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Il
Regolamento CE n. 1/2005 del 22 Dicembre 2004 sicuramente ha introdotto
una ulteriore serie di prescrizioni riguardanti la protezione
degli animali durante il trasporto, apportando significative modifiche
alle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE, nonché al Regolamento
CE 1255/97.
L’applicabilità del Regolamento CE 1/2005 riguarda
il trasporto degli animali vertebrati vivi all’interno della
Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari
competenti devono effettuare sulle partire che entrano nel territorio
doganale della Comunità o che ne escono.
Le condizioni generali per il trasporto dei predetti animali e
le ispezioni effettuate dalle autorità competenti si applicano:
• ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con
veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in
cui le circostanze geografiche richiedono il trasporto per transumanza
stagionale di taluni tipi di animali;
• ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali,
con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50
km.
Dalla
propria azienda; Le prescrizioni dettate dal regolamento CE n. 1/2005
non si applicano al trasporto di animali che non sia in relazione con
una attività economica e al trasporto di animali direttamente
verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi,
in base al parere di un veterinario.
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CONDIZIONI
PER IL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI
Le
condizioni generali per effettuare un trasporto di animali vivi sono
finalizzate affinché nessuno trasporti o faccia trasportare animali
in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili; infatti
perché ciò avvenga occorre che siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per
ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni dell’animale
durante il viaggio;
b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti ed usati
in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità
degli animali;
d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate,
costruite, mantenute ed usate in modo da evitare lesioni o sofferenze
e assicurare l’incolumità degli animali;
e) il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo
il caso, idoneo a tal fine ed espleta i propri compiti senza violenza
e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all’animale
spavento, lesioni o sofferenze inutili;
f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di
destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate
a intervalli regolari e opportunamente preservate;
g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d’impiantito
ed un’altezza sufficiente considerati la loro taglia ed il viaggio
previsto;
h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli,
sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie
e taglia.
DOCUMENTI
E PIANIFICAZIONI DI TRASPORTO
Il
Regolamento CE 1/2005 obbliga al trasportatore di animali di recare
sul mezzo di trasporto una idonea documentazione che specifichi:
• la loro origine e proprietà;
• il luogo di partenza;
• la data e l’ora di partenza;
• il luogo di destinazione
• la durata prevista del viaggio.
Inoltre i trasportatori designano una persona fisica responsabile del
trasporto e assicurano che le informazioni sulla programmazione, l’esecuzione
e il completamento della parte di viaggio sotto la loro responsabilità
possano essere ottenute in qualsiasi momento.
A tal fine gli organizzatori assicurano che per ciascun viaggio il benessere
degli animali non sia compromesso a causa di un insufficiente coordinamento
delle diverse parti del viaggio e si tenga conto delle condizioni atmosferiche;
oltre al fatto che una persona fisica sia incaricata di fornire informazioni
sull’organizzazione, l’esecuzione e il completamento del viaggio
all’autorità competente in qualsiasi momento.
Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati e paesi terzi di equidi
domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici della
specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori
devono ottemperare alle prescrizioni previste per la redazione del giornale
di viaggio.
TEMPI
DI TRASPORTO
L’autorità
competente prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo
i ritardi durante il trasporto o la sofferenza degli animali allorché
circostanze imprevedibili impediscono l’applicazione delle prescrizioni/condizioni
riportate nel Regolamento CE 1/2005; inoltre dovrà assicurare
che disposizioni specifiche siano prese nel luogo di trasferimento,
ai punti di sosta ed ai posti d’ispezione frontalieri per dare
priorità al trasporto di animali.
Nessuna partita di animali può essere fermata durante il trasporto,
a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere
degli animali o per motivi di sicurezza pubblica.; inoltre tra il termine
del carico e la partenza non si deve frapporre nessun ritardo ingiustificato.
Se una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto
per più di 2 (due) ore, l’autorità competente assicura
che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e,
ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli.
Qualora siano inosservate le disposizioni dettate dal Regolamento CE
1/2005 da parte dei trasportatori, l’autorità competente
intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di adottare
tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali.
Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o
addizionali agli animali e sono proporzionate alla gravità dei
rischi in questione; perciò a seconda delle circostanze del caso,
tali azioni possono comprendere:
* il cambiamento del conducente o del guardiano;
* la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare
lesioni immediate agli animali;
* il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo
di trasporto;
* la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più
diretta, o l’autorizzazione a fare proseguire gli animali verso
il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde
maggiormente al benessere degli animali;
* lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura
fino a quando il problema è risolto.
NOTA: Si precisa che qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare
il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono
sottoposti ad eutanasia.
Inoltre qualora si debbano intraprendere azioni a causa dell’inosservanza
del presente regolamento e sia necessario trasportare gli animali in
violazioni di alcune delle disposizioni impartire dallo stesso, l’autorità
competente rilascia un’autorizzazione per il trasporto di tali
animali.
L’autorizzazione (deve accompagnare gli animali) identifica gli
animali in questione e definisce le condizioni alle quali essi possono
essere trasportati fino a che non si realizzi il pieno rispetto del
presente regolamento e,ove necessario, le autorità competenti
forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione
delle azioni di emergenza resesi necessarie.
T
R A S P O R T A T O R I
Nessuno
può esercitare l’attività di trasportatore di animali
vivi a meno che non sia titolare di una autorizzazione (validità
massimo 5 anni) rilasciata da una autorità competente che dovrà
essere esibita durante il trasporto degli stessi agli organi di controllo;
inoltre i trasportatori dovranno comunicare all’autorità
competente tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni ed ai
documenti entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati.
L’autorità competente rilascia l’autorizzazione al
trasportatore purchè:
• il richiedente sia stabilito o, nel caso di richiedente stabilito
in un paese terzo, sia rappresentato nello Stato membro in cui chiede
l’autorizzazione;
• il richiedente abbia dimostrato di disporre di personale, attrezzature
e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentirgli di
adempiere alle disposizioni del predetto regolamento;
• il richiedente o il suo rappresentante non abbia trascorsi di
gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia
di protezione degli animali nei 3 (tre) anni che precedono la data della
richiesta.
Il regolamento CE 1/2005 ha dettato anche una serie di prescrizioni
a cui il trasportatore deve attenersi:
1. deve affidare l’accudimento degli animali a personale che ha
seguito una apposita formazione (il certificato di idoneità è
rilasciato dall’autorità competente o dall’organismo
designato a tal fine dagli Stati membri e può essere anche limitato
a specie o gruppi di specie determinati);
2. nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale
che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina,
ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un
certificato di idoneità che deve essere messo a disposizione
dell’autorità competente allorché si trasportano
animali;
3. deve assicurarsi che un guardiano accompagni ogni partita di animali
fatti salvi i casi in cui:
• gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente
ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili
e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia
di quella prevista;
• il conducente svolga le funzioni di guardiano.
OBBLIGHI: I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli
equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina
e suina per lunghi viaggi su strada devono usare un sistema di navigazione
a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada
di nuova costruzione ed a decorrere dal 1° gennaio 2009 per tutti
i mezzi di trasporto su strada.
CERTIFICATO
DI OMOLOGAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA
L’autorità competente o l’organismo designato dallo
Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione dei
mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi, a condizione che
i mezzi di trasporto:
-non siano oggetto di una domanda presentata ad un’altra autorità
competente nello stesso o in un altro Stato membro o di una omologazione
da essa rilasciata;
-siano stati ispezionati dall’autorità competente e dall’organismo
designato dallo Stato membro e risultino conformi a determinati requisiti,
applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi
di trasporto su strada usati per lunghi viaggi.
L’autorità competente o l’organismo designato dallo
Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero
unico nello Stato membro, conforme ad un apposito modello.
Il certificato di omologazione è redatto nella o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro di rilascio (in inglese) ed è velido
per un periodo non superiore a 5 (anni) dalla data di rilascio e la
sua validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia
modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.
Inoltre, i certificati di omologazione dei veicoli di trasporto su strada
usati per lunghi viaggi vengono registrati in una banca dati elettronica,
per consentirne la rapida identificazione da parte delle autorità
competenti in tutti gli Stati membri, segnatamente in caso di inosservanza
delle disposizioni del predetto regolamento.
V I O L A Z I O N I
Se un’autorità competente accerta che un trasportatore non
ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al regolamento
CE 1/2005, lo notifica senza indugio all’autorità competente
che ha rilasciato al trasportatore o il certificato di omologazione
del mezzo di trasporto, e, qualora il conducente sia coinvolto nell’inosservanza
delle prescritte disposizioni, all’autorità che ha rilasciato
il certificato di idoneità del conducente.
Mentre qualora l’autorità competente del luogo di destinazione
riscontra che il viaggio si è svolto in violazione alle predette
disposizioni, ne informa senza indugio l’autorità competente
del luogo di partenza; inoltre allorché stabilisce che un trasportatore
non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme:
a) intima al trasportatore in questione di porre rimedio alle irregolarità
riscontrate e stabilire sistemi per evitare che esse si ripresentino;
b) sottoporre il trasportatore in questione a controlli addizionali
che in particolare richiedono la presenza di un veterinario allorché
si procede al carico degli animali;
c) sospende o revoca l’autorizzazione del trasportatore o il certificato
di omologazione del mezzo di trasporto in questione
In caso di violazioni ad opera di un conducente o di un guardiano che
detiene un certificato di idoneità, l’autorità competente
ha facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità,
in particolare se dalla violazione risulta che il conducente o il guardiano
è sprovvisto di conoscenze sufficienti o non è adeguatamente
sensibilizzato a trasportare animali conformemente al predetto regolamento.
Mentre qualora si verificano infrazioni gravi o ripetute, uno Stato
membro può proibire temporaneamente che il trasportatore o il
mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio,
anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da
un altro Stato membro, a patto che si siano esaurite tutte le possibilità
offerte dall’assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni.
P R E C I S A Z I O N I
L’applicabilità del Regolamento CE 1/2005 è stabilita
a decorrere dal 05 gennaio 2007, in attesa che vengano formulate le
sanzioni da applicare in caso di inosservanza e violazione delle disposizioni
impartite dallo stesso.
L’attuale normativa riguardante il sistema sanzionatorio è
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 modificato dal Decreto Legislativo
20 ottobre 1998 di attuazione alla direttiva 91/628/CEE.
* Ispettore
Capo della Polizia Stradale