Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 22/07/2006

Gare spontanee su strada


Con l’introduzione dell’art. 9 ter del codice della strada (avvenuta con decreto legge n. 151/2003, convertito nella legge 214/2003), è stato sensibilmente inasprito il trattamento sanzionatorio delle c.d. gare spontanee di velocità su strada (reclusione da sei mesi a un anno e multa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 per il solo fatto di gareggiare, reclusione da due a cinque anni se dalla gara deriva una lesione personale per qualcuno, reclusione da sei a dieci anni se ne deriva la morte di una o più persone). In antecedenza, le pene erano previste dall’art. 141 comma 9 (sanzione amministrativa da euro 143,00 a euro 573,00 per il semplice fatto di gareggiare, arresto da uno a otto mesi e multa da euro 516,00 a euro 5.164,00 per il fatto di gareggiare a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, ossia nell’ambito di competizioni organizzate ma non autorizzate, casi che adesso sono regolati dall’art. 9 bis del codice della strada, pure introdotto con decreto legge n. 151/2003, convertito nella legge 214/2003). Come si vede, è stato compiuto un deciso salto di qualità, non solo per quanto riguarda le pene, ma anche per quanto concerne la qualificazione dell’illecito (non più illecito amministrativo o contravvenzione, ma addirittura delitto). Questo, anzitutto, si ripercuote sull’elemento soggettivo della condotta, la quale si caratterizza in termini di dolo, e non più di semplice colpa, o dolo misto a colpa. L’analisi dell’elemento soggettivo del reato, anzi, deve tener conto della multiforme articolazione strutturale del delitto, che viene previsto e punito in tre distinte ipotesi, una prima ipotesi c.d. base, relativa al semplice concerto estemporaneo di una gara e alla partecipazione ad essa, e due ipotesi aggravate dall’evento (lesione e/o morte di qualcuno, a causa della gara). Non sembrano esservi particolari problemi per quanto riguarda la partecipazione alla gara. Si tratta di un tipico dolo generico, la consapevolezza e la volontà di gareggiare per strada, sic et simpliciter (ossia una condotta dove le regole della circolazione stradale sono distorte dal fine concomitante di competere in velocità e/o abilità), e quindi di porre in essere una situazione di pericolo. Si tratta, quindi, di un reato di pericolo. Più sottile è il discorso inerente le ipotesi aggravate, tipicamente sorrette dalla forma più peculiare del dolo eventuale, ossia l’accettazione del rischio di qualsiasi conseguenza in pregiudizio personale di qualcuno (terzi estranei, o gli stessi partecipanti alla gara). Qui il legislatore ha superato ogni disquisizione possibile in termini di dolo eventuale o colpa cosciente (ossia, partecipazione alla gara nella convinzione personale che non si verifichino comunque eventi lesivi o letali) e ha imposto una presunzione vera e propria, peraltro ben agganciata al dato fattuale della comune esperienza: chi trascende in gare spontanee su strada deve sapere che, per le caratteristiche della circolazione stradale e l’imprevedibilità di tutto ciò che normalmente la contraddistingue, l’eventualità di un imprevisto, di un’insidia, è un dato fisiologico. Per questo si può ritenere che queste due ipotesi costituiscano non delitti preterintenzionali (in cui l’evento è andato oltre l’intenzione), ma delitti aggravati dall’evento (precisamente, fattispecie in cui il reato di pericolo trasmoda in reato di evento). In termini prosaici, la ratio della nuova normativa colpisce il fatto in sé di chi pone in essere una situazione di pericolo conclamato e riconosciuto, il quale deve poi accollarsi anche il fatto dannoso in cui si realizza il rischio tipico della situazione così posta in essere (diverso è il delitto preterintenzionale, caso classico quello dell’omicidio preterintenzionale, in cui si provoca la morte di una persona con un’azione lesiva normalmente insuscettibile di un simile esito, ma idonea nel caso concreto, per essere, ad esempio, la vittima affetta da particolari e non conosciute patologie). Ne consegue, quindi, coerentemente, la corresponsabilità di tutti i partecipanti alla gara, per eventuali lesioni o decessi che ne derivino. Ossia, il concorso nel reato. Ciò, peraltro, è in linea con la giurisprudenza già affermata sotto la normativa previgente. La Cassazione, infatti, anche quando comportamenti come questi erano sanzionabili a titolo di colpa, già aveva affermato la “cooperazione” di tutti i partecipanti alla gara, anche a prescindere da un preventivo accordo e quando la gara nasce estemporaneamente sulla strada (Cass. 100/1996, conformi, in precedenza, Cass. 9386/1973, e Cass. 1852/1971, dove la Corte, ad esempio, aveva ritenuto lo “sfidato” responsabile della morte dello “sfidante”). Limpidamente, in particolare, la Suprema Corte aveva messo a fuoco come il concorso si determina non solo “con la partecipazione materiale, ma anche con la determinazione o induzione, con qualunque mezzo, al comportamento antigiuridico che, nella ipotesi della gara di velocità, si esprime nella vicendevole sollecitazione agonistica che ciascun contendente determina negli altri partecipanti” (Cass. 956/1971). Coerentemente, è stata quindi ritenuta corpo del reato l’autovettura con cui si è anche solo partecipato a una gara di velocità (Trib. Torino, 7.10.2002, Ianora). Ora, un’unica, lieve imperfezione si può forse ravvisare nella formulazione della nuova normativa, ossia un’apparente diversa strutturazione delle due ipotesi aggravate, laddove, nel caso di morte, la norma parla di “morte di una o più persone”, mentre, nel caso di lesioni, la norma contempla il caso in cui derivi “una lesione personale”. Sembrerebbe quindi che, anche quando si verifica la morte di più persone, non vada contestato il concorso formale (o la continuazione), e quindi non si proceda al conseguente aumento di pena, mentre, quando si verifica il caso di lesioni in pregiudizio di più persone, a tali istituti si debba invece ricorrere, nella contestazione e nella configurazione della fattispecie penale. Questa discrasia meramente letterale, però, appare superabile ricorrendo, in sede di interpretazione, alla eadem ratio.

* Gip presso il Tribunale di Forlì   


© asaps.it

di Michele Leoni*

Da "il Centauro" n. 104
Sabato, 22 Luglio 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK