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TRASPORTO MERCI 27/04/2005

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO Nuovo Regolamento Europeo (Direttiva CE 22 Dicembre 2004 n° 1/2005)

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO
Nuovo Regolamento Europeo
(Direttiva CE 22 Dicembre 2004 n° 1/2005)

di Franco Medri*

Il Regolamento CE n. 1/2005 del 22 Dicembre 2004 sicuramente ha introdotto una ulteriore serie di prescrizioni riguardanti la protezione degli animali durante il trasporto, apportando significative modifiche alle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE, nonché al Regolamento CE 1255/97.
L’applicabilità del Regolamento CE 1/2005 riguarda il trasporto degli animali vertebrati vivi all’interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partire che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono.
Le condizioni generali per il trasporto dei predetti animali e le ispezioni effettuate dalle autorità competenti si applicano:
• ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedono il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
• ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km.

Dalla propria azienda; Le prescrizioni dettate dal regolamento CE n. 1/2005 non si applicano al trasporto di animali che non sia in relazione con una attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

 

CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

Le condizioni generali per effettuare un trasporto di animali vivi sono finalizzate affinché nessuno trasporti o faccia trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili; infatti perché ciò avvenga occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni dell’animale durante il viaggio;
b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti ed usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali;
d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute ed usate in modo da evitare lesioni o sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali;
e) il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine ed espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all’animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d’impiantito ed un’altezza sufficiente considerati la loro taglia ed il viaggio previsto;
h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

DOCUMENTI E PIANIFICAZIONI DI TRASPORTO

Il Regolamento CE 1/2005 obbliga al trasportatore di animali di recare sul mezzo di trasporto una idonea documentazione che specifichi:
• la loro origine e proprietà;
• il luogo di partenza;
• la data e l’ora di partenza;
• il luogo di destinazione
• la durata prevista del viaggio.
Inoltre i trasportatori designano una persona fisica responsabile del trasporto e assicurano che le informazioni sulla programmazione, l’esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la loro responsabilità possano essere ottenute in qualsiasi momento.
A tal fine gli organizzatori assicurano che per ciascun viaggio il benessere degli animali non sia compromesso a causa di un insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio e si tenga conto delle condizioni atmosferiche; oltre al fatto che una persona fisica sia incaricata di fornire informazioni sull’organizzazione, l’esecuzione e il completamento del viaggio all’autorità competente in qualsiasi momento.
Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori devono ottemperare alle prescrizioni previste per la redazione del giornale di viaggio.

 

TEMPI DI TRASPORTO

L’autorità competente prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o la sofferenza degli animali allorché circostanze imprevedibili impediscono l’applicazione delle prescrizioni/condizioni riportate nel Regolamento CE 1/2005; inoltre dovrà assicurare che disposizioni specifiche siano prese nel luogo di trasferimento, ai punti di sosta ed ai posti d’ispezione frontalieri per dare priorità al trasporto di animali.
Nessuna partita di animali può essere fermata durante il trasporto, a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica.; inoltre tra il termine del carico e la partenza non si deve frapporre nessun ritardo ingiustificato.
Se una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di 2 (due) ore, l’autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli.
Qualora siano inosservate le disposizioni dettate dal Regolamento CE 1/2005 da parte dei trasportatori, l’autorità competente intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di adottare tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali.
Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione; perciò a seconda delle circostanze del caso, tali azioni possono comprendere:
* il cambiamento del conducente o del guardiano;
* la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali;
* il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto;
* la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l’autorizzazione a fare proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali;
* lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto.
NOTA: Si precisa che qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti ad eutanasia.
Inoltre qualora si debbano intraprendere azioni a causa dell’inosservanza del presente regolamento e sia necessario trasportare gli animali in violazioni di alcune delle disposizioni impartire dallo stesso, l’autorità competente rilascia un’autorizzazione per il trasporto di tali animali.
L’autorizzazione (deve accompagnare gli animali) identifica gli animali in questione e definisce le condizioni alle quali essi possono essere trasportati fino a che non si realizzi il pieno rispetto del presente regolamento e,ove necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni di emergenza resesi necessarie.

 

T R A S P O R T A T O R I

Nessuno può esercitare l’attività di trasportatore di animali vivi a meno che non sia titolare di una autorizzazione (validità massimo 5 anni) rilasciata da una autorità competente che dovrà essere esibita durante il trasporto degli stessi agli organi di controllo; inoltre i trasportatori dovranno comunicare all’autorità competente tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni ed ai documenti entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati.
L’autorità competente rilascia l’autorizzazione al trasportatore purchè:
• il richiedente sia stabilito o, nel caso di richiedente stabilito in un paese terzo, sia rappresentato nello Stato membro in cui chiede l’autorizzazione;
• il richiedente abbia dimostrato di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentirgli di adempiere alle disposizioni del predetto regolamento;
• il richiedente o il suo rappresentante non abbia trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei 3 (tre) anni che precedono la data della richiesta.
Il regolamento CE 1/2005 ha dettato anche una serie di prescrizioni a cui il trasportatore deve attenersi:
1. deve affidare l’accudimento degli animali a personale che ha seguito una apposita formazione (il certificato di idoneità è rilasciato dall’autorità competente o dall’organismo designato a tal fine dagli Stati membri e può essere anche limitato a specie o gruppi di specie determinati);
2. nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità che deve essere messo a disposizione dell’autorità competente allorché si trasportano animali;
3. deve assicurarsi che un guardiano accompagni ogni partita di animali fatti salvi i casi in cui:
• gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista;
• il conducente svolga le funzioni di guardiano.
OBBLIGHI: I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada devono usare un sistema di navigazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione ed a decorrere dal 1° gennaio 2009 per tutti i mezzi di trasporto su strada.

 

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA


L’autorità competente o l’organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi, a condizione che i mezzi di trasporto:
-non siano oggetto di una domanda presentata ad un’altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di una omologazione da essa rilasciata;
-siano stati ispezionati dall’autorità competente e dall’organismo designato dallo Stato membro e risultino conformi a determinati requisiti, applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi.
L’autorità competente o l’organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro, conforme ad un apposito modello.
Il certificato di omologazione è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio (in inglese) ed è velido per un periodo non superiore a 5 (anni) dalla data di rilascio e la sua validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.
Inoltre, i certificati di omologazione dei veicoli di trasporto su strada usati per lunghi viaggi vengono registrati in una banca dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione da parte delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del predetto regolamento.


V I O L A Z I O N I


Se un’autorità competente accerta che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al regolamento CE 1/2005, lo notifica senza indugio all’autorità competente che ha rilasciato al trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto, e, qualora il conducente sia coinvolto nell’inosservanza delle prescritte disposizioni, all’autorità che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente.
Mentre qualora l’autorità competente del luogo di destinazione riscontra che il viaggio si è svolto in violazione alle predette disposizioni, ne informa senza indugio l’autorità competente del luogo di partenza; inoltre allorché stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme:
a) intima al trasportatore in questione di porre rimedio alle irregolarità riscontrate e stabilire sistemi per evitare che esse si ripresentino;
b) sottoporre il trasportatore in questione a controlli addizionali che in particolare richiedono la presenza di un veterinario allorché si procede al carico degli animali;
c) sospende o revoca l’autorizzazione del trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in questione
In caso di violazioni ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità, l’autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità, in particolare se dalla violazione risulta che il conducente o il guardiano è sprovvisto di conoscenze sufficienti o non è adeguatamente sensibilizzato a trasportare animali conformemente al predetto regolamento.
Mentre qualora si verificano infrazioni gravi o ripetute, uno Stato membro può proibire temporaneamente che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da un altro Stato membro, a patto che si siano esaurite tutte le possibilità offerte dall’assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni.


P R E C I S A Z I O N I


L’applicabilità del Regolamento CE 1/2005 è stabilita a decorrere dal 05 gennaio 2007, in attesa che vengano formulate le sanzioni da applicare in caso di inosservanza e violazione delle disposizioni impartite dallo stesso.
L’attuale normativa riguardante il sistema sanzionatorio è il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 di attuazione alla direttiva 91/628/CEE.



* Ispettore Capo della Polizia Stradale




di Franco Medri

Mercoledì, 27 Aprile 2005
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