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TRASPORTO MERCI 27/05/2005

CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI VELOCITA’. CONTROLLI ELETTRONICI

CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI VELOCITA’.
CONTROLLI ELETTRONICI

di Franco Medri*

Il regolamento CEE n. 3821 del 20 dicembre 1985 definisce con il termine apparecchio di controllo, il cronotachigrafo che unitamente ai fogli di registrazione (dischi) deve riportare un marchio di omologazione della comunità europea e deve essere montato sugli autocarri aventi un peso massimo complessivo superiore a 3,5 tonnellate.

Solamente un installatore autorizzato può montare ed effettuare le necessarie riparazioni di un apparecchio di controllo e di tutto l’impianto ad esso collegato.

Qualora si verifichi un guasto o il cronotachigrafo abbia un funzionamento difettoso, il proprietario del veicolo deve farlo riparare il più rapidamente possibile dal personale autorizzato e se il guasto o il disfunzionamento ha origine durante il tragitto del veicolo che deve ancora protrarsi per più di una settimana, l’onere della riparazione compete al conducente lungo il percorso.

Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso del cronotachigragfo, il conducente deve riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui non sono più correttamente registrati dall’apparecchio, sulla parte posteriore del foglio di registrazione, oppure su un altro foglio di registrazione separato da accludere al foglio di registrazione principale.
Gli elementi principali che costituiscono il cronotachigrafo (al nome odocronografo) sono:
• un trasmettitore
di impulsi (piombato) alloggiato al cambio del veicolo invia un segnale;
• un cavo (blindato)
trasmette il predetto segnale al cronotachigrafo;
• un cronotachigrafo (piombato)
che riceve il segnale inviatogli.
NOTA:
Si precisa che tutti i trasmettitori sono progettati per inviare al cronotachigrafo n° 8 (otto) impulsi al metro di percorrenza; pertanto, ogni mezzo dovrà essere tarato con un determinato numero di impulsi che è calcolato in base a dei fattori costitutivi quali la circonferenza dei pneumatici, dal passo, dagli assali, ecc..

TOLLERANZE:
Velocità: 6 Km/h (+ -) rispetto alla velocità reale
Distanza: 4% (+ -) della distanza reale
Tempi: 2 minuti al giorno, oppure 20 minuti ogni sette giorni


Per quanto riguarda il limitatore di velocità, questo è definito come un apposito strumento elettronico che, generalmente, interagisce sul dispositivo di iniezione del motore riducendo l’afflusso di carburante nelle camere di combustione dove sono alloggiati i cilindri ed i pistoni, al fine di limitare la velocità a quella massima consentita per la categoria alla quale il veicolo appartiene.

Il Decreto di attuazione della Direttiva n. 92/6 CEE relativa al montaggio ed all’impiego del limitatore di velocità, indica i veicoli sui quali vige l’obbligo dell’installazione, ovvero:

• della categoria M3, aventi massa massima complessiva superiore a 10 tonnellate, per i quali sul dispositivo di cui trattasi la velocità massima deve essere regolata a 100 Km/h (autobus)
• della categoria N3, per i quali il dispositivo deve essere regolato in maniera tale che il veicolo non superi la velocità di 90 Km/h, ma in considerazione della tolleranza tecnicamente ammissibile tra il valore di regolazione e la velocità reale di circolazione, la velocità massima del dispositivo deve essere regolata a 85 Km/h (ora 90 km/h — così modificato dal Decreto 19 novembre 2004 G. U. n° 50 del 02 marzo 2005) per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate.

 

INSTALLAZIONE DEL LIMITATORE DI VELOCITA’

L’installazione del limitatore di velocità e la sua regolamentazione (taratura) devono essere esclusivamente effettuate da officine riconosciute ed autorizzate dalla direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione su richiesta del titolare dell’omologazione del predetto apparecchio, appunto omologato come unità tecnica indipendente.

Pertanto le predette officine sono autorizzate a:

1. installare il limitatore di velocità su veicoli che non ne sono dotati
2. regolare e/o riparare il limitatore di velocità e ad emettere una apposita certificazione al riguardo, in duplice copia di cui una per gli atti dell’installatore, nei seguenti casi:

• per il successivo aggiornamento della carta di circolazione
• solo se si tratta di una officina diversa da quella che ha effettuato la prima installazione (ma, in questo caso, non si aggiorna la carta di circolazione )

 

ADEMPIMENTI GENERALI

a. La conseguente emissione, da parte dell’Amministrazione, di un "atto di riconoscimento", autorizzerà il titolare dell’omologazione a consegnare alle officine autorizzate le pinze per i sigilli personalizzate con il codice di identificazione delle medesime ed i moduli per le certificazioni.

b. Inoltre sarà obbligatorio effettuare l’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo previo visita e prova da parte dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. nel caso di installazione di limitatore di velocità a veicolo che non ne sia dotato o di taratura per limitatori di velocità integrati nell’apparato di iniezione elettronico p sistema ABS con apposita domanda alla quale dovranno essere allegati:

1. una copia del certificato di installazione dalla quale risultino:

• numero e data del certificato
• numero di omologazione e di matricola del limitatore
• numero di telaio e targa del veicolo sul quale il limitatore è stato montato
• dichiarazione che il limitatore è stato omologato per l’installazione su quel tipo di veicolo
• l’effettuazione dei lavori a perfetta regola d’arte


2. un’attestazione di avvenuta piombatura del cronotachigrafo (qualora l’applicazione del limitatore imponga che il cronotachigrafo sia previamente spiombato), rilasciata da una officina a ciò abilitata

L’operatore dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. effettuerà la prescritta visita e prova solo dopo avere accertato:

• l’integrità dei sigilli del limitatore di velocità e del cronotachigrafo
• l’apposizione, in sito ben leggibile all’interno della cabina di guida, di una apposita targhetta contenente

a. i dati di identificazione dell’officina
b. l’attestazione della velocità di regolazione ( 85 o 100 Km/h )
c. la data dell’operazione

A tal fine verrà aggiornata la carta di circolazione, senza l’emissione di una nuova, dove sarà trascritta la seguente dicitura:

"Applicato limitatore………. omologazione……. matricola………. officina (codice identificativo)……. certificato n°……….." oppure nel caso di taratura di dispositivo preesistente "Tarato dispositivo limitatore……….. officina ( codice identificativo……… certificato n°…………..".

STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTROLLO


Una particolare attenzione deve essere posta ai cronotachigrafi ed ai limitatori di velocità che vengono deliberatamente manomessi o alterati da proprietari e conducenti di veicoli che privi di scrupoli, cercano di trovare una soluzione ingannevole agli occhi degli operatori di polizia stradale, al fine di eludere i controlli ed effettuare tragitti e percorsi con velocità molto elevate rispetto ai limiti di categoria imposti dal vigente Codice della Strada.

In questa panoramica la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità dei cittadini è compromessa e non sufficientemente tutelata e garantita.

Per porre riparo ad un continuo dilagare di manomissioni ed alterazioni dei predetti dispositivi sarà opportuno che l’efficienza operativa delle forze di polizia sia determinata anche dal fatto di possedere determinate attrezzature elettroniche che permettono di rilevare eventuali "taroccamenti" posti in essere tanto sui cronotachigrafi, quanto sui limitatori di velocità.

Un idoneo strumento che ci permette, in via preliminare, di effettuare un controllo sulla regolarità del cronotachigrafo è il "Simulatore di Velocità Virtuale" (dati forniti dalla Simex srl) che con la prova metrica permette di rilevare esattamente l’alterazione del dispositivo in esame.

PROVA METRICA: La prova metrica consiste nel collegare al cronotachigrafo il predetto "simulatore di velocità" e dopo aver posizionato il veicolo sulla linea di partenza, gli facciamo percorrere 20 metri.

Al termine di ciò il simulatore di velocità determinerà gli impulsi che il veicolo ha generato in 20 metri che moltiplicati per 50 daranno gli impulsi totali che occorrono al mezzo per percorrere 1 (un) chilometro.

Si precisa che all’interno del cronotachigrafo esistono n° 10 microinterruttori che devono essere posizionati dagli addetti di una officina autorizzata, secondo le prescrizioni imposte da una apposita tabella di taratura, per poi essere piombati.

Dopo aver determinato gli impulsi chilometrici, si imposteranno i dati ottenuti nel simulatore di velocità che a sua volta invierà al cronotachigrafo il numero degli impulsi facendo muovere la lancetta del contachilometri che dovrà portarsi alla velocità di 80 km/h.

Se la velocità evidenziata dalla lancetta è minore (o maggiore, ma in questo caso si parla di una particolare tipologia di alterazione) rispetto a quella prevista, il cronotachigrafo risulta alterato nel suo funzionamento.

Analoga prova dovrà essere posta in essere sul limitatore di velocità, al fine di verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio.

OSSERVAZIONI: Il test effettuato dal simulatore di velocità virtuale ci permetterà di portare tranquillamente il veicolo presso una officina autorizzata per la verifica tecnica (fatta da un’officina autorizzata) ed il conseguente rilascio dell’attestato comprovante l’alterazione del cronotachigrafo e/o del limitatore di velocità.

SANZIONI


Articolo 179 comma 2° del Codice della Strada
• Circolazione con cronotachigrafo alterato.
Per il conducente: Euro 1.432,00 — Punti 10 patente di guida
Sanzioni accessorie: sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Per il titolare della licenza/autorizzazione: Euro 688,00

Sospensione titolo abilitativo al trasporto per un anno qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni

NOTA:
L’operatore di Polizia Stradale che ha accertato la violazione, diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di 10 giorni; ovvero lo stesso dovrà presentare idonea certificazione attestante il regolare ripristino del funzionamento del cronotachigrafo (per l’inosservanza applicare articolo 180/8° Codice della Strada).

Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla diffida, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso per (MESI 1).

Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione.

Il verbale di contestazione deve essere inviato all’Ufficio Metrico Provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.

PRECISAZIONE:
il comma 6 bis dell’articolo 179 del Codice della Strada riconosce una particolare facoltà agli operatori in quanto "quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo sia alterato, manomesso ovvero comunque non funzionante, gli organi di polizia stradale, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità del dispositivo stesso".

Importante per l’operatore sarà il rilascio di idonea documentazione comprovante la manomissione o l’alterazione del cronotachigrafo da allegare al verbale di contestazione.

Munito di limitatore di velo-cità non funzionante

Articolo 179/2° bis 9° Codice della Strada

Euro 800
Detrazione 10 punti
Sospensione patente

Limitatore di velocità alte-rato

Articolo 179/2° bis 9° Codice della Strada

Euro 1600
Detrazione 10 punti
Revoca patente

* Isp.Capo Polizia Stradale




di Franco Medri

Venerdì, 27 Maggio 2005
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