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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Norme funzionali e geometriche per la Costruzione delle intersezioni stradali

Decreto 19 aprile 2006 (GU 24 luglio 2006, n.170)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

  Visto  l’art.  13  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo  codice  della  strada»  che prevede l’emanazione da parte del Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentiti  il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, delle norme funzionali  e  geometriche  per  la  costruzione,  il controllo ed il collaudo delle strade;

  Visto l’art. 41, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  con  il  quale  è  stato  istituito  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni ed i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

  Visto  il  decreto  5 novembre  2001,  n.  6792  del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti che ha approvato le «Norme funzionali e  geometriche  per  la  costruzione delle strade», che riguardano le caratteristiche  della piattaforma, in funzione della classificazione

stradale, e la geometria dell’asse;

  Visto  il  decreto  22 aprile  2004,  n.  67/S  del  Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti con il quale e’ stato modificato il decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792;

  Considerato  che,  al  fine di integrare le norme relative all’asse stradale, e’ stato condotto uno studio a carattere prenormativo sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali;

  Considerato  che  il documento tecnico risultante dal citato studio recante   il   titolo   «Norme  sulle  caratteristiche  funzionali  e geometriche  delle  intersezioni  stradali»  e’ stato approvato dalla Commissione  di  studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione,   costruzione  e  manutenzione  strade  del  Consiglio nazionale delle ricerche, in data 10 settembre 2001;

  Visti  i  voti  numeri  150  e 204 resi dall’Assemblea generale del Consiglio    superiore    dei   lavori pubblici nelle adunanze, rispettivamente  del 30 aprile 2004 e del 30 luglio 2004, con i quali è  stato espresso parere favorevole al testo delle «Norme funzionali e  geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali», nella forma  rielaborata dalla Commissione relatrice dello stesso Consiglio superiore;

  Considerato  che  si  e’  ritenuto  opportuno  apportare  ulteriori modifiche redazionali;

  Ritenuto  che,  nelle  more  della  definizione  delle  norme sugli adeguamenti  delle  strade  esistenti,  nell’ambito delle quali sarà definita   anche   la   normativa   relativa   all’adeguamento  delle intersezioni  esistenti,  occorre  limitare  il  valore cogente delle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali» soltanto alle nuove intersezioni;

  Ritenuto  altresì,  nelle  more  di  una specifica normativa sugli accessi  stradali,  di assimilare la disciplina degli stessi a quella delle  intersezioni, limitatamente ad alcuni aspetti, conferendo alla stessa valenza di norma di riferimento;

  Ritenuto  che dall’applicazione del presente decreto debbono essere esclusi  i  progetti  definitivi  già  redatti  alla  data della sua entrata  in  vigore,  nonché  i  progetti preliminari inerenti opere inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 (Legge Obiettivo),  perché l’applicazione delle norme sopravvenute potrebbe comportare  la  tardiva  introduzione  di  varianti  non  secondarie, imponendo  tempi lunghi di rielaborazione del progetto e, in ipotesi, il  reperimento di nuove risorse finanziarie, con conseguenti aggravi di  costi  e  blocco prolungato dell’avvio di opere già progettate e finanziate;

  Ritenuto  infine  di dover regolamentare l’applicazione delle norme ai  progetti  preliminari  già  approvati,  in modo da accelerare la procedure di revisione progettuale;

  Visto  l’art.  14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni   ed   integrazioni   che  prevede  l’inserimento,  nei programmi  triennali  e  negli  aggiornamenti  annuali,  dei  lavori, subordinatamente alla approvazione dei relativi progetti preliminari;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Oggetto

  1.  Sono  approvate,  ai  sensi  dell’art.  13, comma 1 del decreto legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  le  «Norme  funzionali  e geometriche   per   la   costruzione  delle  intersezioni  stradali», riportate  in  allegato  al  presente  decreto,  di cui formano parte integrante.  Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari e gestori delle strade di uso pubblico.

 

     

Art. 2.

Campo di applicazione

  1.  Le  norme  approvate  con il presente decreto si applicano alla costruzione di nuove intersezioni sulle strade ad uso pubblico, fatta salva  la  deroga di cui all’art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992.

  2. La deroga di cui al comma 1, supportata da specifiche analisi di sicurezza,  e’  ammessa  previo  parere  del  Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  per le intersezioni che interessano le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del  S.I.I.T  -  Settore infrastrutture territorialmente competente - per le altre strade.

  3.  Nel caso di interventi di adeguamento di intersezioni esistenti le  norme  allegate costituiscono il riferimento cui la progettazione deve tendere.

  4. Le norme allegate non si applicano alle intersezioni in corso di realizzazione  ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata in  vigore,  sia già stato redatto il progetto definitivo, ovvero il progetto  preliminare  nel caso di opere inserite nei programmi della legge  n.  443  del  21 dicembre  2001. Per i progetti preliminari di opere  non  inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001,  già  approvati,  le  varianti  richieste  in applicazione del presente  decreto saranno introdotte in corso di stesura del progetto definitivo, senza l’obbligo di rivedere il progetto preliminare.

  5.  Le  norme allegate costituiscono altresì il riferimento cui la progettazione  deve  tendere  per gli accessi di nuova realizzazione, nelle  more  dell’emanazione  di  una specifica norma, fermo restando quanto   stabilito  in  proposito  dal  Codice  della  strada  e  dal Regolamento di attuazione.

 

     

Art. 3.

Pubblicazione

  1.  Il  presente  decreto  e’  inviato  alla Corte dei conti per la registrazione  ai  sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio  1994,  n.  20 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

  2.  Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

 

    Roma, 19 aprile 2006

                                                                                                                             Il Ministro: Lunardi

Apri collegamento da pag. 11 a pag. 38 della G.U.

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Mercoledì, 26 Luglio 2006
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