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Il
regolamento CEE n. 3821 del 20 dicembre 1985 definisce con il
termine apparecchio di controllo, il cronotachigrafo che unitamente
ai fogli di registrazione (dischi) deve riportare un marchio
di omologazione della comunità europea e deve essere
montato sugli autocarri aventi un peso massimo complessivo superiore
a 3,5 tonnellate.
Solamente un installatore autorizzato può montare ed
effettuare le necessarie riparazioni di un apparecchio di controllo
e di tutto l’impianto ad esso collegato.
Qualora si verifichi un guasto o il cronotachigrafo abbia un
funzionamento difettoso, il proprietario del veicolo deve farlo
riparare il più rapidamente possibile dal personale autorizzato
e se il guasto o il disfunzionamento ha origine durante il tragitto
del veicolo che deve ancora protrarsi per più di una
settimana, l’onere della riparazione compete al conducente
lungo il percorso.
Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso
del cronotachigragfo, il conducente deve riportare le indicazioni
relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui non sono più
correttamente registrati dall’apparecchio, sulla parte
posteriore del foglio di registrazione, oppure su un altro foglio
di registrazione separato da accludere al foglio di registrazione
principale.
Gli elementi principali che costituiscono il cronotachigrafo (al nome
odocronografo) sono:
• un trasmettitore di impulsi (piombato) alloggiato al
cambio del veicolo invia un segnale;
• un cavo (blindato) trasmette il predetto segnale al cronotachigrafo;
• un cronotachigrafo (piombato) che riceve il segnale inviatogli.
NOTA: Si precisa che tutti i trasmettitori sono progettati per
inviare al cronotachigrafo n° 8 (otto) impulsi al metro di percorrenza;
pertanto, ogni mezzo dovrà essere tarato con un determinato
numero di impulsi che è calcolato in base a dei fattori costitutivi
quali la circonferenza dei pneumatici, dal passo, dagli assali, ecc..
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TOLLERANZE:
Velocità: 6 Km/h (+ -) rispetto alla velocità reale
Distanza: 4% (+ -) della distanza reale
Tempi: 2 minuti al giorno, oppure 20 minuti ogni sette giorni
Per quanto riguarda il limitatore di velocità, questo è
definito come un apposito strumento elettronico che, generalmente,
interagisce sul dispositivo di iniezione del motore riducendo l’afflusso
di carburante nelle camere di combustione dove sono alloggiati i cilindri
ed i pistoni, al fine di limitare la velocità a quella massima
consentita per la categoria alla quale il veicolo appartiene.
Il Decreto di attuazione della Direttiva n. 92/6 CEE relativa al montaggio
ed all’impiego del limitatore di velocità, indica i veicoli
sui quali vige l’obbligo dell’installazione, ovvero:
• della categoria M3, aventi massa massima complessiva
superiore a 10 tonnellate, per i quali sul dispositivo di cui trattasi
la velocità massima deve essere regolata a 100 Km/h
(autobus)
• della categoria N3, per i quali il dispositivo deve
essere regolato in maniera tale che il veicolo non superi la velocità
di 90 Km/h, ma in considerazione della tolleranza tecnicamente ammissibile
tra il valore di regolazione e la velocità reale di circolazione,
la velocità massima del dispositivo deve essere regolata a
85 Km/h (ora 90 km/h — così modificato dal Decreto
19 novembre 2004 G. U. n° 50 del 02 marzo 2005) per gli autocarri
di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate.
INSTALLAZIONE
DEL LIMITATORE DI VELOCITA’
L’installazione
del limitatore di velocità e la sua regolamentazione (taratura)
devono essere esclusivamente effettuate da officine riconosciute ed
autorizzate dalla direzione Generale della Motorizzazione Civile e
dei Trasporti in Concessione su richiesta del titolare dell’omologazione
del predetto apparecchio, appunto omologato come unità tecnica
indipendente.
Pertanto le predette officine sono autorizzate a:
1. installare il limitatore di velocità su veicoli che non
ne sono dotati
2. regolare e/o riparare il limitatore di velocità e ad emettere
una apposita certificazione al riguardo, in duplice copia di cui una
per gli atti dell’installatore, nei seguenti casi:
• per il successivo aggiornamento della carta di circolazione
• solo se si tratta di una officina diversa da quella che ha
effettuato la prima installazione (ma, in questo caso, non si aggiorna
la carta di circolazione )
ADEMPIMENTI
GENERALI
a. La conseguente emissione, da parte dell’Amministrazione, di
un "atto di riconoscimento", autorizzerà il titolare
dell’omologazione a consegnare alle officine autorizzate le pinze
per i sigilli personalizzate con il codice di identificazione delle
medesime ed i moduli per le certificazioni.
b. Inoltre sarà obbligatorio effettuare l’aggiornamento
della carta di circolazione del veicolo previo visita e prova da parte
dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. nel caso di installazione
di limitatore di velocità a veicolo che non ne sia dotato o
di taratura per limitatori di velocità integrati nell’apparato
di iniezione elettronico p sistema ABS con apposita domanda alla quale
dovranno essere allegati:
1. una copia del certificato di installazione dalla quale risultino:
• numero e data del certificato
• numero di omologazione e di matricola del limitatore
• numero di telaio e targa del veicolo sul quale il limitatore
è stato montato
• dichiarazione che il limitatore è stato omologato per
l’installazione su quel tipo di veicolo
• l’effettuazione dei lavori a perfetta regola d’arte
2. un’attestazione di avvenuta piombatura del cronotachigrafo
(qualora l’applicazione del limitatore imponga che il cronotachigrafo
sia previamente spiombato), rilasciata da una officina a ciò
abilitata
L’operatore dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. effettuerà
la prescritta visita e prova solo dopo avere accertato:
• l’integrità dei sigilli del limitatore di velocità
e del cronotachigrafo
• l’apposizione, in sito ben leggibile all’interno
della cabina di guida, di una apposita targhetta contenente
a. i dati di identificazione dell’officina
b. l’attestazione della velocità di regolazione ( 85 o
100 Km/h )
c. la data dell’operazione
A tal fine verrà aggiornata la carta di circolazione, senza
l’emissione di una nuova, dove sarà trascritta la seguente
dicitura:
"Applicato limitatore………. omologazione…….
matricola………. officina (codice identificativo)…….
certificato n°……….." oppure nel caso di
taratura di dispositivo preesistente "Tarato dispositivo limitatore………..
officina ( codice identificativo……… certificato n°…………..".
STRUMENTI
ELETTRONICI DI CONTROLLO
Una particolare attenzione deve essere posta ai cronotachigrafi ed
ai limitatori di velocità che vengono deliberatamente manomessi
o alterati da proprietari e conducenti di veicoli che privi di scrupoli,
cercano di trovare una soluzione ingannevole agli occhi degli operatori
di polizia stradale, al fine di eludere i controlli ed effettuare
tragitti e percorsi con velocità molto elevate rispetto ai
limiti di categoria imposti dal vigente Codice della Strada.
In questa panoramica la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità
dei cittadini è compromessa e non sufficientemente tutelata
e garantita.
Per porre riparo ad un continuo dilagare di manomissioni ed alterazioni
dei predetti dispositivi sarà opportuno che l’efficienza
operativa delle forze di polizia sia determinata anche dal fatto di
possedere determinate attrezzature elettroniche che permettono di
rilevare eventuali "taroccamenti" posti in essere tanto
sui cronotachigrafi, quanto sui limitatori di velocità.
Un idoneo strumento che ci permette, in via preliminare, di effettuare
un controllo sulla regolarità del cronotachigrafo è
il "Simulatore di Velocità Virtuale" (dati
forniti dalla Simex srl) che con la prova metrica permette di rilevare
esattamente l’alterazione del dispositivo in esame.
PROVA METRICA: La prova metrica consiste nel collegare al cronotachigrafo
il predetto "simulatore di velocità" e dopo aver
posizionato il veicolo sulla linea di partenza, gli facciamo percorrere
20 metri.
Al termine di ciò il simulatore di velocità determinerà
gli impulsi che il veicolo ha generato in 20 metri che moltiplicati
per 50 daranno gli impulsi totali che occorrono al mezzo per percorrere
1 (un) chilometro.
Si precisa che all’interno del cronotachigrafo esistono n°
10 microinterruttori che devono essere posizionati dagli addetti di
una officina autorizzata, secondo le prescrizioni imposte da una apposita
tabella di taratura, per poi essere piombati.
Dopo aver determinato gli impulsi chilometrici, si imposteranno i
dati ottenuti nel simulatore di velocità che a sua volta invierà
al cronotachigrafo il numero degli impulsi facendo muovere la lancetta
del contachilometri che dovrà portarsi alla velocità
di 80 km/h.
Se la velocità evidenziata dalla lancetta è minore (o
maggiore, ma in questo caso si parla di una particolare tipologia
di alterazione) rispetto a quella prevista, il cronotachigrafo risulta
alterato nel suo funzionamento.
Analoga prova dovrà essere posta in essere sul limitatore di
velocità, al fine di verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio.
OSSERVAZIONI: Il test effettuato dal simulatore di velocità
virtuale ci permetterà di portare tranquillamente il veicolo
presso una officina autorizzata per la verifica tecnica (fatta da
un’officina autorizzata) ed il conseguente rilascio dell’attestato
comprovante l’alterazione del cronotachigrafo e/o del limitatore
di velocità.
SANZIONI
Articolo
179 comma 2° del Codice della Strada
• Circolazione con cronotachigrafo alterato.
Per il conducente: Euro 1.432,00 — Punti 10 patente di guida
Sanzioni accessorie: sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Per il titolare della licenza/autorizzazione: Euro 688,00
Sospensione titolo abilitativo al trasporto per un anno qualora siano
accertate nel corso di un anno tre violazioni
NOTA: L’operatore di Polizia Stradale che ha accertato la
violazione, diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare
la strumentazione entro un termine di 10 giorni; ovvero lo stesso
dovrà presentare idonea certificazione attestante il regolare
ripristino del funzionamento del cronotachigrafo (per l’inosservanza
applicare articolo 180/8° Codice della Strada).
Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla diffida, è
disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo
dello stesso per (MESI 1).
Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o
all’intestatario della carta di circolazione.
Il verbale di contestazione deve essere inviato all’Ufficio
Metrico Provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della
regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.
PRECISAZIONE: il comma 6 bis dell’articolo 179 del Codice
della Strada riconosce una particolare facoltà agli operatori
in quanto "quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo sia alterato, manomesso ovvero comunque non funzionante,
gli organi di polizia stradale, anche scortando il veicolo o facendolo
trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina
autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre
che sia effettuato l’accertamento della funzionalità del
dispositivo stesso".
Importante per l’operatore sarà il rilascio di idonea
documentazione comprovante la manomissione o l’alterazione del
cronotachigrafo da allegare al verbale di contestazione.