TRASPORTO
RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE
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Con
la promanazione del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 nr. 508 (Attuazione
della Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce
le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione
sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti
patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce
e che modifica la direttiva 90/425/CEE) si stabiliscono le norme sanitarie
e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione
e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere
gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonché alla
produzione per gli animai di alimenti di origine animale con metodi atti
ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni, nonché le
norme relative all’immissione sul mercato dei rifiuti di origine
animale destinati a fini diversi dal consumo umano. S A N Z I O N I.
APPLICAZIONE DEL D. M. 26 MARZO 1994 L’entrata in vigore del D.M. 26 marzo 1994 "Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale" ha disciplinato con una serie di prescrizioni l’argomento in questione; infatti i rifiuti di origine animale ad alto o basso rischio devono essere raccolti e trasportati mediante contenitori o veicoli furgonati specificatamente identificati e autorizzati dal servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente. Gli stessi devono essere a perfetta tenuta anche per quanto riguarda il dispositivo di chiusura ermetica della superficie di carico (per i rifiuti di origine animale ad alto rischio, mentre per quelli a basso rischio serve solo una adeguata copertura), costruiti in materiale resistente, impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile. Gli automezzi autorizzati dovranno essere sottoposti annualmente (per i rifiuti ad alto rischio) e ogni 2 anni (per i rifiuti a basso rischio) alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità da parte del servizio veterinario dell’ASL competente. NOTA: I contenitori ed i veicoli furgonati autorizzati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante le diciture "TRASPORTO AD ALTO RISCHIO" o "TRASPORTO A BASSO RISCHIO", l’indicazione dell’ASL competente ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa ASL sulla base dell’ordine di registrazione del mezzo. Si precisa che gli automezzi destinati al trasporto di rifiuti di origine animale ad alto o basso rischio non possono comunque essere destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti ed altre merci; inoltre devono essere sottoposti dopo ogni scarico ad accurato lavaggio ed a radicale disinfezione. PRESCRIZIONI: I rifiuti di origine animale che vengono trasportati ad uno stabilimento di trasformazione devono essere scortati da un apposito documento di trasporto. Tale documento deve essere redatto in triplice copia, di cui una viene tenuta dal produttore, una dal trasportatore ed una dal gestore dello stabilimento di trasformazione. Inoltre la ditta che effettua la trasformazione dovrà indicare su un apposito registro gli estremi della partita da trasformare, nonché la data di avvenuta trasformazione. I documenti di trasporto ed i registri dovranno essere conservati per un periodo di almeno 2 anni al fine di permettere alle competenti autorità gli opportuni controlli. S A N Z I O N I
APPLICAZIONI NORMATIVA ADR
I rifiuti di origine animale sono inquadrati nella classe 6.2 nelle materie infettanti, ovvero quelle materie di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, ricketsie, parassiti, funghi) o microrganismi ricombinati (ibridi o mutanti), di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che causino malattie infettive all’uomo o agli animali. Ai fini della presente classe, i virus, i microrganismi come pure gli oggetti contaminati da essi devono essere considerati come materie della presente classe. Le materie della classe 6.2 sono così suddivise: · 1 Materie infettanti per l’uomo; · 2 Materie infettanti unicamente per gli animali; · 3 Rifiuti ospedalieri; · 4 Campioni di diagnostica. Le materie infettanti devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai N° ONU 2814 o 2900, secondo il caso, in funzione della loro assegnazione, ad uno dei seguenti tre gruppi di rischio che si caratterizzano per il carattere patogeno dell’organismo, il modo e la relativa facilità di trasmissione, il livello di rischio corso dall’individuo e dalla collettività e la possibilità di guarire la malattia mediante agenti e trattamenti preventivi, disponibili ed efficaci. I criteri applicabili ad ogni gruppo di rischio in funzione del livello di rischio sono i seguenti:
1.Gruppo di rischio 4: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale e che si trasmette facilmente da un individuo all’altro, direttamente o indirettamente, e contro il quale non si dispone ordinariamente né di profilassi né di trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale e collettivo elevato);
2.Gruppo di rischio 3: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale ma che in genere non si trasmette da un individuo all’altro, e contro il quale si dispone di una profilassi o di un trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale elevato e un rischio collettivo debole);
3.Gruppo di rischio 2: agente patogeno che generalmente provoca una malattia all’uomo o all’animale ma che, a priori, non costituisce un pericolo grave e contro il quale, benché sia capace di provocare un’infezione grave in seguito all’esposizione, esistono misure efficaci di trattamento e di profilassi, in modo che il rischio di propagazione dell’infezione è limitato (vale a dire un rischio individuale moderato e un rischio collettivo debole). NOTA: Per quanto riguarda il gruppo di rischio 1, si precisa che questo contiene microrganismi poco suscettibili di provocare malattie umane o animali; perciò le materie contenenti soltanto tali microrganismi non sono considerate infettanti. Pertanto, solo alcuni tipi di rifiuti di origine animale ad <alto rischio> sono compresi nella normativa ADR, ovvero questa tipologia è definita come "rifiuti, compreso il sangue, provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali", mentre i rifiuti di origine animale a <basso rischio> non sono soggetti alle norme ADR. Perciò in un controllo stradale possono coesistere sia le violazioni al Decreto Legislativo 508/92 che le violazioni ai sensi dell’articolo 168 del Codice della Strada per quanto riguarda la circolazione in regime ADR. Per quanto riguarda la circolazione dei rifiuti di origine animale ad alto rischio in regime ADR si osservano le prescrizioni relative al Documento di trasporto, all’idoneità del veicolo, ai pannelli ed alle etichette di pericolo, ecc.
* Ispettore Capo Polizia Stradale
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