Domenica 22 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Circolari 28/07/2006

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Nazionalizzazione di veicoli già circolanti nella Confederazione Elvetica

Circolare Prot. Div6 20518 del 24 luglio 2006

Sono pervenute a questa Sede numerose richieste di chiarimento circa l’applicabilità ai casi in oggetto delle semplificazioni recentemente introdotte nelle procedure di immatricolazione dei veicoli già registrati nei paesi che hanno aderito all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Tali semplificazioni, in particolare, prevedono, a determinate condizioni, l’immatricolazione in via puramente amministrativa dei veicoli coperti da omologazione comunitaria già circolanti nei paesi SEE, a somiglianza di quanto già da tempo in atto per i veicoli di provenienza comunitaria.
Al riguardo si osserva che la Svizzera non ha ratificato l’accordo SEE. Lo stesso Paese ha, tuttavia, stipulato con la Comunità europea accordi bilaterali riguardati alcuni settori, fra cui il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, con effetti che si estendono anche al campo dei veicoli.
Conseguentemente, ai fini della verifica di rispondenza alla normativa nazionale e comunitaria per l’immatricolazione di veicoli già circolanti in Svizzera, si avrà riguardo alla data di prima immissione in circolazione in tale Paese, ovvero alla eventuale immatricolazione precedente a quella elvetica se avvenuta in un paese UE o SEE. Resta fermo che la nazionalizzazione nei casi di cui si tratta rimane comunque subordinata alla visita e prova, anche nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed L.
Si precisa che l’attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, da produrre a cura degli interessati ai fini della verifica suddetta, potrà essere fornito, oltre che dal Costruttore, anche dalla Autorità elvetica competente (Ufficio federale delle strade) ovvero da organismi da tale Autorità allo scopo designati. Si precisa, tuttavia, che non vi è bisogno di ulteriori attestazioni per quanto eventualmente desumibile direttamente dal C.O.C. qualora disponibile (il C.O.C. non viene normalmente ritirato dall’Autorità elvetica al momento dell’immatricolazione), ovvero dalla attestazione dell’omologazione italiana rilasciata dal rappresentante in Italia del Costruttore.
In caso di dubbi sulla documentazione tecnica presentata, gli Uffici potranno richiedere le informazioni del caso direttamente all’Autorità elvetica competente per l’omologazione (indirizzo di posta elettronica: hans-peter.luethi@astra.admin.ch). Al riguardo si fa presente che tali richieste di informazioni devono essere corredate del codice elvetico di approvazione del tipo, riportato nel campo 24 del documento di circolazione (vedi allegati 2 e 3).
Si informa, inoltre, che le Autorità cantonali elvetiche competenti (vedi elenco, allegato 1), in caso di radiazione per esportazione, provvedono al ritiro della targa mentre il documento di circolazione (“Licenza di circolazione”, vedi allegato 2) viene restituito dopo l’apposizione sul medesimo, a mezzo timbro o perforatura, della scritta “Ungültig” oppure “Annulé” oppure “Annullato”, in dipendenza della lingua parlata nel Cantone stesso. Questo è il documento che, conformemente a quanto previsto in via generale per l’immatricolazione con targa nazionale di veicoli già circolanti all’estero, dovrà essere presentato dagli interessati ai fini della nazionalizzazione. Al riguardo si evidenzia che il documento di cui trattasi non può, a tale scopo, essere sostituito dalla “Licenza di circolazione” con validità temporale limitata (caratterizzata da una barra verticale rossa sulla prima pagina e dall’indicazione del termine di scadenza sulla seconda pagina, vedi allegato 3), fatto salvo il caso che quest’ultimo documento non sia accompagnato da attestazione, rilasciata dalla competente autorità cantonale che vi ha provveduto, dell’avvenuto ritiro della “Licenza di circolazione” ordinaria a seguito della radiazione per esportazione.
Resta salva l’applicabilità di particolari agevolazioni, se contemplate, come, ad esempio, quelle previste a favore dei connazionali rimpatrianti.
Infine, in relazione alla necessità della legalizzazione dei documenti elvetici, si rammenta la possibilità di sostituire tale formalità con l’apposizione della “apostille” (Convenzione dell’Aia del 5.10.1961, ratificata in Italia con legge 20.12.1966, n. 1253), apposta da una delle Autorità elvetiche a ciò designate.


IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini)

Documenti da scaricare

Allegato 1 alla circolare Div6 prot. 20518 del 24 luglio 2006

Allegato 2 alla circolare Div6 prot. 20518 del 24 luglio 2006

Allegato 3 alla circolare Div6 prot. 20518 del 24 luglio 2006


© asaps.it
Venerdì, 28 Luglio 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK