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TRASPORTO MERCI 18/04/2005

AGGANCIAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE

AGGANCIAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE

di Franco Medri*

I riferimenti normativi di cui agli articoli 284 e 285 del Regolamento del Codice della Strada determinano rispettivamente le tipologie dei ganci delle macchine agricole semoventi, nonché gli occhioni delle macchine agricole trainate; infatti i ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:
A – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull’occhione del traino;
A1 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;
B – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;
C – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg;
D – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull’occhione di traino;
D1 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull’occhione di traino;
D2 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg;
D3 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg.

Gli occhioni applicati ai timoni delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:
E – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;
E1 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente una carico verticale non superiore a 250 kg;
E2 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;
E3 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg;
F – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F1 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F2 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg;
F3 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg.

OSSERVAZIONI: i tipi dei ganci e degli occhini devono essere approvati dal Ministero dei Trasporti e su ogni esemplare di essi devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio o l’occhione appartiene, l’anno di fabbricazione e gli estremi dell’approvazione.
La mancanza di uno dei predetti dati comporta la violazione di cui all’articolo 112/4° del C.d.S. .
I predetti dati devono essere riportati anche sulla carta di circolazione della trattrice al fine di consentire l’individuazione della categoria o tipologia di agganciamento; ovvero sulla carta di circolazione può essere indicato che per quanto riguarda masse tecnicamente ammissibili, ganci di traino, masse rimorchiabili, cambi, pneumatici e relative masse massime, prescrizioni per la circolazione, di vedere l’allegato tecnico.
La difformità della tipologia di gancio traino indicata sulla carta di circolazione e quella realmente installata sul veicolo agricolo comporta la violazione di cui all’articolo 110/7° del Codice della Strada.
Esempio di gancio traino e relative indicazioni:


MG DGM 1241 96 D1 20T V0
• MG - Marchio di fabbricazione
• DGM1241 - Numero di approvazione
• 96 - Anno di fabbricazione
• D1 - Categoria a cui appartiene il gancio
• 20T - Massa ammissibile di traino (non superiore a 20 t.)
• V0 - Massa verticale ammessa dal dispositivo di traino (corrisponde a 0)

GANCI

Categoria

 

Punzonatura

Capacità di traino

kg

Carico verticale

kg

OCCHIONI
categoria

A

6t V 0

6.000

0

E

A1

3t V 0,25

3.000

250

E1

B

6t V 0,5

6.000

500

E2

C

6t V 1,5

6.000

1.500

E3

D

12t V 0

12.000

0

F

D1

20t V 0

20.000

0

F1

D2

14t V 2

14.000

2.000

F2

D3

20t V 2,5

20.000

2.500

F3

PRECISAZIONI: un particolare riferimento dovrà essere posto all’allegato tecnico che, se riportato sulla carta di circolazione come parte integrante della stessa, prescrive determinate condizioni o requisiti per la circolazione della macchina agricola.
Si precisa che la mancanza al seguito dell’allegato tecnico, quando prescritto, comporta la violazione di cui all’articolo 180/1°-7° del Codice della Strada, con l’obbligo della presentazione ad un comando di polizia entro 30 giorni e con le sanzioni dell’articolo 180/8° del C.d.S. per l’omissione; mentre la violazione delle prescrizioni annotate sullo stesso allegato sono sanzionate dall’articolo 110/7° del Codice della Strada con la sanzione amministrativa di € 71,00.
L’operatore di polizia stradale dovrà porre particolare attenzione alla tipologia di agganciamento fra gancio traino ed occhione; infatti non potrà essere agganciato ad un cangio di traino di categoria D (traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg) un rimorchio agricolo con occhione F2 (per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg).
Per quanto riguarda la violazione dei limiti di massa rimorchiabile, si precisa che:
• la violazione è riconducibile solo ed esclusivamente all’articolo 167 del Codice della Strada (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi);
•l’articolo 63 del Codice della Strada (traino veicoli) non può essere in questo caso contestato, in quanto abbraccia solo i veicoli classificati autotreni (vedi articolo 54 C.d.S.) quando invece i convogli agricoli ne sono esclusi; inoltre la predetta violazione è applicabile solo agli autoveicoli (le macchine agricole non sono considerate tali).

*Ispettore Capo della Polizia Stradale




di Franco Medri

Lunedì, 18 Aprile 2005
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