I riferimenti
normativi di cui agli articoli 284 e 285 del Regolamento del Codice
della Strada determinano rispettivamente le tipologie dei ganci delle
macchine agricole semoventi, nonché gli occhioni delle macchine
agricole trainate; infatti i ganci di traino applicati alle macchine
agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:
A – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far
gravare parte della loro massa sull’occhione del traino;
A1 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare
sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 250 kg;
B – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare
sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 500 kg;
C – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare
sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 1500 kg;
D – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far
gravare parte della loro massa sull’occhione di traino;
D1 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far
gravare parte della loro massa sull’occhione di traino;
D2 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare
sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 2000 kg;
D3 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno
carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare
sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 2500 kg.
Gli
occhioni applicati ai timoni delle macchine agricole trainate,
si suddividono nelle seguenti categorie:
E – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico
non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare
parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola
traente;
E1 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico
non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul
gancio della macchina agricola traente una carico verticale non superiore
a 250 kg;
E2 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico
non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul
gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore
a 500 kg;
E3 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico
non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio
della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a
1500 kg;
F – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico
non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare
parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F1 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico
non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare
parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F2 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico
non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul
gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore
a 2000 kg;
F3 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico
non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul
gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore
a 2500 kg.
OSSERVAZIONI:
i tipi dei ganci e degli occhini devono essere approvati dal Ministero
dei Trasporti e su ogni esemplare di essi devono essere indicati in
maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica,
la categoria cui il gancio o l’occhione appartiene, l’anno
di fabbricazione e gli estremi dell’approvazione.
La mancanza di uno dei predetti dati comporta la violazione di cui all’articolo
112/4° del C.d.S. .
I predetti dati devono essere riportati anche sulla carta di circolazione
della trattrice al fine di consentire l’individuazione della categoria
o tipologia di agganciamento; ovvero sulla carta di circolazione può
essere indicato che per quanto riguarda masse tecnicamente ammissibili,
ganci di traino, masse rimorchiabili, cambi, pneumatici e relative masse
massime, prescrizioni per la circolazione, di vedere l’allegato
tecnico.
La difformità della tipologia di gancio traino indicata sulla
carta di circolazione e quella realmente installata sul veicolo agricolo
comporta la violazione di cui all’articolo 110/7° del Codice
della Strada.
Esempio di gancio traino e relative indicazioni:
MG DGM
1241 96 D1 20T V0
• MG - Marchio di fabbricazione
• DGM1241 - Numero di approvazione
• 96 - Anno di fabbricazione
• D1 - Categoria a cui appartiene il gancio
• 20T - Massa ammissibile di traino (non superiore a 20 t.)
• V0 - Massa verticale ammessa dal dispositivo di traino (corrisponde
a 0)
GANCI
Categoria
|
Punzonatura
|
Capacità
di traino
kg
|
Carico
verticale
kg
|
OCCHIONI
categoria
|
A
|
6t
V 0
|
6.000
|
0
|
E
|
A1
|
3t
V 0,25
|
3.000
|
250
|
E1
|
B
|
6t
V 0,5
|
6.000
|
500
|
E2
|
C
|
6t
V 1,5
|
6.000
|
1.500
|
E3
|
D
|
12t
V 0
|
12.000
|
0
|
F
|
D1
|
20t
V 0
|
20.000
|
0
|
F1
|
D2
|
14t
V 2
|
14.000
|
2.000
|
F2
|
D3
|
20t
V 2,5
|
20.000
|
2.500
|
F3
|
PRECISAZIONI:
un particolare riferimento dovrà essere posto all’allegato
tecnico che, se riportato sulla carta di circolazione come parte integrante
della stessa, prescrive determinate condizioni o requisiti per la circolazione
della macchina agricola.
Si precisa che la mancanza al seguito dell’allegato tecnico, quando
prescritto, comporta la violazione di cui all’articolo 180/1°-7°
del Codice della Strada, con l’obbligo della presentazione ad un
comando di polizia entro 30 giorni e con le sanzioni dell’articolo
180/8° del C.d.S. per l’omissione; mentre la violazione delle
prescrizioni annotate sullo stesso allegato sono sanzionate dall’articolo
110/7° del Codice della Strada con la sanzione amministrativa di
€ 71,00.
L’operatore di polizia stradale dovrà porre particolare
attenzione alla tipologia di agganciamento fra gancio traino ed occhione;
infatti non potrà essere agganciato ad un cangio di traino di
categoria D (traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 12000 kg) un rimorchio agricolo con occhione F2 (per
macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000
kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola
traente un carico verticale non superiore a 2000 kg).
Per quanto riguarda la violazione dei limiti di massa rimorchiabile,
si precisa che:
• la violazione è riconducibile solo ed esclusivamente all’articolo
167 del Codice della Strada (trasporto di cose sui veicoli a motore
e sui rimorchi);
•l’articolo 63 del Codice della Strada (traino veicoli) non
può essere in questo caso contestato, in quanto abbraccia solo
i veicoli classificati autotreni (vedi articolo 54 C.d.S.) quando invece
i convogli agricoli ne sono esclusi; inoltre la predetta violazione
è applicabile solo agli autoveicoli (le macchine agricole non
sono considerate tali).
*Ispettore
Capo della Polizia Stradale