Giurisprudenza di legittimità Il ricorrente sosteneva che, oltrepassando
il casello autostradale di Firenze-Signa per immettersi sull’autostrada A/1, si
era accorto di aver posto in essere la manovra per errore e si era fermato a
circa quindici metri di distanza dal casello con l’intenzione, ove possibile,
di invertire il proprio senso di marcia; che, mentre effettuava detta manovra,
vi era nei pressi un’autovettura della Polizia Stradale; che era caduto in
errore anche in forza del fatto che vicino al casello autostradale vi era un
tratto di strada su cui insisteva una linea di demarcazione della carreggiata
di tipo tratteggiato; che, nell’effettuare la manovra, aveva scelto un luogo in
cui le autovetture in entrate viaggiavano ad una velocità particolarmente ridotta;
che il fatto non era avvenuto su una carreggiata, come definita dall’art. 3
settimo comma c.d.s, e, quindi, non aveva violato l’art. 176 primo comma c.d.s
che vieta l’inversione di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli
svincoli delle strade. Chiedeva, pertanto, di dichiarare
insussistente l’infrazione e di annullare il verbale di contestazione emesso
dalla Polizia Stradale di Firenze Nord. Con sentenza in data 5 dicembre
2001 il giudice adito respingeva l’opposizione, osservando che il codice della
strada non si limita a proibire l’inversione del senso di marcia sulle
carreggiate, ma lo estende anche alle rampe ed agli svincoli e che, pertanto,
sussisteva la violazione contestata, perché il ricorrente con il suo
comportamento poteva creare pericolo e turbativa ai veicoli provenienti dagli
svincoli. Avverso detta sentenza S. D. ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di un unico motivo. L’intimata Prefettura di Firenze non si è difesa in
questa fase del giudizio. Deduce il ricorrente che la
contestata violazione non potrebbe configurarsi nel caso di specie atteso che,
alla luce del disposto dell’art. 3, comma 1, n. 7, del codice della strada, non
potrebbe considerarsi carreggiata l’area antistante alle barriere autostradali. Deduce, altresì, il ricorrente che
erra autorizzato a ritenere consentita la manovra di inversione di marcia
effettuata, avendo effettuata tale manovra alla distanza di circa due metri dal
luogo in cui la striscia, che divide in due parti l’area del casello
autostradale, è discontinua. Il ricorso è infondato. Risulta dalla sentenza impugnata
che la manovra di inversione di marcia fu effettuata dall’A. subito dopo essere
entrato sull’autostrada A/1 al casello di Firenze-Signa. Il predetto ha sostenuto dinanzi
al giudice a quo che il luogo, ove ha effettuato la manovra in questione, non
poteva definirsi «carreggiata» e, quindi, tale comportamento non integrava la
violazione per cui è causa. Il giudice a quo ha ritenuto
sussistente la violazione, osservando che il codice della strada non si limita
a proibire l’inversione del senso di marcia sulle carreggiate, ma lo estende
anché alle rampe ed agli svincoli. Tale decisione merita di essere
condivisa, considerato che il divieto di inversione di marcia non riguarda
soltanto manovre del genere compiute sulle carreggiate, ma è operante in
un’area più vasta, comprensiva sia della sede autostradale propriamente dette
sia delle rampe, degli svincoli, comprese le aree immediatamente circostanti ai
caselli autostradali. Dispone, infatti, l’art. 176,
comma 1, lett. a), del codice della strada che sulle carreggiate, sulle rampe e
sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato invertire
il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei
varchi. Con l’espressione «anche
all’altezza dei varchi» il legislatore ha sicuramente voluto ricomprendere tra
le zone, in cui è operativo il divieto in questione, anche quelle
immediatamente circostanti ai caselli autostradali, atteso che il conducente,
che inverta il senso di marcia in dette aree, provoca grave turbamento alla
circolazione, dal momento che gli altri utenti, percorrendo una zona
utilizzabile esclusivamente al fine di uscire od entrare in autostrada, non si
aspettano la presenza di autoveicoli che non tengono un assetto di marcia
conforme a quello tenuto da loro. Il ricorrente ha dedotto, altresì,
che la presenza di una striscia discontinua lo aveva indotto a ritenere
consentita la manovra da lui effettuata. Il ricorrente dà per pacifica una
circostanza di fatto (l’esistenza di una striscia discontinua) che non risulta
accertata in sede di merito e che quella sede non ha neppure chiesto di
provare. Né il ricorrente con tale
deduzione censura un qualche passaggio della sentenza impugnata. Pertanto trattasi di censura non
pertinente e, come tale, inammissibile. Per quanto precede il ricorso deve
essere respinto, senza alcuna pronuncia sulle spese non essendosi l’intimata
Prefettura difesa in questa fase del giudizio. (Omissis). [RIV-0605P631] |
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