Sono pervenute a questa Sede numerose
richieste di chiarimento circa l’applicabilità ai casi in oggetto delle
semplificazioni recentemente introdotte nelle procedure di immatricolazione dei
veicoli già registrati nei paesi che hanno aderito all’accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE). Tali semplificazioni, in particolare, prevedono, a
determinate condizioni, l’immatricolazione in via puramente amministrativa dei
veicoli coperti da omologazione comunitaria già circolanti nei paesi SEE, a
somiglianza di quanto già da tempo in atto per i veicoli di provenienza
comunitaria.
Al riguardo si osserva che la Svizzera non ha ratificato l’accordo SEE. Lo
stesso Paese ha, tuttavia, stipulato con la Comunità europea accordi bilaterali
riguardati alcuni settori, fra cui il reciproco riconoscimento in materia di
valutazione della conformità, con effetti che si estendono anche al campo dei
veicoli.
Conseguentemente, ai fini della verifica di rispondenza alla normativa
nazionale e comunitaria per l’immatricolazione di veicoli già circolanti in
Svizzera, si avrà riguardo alla data di prima immissione in circolazione in
tale Paese, ovvero alla eventuale immatricolazione precedente a quella elvetica
se avvenuta in un paese UE o SEE. Resta fermo che la nazionalizzazione nei casi
di cui si tratta rimane comunque subordinata alla visita e prova, anche nel
caso di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed L.
Si precisa che l’attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, da
produrre a cura degli interessati ai fini della verifica suddetta, potrà essere
fornito, oltre che dal Costruttore, anche dalla Autorità elvetica competente
(Ufficio federale delle strade) ovvero da organismi da tale Autorità allo scopo
designati. Si precisa, tuttavia, che non vi è bisogno di ulteriori attestazioni
per quanto eventualmente desumibile direttamente dal C.O.C. qualora disponibile
(il C.O.C. non viene normalmente ritirato dall’Autorità elvetica al momento
dell’immatricolazione), ovvero dalla attestazione dell’omologazione italiana
rilasciata dal rappresentante in Italia del Costruttore.
In caso di dubbi sulla documentazione tecnica presentata, gli Uffici potranno
richiedere le informazioni del caso direttamente all’Autorità elvetica
competente per l’omologazione (indirizzo di posta elettronica:
hans-peter.luethi@astra.admin.ch). Al riguardo si fa presente che tali
richieste di informazioni devono essere corredate del codice elvetico di
approvazione del tipo, riportato nel campo 24 del documento di circolazione
(vedi allegati 2 e 3).
Si informa, inoltre, che le Autorità cantonali elvetiche competenti (vedi
elenco, allegato 1), in caso di radiazione per esportazione, provvedono al
ritiro della targa mentre il documento di circolazione (“Licenza di
circolazione”, vedi allegato 2) viene restituito dopo l’apposizione sul
medesimo, a mezzo timbro o perforatura, della scritta “Ungültig” oppure
“Annulé” oppure “Annullato”, in dipendenza della lingua parlata nel Cantone
stesso. Questo è il documento che, conformemente a quanto previsto in via generale
per l’immatricolazione con targa nazionale di veicoli già circolanti
all’estero, dovrà essere presentato dagli interessati ai fini della
nazionalizzazione. Al riguardo si evidenzia che il documento di cui trattasi
non può, a tale scopo, essere sostituito dalla “Licenza di circolazione” con
validità temporale limitata (caratterizzata da una barra verticale rossa sulla
prima pagina e dall’indicazione del termine di scadenza sulla seconda pagina,
vedi allegato 3), fatto salvo il caso che quest’ultimo documento non sia
accompagnato da attestazione, rilasciata dalla competente autorità cantonale
che vi ha provveduto, dell’avvenuto ritiro della “Licenza di circolazione”
ordinaria a seguito della radiazione per esportazione.
Resta salva l’applicabilità di particolari agevolazioni, se contemplate, come,
ad esempio, quelle previste a favore dei connazionali rimpatrianti.
Infine, in relazione alla necessità della legalizzazione dei documenti
elvetici, si rammenta la possibilità di sostituire tale formalità con l’apposizione
della “apostille” (Convenzione dell’Aia del 5.10.1961, ratificata in Italia con
legge 20.12.1966, n. 1253), apposta da una delle Autorità elvetiche a ciò
designate.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini)
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