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Articoli 21/07/2006

Il Giudice di Pace può restituire i punti sulla patente



C
hi guida può salvare i punti della patente davanti al giudice di pace, anche se la sanzione pecuniaria, prevista per l’infrazione, è già stata pagata dal proprietario del veicolo. Un assioma di cristallina semplicità, a prima vista, se non fosse che dal codice della strada si ricava la regola esattamente opposta secondo la quale, una volta estinta la sanzione, il ricorso è precluso. E’ vero che questo sistema è stato tacciato di illegittimità costituzionale, giacché preclude la possibilità di chi subisce la decurtazione dei punti di difendersi in giudizio solo per il fatto che il proprietario del veicolo ha deciso di saldare il conto. E’ vero che alla fine la Corte costituzionale si è pronunciata sul punto con la sentenza n. 471/2005, mettendo col cuore in pace coloro che fino ad ieri avevano trovata chiusa la porta del Giudice di pace, ma quello che più fa specie è che la funambolica decisione ha creato un curioso paradosso: infatti, da un lato ha aperto la possibilità, per il conducente, di far valere comunque le proprie ragioni davanti al giudice per mettere in salvo i punti, dall’altro ha confermato la validità della normativa che lo impediva, dissipando ogni dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 204 bis e 126 bis del codice della strada. Per spiegare l’arcano procediamo per tappe logiche. La prima norma - art. 204 bis – prevede la possibilità, per il trasgressore, di ricorrere al Giudice di pace “qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta”. L’art. 126 bis, per parte sua, contempla l’obbligo di segnalazione da parte dell’organo di polizia stradale, delle violazioni che comportano la decurtazione del punteggio sulla patente all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La segnalazione, più precisamente, deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata. Si intende “definita”, la contestazione, quando sia avvenuto il pagamento oppure sia scaduto il termine per l’opposizione o definito l’iter di eventuali ricorsi. Certo è una procedura chiara, lineare, cartesiana. Ma, cosa succede se il proprietario del veicolo paga, ed allo stesso tempo la segnalazione per la decurtazione dei punti viene inviata alla banca dati carico, di un altro soggetto, cioè di chi guidava? L’art. 200 Cds, lo sappiamo, stabilisce che la contestazione deve essere fatta tanto al trasgressore che all’obbligato in solido, ed il successivo art. 201 prevede che, se l’infrazione non sia contestata immediatamente, tanto l’uno che l’altro, dovranno ricevere la notifica al domicilio. Stando ai termini tecnici, sono obbligati in solido con il trasgressore, ai sensi dell’art. 196 Cds, il proprietario del veicolo, o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. In buona sostanza, se non paga il trasgressore, pagherà l’altro. Così, si può profilare l’ipotesi in cui l’obbligato in solido, pagando, estingua il contenzioso infischiandosene però dell’opinione del trasgressore che pure è destinatario della decurtazione dei punti, precludendogli ogni opposizione per far valere le proprie ragioni in giudizio. Tutto questo perché l’art. 204 bis, stabilisce il raffreddamento del contenzioso quando la sanzione è stata pagata in misura ridotta: l’amministrazione incassa, e amen. E’ su questo punto che il Giudice di pace di Varazze ha sollevato i dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 24 e 3 Cost., dal momento che, in un giudizio di opposizione instauratosi davanti al medesimo, la pubblica amministrazione resistente reputava irricevibile il ricorso del trasgressore destinatario della decurtazione dei punti, poiché il solidale aveva pagato chiudendo, ai sensi dell’art. 204 bis, la partita. Il trasgressore vedendosi preclusa la possibilità di ricorrere, quindi, in rigorosa applicazione dell’art. 204 bis, avrebbe dovuto accettare la decurtazione anche ritenendo, nel caso, illegittimo l’accertamento. Si profilano, così, due interessi in conflitto: quello dell’obbligato in solido che pagando chiude le strade del contenzioso, quella del trasgressore che riceve una sanzione (diciamo) consequenziale, senza poter adire il giudice, anche se la ritiene iniqua. Ne resterebbe disatteso, così, secondo il giudice remittente, il principio, sancito dall’art. 24 cost., secondo cui “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Allo stesso modo, data l’irragionevolezza di un trattamento così sperequato, sorgerebbero altrettanti dubbi di incostituzionalità in relazione all’art. 3 Cost. Perlopiù, la Corte, si era espressa in merito all’alternatività dei mezzi di impugnazione, ed in ossequio all’art. 24 Cost., aveva stabilito il principio oramai consolidato dell’azionabilità diretta. Infatti, nell’ottica di un più generale riconoscimento del diritto costituzionalmente garantito di azionabilità diretta, davanti al giudice, delle situazioni giuridicamente tutelabili, la Corte Costituzionale, attraverso diverse pronunce, ha per così dire eroso l’inveterato principio della “giurisdizione condizionata” nel contenzioso stradale, cioè il sistema secondo cui il ricorso al giudice ordinario poteva avvenire solo dopo avere percorso la strada dei rimedi in sede amministrativa. Il combinato disposto degli artt. 204 e 205 del codice della strada e degli artt. 22 e 23 della legge 689/1981 prefigurava la possibilità di opposizione dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria solo avverso all’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto a chiusura del procedimento contenzioso. Pertanto il verbale di contestazione, come si evince dal tenore dell’art. 202 u.c. dello stesso codice, poteva essere impugnato solamente innanzi a detta autorità amministrativa e, nel caso negativo di rigetto del ricorso, solo l’ordinanza ingiunzione che necessariamente consegue era suscettibile di un vaglio di legittimità in sede giudiziaria. L’iter di cui trattasi è certamente ancora esperibile secondo le previsioni sopra menzionate ma ora, in alternativa, secondo la lettura data della predetta normativa dalla Corte Costituzionale attraverso diverse sentenze interpretative di rigetto, vige la possibilità di impugnare il verbale di accertamento direttamente innanzi al giudice ordinario (la categoria del ricorso obbligatorio era già stata ridimensionata, anche per altre materie, attraverso le sentenze della Corte Costituzionale n. 693/1988 e 781/1988).

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Sul punto della ricorribilità per le sole sanzioni accessorie, nel quadro di un contenzioso già esaurito per l’adesione del solidale al pagamento in misura ridotta, invece, non si rinvengono precedenti decisioni della Consulta. E, la prima decisione in termini, peraltro è di segno negativo, seppure sorretta da una interessante interpretazione sistematica che, in concreto, offre nuove possibilità al destinatario della sanzione accessoria. La Corte ritiene che il combinato disposto degli artt. 204 bis e 126 bis Cds, non contrasti con le norme costituzionali citate. Anche quando non vi sia identità tra proprietario del veicolo e conducente, non resta certamente preclusa la libera scelta del primo di determinarsi, senza condizionamenti di sorta, a pagare la sanzione in misura ridotta (Corte Cost. sent. N. 468/2005). Non necessariamente, però, questo comporta l’illegittimità degli articoli del codice che lo permettono, in relazione alla posizione del conducente. Infatti, in linea con una giurisprudenza recentemente affermatasi (Corte Cost. sent. 283/2005) può addivenirsi ad una interpretazione sistematica che sottrae le norme impugnate alle censure formulate nell’ordinanza di remissione. Detta brutalmente: diversamente interpretandola, nel sistema in cui si inquadra, la norma resta integra nella sua legittimità. Qual è, quindi, il sistema cui riferirsi nel caso di specie? Certamente quello definito in via generale negli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Così, una volta definita la vicenda relativa alla sanzione principale, grazie al pagamento dell’obbligato in solido (che peraltro non è destinatario della decurtazione dei punti se non sia provato che si trovasse alla guida: Corte Cost. sent. 27/2005), nessuna norma preclude al conducente del veicolo di adire le vie giudiziali per escludere l’applicazione a suo carico della sanzione personale della decurtazione dei punti. La decisione è di notevole portata per le novità che importa non solo in campo procedurale, ma anche sul terreno del sistema sanzionatorio stesso. Partiamo dalla procedura: pur lasciando inalterata la vigenza degli artt. 204 bis e 126 bis, Cds, la sentenza introduce la possibilità di un disgiunto comportamento: quello della chiusura del contenzioso da parte di un obbligato, quello dell’opposizione al verbale da parte del destinatario della sanzione personale. Una piccola osservazione critica: nel caso di annullamento del verbale su istanza del destinatario della sanzione accessoria, a che titolo si legittima l’entrata di denaro relativa alla sanzione pecuniaria già pagata in misura ridotta? Ma è ancora più importante la tematica più sostanziale della natura della sanzione della decurtazione dei punti sulla patente. Se si tratta di una sanzione accessoria, deve conseguire meccanicamente alla sanzione principale (art. 126 bis). Nella decisione in esame, però, la Corte parla di sanzione “personale”. Per le sanzioni accessorie ad personam (analogamente a quanto vige nel sistema penale) opera appunto un “principio di personalità”, il quale non può essere disatteso, anche per fondamentali ragioni di credibilità e deterrenza dell’ordinamento e, quindi, di certezza del diritto. Quindi, mentre la sanzione c.d. principale, per un principio di solidarietà, non è strettamente personale, quella accessoria, essendo diretta al solo conducente, può applicarsi a lui soltanto. Giustizia è fatta, ognuno può ricorrere per parte sua. Ma un interrogativo resta ed è sull’ordine di accessorietà, poiché nei fatti se non nel diritto ad essere accessoria è – paradossalmente – la pena principale.  

*Funzionario Polizia di Stato  

© asaps.it

di Ugo Terracciano

da "il Centauro" n.104
Venerdì, 21 Luglio 2006
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