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TRASPORTO MERCI 03/05/2005

GLI EVIDENZIATORI RETRORIFLETTENTI

GLI EVIDENZIATORI RETRORIFLETTENTI

Di Franco Medri*

Il comma 2 bis dell’articolo 72 del Codice della Strada prescrive che a decorrere dal 1° aprile 2005, ai fini della circolazione, i veicoli (categoria N2 e N3 – O3 e O4) di nuova immatricolazione con peso complessivo superiore a 35 quintali dovranno essere allestiti con appositi evidenziatori retroriflettenti lungo i lati del veicolo e sulla parte posteriore, al fine di evidenziare la lunghezza, nonché l’ingombro volumetrico.
Con l’introduzione del Decreto 27 dicembre 2004 sono state stabilite le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e dei loro rimorchi.
Entrando nel concreto, i veicoli soggetti al predetto obbligo sono:

• gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate – categoria N2 e N3 (devono essere segnati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui);
• i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate – categoria O3 e O4 (devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui).
Inoltre sono sottoposti alle predette prescrizioni i veicoli precedentemente indicati di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate classificati per uso speciale o per trasporti specifici.

APPLICAZIONE DEGLI EVIDENZIATORI SUI VEICOLI
Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera tale da rendere visibile l’intera lunghezza del veicolo, se visto lateralmente e l’intera larghezza del veicolo, se visto posteriormente, pertanto:
a) per “intera” si intende la copertura di almeno l’80% della lunghezza del veicolo;
b) gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera continuativa e senza interruzione (è consentito, nei casi di superfici flessibili quali i teloni, l’uso di evidenziatori retroriflettenti segmentati che possono facilitare le operazioni di chiusura ed apertura del telone, purchè la distanza tra due elementi retroriflettenti contigui non sia superiore ad 1 (un) centimetro così da garantire una certa continuità visiva).

NOTA: Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere di colore bianco o giallo se applicati lateralmente al veicolo e di colore rosso o giallo se applicati posteriormente allo stesso.
Si precisa che l’altezza minima dal suolo deve essere di 250 mm, mentre l’altezza massima non deve superare i 1.500 mm.
Tuttavia, qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendono possibile il rispetto di tale limite, esso potrà essere elevato a 2.100 mm ( se gli evidenziatori sono applicati in maniera da rendere visibile la sagoma del veicolo il limite dell’altezza, pari a 1.500 mm, si applica alla striscia di materiale retroriflettente posta a quota inferiore).
Inoltre la distanza minima tra i materiali retroriflettenti montati sulla parte posteriore del veicolo e ciascuna luce di arresto deve essere pari o superiore a 200 mm.
La circolare n° 300/A/1/42055/105/29 datata 11 aprile 2005 del Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti circa l’applicazione del Decreto 27 dicembre 2004 richiamando le disposizioni transitorie per i veicoli già immatricolati in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005, che dovranno essere allestiti con i prescritti evidenziatori retroriflettenti entro il 31 dicembre 2005.
Per quanto riguarda l’allestimento del dispositivo retroriflettente, la circolare in argomento chiarisce che “Per alcune tipologie di veicoli potrebbero sorgere problematiche per l’allestimento (come ad esempio i veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli, per il trasporto di container, veicoli eccezionali, betoniere, ecc). Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l’applicazione continua degli evidenziatori nonchè con le prescrizioni di applicazione definite nel decreto, dovrà comunque garantirsi una applicazione di tali dispositivi in forma non continua e, se necessario, a quote differenti”.

SANZIONI
L’articolo 4 della Direttiva 27 dicembre 2004 prevede che i veicoli soggetti a tale normativa privi di evidenziatori retroriflettenti, ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, saranno esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle previste condizioni (la verifica è effettuata in occasione della revisione periodica disposta ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada).

 

VIOLAZIONE

 

NORMA

SANZIONE

COMPETENZA

Mancanza del dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali retroriflettenti

Articolo 72/13°
Codice della Strada


€ 71,00

Prefetto del luogo della contestazione

Dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali retroriflettenti lacerati o scoloriti
NOTA: per questa tipologia di violazione è opinabile la contestazione se dell’articolo 72 o se dell’articolo 79, in quanto il principale riferimento proprio per l’inefficienza dei dispositivi dei veicoli è quest’ ultimo.

Articolo 79/1° e 4°
Codice della Strada



€ 71,00


Prefetto del luogo della contestazione


* Ispettore Capo della Polizia Stradale


 
COME APPLICARE LA BORDATURA RETRORIFLETTENTE
 

Esempio A

Bordatura dell’ingombro

Bordatura della sagoma



Esempio B

 

Bordatura dell’ingombro

Bordatura della sagoma



Esempio C

 

Bordatura dell’ingombro

 


 
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Di Franco Medri

Martedì, 03 Maggio 2005
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