IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» che prevede l’emanazione da parte del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade; Visto l’art. 41, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni ed i compiti già del Ministero dei lavori pubblici; Visto il decreto 5 novembre 2001, n. 6792 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha approvato le «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», che riguardano le caratteristiche della piattaforma, in funzione della classificazione stradale, e la geometria dell’asse; Visto il decreto 22 aprile 2004, n. 67/S del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale e’ stato modificato il decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792; Considerato che, al fine di integrare le norme relative all’asse stradale, e’ stato condotto uno studio a carattere prenormativo sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali; Considerato che il documento tecnico risultante dal citato studio recante il titolo «Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali» e’ stato approvato dalla Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e manutenzione strade del Consiglio nazionale delle ricerche, in data 10 settembre 2001; Visti i voti numeri 150 e 204 resi dall’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle adunanze, rispettivamente del 30 aprile 2004 e del 30 luglio 2004, con i quali è stato espresso parere favorevole al testo delle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali», nella forma rielaborata dalla Commissione relatrice dello stesso Consiglio superiore; Considerato che si e’ ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche redazionali; Ritenuto che, nelle more della definizione delle norme sugli adeguamenti delle strade esistenti, nell’ambito delle quali sarà definita anche la normativa relativa all’adeguamento delle intersezioni esistenti, occorre limitare il valore cogente delle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali» soltanto alle nuove intersezioni; Ritenuto altresì, nelle more di una specifica normativa sugli accessi stradali, di assimilare la disciplina degli stessi a quella delle intersezioni, limitatamente ad alcuni aspetti, conferendo alla stessa valenza di norma di riferimento; Ritenuto che dall’applicazione del presente decreto debbono essere esclusi i progetti definitivi già redatti alla data della sua entrata in vigore, nonché i progetti preliminari inerenti opere inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 (Legge Obiettivo), perché l’applicazione delle norme sopravvenute potrebbe comportare la tardiva introduzione di varianti non secondarie, imponendo tempi lunghi di rielaborazione del progetto e, in ipotesi, il reperimento di nuove risorse finanziarie, con conseguenti aggravi di costi e blocco prolungato dell’avvio di opere già progettate e finanziate; Ritenuto infine di dover regolamentare l’applicazione delle norme ai progetti preliminari già approvati, in modo da accelerare la procedure di revisione progettuale; Visto l’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l’inserimento, nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali, dei lavori, subordinatamente alla approvazione dei relativi progetti preliminari;
Decreta:
Art. 1. Oggetto 1. Sono approvate, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali», riportate in allegato al presente decreto, di cui formano parte integrante. Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari e gestori delle strade di uso pubblico.
Art. 2. Campo di applicazione 1. Le norme approvate con il presente decreto si applicano alla costruzione di nuove intersezioni sulle strade ad uso pubblico, fatta salva la deroga di cui all’art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992. 2. La deroga di cui al comma 1, supportata da specifiche analisi di sicurezza, e’ ammessa previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le intersezioni che interessano le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del S.I.I.T - Settore infrastrutture territorialmente competente - per le altre strade. 3. Nel caso di interventi di adeguamento di intersezioni esistenti le norme allegate costituiscono il riferimento cui la progettazione deve tendere. 4. Le norme allegate non si applicano alle intersezioni in corso di realizzazione ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato redatto il progetto definitivo, ovvero il progetto preliminare nel caso di opere inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001. Per i progetti preliminari di opere non inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001, già approvati, le varianti richieste in applicazione del presente decreto saranno introdotte in corso di stesura del progetto definitivo, senza l’obbligo di rivedere il progetto preliminare. 5. Le norme allegate costituiscono altresì il riferimento cui la progettazione deve tendere per gli accessi di nuova realizzazione, nelle more dell’emanazione di una specifica norma, fermo restando quanto stabilito in proposito dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione.
Art. 3. Pubblicazione 1. Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. 2. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2006 Il Ministro: Lunardi | |
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