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Cinture di sicurezza: torniamo sulle novità

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n. 150 (GU n. 87 del 13 aprile 2006)


(Asaps) La Gazzetta ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006 ha pubblicato il decreto legislativo n. 150 del 13 marzo 2006 (ne abbiamo già dato notizia su questo sito), con il quale viene data attuazione alla direttiva europea 2003/20/CE. L’obbligo delle cinture di sicurezza lo abbiamo visto a suo tempo, scatta anche per alcune categorie di veicoli e di utenti finora escluse: autisti di taxi e auto a noleggio all’interno dei centri abitati, i conducenti di autocarri di peso superiore a 3,5 t e i passeggeri, i conducenti di autobus di peso superiore a 5 t e i passeggeri.

In buona sostanza si può affermare che ogni volta che si occupa un posto su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, diventa obbligatorio per tutti - conducente e passeggeri - farne uso. Il decreto 150 del 13 marzo scorso, modifica alcuni articoli del Codice della strada, in particolare l’art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini), introduce nuovi obblighi e modalità per il trasporto dei bambini in auto.

Oggi per il trasporto sui sedili anteriori e posteriori dei bambini, si prescinde dall’età (col limite dei precedenti 12 anni), è richiesto l’uso di appositi sistemi omologati fino al raggiungimento della statura di 1,50 metri che diventa la vera scriminante. Se su un veicolo non è disponibile il sistema di ritenuta adatto al bambino fino a tre anni, non è più ammessa la possibilità di trasportarlo sul sedile posteriore del veicolo purché accompagnato da una persona di almeno 16 anni. Questa regola rimane invece valida solo per i taxi e le auto a noleggio con conducente.

Una particolarere attenzione va riservata ai veicoli che sono privi di cinture di sicurezza perché non muniti di punti di attacco per la loro installazione. Su questi tipi di veicoli non è più possibile trasportare bambini di età fino a tre anni, né davanti né sul sedile posteriore. I bambini di età superiore a tre anni possono invece essere trasportati ma solo sul sedile posteriore, questo fino a quando non raggiungono la già indicata statura di 1,50 metri.
IIl decreto nr.150 ha modificato sostanzialmente anche l’elenco dei soggetti esenti dall’obbligo delle cinture di sicurezza. Rimangono esenti:
•gli appartenentialle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale in servizio di emergenza;
•i conducenti e gli addetti dei veicoli delservizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza;
•i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
•le persone che, sulla base di certificazioni sanitarie, risultano affette da patologie particolari o presentano condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta.;
•le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza.
Tutte le modifiche e le novità esposte possono essere consultate direttamente sul testo del decreto. (Asaps)

Sabato, 29 Luglio 2006
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