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Corte di Cassazione 27/07/2006

Giurisprudenza di legittimità - Strade – Autostrade – Aree immediatamente circostanti i caselli – Inversione del senso di marcia – Divieto ex art. 176, comma primo, lettera a), c.d.s. – Sussistenza – Fattispecie relativa ad area all’interno dell’autostrada, varcato il casello d’ingresso

(Cass. Civ., sez. I, 19 agosto 2005, n. 17037)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. I, 19 agosto 2005, 17037

 Strade – Autostrade – Aree immediatamente circostanti i caselli – Inversione del senso di marcia – Divieto ex art. 176, comma primo, lettera a), c.d.s. – Sussistenza – Fattispecie relativa ad area all’interno dell’autostrada, varcato il casello d’ingresso.

 In tema di circolazione stradale, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall’art. 176, comma 1, lettera a), c.s. non riguarda soltanto le manovre compiute «sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1», ma «anche all’altezza dei varchi», zone queste ultime fra le quali sono compresse le aree immediatamente circostanti i caselli autostradali – nella fattispecie, all’interno di un’autostrada, e cioè oltre il casello di ingresso nella stessa -, in quanto il conducente che inverta il senso di marcia in dette aree provoca grave turbamento alla circolazione, ove si consideri che gli altri utenti, percorrendo una zona utilizzabile esclusivamente al fine di uscire o entrare in autostrada, non si attendono la presenza di autoveicoli che non tengono un assetto di marcia conforme a quello da loro stessi tenuto.    

 Svolgimento del processo. – Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/81, diretto al Giudice di pace di Firenze, A. D. proponeva opposizione alla contestazione della violazione dell’art. 176, comma 19, c.d.s., effettuata nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Firenze Nord, perché, in data 27 marzo 2001, allo svincolo del casello Firenze-Signa dell’autostrada A/1, posto nel Comune di Scandicci, oltrepassando il casello di entrata tramite telepass, invertiva il senso di marcia su doppia striscia longitudinale continua.

Il ricorrente sosteneva che, oltrepassando il casello autostradale di Firenze-Signa per immettersi sull’autostrada A/1, si era accorto di aver posto in essere la manovra per errore e si era fermato a circa quindici metri di distanza dal casello con l’intenzione, ove possibile, di invertire il proprio senso di marcia; che, mentre effettuava detta manovra, vi era nei pressi un’autovettura della Polizia Stradale; che era caduto in errore anche in forza del fatto che vicino al casello autostradale vi era un tratto di strada su cui insisteva una linea di demarcazione della carreggiata di tipo tratteggiato; che, nell’effettuare la manovra, aveva scelto un luogo in cui le autovetture in entrate viaggiavano ad una velocità particolarmente ridotta; che il fatto non era avvenuto su una carreggiata, come definita dall’art. 3 settimo comma c.d.s, e, quindi, non aveva violato l’art. 176 primo comma c.d.s che vieta l’inversione di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare insussistente l’infrazione e di annullare il verbale di contestazione emesso dalla Polizia Stradale di Firenze Nord.

Con sentenza in data 5 dicembre 2001 il giudice adito respingeva l’opposizione, osservando che il codice della strada non si limita a proibire l’inversione del senso di marcia sulle carreggiate, ma lo estende anche alle rampe ed agli svincoli e che, pertanto, sussisteva la violazione contestata, perché il ricorrente con il suo comportamento poteva creare pericolo e turbativa ai veicoli provenienti dagli svincoli. Avverso detta sentenza S. D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L’intimata Prefettura di Firenze non si è difesa in questa fase del giudizio.

 motivi della decisione. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Deduce il ricorrente che la contestata violazione non potrebbe configurarsi nel caso di specie atteso che, alla luce del disposto dell’art. 3, comma 1, n. 7, del codice della strada, non potrebbe considerarsi carreggiata l’area antistante alle barriere autostradali.

Deduce, altresì, il ricorrente che erra autorizzato a ritenere consentita la manovra di inversione di marcia effettuata, avendo effettuata tale manovra alla distanza di circa due metri dal luogo in cui la striscia, che divide in due parti l’area del casello autostradale, è discontinua.

Il ricorso è infondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che la manovra di inversione di marcia fu effettuata dall’A. subito dopo essere entrato sull’autostrada A/1 al casello di Firenze-Signa.

Il predetto ha sostenuto dinanzi al giudice a quo che il luogo, ove ha effettuato la manovra in questione, non poteva definirsi «carreggiata» e, quindi, tale comportamento non integrava la violazione per cui è causa.

Il giudice a quo ha ritenuto sussistente la violazione, osservando che il codice della strada non si limita a proibire l’inversione del senso di marcia sulle carreggiate, ma lo estende anché alle rampe ed agli svincoli.

Tale decisione merita di essere condivisa, considerato che il divieto di inversione di marcia non riguarda soltanto manovre del genere compiute sulle carreggiate, ma è operante in un’area più vasta, comprensiva sia della sede autostradale propriamente dette sia delle rampe, degli svincoli, comprese le aree immediatamente circostanti ai caselli autostradali.

Dispone, infatti, l’art. 176, comma 1, lett. a), del codice della strada che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi.

Con l’espressione «anche all’altezza dei varchi» il legislatore ha sicuramente voluto ricomprendere tra le zone, in cui è operativo il divieto in questione, anche quelle immediatamente circostanti ai caselli autostradali, atteso che il conducente, che inverta il senso di marcia in dette aree, provoca grave turbamento alla circolazione, dal momento che gli altri utenti, percorrendo una zona utilizzabile esclusivamente al fine di uscire od entrare in autostrada, non si aspettano la presenza di autoveicoli che non tengono un assetto di marcia conforme a quello tenuto da loro.

Il ricorrente ha dedotto, altresì, che la presenza di una striscia discontinua lo aveva indotto a ritenere consentita la manovra da lui effettuata.

Il ricorrente dà per pacifica una circostanza di fatto (l’esistenza di una striscia discontinua) che non risulta accertata in sede di merito e che quella sede non ha neppure chiesto di provare.

Né il ricorrente con tale deduzione censura un qualche passaggio della sentenza impugnata.

Pertanto trattasi di censura non pertinente e, come tale, inammissibile.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto, senza alcuna pronuncia sulle spese non essendosi l’intimata Prefettura difesa in questa fase del giudizio. (Omissis). [RIV-0605P631]


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Giovedì, 27 Luglio 2006
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