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TRASPORTO MERCI 21/04/2005

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO SECONDO LA DIRETTIVA 2002/15/CE

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO SECONDO LA DIRETTIVA 2002/15/CE

di Franco Medri*

Con la pubblicazione della Direttiva 2002/15/CE dell’11 marzo 2002 concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, si prescrive agli Stati membri di adottare le opportune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 marzo 2005.
Il campo di applicazione della Direttiva 2002/15/CE comprende soltanto i lavoratori mobili alle dipendenze di una impresa di trasporto stabilita in uno Stato membro che partecipano ad operazioni mobili di autotrasporto disciplinate dal Regolamento CEE 3820/85 ovvero, in difetto dall’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR); mentre per i lavoratori autonomi il termine di conformità è posticipato al 23 marzo 2009, dopo una attenta valutazione della Commissione europea che relazionerà, al più tardi di due anni dalla predetta data iniziale, al Parlamento europeo ed al Consiglio.

NOTA:
La Direttiva 2002/15/CE integra le disposizioni del regolamento CEE 3820/85 e ove necessario, dell’accordo AETR, che prevalgono su quelle della presente direttiva.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro nel caso dei lavoratori mobili, si intende:

1. ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ovvero:

* il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto che comprendono la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo ed ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, ecc.;

* i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosce la probabile durata.

PRECISAZIONE:

Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i riposi intermedi (l’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra le 6 e 9 ore e di almeno 45 minuti se il totale delle ore di lavoro supera le 9 ore – i riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno) ed i periodi di riposo disciplinati dal regolamento CEE 3820/85 ovvero, in difetto, dall’accordo AETR.

Inoltre sono esclusi i tempi di disponibilità previsti dalla direttiva 2002/15/CE di cui:

a) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare a riprendere la guida o di eseguire altri lavori.
In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione;

b) per i lavoratori mobili che lavorano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo.

LAVORO SETTIMANALE E LAVORO NOTTURNO

Per quanto riguarda la durata massima settimanale della prestazione di lavoro abbiamo:

* la durata media della settimana non deve superare le 48 ore;
* la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore se su un periodo di 4 mesi la media delle ore non supera il limite di 48 ore settimanali;

NOTA: Le prescrizioni relative ai tempi di guida previsti dall’articolo 6 comma 4 e 5 del regolamento CEE 3820/85 e se del caso dall’accordo AETR prevalgono sulle disposizioni impartite dalla predetta direttiva, purchè il personale interessato non superi la media di 48 ore settimanali in un periodo di 4 mesi.

* la durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro deve essere pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate ( il datore di lavoro chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad un altro datore di lavoro e lo stesso lavoratore mobile fornisce tali informazioni per iscritto).

Premesso che la Direttiva 2002/15/CE definisce con il termine “notte” un periodo di almeno 4 ore consecutive secondo la definizione nazionale tra le ore 00,00 e le ore 07,00 e con il termine “lavoro notturno” ogni prestazione espletata durante la notte, la stessa prescrive che qualora sia svolto lavoro notturno l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.
Considerato ciò, gli Stati membri provvederanno affinché il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, semprechè il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
Inoltre, propedeutico al sistema dei tempi di lavoro disciplinato dal regolamento 2002/15/CE sarà l’introduzione delle registrazioni delle operazioni, infatti l’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato in appositi registri che dovranno essere conservati per almeno 2 anni dopo la fine del periodo coperto.
I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili; inoltre se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO SECONDO IL REGOLAMENTO CEE 3820/85
Il Regolamento CEE sulla materia dei tempi di guida e di riposo per i veicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali che sviluppano una velocità superiore a 30 km orari è sanzionato dall’articolo 174 del Codice della Strada (esistono le esenzioni) e prescrive che:

ï il periodo di guida giornaliero (cioè il tempo di guida compreso tra due periodi di riposo) non deve superare le 9 ore, salvo la possibilità di estenderlo per un massimo di due volte alla settimana a 10 ore.

ï dopo un periodo di guida di 4 ore e 1/2, il conducente del veicolo deve effettuare una interruzione di 45 minuti a meno che non inizi un periodo di riposo; però l’interruzione di 45 minuti può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida sempre di 4 ore e 1 /2

ï durante le interruzioni il conducente non può eseguire altri lavori e le stesse interruzioni non devono essere conteggiate come riposo giornaliero.

ï il periodo complessivo di guida non deve superare le 90 ore nel corso di due settimane consecutive, ovvero quello dell’estensione massima ammissibile a 56 ore la prima settimana di computazione).

ï il riposo giornaliero in un periodo di 24 ore deve essere minimo di 11 ore consecutive che possono essere ridotte a 9 ore per non più di tre volte alla settimana, ma la riduzione deve essere recuperata in compensazione entro la fine della settimana successiva.

ï il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in due o tre periodi nell’arco delle 24 ore, però almeno uno deve essere di 8 ore consecutive e complessivamente deve essere di 12 ore anziché 11 ore ed in questo caso non è riducibile.

ï in deroga al regolamento, a condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione, il conducente può proseguire il viaggio per poter raggiungere il luogo di sosta appropriato, nei limiti necessari alla protezione della propria sicurezza, di quella del veicolo e del carico; ma in tal caso deve annotare sul foglio di registrazione del cronotachigrafo il genere ed il motivo della deroga alle disposizioni del regolamento.

ï nell’ipotesi di due conducenti a bordo del veicolo, nell’arco di 30 ore, ciascuno di essi deve avere un riposo giornaliero di almeno 8 ore.

ï dopo un massimo di 6 periodi di guida giornalieri, o dopo 6 giorni, se la durata complessiva della guida non supera quella corrispondente a 6 periodi di guida giornalieri, il conducente del veicolo deve effettuare un periodo di riposo settimanale di 45 ore consecutive.

ï la durata del riposo settimanale può essere ridotta a 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella residenza del conducente, mentre può essere ridotto a 24 ore consecutive se preso in luoghi diversi da quelli predetti.
Però la riduzione deve essere compensata da un periodo equivalente di riposo continuo entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui la riduzione è stata effettuata.
La compensazione delle riduzioni dei periodi di riposo, sia giornalieri che settimanali, deve essere collegata ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore.

ï Si precisa che il riferimento a periodo di guida e riposo giornaliero va effettuato nell’arco delle 24 ore dall’inizio del trasporto e non al giorno solare, mentre il riposo settimanale si riferisce alla settimana definita dal periodo compreso dalle 00,00 del lunedì alle 24,00 della domenica.



* Ispettore Capo della Polizia Stradale




di Franco Medri

Giovedì, 21 Aprile 2005
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