Giurisprudenza di merito
contro COMUNE DI GAMBETTOLA in persona del sindaco pro-tempore,
Dichiarare l’illegittimità dell’impugnato verbale e conseguentemente
annullarlo e/o revocarlo
Respingere l’opposizione confermando il verbale opposto.
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2006, il ricorrente
proponeva opposizione avverso il SPV n. 725R/2006, con il quale gli era stata
contestata, dalla Polizia Municipale di Gambettola, la violazione dell’art. 173
comma 2 e 3 C.d.S.; in particolare veniva contestato al ricorrente che egli, in
data 10 gennaio 2006 alle ore 9,25, in Gambettola, mentre era alla giuda dei
veicolo BMW 390, faceva uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico
(telefono cellulare). Contestava il ricorrente il fondamento dell’accertamento
impugnato, deducendo che, al momento dell’accertamento medesimo, egli non stava
conversando al telefono, operazione per la quale la sua vettura era dotata di
apparecchiatura c.d. “viva voce”, ma stava semplicemente consultando la rubrica
telefonica del proprio cellulare, reggendolo con una mano per pochi istanti. Sosteneva quindi il ricorrente che la condotta da egli
tenuta nell’occorso non rientrava nella previsione della norma incriminatrice
contenuta nell’art. 173, comma 2°, C.d.S.; tale norma infatti, a dire del
ricorrente, doveva ritenersi riferita all’uso tipico dell’apparecchiatura
cellulare, e cioè alla conversazione, non potendo essere estesa ad altri tipi
di utilizzo. Si costituiva il Comune resistente, contestando il
fondamento della proposta opposizione e sostenendo che la norma in questione
intendeva vietare un qualsiasi uso dell’apparecchiatura cellulare, in quanto
anche solo la consultazione della rubrica telefonica costituiva rilevante e
grave motivo di distrazione. La causa era decisa all’udienza 17 luglio 2006, con la
motivazione e con il dispositivo di cui appresso, dei quali veniva data
immediata lettura. D’altro canto non si comprenderebbe perché il legislatore,
stando all’assunto dell’opponente, avrebbe inteso vietare le sole conversazioni
telefoniche e non altri tipi di utilizzo del telefono cellulare, quando questi
ultimi (si pensi all’invio od al ricevimento di messaggi, alla consultazione
della rubrica), proprio perché presuppongono l’impiego di almeno una mano per
reggere il telefonino e comportano il distogliere lo sguardo dalla strada,
appaiono assai più pericolosi per la sicurezza stradale. Tali ulteriori e
diverse modalità di utilizzo, infatti, non interferiscono solo a livello di
divisione dell’attenzione (come la semplice conversazione telefonica), ma
appaiono idonei ad incidere sulle concrete capacità di conduzione del veicolo
(il volante viene retto con una sola mano), e sul controllo dello stato del
traffico (lo sguardo del conducente è rivolto al cellulare e non alla strada). La bontà di una simile interpretazione risulta, peraltro,
confermata dalla seconda parte dello stesso comma 2° dell’art. 173 C.d.S., là
ove consente l’uso di apparecchi a viva voce, purché non richiedano, per il
loro funzionamento, l’uso delle mani. Evidente la volontà del legislatore di
vietare l’utilizzo dei cellulari in auto, ogni qual volta il medesimo
presupponga l’uso delle mani. Per quanto sopra, deve essere ritenuto fondato l’impugnato
accertamento e, di conseguenza, confermato in ogni sua parte il verbale
impugnato, anche in ordine all’ammontare della sanzione pecuniaria
originariamente irrogata. Le spese vanno compensate, in considerazione della
particolarità della questione sottoposta a questo Giudice. P.Q.M. a) rigetta la proposta opposizione e conferma l’opposto
SPV, anche per quanto concerne la misura della sanzione pecuniaria irrogata; b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Cesena, in data 17 luglio 2006.
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