Con riferimento a quanto richiesto con la nota che si
riscontra, circa l’applicazione della norma in oggetto, si conferma quanto già
espresso nella riunione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di
questa Amministrazione, di codesto Dicastero, del Ministero della giustizia e
delle Associazioni A.N.A.V. e Ass.Tra., svoltasi presso questa Direzione il
giorno 10 maggio 2006.
I conducenti ed i passeggeri degli autocarri e degli autobus non muniti, sin
dall’origine, di cinture di sicurezza non sono soggetti all’obbligo dell’uso
delle stesse anche nel caso in cui tali veicoli siano dotati di punti di
attacco in quanto la direttiva CE attuata con il decreto legislativo in oggetto
concerne l’uso delle cinture e non il montaggio delle stesse sui veicoli;
pertanto, si ribadisce che il campo di applicazione delle disposizioni
contenute nella circolare n. B53/2000/MOT del 22 giugno 2000, emanata da questo
Dipartimento, che prevede l’obbligo dell’installazione delle cinture di
sicurezza sui veicoli della categoria M1, a tutt’oggi non è variato.
Per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di sicurezza dei veicoli delle
categorie M2 ed M3, con il decreto legislativo n. 150 del 2006 sono state
trasposte fedelmente le disposizioni dettate dal legislatore comunitario con la
direttiva 2003/20/CE, che dispone l’uso di tali dispositivi (cinture di
sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini) per tutti gli occupanti di età
superiore a tre anni; quindi, nel caso di cui trattasi, sono esclusi dall’uso
dei dispositivi di sicurezza esclusivamente gli occupanti di età fino a tre
anni.
Infine, si allega una nota con le indicazioni concernenti la normativa di
riferimento dei sistemi di ritenuta per bambini, di cui al comma 1 dell’art.
172 del Codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992), che inglobata nella
bozza di circolare predisposta da codesto Dipartimento rappresenterebbe un
ulteriore utile strumento per i controlli su strada.
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