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La scheda - I nuovi soggetti obbligati ad utilizzare le cinture di sicurezza dopo il decreto legislativo n. 150 del 13 marzo 2006

Veicoli destinati al trasporto merci

N1

Conducente e passeggeri posti anteriori e posteriori di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa non superiore a 3,5 t

N2

Conducente e passeggeri posti anteriori e posteriori di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t

N3

Conducente e passeggeri posti anteriori di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa superiore a 12 t

Il testo dell’art. 172 del Codice della strada in vigore fino al 13 aprile 2006 prevedeva l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza solo per coloro che occupavano i sedili anteriori dei veicoli di categoria N1 (furgoni e autocarri fino a 3,5 t di massa complessiva)

Veicoli per il trasporto di persone

Autovetture

Conducente e passeggeri posti anteriori e posteriori

Autoveicoli per trasporto promiscuo

Conducente e passeggeri posti anteriori e posteriori

Taxi e NCC

Conducente e passeggeri posti anteriori e posteriori di taxi e veicoli adibiti al noleggio con conducente

Autobus

Conducente e passeggeri di minibus e autobus (categoria M2 e M3) in servizio di trasporto. Non è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza per i passeggeri di autobus di linea autorizzati al trasporto in piedi durante l’itinerario in zona urbana.

Regole per il trasporto di bambini

Bambini di statura inferiore a 1,50 m

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato. Possono viaggiare sul sedile anteriore o su quello posteriore.

Bambini fino a tre anni

I bambini fino a tre anni di età non possono più essere trasportati sui veicoli (tranne gli autobus) senza l’apposito sistema di ritenuta, anche se siedono posteriormente e sono accompagnati da un adulto.

Autovetture prive di cinture di sicurezza

E’ vietato il trasporto di bambini di età fino a 3 anni su tutti i veicoli sprovvisti di cinture di sicurezza. I bambini di età superiore a 3 anni possono occupare il sedile anteriore dei veicoli sprovvisti di cinture di sicurezza solo se la loro altezza supera 1,50 m.

Seggiolino e airbag

I bambini non possono essere portati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile protetto da airbag frontale, a meno che quest’ultimo non sia disattivato. Su tali posti possono viaggiare con il seggiolino rivolto nel senso di marcia.

Autobus e minibus

Non ci sono obblighi per i bambini di età fino a tre anni. I bambini di età superiore a 3 anni devono utilizzare i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta idonei, presenti sul veicolo, solo se di tipo omologato.

Proroghe

Fino all’8 maggio 2009 sono esenti dall’obbligo di uso dei sistemi di ritenuta i due bambini di età inferiore a 10 anni ammessi al trasporto in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni.


© asaps.it
Sabato, 29 Luglio 2006
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