI
Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie
sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari
ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato
e approvati dall’amministrazione pubblica responsabile in base
alle caratteristiche dell’impianto ed in modo che sia assicurato
il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie
sono sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati
dal gestore del servizio idrico integrato.
DIVIETI: non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche
se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti
dagli scarti dell’alimentazione umana, misti ad acque domestiche,
trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che
ne riducono la massa in particelle sottili.
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati da apposita
autorizzazione che viene rilasciata al titolare dell’attività
da cui origina lo scarico.
Il regime autorizzativi degli scarichi di acque reflue domestiche
e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle
acque reflue urbane è definito dalle regioni di competenza.
In deroga alla richiesta di autorizzazione, gli scarichi di acque
reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza
dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico intergrato.
L’autorizzazione è valida per 4 (quattro) anni dal momento
del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto
il rinnovo.
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione
nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione,
fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di
rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere
concesso in modo espresso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data
della scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà
cessare immediatamente.
La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
deve essere accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche quantitative
e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare
nell’anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per
il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo
di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
dall’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi
ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo
produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall’indicazione
dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei
valori limite di emissione.
NOTA: Si precisa che i fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti.
TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
Ai sensi del Decreto Legislativo 22/1997, l’autorità competente
in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità
residua di trattamento, può autorizzare il gestore del servizio
idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque
reflue urbane, rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili
con il processo di depurazione, ovvero:
a. rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite
stabiliti per lo stesso scarico in fognatura;
b. rifiuti costituiti da materiale proveniente dalla manutenzione
ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
c. materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria
nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle
acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi
risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
PRECISAZIONE: il produttore dei predetti rifiuti ed il trasportatore
degli stessi sono tenuti al rispetto della normativa in materia di
rifiuti prevista dal Decreto Legislativo 05 Febbraio 1997 n. 22, fatta
eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al punto "b"
che è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all’articolo
10 (Oneri dei produttori e dei detentori) del D. Lgs. 22/1997, mentre
il gestore del sistema idrico integrato è soggetto agli obblighi
dell’articolo 12 (Registro di carico e scarico) del medesimo
decreto.
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SANZIONE
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COMPETENZA
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Chiunque
apre o comunqueffettua scarichi di acque
reflue
domestiche o di reti
fognarie senza a prescritta autorizzazione
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Art.
54 comma 2°
D. Lgs.
11.05.99 n.152
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da
Euro 5.164,57
a Euro
51.645,69
|
Regione
o
Provincia
autonoma
|
Chiunque
continua ad effettuare
scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie dopo che l’autorizzazione sia
stata sospesa o revocata
|
Art.
54 comma 2°
D. Lgs.
11.05.99 n.152
|
da
Euro 5.164,57
a Euro
51.645,69
(Nota:
nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti
ad uso abitativo la sanzione è da Euro 516,45a Euro 2.582,28)
|
Regione
o
Provincia
autonoma
|
Chiunque
effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni
indicate nel
provvedimento di autorizzazione
|
Art.
54 comma 3°
D. Lgs.
11.05.99 n.152
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da
Euro 1.032,91
a Euro
12.911,42 |
Regione
o
Provincia
autonoma
|
Chiunque
non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali
dolci e salmastre
|
Art.
54 comma 8°
D. Lgs.
11.05.99 n.152
|
da
Euro 5.164,57
a Euro
51.645,69
|
Regione
o
Provincia
autonoma
|
Chiunque
apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali
senza autorizzazione |
Art.
59 comma 1°
D. Lgs.
11.05.99 n.152
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Arresto
da 2 mesi
a 2
anni o ammenda
da Euro
1.032,91
a Euro
7.746,85
|
Procura
Repubblica
competente
per
territorio
|
Chiunque
continua ad effettuare o mantenere scarichi di acque reflue industriali
dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata
|
Art.
59 comma 1°
D. Lgs.
11.05.99 n.152
|
Arresto
da 2 mesi
a 2
anni o ammenda
da Euro
1.032,91
a Euro
7.746,85
|
Procura
Repubblica
competente
per
territorio
|
Chi
con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione
delle disposizioni del D. Lgs 152/99 provoca un danno al suolo,
alle acque, al sottosuolo e alle
altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto
ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere
a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica
e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti
dai quali è derivato il danno, ovvero deriva il pericolo
di inquinamento ai sensi
e secondo il procedimento di cui all’articolo 17 del D. Lgs.
22/1997 (Ronchi)
NOTA:
l’inosservanza è punita dall’art. 58/4° del
D. Lgs. 152/99). |
Art.
58 comma 1°
Art.
58 comma 4°
D. Lgs.
11.05.99 n.152
|
Arresto
da 6 mesi
a 1
anni e ammenda
da Euro
2.582,28
a Euro
25.822,84
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Procura
Repubblica
competente
per
territorio
|
Scaricare
senza regolare concessione, nei fossi e nelle
cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi
acque di qualunque natura
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Art.
15/1° lett. "h" 3°
Codice
della Strada
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Euro
21,00
Sanzione
accessor.
ripristino
dello stato dei luoghi a proprie spese per l’autore
|
Prefetto
competente
per
territorio
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NOTA:
all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal D. Lgs. 152/99 provvede, salvo diversa disposizione, le regione o
la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle predette sanzioni amministrative
è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo
23 della Legge 25 novembre 1981 n. 689.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto Legislativo
152/1999 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo
16 della Legge 689/81.
SMALTIMENTO DI FANGHI
Lo smaltimento dei fanghi provenienti dai pozzetti (vedi anche le fosse
settiche) provenienti dai locali adibiti ad uso abitazione sono considerati,
a tutti gli effetti, come trasporto di rifiuti e pertanto soggetti al
Decreto Legislativo 22/1997 (Ronchi) per quanto riguarda la redazione
del formulario di identificazione.
Pertanto il proprietario dell’immobile deve provvedere allo smaltimento
degli stessi attraverso le ditte di autospurgo autorizzate che provvederanno
a confluire i fanghi presso un impianto di depurazione dove verranno trattati
ai liquami provenienti dalle fognature (scarichi acque reflue).
Durante il trasporto dalle abitazioni civili di provenienza fino all’impianto
di depurazione, il veicolo deve essere accompagnato dal formulario di
identificazione dei rifiuti dal quale si devono evincere, in via principale,
l’ubicazione dell’abitazione dove si effettua il prelievo (la
provenienza), la ragione sociale dell’autospurgo e quella del depuratore
dove verranno confluiti i fanghi con il relativo quantitativo.
Il formulario deve essere redatto in 4 copie dal conducente dell’autospurgo,
delle quali:
•
una deve essere lasciata al proprietario del pozzetto subito dopo il prelievo
dal conducente dell’autospurgo (deve essere controfirmata dal proprietario);
• le altre tre copie seguono il trasporto fino all’impianto
di depurazione dove vengono controfirmate dal responsabile qualora sia
regolarmente accettato il carico;
• successivamente una di queste ultime copie deve ritornare al proprietario
dell’immobile entro 90 giorni dalla data delle operazioni di prelievo
dei fanghi dai pozzetti e deve essere conservata per almeno 5 anni, come
prescrive il D. Lgs 22/1997 (Ronchi)
NOTA: solo con il ricevimento della quarta copia del formulario
di identificazione decade ogni responsabilità per il titolare dell’immobile
che ha prodotto i fanghi; infatti in caso di verifica, la mancanza del
predetto documento potrebbe configurare la violazione dell’abbandono
di rifiuti (sanzionato dal D. Lgs. 22/1997).
FORMULARIO
DI IDENTIFICAZIONE
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SANZIONE
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COMPETENZA
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Trasporto
di rifiuti non pericolosi
(es. fanghi) senza il
prescritto formulario
di identificazione.
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Artt.
15 e 52/3°
D. Lgs. 22/97
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Euro
3.098,74
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Provincia
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Trasporto
di rifiuti non pericolosi (es. fanghi)
con formulario di identificazione che indica dati incompleti o inesatti.
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Artt.
15 e 52/3°
D. Lgs. 22/97
|
Euro
3.098,74
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Trasporto
di rifiuti non pericolosi (es. fanghi) con formulario
di identificazione che
indica dati incompleti
o inesatti, ma tali da permettere la ricostruzione delle informazioni
dovute.
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Artt.
15 e 52/4°
D. Lgs. 22/97
|
Euro
516,45
|
Provincia
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