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Giurisprudenza di merito - Uso del cellulare – Utilizzo della sola tastiera durante la guida – Integrazione della violazione dell’art. 173, comma 2 – Sussistenza

(Giudice di pace di Cesena, 17 luglio 2006, n. 1162)

Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace di Cesena
Sentenza n. 1162 del 17 luglio 2006

 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CESENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 II Giudice di Pace di Cesena Avv. Giovanni Giorgi, ha pronunciato la seguente

 SENTENZA

 nella causa civile iscritta al n. 389/A/2006 R.G., promossa

 da

 C. R., residente in Forlì, elettivamente domiciliato in Forlì, Via Allegretti n. 17, presso lo Studio dell’Avv. Gianluca Barravecchia e della Dott.ssa Elisabetta Nucci, i quali lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso.

contro

COMUNE DI GAMBETTOLA in persona del sindaco pro-tempore,

 Oggetto: opposizione a verbale di contestazione per violazione al C.d.S. n. 725R/2006.

 
CONCLUSIONI DELLE PARTI

 
Conclusioni della parte opponente:

Dichiarare l’illegittimità dell’impugnato verbale e conseguentemente annullarlo e/o revocarlo

 
Conclusioni della parte resistente:

Respingere l’opposizione confermando il verbale opposto.

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7 marzo 2006, il ricorrente proponeva opposizione avverso il SPV n. 725R/2006, con il quale gli era stata contestata, dalla Polizia Municipale di Gambettola, la violazione dell’art. 173 comma 2 e 3 C.d.S.; in particolare veniva contestato al ricorrente che egli, in data 10 gennaio 2006 alle ore 9,25, in Gambettola, mentre era alla giuda dei veicolo BMW 390, faceva uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico (telefono cellulare).

Contestava il ricorrente il fondamento dell’accertamento impugnato, deducendo che, al momento dell’accertamento medesimo, egli non stava conversando al telefono, operazione per la quale la sua vettura era dotata di apparecchiatura c.d. “viva voce”, ma stava semplicemente consultando la rubrica telefonica del proprio cellulare, reggendolo con una mano per pochi istanti.

Sosteneva quindi il ricorrente che la condotta da egli tenuta nell’occorso non rientrava nella previsione della norma incriminatrice contenuta nell’art. 173, comma 2°, C.d.S.; tale norma infatti, a dire del ricorrente, doveva ritenersi riferita all’uso tipico dell’apparecchiatura cellulare, e cioè alla conversazione, non potendo essere estesa ad altri tipi di utilizzo.

Si costituiva il Comune resistente, contestando il fondamento della proposta opposizione e sostenendo che la norma in questione intendeva vietare un qualsiasi uso dell’apparecchiatura cellulare, in quanto anche solo la consultazione della rubrica telefonica costituiva rilevante e grave motivo di distrazione.

La causa era decisa all’udienza 17 luglio 2006, con la motivazione e con il dispositivo di cui appresso, dei quali veniva data immediata lettura.

 MOTIVI DELLA DECISIONE

 L’opposizione non può essere accolta.

 Infatti l’art. 173 comma 2° C.d.S., nel vietare l’uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, non pone solo un divieto di effettuare conversazioni telefoniche, per il tramite di un simile tipo di apparecchiature, ma, proprio perché ricorre all’espressione generica di “uso”, deve ritenersi si riferisca a qualsiasi modalità di utilizzo del telefono cellulare.

D’altro canto non si comprenderebbe perché il legislatore, stando all’assunto dell’opponente, avrebbe inteso vietare le sole conversazioni telefoniche e non altri tipi di utilizzo del telefono cellulare, quando questi ultimi (si pensi all’invio od al ricevimento di messaggi, alla consultazione della rubrica), proprio perché presuppongono l’impiego di almeno una mano per reggere il telefonino e comportano il distogliere lo sguardo dalla strada, appaiono assai più pericolosi per la sicurezza stradale. Tali ulteriori e diverse modalità di utilizzo, infatti, non interferiscono solo a livello di divisione dell’attenzione (come la semplice conversazione telefonica), ma appaiono idonei ad incidere sulle concrete capacità di conduzione del veicolo (il volante viene retto con una sola mano), e sul controllo dello stato del traffico (lo sguardo del conducente è rivolto al cellulare e non alla strada).

La bontà di una simile interpretazione risulta, peraltro, confermata dalla seconda parte dello stesso comma 2° dell’art. 173 C.d.S., là ove consente l’uso di apparecchi a viva voce, purché non richiedano, per il loro funzionamento, l’uso delle mani. Evidente la volontà del legislatore di vietare l’utilizzo dei cellulari in auto, ogni qual volta il medesimo presupponga l’uso delle mani.

Per quanto sopra, deve essere ritenuto fondato l’impugnato accertamento e, di conseguenza, confermato in ogni sua parte il verbale impugnato, anche in ordine all’ammontare della sanzione pecuniaria originariamente irrogata.

Le spese vanno compensate, in considerazione della particolarità della questione sottoposta a questo Giudice.

P.Q.M.

 Il Giudice di Pace di Cesena, definitivamente pronunciando.

a) rigetta la proposta opposizione e conferma l’opposto SPV, anche per quanto concerne la misura della sanzione pecuniaria irrogata;

b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Cesena, in data 17 luglio 2006.

  Il Giudice di Pace
  Avv. Giovanni Giorgi

 Depositata in cancelleria il 17 luglio 2006


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Martedì, 25 Luglio 2006
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