In
base alla loro natura, i fanghi possono essere destinati in vari modi,
ovvero:
• collocati in discarica attraverso una funzione di inertizzazione, cioè
attraverso una miscelazione di leganti minerali che possono essere cementi
o argilla, oppure di prodotti organici come chelanti o resine che impediscono
o limitano il rilascio degli elementi costitutivi e delle sostanze inquinanti
dei fanghi;
• termodistrutti in particolari forni;
• recuperati per alcune produzioni in edilizia, ecc. ;
• recuperati per uso agricolo dove si sfruttano le caratteristiche agronomiche
di particolari fanghi per sopperire all’impoverimento del contenuto
di sostanza organica dei terreni.
I rifiuti utilizzabili in agricoltura che possono essere recuperati sono
i seguenti:
a. fanghi biologici, con l’esclusione dei fanghi primari non sottoposti
a trattamento biologico di gestione;
b. fanghi primari costituiti da cruschello che sono classificati come
rifiuti speciali;
c. rifiuti provenienti da industrie agroalimentari che trattano esclusivamente
materie prime naturali;
d. rifiuti aventi una composizione analoga a quella dei fertilizzanti,
ammendanti e correttivi in commercio regolamentati e disciplinati dalla
Legge 748/1984.
Con l’attuazione della Direttiva 86/278/CEE del 12 giugno 1986 attraverso
il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n° 99 sono state attivate una
serie di prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente, in
particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura, ovvero lo spandimento dei fanghi pompabili o palabili
sul suolo agricolo.
Ai sensi del D. Lgs. 99/92 si intendono per
1. FANGHI: i residui derivanti dai processi di depurazione:
• delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili
(come definiti dall’articolo 1-quater lett."b" della Legge
08-10-1976 nr. 690);
• delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi;
• delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi
(come definiti dalla legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni)
1. FANGHI TRATTATI: i fanghi sottoposti a trattamento biologico,
chimico o termico, a deposito a lungo termine, ovvero ad altro opportuno
procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile
e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.
Premesso ciò, è ammessa l’utilizzazione in agricoltura
dei predetti fanghi solo se ricorrono una serie di condizioni tra cui:
a. sono stati sottoposti a trattamento;
b. sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo
del terreno;
c. non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o biodegradabili
in concentrazioni dannose per il terreno, per le culture, per gli animali,
per l’uomo e per l’ambiente in generale.
TITOLI AUTORIZZATIVI
Le attività di raccolta, di trasporto, condizionamento e stoccaggio
dei fanghi sono disciplinate e soggette ad autorizzazione (vedi DPR 915/82
— L. 441/87 — L. 475/88 — D. Lgs. 99/92).
Al fine del rilascio della predetta autorizzazione per esercitare queste
attività, occorre l’iscrizione all’Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nei casi in cui sia effettuato
da soggetto diverso dal produttore dei rifiuti da utilizzarsi in agricoltura.
Anche tutte le ulteriori fasi di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti
sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto
Legislativo 22/1997, mentre il trasporto è riconducibile alla violazione
dell’articolo 52 del medesimo decreto per quanto riguarda il formulario
di identificazione.
In questa ipotesi è opportuno specificare che non è considerato
trasporto lo spostamento interpoderale dei rifiuti con i mezzi che dovranno
effettuare lo spandimento sui terreni, purchè dagli stessi non
sia utilizzato un accesso su strada pubblica.
Per quanto esposto, chi intende utilizzare in attività agricole
proprie o di terzi fanghi e fanghi trattati deve:
• ottenere un’autorizzazione dalla Regione (validità 5 anni);
• notificare con almeno 10 giorni di anticipo alla Regione, alla Provincia
ed al
Comune
di competenza, l’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi
attraverso una comunicazione preventiva che deve contenere:
1. gli estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi;
2. i dati analitici dei fanghi;
3. l’identificazione sui mappali catastali e la superficie dei terreni
sui quali si intende applicare i fanghi
4. i dati analitici dei terreni;
5. le colture in atto e quelle previste;
6. le date previste per l’utilizzazione dei fanghi;
7. il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare
l’attività agricola sui terreni;
8. il titolo di disponibilità dei terreni attraverso una dichiarazione
sostitutiva in un atto di notorietà
Nota: ricordiamoci che il Decreto Ronchi è stato pubblicato
nel 1997, quindi è successivo al predetto Decreto Legislativo 99/92,
ed ha definito categoricamente la nozione di "rifiuto", nonché
elencato i titoli autorizzativi che disciplinano l’utilizzazioni
degli stessi.
QUALITA’ E TRASPORTO DEI FANGHI
Per determinare la qualità dei fanghi occorre effettuare un test
di fitotossicità per verificare che gli stessi non siano dannosi
per il terreno, colture, animali, uomo e ambiente; così vengono
fissati valori minimi di accettabilità al fine di garantire determinate
caratteristiche agronomiche che i predetti fanghi devono possedere.
Il Trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare
ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza
dal punto di vista igienico-sanitario.
I mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi liquidi o disidratati non
possono essere impiegati per il trasporto dei prodotti destinati all’alimentazione
umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera
diretta o indiretta con gli alimenti medesimi.
In caso di trasporto, o di altri rifiuti, i mezzi devono essere bonificati
al fine del successivo trasporto di fanghi.
Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento
ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere
corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o
detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi (l’originale
della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno
6 anni).
La Regione Emilia Romagna (Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
Sostenibile- Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa,
Direzione Generale dell’Agricoltura) nel novembre 2004 ha emanato
una apposita direttiva che ha lo scopo di fornire indirizzi circa l’utilizzo
dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di prevenire possibili
fenomeni di contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare
effetti dannosi sull’uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone
nel contempo la corretta utilizzazione, in ottemperanza a quanto prescritto
dal D. Lgs. 99/1992 e D. Lgs. 22/1997.
La predetta direttiva elenca una serie di prescrizioni di cui:
4. le modalità di campionamento dei fanghi devono essere conformi
alle norme UNI 10 802. ed i campioni di fango devono essere accompagnati
da un verbale di campionamento;
5. per l’esecuzione delle analisi dei fanghi si avranno a riferimento
le metodiche analitiche previste dal Quaderno IRSA - CNR n. 64 del 1983
- 1985 e relativi aggiornamenti - "Metodiche analitiche per i fanghi:
Parametri chimico - fisici / biochimici e biologici", nonché
i "Metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti", emanati periodicamente
con specifici decreti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
6. i rapporti di prova devono riportare, in calce, i riferimenti circa
le metodiche analitiche utilizzate in coerenza a quelle di riferimento
sopra richiamate e gli stessi devono essere accompagnati dal predetto
verbale di campionamento;
7. il produttore dei fanghi di depurazione è tenuto a classificare
tali fanghi secondo le vigenti disposizioni in materia di rifiuti (codici
CER);
8. il produttore dei fanghi di depurazione, qualora intenda provvedere
all’utilizzazione in agricoltura, è tenuto ad eseguirne la
caratterizzazione preventiva secondo le modalità indicata dal previdente
protocollo analitico e la documentazione attestante tale caratterizzazione
costituisce parte integrante della documentazione per la richiesta dell’autorizzazione;
9. il titolare dell’impianto di depurazione deve sottoporre i fanghi destinati
all’utilizzo in agricoltura agli accertamenti analitici previsti con la
seguente frequenza:
- ogni 3 mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000
abitanti equivalenti (AE);
- ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000
AE;
- ogni anno per gli impianti di potenzialità inferiore a 5.000
AE
e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella
qualità delle acque trattate;
10. nelle diverse fasi di raccolta e trasporto, i fanghi da utilizzare
in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di Accompagnamento
compilata dal produttore o detentore e consegnata al soggetto che prende
in carico i fanghi. L’originale della scheda e le copie devono essere
conservate per un periodo di almeno 6 anni;
11. nella scheda sono riportati i dati sui quantitativi di fanghi prodotti
/ gestiti in relazione alle diverse tipologie (liquidi, disidratati, condizionati),
la composizione e le caratteristiche degli stessi, la quota fornita per
l’utilizzo in agricoltura e le caratteristiche dei terreni utilizzati
per lo spandimento;
12. nella fase di trasporto è inoltre necessario accompagnare i
fanghi anche con il Formulario di Identificazione (art. 15 D.Lgs 22/1997
e D.M. n. 145 del 01/04/1998) che deve essere conservato unitamente al
registri di carico e scarico dei rifiuti, per un periodo di almeno 5 anni
dalla data dell’ultimo movimento (la mancanza o la non corretta compilazione
è sanzionata dall’articolo 52 del D. Lgs. 22/97 Decreto Ronchi);
13. l’utilizzo dei fanghi in agricoltura, dovendosi ricondurre a tutti
gli effetti ad attività di gestione rifiuti, è soggetto
alla tenuta dei Registri di Carico e Scarico Rifiuti; negli stessi dovrà
essere annotato il movimento dei rifiuti prodotti, stoccati / trattati,
trasportati e utilizzati, ai sensi del D.Lgs 22/97 (art. 12) e dal D.M.
n. 148 del 01/04/1998;
14. per il produttore dei fanghi vige altresì l’obbligo di comunicazione
annuale dei rifiuti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 22/97;
15. l’utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro
di Utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla
Provincia, sul quale dovranno essere riportati:
• i risultati delle analisi dei terreni;
• i quantitativi di fanghi ricevuti;
• la relativa composizione e caratteristiche;
• il tipo di trattamento subito;
• gli estremi delle schede di accompagnamento;
• il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore,
del trasformatore;
• i quantitativi di fanghi utilizzati;
• le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento;
il modello previsto per tali registri è quello schematizzato dal
D.L.vo 99/1992, al quale si ritiene debbano essere allegate le analisi
dei terreni e le schede di accompagnamento ai fini del riscontro dei dati
necessari e gli stessi dovranno essere conservati per un periodo non inferiore
a 6 anni dall’ultima annotazione;
16. per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori inerenti la gestione
dei fanghi di depurazione nelle fasi precedenti a quelle dell’utilizzazione
è soggetta alle sanzioni previste dal D.Lgs 22/97 in materia di
rifiuti;
17. al fine di assicurare a livello regionale la divulgazione delle informazioni
sullo smaltimenti dei fanghi di depurazione derivanti dal trattamento
delle acque reflue urbane secondo quanto previsto dall’art. 28 -
comma 8 del D.L.vo 152/1999 nonché garantire l’evasione dei
debiti informativi sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie
concernente la protezione del suolo nell’utilizzo dei fanghi, le
Province predispongono e aggiornano il "Catasto degli utilizzatori
dei fanghi in agricoltura";
18. le prescrizioni tecniche sul formato - dati e sulle modalità
di archiviazione e trasferimento sono quelle previste dal sistema "Gestione
Automatizzata dei Catasti Ambientali — SINA Poli", nell’ambito
del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, in disponibilità
delle Province dal settembre 2003;
19. sulla base dei dati e delle informazioni risultanti dal catasto di
cui al punto 1 nonché di quelle desunte dalle "schede riassuntive"
annuali fornite dagli utilizzatori, le Province redigono la "Relazione
annuale sull’utilizzo dei fanghi di depurazione" che deve essere
trasmessa alla Regione — Direzione Generale Agricoltura entro il
31 marzo di ogni anno.
DIVIETI ED OBBLIGHI
Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, all’articolo 4 fissa
una serie di divieti e di obblighi di cui:
20. è vietata l’applicazione di fanghi liquidi con la tecnica
dell’irrigazione a pioggia, anche se sono stati diluiti;
21.È vietato applicare fanghi ai terreni:
• quando è in atto una coltura;
• allagati, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante o con frane
in atto;
• soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali;
• con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in
sostanza secca inferiore al 30%;
• destinati a pascolo, a prato pascolo-foraggere, nelle 5 settimane che
precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
• destinati all’orticoltura e frutticoltura i cui prodotti sono normalmente
a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei
10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
22. è vietata l’utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi
in riferimento alle sostanze elencate nell’allegato al DPR 10 settembre
1982 n. 915 con le concentrazioni limite stabilite nella delibera del
27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle
disposizioni di cui al D. Lgs. 99/1992.
VIOLAZIONE
|
NORMA
|
SANZIONE
|
COMPETENZA
|
Utilizzazione
in agricoltura di
fanghi di depurazione senza
autorizzazione o con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata
|
Art.
16 comma 4°
D.
Lgs 27.01.1992 n° 99
|
Arresto
fino a 1 anno
o ammenda
da euro 2.582
a euro 25.822
|
Procura
della Repubblica
|
Utilizzazione
in agricoltura di
fanghi di depurazione senza
osservare le
prescrizioni dell’autorizzazione
|
Art.
16 comma 5°
D.
Lgs 27.01.1992 n° 99
|
Arresto
fino a 6 mesi o ammenda
da euro 1.032
a euro 10.329
|
Procura
della Repubblica
|
Utilizzazione
in agricoltura di
fanghi di depurazione in violazione ai divieti stabiliti dall’articolo
4 del D. Lgs. 99/92
|
Art.
16 comma 1°
D.
Lgs 27.01.1992 n° 99
|
Arresto
fino a 2 anni o ammenda da
euro
5.164 a euro51.645
(se
sono utilizzati fanghi tossici o nocivi si applica
la
pena dell’arresto)
|
Procura
della Repubblica
|
Violazione
agli obblighi relativi alla tenuta della scheda di accompagnamento
e dei registri di carico e scarico e del registro di utilizzazione
|
Art.
16 comma 1°
D.
Lgs 27.01.1992 n° 99
|
euro
516,45
|
Presidente
Provincia
|
Si
precisa che quando lo spandimento dei rifiuti non è oggettivamente
indirizzato al settore agricolo, si applicano le sanzioni previste dal
Decreto Ronchi ( Decreto Legislativo 22/1997) per quanto riguarda :
-
l’abbandono
dei rifiuti (articolo 50 e 51/1°)
-
la realizzazione
di una discarica non autorizzata (articolo 51/3°)
-
la gestione
di rifiuti non autorizzata (articolo 51/1°)
Inoltre,
oltre alle predette violazioni, restano applicabili le sanzioni penali
riguardanti lo smaltimento di rifiuti, come pure le sanzioni previste
sempre dal D. Lgs. 22/1997 all’articolo 52 per quanto riguarda la
documentazione relativa agli stessi (formulario di identificazione, ecc.)
Ispettore
Capo della Polizia Stradale
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