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TRASPORTO MERCI 15/04/2005

VIOLAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 22/97 IN MATERIA DI TRASPORTI RIFIUTI

VIOLAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 22/97 IN MATERIA DI TRASPORTI RIFIUTI


di Franco Medri *

1^ IPOTESI- MANCANZA DEL FORMULARIO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
Violazione articoli 15 e 52/3° D. Lgs. 22/97


Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un carico di rifiuti non pericolosi provenienti (esempio) dalla lavorazione del legno e costituiti da scarti di corteccia e sughero (CER 03 01 01) senza essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione.
Dal documento di trasporto si evince un peso netto del rifiuto trasportato pari a kg 8500.

N.B.: Si intima al conducente del veicolo di fornire entro 5 giorni al Comando Polizia Stradale di .............................................. la prova dell’avvenuto conferimento dei rifiuti ad un centro di raccolta autorizzato. L’inosservanza comporterà la violazione di cui all’articolo 650 C.P..

Il conducente dichiara che i rifiuti sono stati caricati a ........................................................................................ e vengono conferiti a ........................................................

-Il pagamento corrispondente ad € 3.098,74 dovrà essere effettuato all’Amministrazione provinciale di (esempio) Ravenna – Servizio Tesoreria – Tutela Ambiente – Piazza dei Caduti 24 Ravenna – C.C. postale n° 11023488.

Ricorso:
Presidente della Provincia.


 

2^ IPOTESI- FORMULARIO INCOMPLETO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
Violazione articoli 15 e 52/3° D. Lgs. 22/97


Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un carico di rifiuti non pericolosi provenienti dalla lavorazione del legno e costituiti da scarti di corteccia e sughero (CER 03 01 01) munito di formulario di identificazione che presentava dati incompleti.
Nella circostanza era privo (indicare dettagliatamente la/le mancanza/e) es. dell’indicazione del destinatario e se il rifiuto è o non è soggetto alle norme ADR.
N.B.: Si intima al conducente del veicolo di fornire entro 5 giorni al Comando Polizia Stradale di .................................... la prova dell’avvenuto conferimento dei rifiuti ad un centro di raccolta autorizzato. L’inosservanza comporterà la violazione di cui all’articolo 650 C.P.
Fare dichiarare al conducente la tipologia della mancanza sul formulario di identificazione (es. se non è indicato il destinatario il conducente dovrà dichiarare dove vengono conferiti i rifiuti a destinazione).

-Il pagamento corrispondente ad € 3.098,74 dovrà essere effettuato all’Amministrazione provinciale di (esempio) Ravenna – Servizio Tesoreria – Tutela Ambiente – Piazza dei Caduti 24 Ravenna – C.C. postale n° 11023488.

Ricorso:
Presidente della Provincia.


 

3^ IPOTESI- FORMULARIO INCOMPLETO O INESATTO
Violazione articoli 15 e 52/4° D. Lgs. 22/97

 

Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un carico di rifiuti non pericolosi provenienti dalla lavorazione del legno e costituiti da scarti di corteccia e sughero (CER 03 01 01) con formulario di identificazione che riporta dati incompleti o inesatti (errore materiale), ma tali da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute.

Nella circostanza il formulario di identificazione presentava il dato relativo a ............................................................ incompleto o inesatto perché ............................................. (indicare l’inesattezza o l’incompletezza)...........................................

-Il pagamento corrispondente ad € 516,45 dovrà essere effettuato all’Amministrazione provinciale di (esempio) Ravenna – Servizio Tesoreria – Tutela Ambiente – Piazza dei Caduti 24 Ravenna – C.C. postale n° 11023488.

Ricorso: Presidente della Provincia.


 

PROFILI PENALI

4^ IPOTESI- MANCANZA DEL FORMULARIO PER RIFIUTI PERICOLOSI
Violazione articoli 15 e 52/3° D. Lgs. 22/97

 

Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un carico di rifiuti pericolosi provenienti dalla lavorazione dell’amianto (CER 06 13 04*) senza essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione.

Peso accertato sulla pesa pubblica di............................... di cui si allega talloncino dal quale si evince che il peso netto dei rifiuti pericolosi corrisponde a kg 4250.

Per questa violazione si deve redigere:

• Verbale di sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 C.P.P. del veicolo e della merce;
• Verbale di identificazione, elezione domicilio e nomina difensore del conducente;
• Verbale di spontanee dichiarazioni rese ai sensi articolo 350/7° C.P.P.;
• Produrre una serie di fotogrammi del carico trasportato.

Oblazione: NON AMMESSA.


 

5^ IPOTESI- FORMULARIO INCOMPLETO PER RIFIUTI PERICOLOSI
Violazione articoli 15 e 52/3° D. Lgs. 22/97


Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un carico di rifiuti pericolosi provenienti dalla lavorazione dell’amianto (CER 06 13 04*) munito di formulario di identificazione che presentava dati incompleti.

Nella circostanza nel formulario non era indicato.......................................

Per questa violazione si deve redigere:

• Verbale di sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 C.P.P. del veicolo e della merce;
• Verbale di sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 C.P.P. del formulario;
• Verbale di identificazione, elezione domicilio e nomina difensore del conducente;
• Verbale di spontanee dichiarazioni rese ai sensi articolo 350/7° C.P.P.;

Oblazione: NON AMMESSA.


6^ IPOTESI- FORMULARIO INCOMPLETO O INESATTO PER RIFIUTI PERICOLOSI
Violazione articoli 15 e 52/4° D. Lgs. 22/97


Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un carico di rifiuti pericolosi provenienti dalla lavorazione dell’amianto (CER 06 13 04*) con formulario di identificazione che riporta dati incompleti o inesatti (errore materiale), ma tali da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute.

Nella circostanza il formulario di identificazione presentava il dato relativo a............................................................................
Incompleto o inesatto perché................................................................................................

Per questa violazione si deve redigere:

• Verbale di sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 C.P.P. del veicolo e della merce;
• Verbale di sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 C.P.P. del formulario;
• Verbale di identificazione, elezione domicilio e nomina difensore del conducente;
• Verbale di spontanee dichiarazioni rese ai sensi articolo 350/7° C.P.P.;

Oblazione: NON AMMESSA.

NOTA:- Per questa violazione e con riferimento alla compilazione del formulario di identificazione, vedi la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 4 maggio 2000, n. 1134.

SENTENZA: la sentenza 4 maggio 2000 n. 1134 della Corte di Cassazione – III Sezione Penale per quanto riguarda la compilazione del formulario ha interpretato che: "in via di principio il trasporto di rifiuti pericolosi è assoggettato dalla legge (articolo 15 e 52, comma 3 D. Lgs. N. 22/1997) a particolari cautele: occorre un preciso formulario di identificazione che consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto pericoloso, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari). …. omissis ….. la Corte non può non registrare che la normativa vigente esige non solo la presenza del formulario di identificazione, ma che esso sia completo ed esatto. In mancanza di formulario o di sua incompletezza od inesattezza è previsto un sistema sanzionatorio differenziato: sanzioni amministrative per i rifiuti non pericolosi; sanzione penale per i rifiuti pericolosi (siano essi urbani o speciali). Questa Corte ritiene non applicabile ai rifiuti pericolosi trasportati, l’articolo 52, comma 4 D. Lgs. N. 22/1997, per varie ragioni: a) perché la norma introduce una semplice attenuazione della misura della sanzione amministrativa e non appare ispirata dalla intenzione di una depenalizzazione per il trasporto dei rifiuti pericolosi carenti di formulario o con formulari incompleti ed inesatti; b) perché il particolare rigore sanzionatorio penale, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, si traduce nel richiamo “quoad poenam” del delitto ex articolo 483 c. p. , implicante una falsa attestazione da parte di un soggetto al quale incombe un particolare dovere giuridico di dire la verità; c) perché l’articolo 52, 3° comma D. Lgs. N. 22/1997 parifica “quoad poenam” il trattamento sanzionatorio del trasporto di rifiuti pericolosi (senza formulario o con formulario inesatto o incompleto) alle condotte di falsificazioni di certificati di analisi dei rifiuti o di uso di essi, dimostrando con ciò di considerare essenziale e formale ogni prescrizione del formulario medesimo”.
“Infine la Corte rileva che la obbligatorietà della confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti ex articolo 53, 2° comma D. Lgs. 22/1997 per il caso di condanna o di patteggiamento, non esclude la possibilità del sequestro, con finalità probatoria, trattandosi pur sempre di strumento per la commissione del reato”.

PRECISAZIONE: tutte le violazioni penali sono di competenza del giudice unico, ovvero della Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove ha avuto inizio il trasporto.

Ispettore Capo della Polizia Stradale.




di Franco Medri

Venerdì, 15 Aprile 2005
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