Con
la promanazione della Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 15 luglio 2003 vengono introdotte una serie di
prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e formazione periodica
dei conducenti di taluni veicoli adibiti al trasporto di merci e passeggeri.
Già l’articolo 5 del Regolamento CEE 3820/85 prevede che
taluni conducenti addetti al trasporto di merci o di viaggiatori su
strada debbano essere, in funzione della loro età, della categoria
di veicolo utilizzato e dalla lunghezza del percorso, titolari di
un certificato di idoneità professionale, conformemente alla
normativa comunitaria sul livello minimo di formazione di taluni conducenti
di veicoli adibiti al trasporto su strada.
Inoltre la Direttiva 2003/59/CE ha ritenuto opportuno considerare
che le disposizioni del Regolamento CEE 3820/85 si applicano ad una
scarsissima percentuale di conducenti e che attualmente una formazione
obbligatoria di conducente è prevista solo da alcuni Stati
membri; infatti la maggioranza dei conducenti che attualmente guidano
sul territorio della Comunità esercita il proprio mestiere
(autista) soltanto sulla base della propria patente di guida.
Pertanto, al fine di mantenere una adeguata qualificazione professionale,
i conducenti in attività dovrebbero essere obbligati a svolgere
una riqualificazione periodica delle conoscenze essenziali per la
loro qualificazione.
Sostanzialmente, ai fini del campo di applicazione, la presente direttiva
trova applicazione all’attività di guida:
• dei cittadini di uno Stato membro;
• dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa
stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, ovvero
cittadini che effettuano trasporti su strada all’interno della
Comunità, su strade aperte all’uso pubblico per mezzo
di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di
categoria C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
In questa prospettiva l’attività di guida è subordinata
ad un obbligo di qualificazione iniziale e ad un obbligo di formazione
periodica che gli Stati membri così prevedono:
1) un sistema di qualificazione iniziale con due operazioni:
- una prevede la frequenza la frequenza di un corso con un esame;
- l’altra prevede solo un esame
NOTA:
comunque, uno Stato membro può autorizzare il conducente,
per un periodo massimo di 3 anni, a guidare nel proprio territorio
prima di avere ottenuto il CAP, qualora stia partecipando ad un corso
di istruzione professionale della durata minima di 6 mesi.
2) un sistema di formazione periodica.Si precisa che sono esonerati
dall’obbligo di qualificazione iniziale i conducenti
a) titolari di una patente di guida di categoria D1, D1+E,
D o D+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente rilasciata
al più tardi di 2 anni dopo la data limite di recepimento della
presente direttiva;
b) titolare di una patente di guida di categoria C1, C1+E,
C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata
al più tardi 3 anni dopo la data limite di recepimento della
presente direttiva.
CHIARIMENTI:
Per
accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo
possesso della patente di guida corrispondente.
Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può
guidare:
1. a partire dai 18 anni di età:
• veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione
di essere titolare del CAP (comprovante una qualificazione iniziale);
• veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1+E, a condizione
di essere titolare del CAP (comprovante una qualificazione iniziale
accelerata);
2. a partire dai 21 anni di età, veicoli della categoria della
patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP
(comprovante una qualificazione iniziale accelerata);Il conducente
di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri può guidare:
1. a partire dai 21 anni di età:
• veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E,
per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con
percorrenza non superiore a 50 chilometri, nonché veicoli delle
categorie di patente di guida D1 e D1+E a condizione di essere titolari
del CAP (comprovante una qualificazione iniziale accelerata); inoltre
gli Stati membri possono autorizzare il conducente a guidare nel loro
territorio tali veicoli a partire dai 18 anni di età e sempre
titolare di CAP (comprovante una qualificazione iniziale);
• veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E,
a condizione che questi sia titolare del CAP (comprovante una qualificazione
iniziale); inoltre gli Stati membri possono autorizzare il conducente
di una delle predette categorie a guidare nel loro territorio tali
veicoli a partire da 20 anni di età a condizione di essere
titolare di CAP (comprovante una qualificazione iniziale) e l’età
può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza
passeggeri;
2. a partire dai 23 anni di età, veicoli delle categorie
di patente di guida D e D+E con titolarità di CAP (comprovante
una qualificazione iniziale accelerata).
CAP
COMPROVANTE LA TIPOLOGIA DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
1. CAP comprovante una qualificazione iniziale di cui:
• CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un
esame.
Lo stato membro impone all’aspirante conducente la frequenza
di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità
competenti che si concludono con il superamento di un esame, al termine
del quale verrà rilasciato il CAP comprovante la predetta tipologia
di qualificazione.
• CAP rilasciato sulla base di esami teorici e pratici ed in
caso di superamento verrà rilasciato, anche in questo caso,
un CAP comprovante una qualificazione iniziale.
2. CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata che
si ottiene attraverso il superamento di un esame, dopo aver frequentato
un apposito corso presso un centro di formazione autorizzato.
FORMAZIONE PERIODICA
La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale
che consente al titolare delle predette tipologie di CAP, nonché
i conducenti esentati dall’obbligo della qualificazione iniziale
perché già titolari di patente che gli riconosce il
diritto come acquisito, di perfezionare le conoscenze essenziali per
lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare enfasi sulla sicurezza
stradale e sulla razionalizzazione del consumo del carburante.
Al termine della formazione periodica, le autorità competenti
degli Stati membri o il centro di formazione autorizzato rilasciano
al conducente un CAP comprovante la formazione periodica effettuata.
Un primo corso di formazione periodico deve essere frequentato:
a) dal titolare del CAP rilasciato a seguito di una qualificazione
iniziale ed iniziale accelerata, nei 5 (cinque) anni successivi alla
data del rilascio;
b) dai conducenti esentati per diritto acquisito nei 5 (cinque)
anni successivi rispetto alle date del 10 settembre 2008 o 2009 in
base alla tipologia di patente posseduta.
Il
recepimento della Direttiva 2003/59/CE da parte degli Stati
membri è previsto entro il 10 Settembre 2006, dove dovranno
mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi
Gli Stati membri applicano tali disposizioni:
per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli
delle patenti di categoria D1, D1+E, D e D+E a decorrere dal 10-09-2008;
per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli
delle patenti di categoria C1, C1+E, C e C+E a decorrere dal 10-09-2009.
OSSERVAZIONI
Premesso che l’autotrasporto sta attraversando una fase critica
nel suo tortuoso percorso di specializzazione e formazione, ritengo
che l’applicazione della Direttiva 2003/59/CE sia il preludio
alla possibilità di rilasciare in un futuro molto vicino, la
tanto agognata patente di servizio professionale per i conducenti
di veicoli che richiedono le categorie (D1, D1+E, D, D+E, C1, C1+E,
C, C+E).