Il
comma 2 bis dell’articolo 72 del Codice della Strada prescrive
che a decorrere dal 1° aprile 2005, ai fini della circolazione,
i veicoli (categoria N2 e N3 – O3 e O4) di nuova immatricolazione
con peso complessivo superiore a 35 quintali dovranno essere allestiti
con appositi evidenziatori retroriflettenti lungo i lati del veicolo
e sulla parte posteriore, al fine di evidenziare la lunghezza, nonché
l’ingombro volumetrico.
Con l’introduzione del Decreto 27 dicembre 2004 sono state
stabilite le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori
retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e dei loro
rimorchi.
Entrando nel concreto, i veicoli soggetti al predetto obbligo sono:
• gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel
territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera
3,5 tonnellate – categoria N2 e N3 (devono essere segnati lateralmente
e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui);
• i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati
nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera
3,5 tonnellate – categoria O3 e O4 (devono essere segnalati lateralmente
e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui).
Inoltre sono sottoposti alle predette prescrizioni i veicoli precedentemente
indicati di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate classificati
per uso speciale o per trasporti specifici.
APPLICAZIONE DEGLI EVIDENZIATORI SUI VEICOLI
Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera
tale da rendere visibile l’intera lunghezza del veicolo, se visto
lateralmente e l’intera larghezza del veicolo, se visto posteriormente,
pertanto:
a) per “intera” si intende la copertura di almeno l’80%
della lunghezza del veicolo;
b) gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera
continuativa e senza interruzione (è consentito, nei casi di
superfici flessibili quali i teloni, l’uso di evidenziatori retroriflettenti
segmentati che possono facilitare le operazioni di chiusura ed apertura
del telone, purchè la distanza tra due elementi retroriflettenti
contigui non sia superiore ad 1 (un) centimetro così da garantire
una certa continuità visiva).
NOTA: Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere di colore
bianco o giallo se applicati lateralmente al veicolo e di colore rosso
o giallo se applicati posteriormente allo stesso.
Si precisa che l’altezza minima dal suolo deve essere di 250 mm,
mentre l’altezza massima non deve superare i 1.500 mm.
Tuttavia, qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendono
possibile il rispetto di tale limite, esso potrà essere elevato
a 2.100 mm ( se gli evidenziatori sono applicati in maniera da rendere
visibile la sagoma del veicolo il limite dell’altezza, pari a 1.500
mm, si applica alla striscia di materiale retroriflettente posta a quota
inferiore).
Inoltre la distanza minima tra i materiali retroriflettenti montati
sulla parte posteriore del veicolo e ciascuna luce di arresto deve essere
pari o superiore a 200 mm.
La circolare n° 300/A/1/42055/105/29 datata 11 aprile 2005 del Ministero
dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti circa l’applicazione
del Decreto 27 dicembre 2004 richiamando le disposizioni transitorie
per i veicoli già immatricolati in Italia e circolanti alla data
del 31 marzo 2005, che dovranno essere allestiti con i prescritti evidenziatori
retroriflettenti entro il 31 dicembre 2005.
Per quanto riguarda l’allestimento del dispositivo retroriflettente,
la circolare in argomento chiarisce che “Per alcune tipologie di
veicoli potrebbero sorgere problematiche per l’allestimento (come
ad esempio i veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli,
per il trasporto di container, veicoli eccezionali, betoniere, ecc).
Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l’applicazione
continua degli evidenziatori nonchè con le prescrizioni di applicazione
definite nel decreto, dovrà comunque garantirsi una applicazione
di tali dispositivi in forma non continua e, se necessario, a quote
differenti”.
SANZIONI
L’articolo 4 della Direttiva 27 dicembre 2004 prevede che i veicoli
soggetti a tale normativa privi di evidenziatori retroriflettenti, ovvero
muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente
decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti,
saranno esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle previste
condizioni (la verifica è effettuata in occasione della revisione
periodica disposta ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada).
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Mancanza
del dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori
e/o laterali retroriflettenti
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Articolo
72/13°
Codice della Strada
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Prefetto
del luogo della contestazione
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Dispositivo
di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali
retroriflettenti lacerati o scoloriti
NOTA: per questa tipologia di violazione è opinabile
la contestazione se dell’articolo 72 o se dell’articolo
79, in quanto il principale riferimento proprio per l’inefficienza
dei dispositivi dei veicoli è quest’ ultimo.
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Articolo
79/1° e 4°
Codice della Strada
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Prefetto del luogo della contestazione
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* Ispettore
Capo della Polizia Stradale