"Chiarita" la legge relativa alle strisce riflettenti |
Con
la circolare protocollo 302/MOT1 del 24 marzo Il ministero dei Trasporti
ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’installazione delle strisce
retroriflettenti sui veicoli con una particolare conformazione (veicoli
eccezionali, veicoli adibiti al trasporto container e/o casse mobili,
betoniere, bisarche). Il regolamento internazionale ECE/ONU n. 104,
imposto dalla legge del 1° Agosto 2003 prevede che gli autoveicoli,
i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché
classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati
in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
debbano essere equipaggiati con nastri o strisce posteriori e laterali
riflettenti per rendere visibili le sagome degli automezzi, come stabilito
dal Nuovo Codice della Strada. Tali strisce dovranno rendere individuabili
i veicoli fino a 300 metri, anche di notte. Rientrano nel campo di applicazione
i veicoli per trasporto di cose, compresi quelli classificati per uso
speciale o per trasporti specifici, la cui massa complessiva a pieno
carico supera le 3.5 t. Si tratta pertanto dei veicoli appartenenti
alle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4. La bordatura deve coprire
almeno l’80% della lunghezza o della larghezza del veicolo/rimorchio.
Gli evidenziatori retroriflettenti che possono essere applicati sui
veicoli devono essere costituiti da materiali di classe “C”
di cui al paragrafo 5.4.3.1. del regolamento ECE/ONU n. 104 e devono
recare un marchio di omologazione ben visibile, chiaramente leggibile
ed indelebile posto sul lato esterno della striscia ad intervalli non
superiori a 0.50 m. E’ richiesta in via obbligatoria l’applicazione
di una striscia retroriflettente lungo i lati del veicolo, al fine di
evidenziarne la lunghezza, e lungo il retro al fine di evidenziarne
l’ingombro laterale. Resta tuttavia possibile applicare evidenziatori
di sagoma posteriore e laterale del veicolo (quindi evidenziando anche
l’ingombro in altezza) così come indicato nel decreto ministeriale.
Secondo quanto disposto dall’articolo 72, comma 2 bis del codice
della strada, a decorrere dal 1° aprile 2005, ai fini della circolazione,
i veicoli di nuova immatricolazione devono essere allestiti con evidenziatori
retroriflettenti. Per quanto concerne i veicoli già immatricolati
in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005 essi dovranno essere
allestiti con i citati dispositivi entro il 31 dicembre 2005. Poiché
i suddetti obblighi riguardano la circolazione e non l’omologazione
dei veicoli potrebbero sorgere, per talune tipologie, problemi per un
loro agevole allestimento nel rispetto delle prescrizioni del decreto
ministeriale poiché tali veicoli non sono stati concepiti per
consentire l’applicazione degli evidenziatori retroriflettenti.
Tra le tipologie di veicolo sulle quali sono stati riscontrati possibili
problemi per l’installazione degli evidenziatori risultano, ad
esempio i veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli;
i veicoli adibiti al trasporto di container e/o casse mobili, i veicoli
eccezionali e i veicoli per il trasporto di calcestruzzo in betoniera.
A tal proposito, in sede comunitaria ed internazionale si sta valutando
l’opportunità di introdurre l’obbligo di allestimento
sin dall’origine dei veicoli con evidenziatori retroriflettenti
modificando le relative norme di omologazione in materia di installazione
dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa (regolamento
ECE 48 e direttiva 76/756/CEE). Qualora la morfologia del veicolo fosse
incompatibile con l’applicazione continua degli evidenziatori retroriflettenti,
dovrà comunque garantirsi un’ applicazione di tali dispositivi
in forma tratteggiata e, se necessario, a quote differenti, purché
vengano descritte compiutamente, per quanto possibile, la lunghezza
e la larghezza del veicolo. Per quanto concerne i colori ammessi, vi
ricordiamo che si potrà utilizzare il colore bianco o giallo
per evidenziatori applicati lateralmente ed il giallo o il rosso per
quelli applicati posteriormente.
|
|