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TRASPORTO MERCI 09/05/2005

TRASPORTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE PRESCRIZIONI DEL D. LGS. 508/92 PRIMA DEL D. LGS. 36/05

TRASPORTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE
PRESCRIZIONI DEL D. LGS. 508/92 PRIMA DEL D. LGS. 36/05



di Franco Medri *

Con la promanazione del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 nr. 508 (Attuazione della Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE) si stabiliscono le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonché alla produzione per gli animai di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni, nonché le norme relative all’immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.

NOTA: Con l’entrata in vigore del Regolamento CE 1774/2002 che ha abrogazione la predetta Direttiva 90/667/CEE, per ragione logica si deve ritenere ancora valido il Decreto Legislativo 508/92 di attuazione della stessa, in quanto non esisteva una nuova normativa sanzionatoria che sopperiva a tale vacanza fino alla pubblicazione del Decreto Legislativo 21 febbraio 2005 n. 36 “disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CE 1774/2002 e successive modificazioni, relativo alle norme per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano” che ha provveduto in merito.

Analizzando i fini del Decreto Legislativo 508/92 osserviamo che si intendono per:

1. rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non destinati al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali ed i rifiuti di cucina e dei pasti;

2.
materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui:

• tutti i bovini, suini, caprini, ovini, solipedi, volatili e tutti gli altri animali tenuti a scopi di produzione agricola, morti ma non macellati per consumo mano, compresi gli animali nati morti o da aborto;

• altri animali morti di specie non elencati al punto precedente, di volta in volta stabilite dai servizi veterinari dell’unità sanitaria locale competente;

• animali che sono stati abbattuti nell’ambito di misure di polizia veterinaria nell’azienda o in qualsiasi altro posto designato dall’autorità competente a stabilire tali misure;

• rifiuti, compreso il sangue, provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali;

• tutte le parti di animali macellati che non sono state presentate all’ispezione post-mortem, ad esclusione di cuoi e pelli, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna, sangue e prodotti analoghi;

• tutte le carni ivi comprese le carni di pollame e di cacciagione, il pesce e tutti i prodotti di origine animale in stato di deterioramento, che per tale motivo, costituiscono un rischio per la salute dell’uomo e degli animali;

• gli animali, le carni ivi comprese le carni di pollame e la cacciagione, il pesce, i prodotti a base di carne, i prodotti lattiero caseari e gli altri prodotti di origine animale importati da Paesi terzi che, in particolare all’atto dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, non sono conformi ai requisiti sanitari prescritti per poter essere importati nella comunità, a meno che essi siano riesportati o l’autorizzazione alla loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;

• animali da reddito morti durante il trasporto, salvo che sottoposti a macellazione di emergenza per ragioni di benessere;

• i rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanze che possono costituire un pericolo per la salute dell’uomo o degli animali; latte, carne o prodotti di origine animale che, per la presenza dei suddetti residui, non sono adatti al consumo umano;

• pesci con sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili all’uomo o ai pesci.3. materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale di cui:

• cuoi, pelli, zoccoli, penne, piume, lana, pelame, corna, sangue e prodotti analoghi nella preparazione di alimenti per animali;

• il pesce catturato in alto mare e destinato alla produzione di farina di pesce;

• le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE


Le norme di igiene per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di origine animale prescrivono che:

• i rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati negli stabilimenti di trattamento a basso o ad alto rischio riconosciuti in contenitori o veicoli appropriati, in modo da evitare dispersioni di materiale;

• i contenitori devono essere adeguatamente coperti;

• ove alcuni prodotti a base di carni, lattiero-caseari o di pesce, non destinati al consumo umano e derivati da animali o pesci di cui la carne e il latte sono stati approvati per il consumo umano, vengano trasportati sfusi direttamente ad uno stabilimento di trasformazione, devono essere indicati, su una etichetta apposta sul contenitore, sui cartoni o sugli altri imballaggi, in caratteri aventi un’altezza minima di 2 centimetri, le informazioni relative all’origine, al nome e al tipo dei rifiuti di origine animale ed i termini “NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO”;

PRECISAZIONI: per quanto riguarda i recipienti, i contenitori ed i veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti di origine animale, questi devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione; inoltre gli addetti alle operazioni eseguite nella sezione “sporca” non devono entrare nella sezione “pulita” se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi.

Attrezzature ed utensili non possono essere portati dalla sezione “sporca” alla sezione “pulita”, mentre le acque luride provenienti dalla sezione “sporca” devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni;

Inoltre, al fine di impedire la contaminazione di agenti patogeni, devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti;

NOTA:- Si precisa che l’autorità sanitaria competente può disporre che il veicolo durante il trasporto dei rifiuti di origine animale sia sigillato.

S A N Z I O N I.

VIOLAZIONE

 

NORMA

SANZIONE

COMPETENZA

Circolazione con un veicolo che trasporta rifiuti di origine animale in recipienti non idonei al fine di evitare la dispersione del materiale

Art. 18 comma 3°

D. Lgs. 5081992

Euro 5.164,56

Sindaco competente per territorio

Circolazione con un veicolo che trasporta rifiuti di origine animale in recipienti non coperti

Art. 18 comma 3°

D. Lgs. 508/1992

Euro 5.164,56

 

Sindaco competente per territorio

Circolazione con un veicolo che trasporta rifiuti di origine animale sfusi in contenitori che non riportano la prescritta etichetta di identificazione relativa all’origine, al nome ed al tipo di rifiuto di origine animale, nonché la dicitura "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO", ovvero con etichetta di identificazione incompleta

in uno dei dati richiesti

Art. 18 comma 3°

D. Lgs. 508/1992

Euro 5.164,56

Sindaco competente per territorio

APPLICAZIONE DEL D. M. 26 MARZO 1994

L’entrata in vigore del D.M. 26 marzo 1994 "Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale" ha disciplinato con una serie di prescrizioni l’argomento in questione; infatti i rifiuti di origine animale ad alto o basso rischio devono essere raccolti e trasportati mediante contenitori o veicoli furgonati specificatamente identificati e autorizzati dal servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente.

Gli stessi devono essere a perfetta tenuta anche per quanto riguarda il dispositivo di chiusura ermetica della superficie di carico (per i rifiuti di origine animale ad alto rischio, mentre per quelli a basso rischio serve solo una adeguata copertura), costruiti in materiale resistente, impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Gli automezzi autorizzati dovranno essere sottoposti annualmente (per i rifiuti ad alto rischio) e ogni 2 anni (per i rifiuti a basso rischio) alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità da parte del servizio veterinario dell’ASL competente.

NOTA: I contenitori ed i veicoli furgonati autorizzati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante le diciture "TRASPORTO AD ALTO RISCHIO" o "TRASPORTO A BASSO RISCHIO", l’indicazione dell’ASL competente ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa ASL sulla base dell’ordine di registrazione del mezzo.

Si precisa che gli automezzi destinati al trasporto di rifiuti di origine animale ad alto o basso rischio non possono comunque essere destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti ed altre merci; inoltre devono essere sottoposti dopo ogni scarico ad accurato lavaggio ed a radicale disinfezione.

PRESCRIZIONI: I rifiuti di origine animale che vengono trasportati ad uno stabilimento di trasformazione devono essere scortati da un apposito documento di trasporto.

Tale documento deve essere redatto in triplice copia, di cui una viene tenuta dal produttore, una dal trasportatore ed una dal gestore dello stabilimento di trasformazione.

Inoltre la ditta che effettua la trasformazione dovrà indicare su un apposito registro gli estremi della partita da trasformare, nonché la data di avvenuta trasformazione.

I documenti di trasporto ed i registri dovranno essere conservati per un periodo di almeno 2 anni al fine di permettere alle competenti autorità gli opportuni controlli.

S A N Z I O N I

VIOLAZIONE

NORMA

SANZIONE

COMPETENZA

Trasporto di rifiuti di origine animale (alto o basso rischio) con veicolo o con contenitore senza avere ottenuto l’apposita autorizzazione dall’ASL competente

Art. 18 comma 3

D. Lgs. 508/1992

D. M. 26-03-1994

Euro 5.164,56

Sindaco competente per territorio

Circolazione con veicolo destinato al trasporto di rifiuti di origine animale senza rispettare le prescrizioni tecniche impartite dalla normativa vigente (vedi D. M. 26-03-92)

Art. 18 comma 3

D. Lgs. 508/1992

D. M. 26-03-1994

Euro 5.164,56

Sindaco competente per territorio

 

APPLICAZIONI NORMATIVA ADR

 

I rifiuti di origine animale sono inquadrati nella classe 6.2 nelle materie infettanti, ovvero quelle materie di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni.

Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, ricketsie, parassiti, funghi) o microrganismi ricombinati (ibridi o mutanti), di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che causino malattie infettive all’uomo o agli animali.

Ai fini della presente classe, i virus, i microrganismi come pure gli oggetti contaminati da essi devono essere considerati come materie della presente classe.

Le materie della classe 6.2 sono così suddivise:

· 1 Materie infettanti per l’uomo;

· 2 Materie infettanti unicamente per gli animali;

· 3 Rifiuti ospedalieri;

·  4 Campioni di diagnostica.

Le materie infettanti devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai N° ONU 2814 o 2900, secondo il caso, in funzione della loro assegnazione, ad uno dei seguenti tre gruppi di rischio che si caratterizzano per il carattere patogeno dell’organismo, il modo e la relativa facilità di trasmissione, il livello di rischio corso dall’individuo e dalla collettività e la possibilità di guarire la malattia mediante agenti e trattamenti preventivi, disponibili ed efficaci.

I criteri applicabili ad ogni gruppo di rischio in funzione del livello di rischio sono i seguenti:

 

1.Gruppo di rischio 4: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale e che si trasmette facilmente da un individuo all’altro, direttamente o indirettamente, e contro il quale non si dispone ordinariamente né di profilassi né di trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale e collettivo elevato);

 

 

2.Gruppo di rischio 3: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale ma che in genere non si trasmette da un individuo all’altro, e contro il quale si dispone di una profilassi o di un trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale elevato e un rischio collettivo debole);

 

3.Gruppo di rischio 2: agente patogeno che generalmente provoca una malattia all’uomo o all’animale ma che, a priori, non costituisce un pericolo grave e contro il quale, benché sia capace di provocare un’infezione grave in seguito all’esposizione, esistono misure efficaci di trattamento e di profilassi, in modo che il rischio di propagazione dell’infezione è limitato (vale a dire un rischio individuale moderato e un rischio collettivo debole).

NOTA: Per quanto riguarda il gruppo di rischio 1, si precisa che questo contiene microrganismi poco suscettibili di provocare malattie umane o animali; perciò le materie contenenti soltanto tali microrganismi non sono considerate infettanti.

Pertanto, solo alcuni tipi di rifiuti di origine animale ad <alto rischio> sono compresi nella normativa ADR, ovvero questa tipologia è definita come "rifiuti, compreso il sangue, provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali", mentre i rifiuti di origine animale a <basso rischio> non sono soggetti alle norme ADR.

Perciò in un controllo stradale possono coesistere sia le violazioni al Decreto Legislativo 508/92 che le violazioni ai sensi dell’articolo 168 del Codice della Strada per quanto riguarda la circolazione in regime ADR.

Per quanto riguarda la circolazione dei rifiuti di origine animale ad alto rischio in regime ADR si osservano le prescrizioni relative al Documento di trasporto, all’idoneità del veicolo, ai pannelli ed alle etichette di pericolo, ecc.

 

* Ispettore Capo Polizia Stradale

 




di Franco Medri

Lunedì, 09 Maggio 2005
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