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TRASPORTO MERCI 12/05/2005

TRASPORTO DEI FANGHI DESTINATI ALL’AGRICOLTURA

TRASPORTO DEI FANGHI DESTINATI ALL’AGRICOLTURA

di Franco Medri *

In base alla loro natura, i fanghi possono essere destinati in vari modi, ovvero:

• collocati in discarica attraverso una funzione di inertizzazione, cioè attraverso una miscelazione di leganti minerali che possono essere cementi o argilla, oppure di prodotti organici come chelanti o resine che impediscono o limitano il rilascio degli elementi costitutivi e delle sostanze inquinanti dei fanghi;
• termodistrutti in particolari forni;
• recuperati per alcune produzioni in edilizia, ecc. ;
• recuperati per uso agricolo dove si sfruttano le caratteristiche agronomiche di particolari fanghi per sopperire all’impoverimento del contenuto di sostanza organica dei terreni.

I rifiuti utilizzabili in agricoltura che possono essere recuperati sono i seguenti:

a. fanghi biologici, con l’esclusione dei fanghi primari non sottoposti a trattamento biologico di gestione;
b. fanghi primari costituiti da cruschello che sono classificati come rifiuti speciali;
c. rifiuti provenienti da industrie agroalimentari che trattano esclusivamente materie prime naturali;
d. rifiuti aventi una composizione analoga a quella dei fertilizzanti, ammendanti e correttivi in commercio regolamentati e disciplinati dalla Legge 748/1984.

Con l’attuazione della Direttiva 86/278/CEE del 12 giugno 1986 attraverso il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n° 99 sono state attivate una serie di prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ovvero lo spandimento dei fanghi pompabili o palabili sul suolo agricolo.

Ai sensi del D. Lgs. 99/92 si intendono per

1. FANGHI: i residui derivanti dai processi di depurazione:

• delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili (come definiti dall’articolo 1-quater lett."b" della Legge 08-10-1976 nr. 690);
• delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi;
• delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi (come definiti dalla legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni)

1. FANGHI TRATTATI: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine, ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.

Premesso ciò, è ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei predetti fanghi solo se ricorrono una serie di condizioni tra cui:

a. sono stati sottoposti a trattamento;
b. sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
c. non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o biodegradabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le culture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale.

TITOLI AUTORIZZATIVI

Le attività di raccolta, di trasporto, condizionamento e stoccaggio dei fanghi sono disciplinate e soggette ad autorizzazione (vedi DPR 915/82 — L. 441/87 — L. 475/88 — D. Lgs. 99/92).

Al fine del rilascio della predetta autorizzazione per esercitare queste attività, occorre l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nei casi in cui sia effettuato da soggetto diverso dal produttore dei rifiuti da utilizzarsi in agricoltura.

Anche tutte le ulteriori fasi di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto Legislativo 22/1997, mentre il trasporto è riconducibile alla violazione dell’articolo 52 del medesimo decreto per quanto riguarda il formulario di identificazione.

In questa ipotesi è opportuno specificare che non è considerato trasporto lo spostamento interpoderale dei rifiuti con i mezzi che dovranno effettuare lo spandimento sui terreni, purchè dagli stessi non sia utilizzato un accesso su strada pubblica.

Per quanto esposto, chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi fanghi e fanghi trattati deve:

• ottenere un’autorizzazione dalla Regione (validità 5 anni);
• notificare con almeno 10 giorni di anticipo alla Regione, alla Provincia ed al

Comune di competenza, l’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi attraverso una comunicazione preventiva che deve contenere:

1. gli estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi;
2. i dati analitici dei fanghi;
3. l’identificazione sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi
4. i dati analitici dei terreni;
5. le colture in atto e quelle previste;
6. le date previste per l’utilizzazione dei fanghi;
7. il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l’attività agricola sui terreni;
8. il titolo di disponibilità dei terreni attraverso una dichiarazione sostitutiva in un atto di notorietà

Nota: ricordiamoci che il Decreto Ronchi è stato pubblicato nel 1997, quindi è successivo al predetto Decreto Legislativo 99/92, ed ha definito categoricamente la nozione di "rifiuto", nonché elencato i titoli autorizzativi che disciplinano l’utilizzazioni degli stessi.

QUALITA’ E TRASPORTO DEI FANGHI

Per determinare la qualità dei fanghi occorre effettuare un test di fitotossicità per verificare che gli stessi non siano dannosi per il terreno, colture, animali, uomo e ambiente; così vengono fissati valori minimi di accettabilità al fine di garantire determinate caratteristiche agronomiche che i predetti fanghi devono possedere.

Il Trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario.

I mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi liquidi o disidratati non possono essere impiegati per il trasporto dei prodotti destinati all’alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi.

In caso di trasporto, o di altri rifiuti, i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto di fanghi.

Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi (l’originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni).

La Regione Emilia Romagna (Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile- Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Direzione Generale dell’Agricoltura) nel novembre 2004 ha emanato una apposita direttiva che ha lo scopo di fornire indirizzi circa l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull’uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione, in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 99/1992 e D. Lgs. 22/1997.

La predetta direttiva elenca una serie di prescrizioni di cui:

4. le modalità di campionamento dei fanghi devono essere conformi alle norme UNI 10 802. ed i campioni di fango devono essere accompagnati da un verbale di campionamento;

5. per l’esecuzione delle analisi dei fanghi si avranno a riferimento le metodiche analitiche previste dal Quaderno IRSA - CNR n. 64 del 1983 - 1985 e relativi aggiornamenti - "Metodiche analitiche per i fanghi: Parametri chimico - fisici / biochimici e biologici", nonché i "Metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti", emanati periodicamente con specifici decreti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

6. i rapporti di prova devono riportare, in calce, i riferimenti circa le metodiche analitiche utilizzate in coerenza a quelle di riferimento sopra richiamate e gli stessi devono essere accompagnati dal predetto verbale di campionamento;

7. il produttore dei fanghi di depurazione è tenuto a classificare tali fanghi secondo le vigenti disposizioni in materia di rifiuti (codici CER);

8. il produttore dei fanghi di depurazione, qualora intenda provvedere all’utilizzazione in agricoltura, è tenuto ad eseguirne la caratterizzazione preventiva secondo le modalità indicata dal previdente protocollo analitico e la documentazione attestante tale caratterizzazione costituisce parte integrante della documentazione per la richiesta dell’autorizzazione;

9. il titolare dell’impianto di depurazione deve sottoporre i fanghi destinati all’utilizzo in agricoltura agli accertamenti analitici previsti con la seguente frequenza:

- ogni 3 mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (AE);
- ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 AE;
- ogni anno per gli impianti di potenzialità inferiore a 5.000 AE

e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate;

10. nelle diverse fasi di raccolta e trasporto, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di Accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata al soggetto che prende in carico i fanghi. L’originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni;

11. nella scheda sono riportati i dati sui quantitativi di fanghi prodotti / gestiti in relazione alle diverse tipologie (liquidi, disidratati, condizionati), la composizione e le caratteristiche degli stessi, la quota fornita per l’utilizzo in agricoltura e le caratteristiche dei terreni utilizzati per lo spandimento;

12. nella fase di trasporto è inoltre necessario accompagnare i fanghi anche con il Formulario di Identificazione (art. 15 D.Lgs 22/1997 e D.M. n. 145 del 01/04/1998) che deve essere conservato unitamente al registri di carico e scarico dei rifiuti, per un periodo di almeno 5 anni dalla data dell’ultimo movimento (la mancanza o la non corretta compilazione è sanzionata dall’articolo 52 del D. Lgs. 22/97 Decreto Ronchi);

13. l’utilizzo dei fanghi in agricoltura, dovendosi ricondurre a tutti gli effetti ad attività di gestione rifiuti, è soggetto alla tenuta dei Registri di Carico e Scarico Rifiuti; negli stessi dovrà essere annotato il movimento dei rifiuti prodotti, stoccati / trattati, trasportati e utilizzati, ai sensi del D.Lgs 22/97 (art. 12) e dal D.M. n. 148 del 01/04/1998;

14. per il produttore dei fanghi vige altresì l’obbligo di comunicazione annuale dei rifiuti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 22/97;

15. l’utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia, sul quale dovranno essere riportati:

• i risultati delle analisi dei terreni;
• i quantitativi di fanghi ricevuti;
• la relativa composizione e caratteristiche;
• il tipo di trattamento subito;
• gli estremi delle schede di accompagnamento;
• il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
• i quantitativi di fanghi utilizzati;
• le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento;

il modello previsto per tali registri è quello schematizzato dal D.L.vo 99/1992, al quale si ritiene debbano essere allegate le analisi dei terreni e le schede di accompagnamento ai fini del riscontro dei dati necessari e gli stessi dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall’ultima annotazione;

16. per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori inerenti la gestione dei fanghi di depurazione nelle fasi precedenti a quelle dell’utilizzazione è soggetta alle sanzioni previste dal D.Lgs 22/97 in materia di rifiuti;

17. al fine di assicurare a livello regionale la divulgazione delle informazioni sullo smaltimenti dei fanghi di depurazione derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane secondo quanto previsto dall’art. 28 - comma 8 del D.L.vo 152/1999 nonché garantire l’evasione dei debiti informativi sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie concernente la protezione del suolo nell’utilizzo dei fanghi, le Province predispongono e aggiornano il "Catasto degli utilizzatori dei fanghi in agricoltura";

18. le prescrizioni tecniche sul formato - dati e sulle modalità di archiviazione e trasferimento sono quelle previste dal sistema "Gestione Automatizzata dei Catasti Ambientali — SINA Poli", nell’ambito del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, in disponibilità delle Province dal settembre 2003;

19. sulla base dei dati e delle informazioni risultanti dal catasto di cui al punto 1 nonché di quelle desunte dalle "schede riassuntive" annuali fornite dagli utilizzatori, le Province redigono la "Relazione annuale sull’utilizzo dei fanghi di depurazione" che deve essere trasmessa alla Regione — Direzione Generale Agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno.

DIVIETI ED OBBLIGHI


Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, all’articolo 4 fissa una serie di divieti e di obblighi di cui:

20. è vietata l’applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell’irrigazione a pioggia, anche se sono stati diluiti;

21.È vietato applicare fanghi ai terreni:

• quando è in atto una coltura;
• allagati, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
• soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali;
• con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
• destinati a pascolo, a prato pascolo-foraggere, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
• destinati all’orticoltura e frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

22. è vietata l’utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate nell’allegato al DPR 10 settembre 1982 n. 915 con le concentrazioni limite stabilite nella delibera del 27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle disposizioni di cui al D. Lgs. 99/1992.

VIOLAZIONE

NORMA

SANZIONE

COMPETENZA

Utilizzazione in agricoltura di fanghi di depurazione senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata

Art. 16 comma 4°

D. Lgs 27.01.1992 n° 99

Arresto fino a 1 anno

o ammenda

da euro 2.582

a euro 25.822

 

Procura della Repubblica

Utilizzazione in agricoltura di fanghi di depurazione senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione

Art. 16 comma 5°

D. Lgs 27.01.1992 n° 99

Arresto fino a 6 mesi o ammenda

da euro 1.032

a euro 10.329

 

Procura della Repubblica

Utilizzazione in agricoltura di fanghi di depurazione in violazione ai divieti stabiliti dall’articolo 4 del D. Lgs. 99/92

Art. 16 comma 1°

D. Lgs 27.01.1992 n° 99

 

Arresto fino a 2 anni o ammenda da

euro 5.164 a euro51.645

(se sono utilizzati fanghi tossici o nocivi si applica

la pena dell’arresto)

 

 

Procura della Repubblica

Violazione agli obblighi relativi alla tenuta della scheda di accompagnamento e dei registri di carico e scarico e del registro di utilizzazione

Art. 16 comma 1°

D. Lgs 27.01.1992 n° 99

 

euro 516,45

 

Presidente Provincia

 

Si precisa che quando lo spandimento dei rifiuti non è oggettivamente indirizzato al settore agricolo, si applicano le sanzioni previste dal Decreto Ronchi ( Decreto Legislativo 22/1997) per quanto riguarda :

     

  • l’abbandono dei rifiuti (articolo 50 e 51/1°)

     

  • la realizzazione di una discarica non autorizzata (articolo 51/3°)

     

  • la gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 51/1°)

Inoltre, oltre alle predette violazioni, restano applicabili le sanzioni penali riguardanti lo smaltimento di rifiuti, come pure le sanzioni previste sempre dal D. Lgs. 22/1997 all’articolo 52 per quanto riguarda la documentazione relativa agli stessi (formulario di identificazione, ecc.)

Ispettore Capo della Polizia Stradale

 




di Franco Medri

Giovedì, 12 Maggio 2005
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