Con la
pubblicazione della Direttiva 2002/15/CE dell’11 marzo 2002
concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, si prescrive
agli Stati membri di adottare le opportune disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva
entro il 23 marzo 2005.
Il campo di applicazione della Direttiva 2002/15/CE comprende soltanto
i lavoratori mobili alle dipendenze di una impresa di trasporto stabilita
in uno Stato membro che partecipano ad operazioni mobili di autotrasporto
disciplinate dal Regolamento CEE 3820/85 ovvero, in difetto dall’accordo
europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli
addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR); mentre per i lavoratori
autonomi il termine di conformità è posticipato al 23
marzo 2009, dopo una attenta valutazione della Commissione europea
che relazionerà, al più tardi di due anni dalla predetta
data iniziale, al Parlamento europeo ed al Consiglio.
NOTA: La Direttiva 2002/15/CE integra le disposizioni del regolamento
CEE 3820/85 e ove necessario, dell’accordo AETR, che prevalgono
su quelle della presente direttiva.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro nel caso dei lavoratori
mobili, si intende:
1. ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante
il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione
del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività,
ovvero:
* il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto che comprendono
la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa
di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del
veicolo ed ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del
veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali
o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso,
incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità
amministrative di polizia, di dogana, ecc.;
* i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può
disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di
lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti
connessi all’attività di servizio, in particolare i periodi
di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosce la probabile
durata.
PRECISAZIONE:
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i riposi intermedi
(l’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi
di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è
compreso fra le 6 e 9 ore e di almeno 45 minuti se il
totale delle ore di lavoro supera le 9 ore – i riposi intermedi
possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno)
ed i periodi di riposo disciplinati dal regolamento CEE 3820/85 ovvero,
in difetto, dall’accordo AETR.
Inoltre sono esclusi i tempi di disponibilità previsti dalla
direttiva 2002/15/CE di cui:
a) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo,
durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto
di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate
con le quali gli si chiede di iniziare a riprendere la guida o di eseguire
altri lavori.
In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi
durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato
a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle
frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione;
b) per i lavoratori mobili che lavorano in squadre, il tempo
trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia
del veicolo.
LAVORO SETTIMANALE E LAVORO NOTTURNO
Per quanto riguarda la durata massima settimanale della prestazione
di lavoro abbiamo:
* la durata media della settimana non deve superare le 48 ore;
* la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa
a 60 ore se su un periodo di 4 mesi la media delle ore
non supera il limite di 48 ore settimanali;
NOTA: Le prescrizioni relative ai tempi di guida previsti dall’articolo
6 comma 4 e 5 del regolamento CEE 3820/85 e se del caso dall’accordo
AETR prevalgono sulle disposizioni impartite dalla predetta direttiva,
purchè il personale interessato non superi la media di 48
ore settimanali in un periodo di 4 mesi.
* la durata della prestazione lavorativa per conto di più datori
di lavoro deve essere pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate
( il datore di lavoro chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero
di ore di lavoro prestate ad un altro datore di lavoro e lo stesso lavoratore
mobile fornisce tali informazioni per iscritto).
Premesso che la Direttiva 2002/15/CE definisce con il termine “notte”
un periodo di almeno 4 ore consecutive secondo la definizione
nazionale tra le ore 00,00 e le ore 07,00 e con il termine
“lavoro notturno” ogni prestazione espletata durante la
notte, la stessa prescrive che qualora sia svolto lavoro notturno l’orario
di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun
periodo di 24 ore.
Considerato ciò, gli Stati membri provvederanno affinché
il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale,
ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle
consuetudini nazionali, semprechè il metodo di indennizzazione
prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
Inoltre, propedeutico al sistema dei tempi di lavoro disciplinato dal
regolamento 2002/15/CE sarà l’introduzione delle registrazioni
delle operazioni, infatti l’orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato
in appositi registri che dovranno essere conservati per almeno 2
anni dopo la fine del periodo coperto.
I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell’orario
di lavoro dei lavoratori mobili; inoltre se il lavoratore lo richiede,
il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.
TEMPI
DI GUIDA E DI RIPOSO SECONDO IL REGOLAMENTO CEE 3820/85
Il Regolamento CEE sulla materia dei tempi di guida e di riposo per
i veicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali che sviluppano
una velocità superiore a 30 km orari è sanzionato
dall’articolo 174 del Codice della Strada (esistono le esenzioni)
e prescrive che:
ï il periodo di guida giornaliero (cioè il tempo di guida compreso
tra due periodi di riposo) non deve superare le 9 ore, salvo
la possibilità di estenderlo per un massimo di due volte alla
settimana a 10 ore.
ï dopo un periodo di guida di 4 ore e 1/2, il conducente del
veicolo deve effettuare una interruzione di 45 minuti a meno
che non inizi un periodo di riposo; però l’interruzione
di 45 minuti può essere sostituita da interruzioni di
almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida sempre
di 4 ore e 1 /2
ï durante le interruzioni il conducente non può eseguire altri
lavori e le stesse interruzioni non devono essere conteggiate come riposo
giornaliero.
ï il periodo complessivo di guida non deve superare le 90 ore
nel corso di due settimane consecutive, ovvero quello dell’estensione
massima ammissibile a 56 ore la prima settimana di computazione).
ï il riposo giornaliero in un periodo di 24 ore deve essere minimo
di 11 ore consecutive che possono essere ridotte a 9 ore
per non più di tre volte alla settimana, ma la riduzione deve
essere recuperata in compensazione entro la fine della settimana successiva.
ï il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in due
o tre periodi nell’arco delle 24 ore, però almeno
uno deve essere di 8 ore consecutive e complessivamente deve
essere di 12 ore anziché 11 ore ed in questo caso
non è riducibile.
ï in deroga al regolamento, a condizione di non compromettere
la sicurezza della circolazione, il conducente può proseguire
il viaggio per poter raggiungere il luogo di sosta appropriato, nei
limiti necessari alla protezione della propria sicurezza, di quella
del veicolo e del carico; ma in tal caso deve annotare sul foglio di
registrazione del cronotachigrafo il genere ed il motivo della deroga
alle disposizioni del regolamento.
ï nell’ipotesi di due conducenti a bordo del veicolo, nell’arco
di 30 ore, ciascuno di essi deve avere un riposo giornaliero
di almeno 8 ore.
ï dopo un massimo di 6 periodi di guida giornalieri, o dopo
6 giorni, se la durata complessiva della guida non supera quella
corrispondente a 6 periodi di guida giornalieri, il conducente
del veicolo deve effettuare un periodo di riposo settimanale di 45
ore consecutive.
ï la durata del riposo settimanale può essere ridotta a 36
ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del
veicolo o nella residenza del conducente, mentre può essere ridotto
a 24 ore consecutive se preso in luoghi diversi da quelli predetti.
Però la riduzione deve essere compensata da un periodo equivalente
di riposo continuo entro la fine della terza settimana successiva
a quella in cui la riduzione è stata effettuata.
La compensazione delle riduzioni dei periodi di riposo, sia giornalieri
che settimanali, deve essere collegata ad un altro periodo di riposo
di almeno 8 ore.
ï Si precisa che il riferimento a periodo di guida e riposo giornaliero
va effettuato nell’arco delle 24 ore dall’inizio del
trasporto e non al giorno solare, mentre il riposo settimanale si riferisce
alla settimana definita dal periodo compreso dalle 00,00 del lunedì
alle 24,00 della domenica.
* Ispettore
Capo della Polizia Stradale