1^ IPOTESI- MANCANZA DEL FORMULARIO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
Violazione articoli 15 e 52/3° D. Lgs. 22/97
Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un
carico di rifiuti non pericolosi provenienti (esempio) dalla
lavorazione del legno e costituiti da scarti di corteccia e
sughero (CER 03 01 01) senza essere accompagnato dal prescritto
formulario di identificazione.
Dal documento di trasporto si evince un peso netto del rifiuto
trasportato pari a kg 8500.
N.B.: Si intima al conducente del veicolo di fornire
entro 5 giorni al Comando Polizia Stradale di .............................................. la
prova dell’avvenuto conferimento dei rifiuti ad un centro
di raccolta autorizzato. L’inosservanza comporterà
la violazione di cui all’articolo 650 C.P..
Il conducente dichiara che i rifiuti sono stati caricati a
........................................................................................
e vengono conferiti a
........................................................
-Il pagamento corrispondente ad € 3.098,74 dovrà
essere effettuato all’Amministrazione provinciale di (esempio)
Ravenna – Servizio Tesoreria – Tutela Ambiente –
Piazza dei Caduti 24 Ravenna – C.C. postale n° 11023488.
Ricorso: Presidente della Provincia.
2^
IPOTESI- FORMULARIO INCOMPLETO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
Violazione articoli 15 e 52/3° D. Lgs. 22/97
Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un
carico di rifiuti non pericolosi provenienti dalla lavorazione
del legno e costituiti da scarti di corteccia e sughero (CER
03 01 01) munito di formulario di identificazione che presentava
dati incompleti.
Nella circostanza era privo (indicare dettagliatamente la/le
mancanza/e) es. dell’indicazione del destinatario e se
il rifiuto è o non è soggetto alle norme ADR.
N.B.: Si intima al conducente del veicolo di fornire
entro 5 giorni al Comando Polizia Stradale di ....................................
la prova dell’avvenuto conferimento dei rifiuti ad un centro
di raccolta autorizzato. L’inosservanza comporterà
la violazione di cui all’articolo 650 C.P.
Fare dichiarare al conducente la tipologia della mancanza sul
formulario di identificazione (es. se non è indicato
il destinatario il conducente dovrà dichiarare dove vengono
conferiti i rifiuti a destinazione).
-Il pagamento corrispondente ad € 3.098,74 dovrà
essere effettuato all’Amministrazione provinciale di (esempio)
Ravenna – Servizio Tesoreria – Tutela Ambiente –
Piazza dei Caduti 24 Ravenna – C.C. postale n° 11023488.
Ricorso: Presidente della Provincia.
3^
IPOTESI- FORMULARIO INCOMPLETO O INESATTO
Violazione articoli 15 e 52/4° D. Lgs. 22/97
Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un
carico di rifiuti non pericolosi provenienti dalla lavorazione
del legno e costituiti da scarti di corteccia e sughero (CER
03 01 01) con formulario di identificazione che riporta dati
incompleti o inesatti (errore materiale), ma tali da permettere
la ricostruzione delle informazioni dovute.
Nella circostanza il formulario di identificazione presentava
il dato relativo a ............................................................
incompleto o inesatto perché
............................................. (indicare
l’inesattezza o
l’incompletezza)...........................................
-Il pagamento corrispondente ad € 516,45 dovrà
essere effettuato all’Amministrazione provinciale di (esempio)
Ravenna – Servizio Tesoreria – Tutela Ambiente –
Piazza dei Caduti 24 Ravenna – C.C. postale n° 11023488.
Ricorso: Presidente della Provincia.
PROFILI
PENALI
4^ IPOTESI- MANCANZA DEL FORMULARIO PER RIFIUTI PERICOLOSI
Violazione articoli 15 e 52/3° D. Lgs. 22/97
Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un
carico di rifiuti pericolosi provenienti dalla lavorazione dell’amianto
(CER 06 13 04*) senza essere accompagnato dal prescritto formulario
di identificazione.
Peso accertato sulla pesa pubblica di............................... di
cui si allega talloncino dal quale si evince che il peso netto
dei rifiuti pericolosi corrisponde a kg 4250.
Per questa violazione si deve redigere:
• Verbale di sequestro penale ai sensi dell’articolo
354 C.P.P. del veicolo e della merce;
• Verbale di identificazione, elezione domicilio e nomina
difensore del conducente;
• Verbale di spontanee dichiarazioni rese ai sensi articolo
350/7° C.P.P.;
• Produrre una serie di fotogrammi del carico trasportato.
Oblazione: NON AMMESSA.
5^
IPOTESI- FORMULARIO INCOMPLETO PER RIFIUTI PERICOLOSI
Violazione articoli 15 e 52/3° D. Lgs. 22/97
Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un
carico di rifiuti pericolosi provenienti dalla lavorazione dell’amianto
(CER 06 13 04*) munito di formulario di identificazione che
presentava dati incompleti.
Nella circostanza nel formulario non era indicato.......................................
Per questa violazione si deve redigere:
• Verbale di sequestro penale ai sensi dell’articolo
354 C.P.P. del veicolo e della merce;
• Verbale di sequestro penale ai sensi dell’articolo
354 C.P.P. del formulario;
• Verbale di identificazione, elezione domicilio e nomina
difensore del conducente;
• Verbale di spontanee dichiarazioni rese ai sensi articolo
350/7° C.P.P.;
Oblazione: NON AMMESSA.
6^
IPOTESI- FORMULARIO INCOMPLETO O INESATTO PER RIFIUTI PERICOLOSI
Violazione articoli 15 e 52/4° D. Lgs. 22/97
Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un
carico di rifiuti pericolosi provenienti dalla lavorazione dell’amianto
(CER 06 13 04*) con formulario di identificazione che riporta
dati incompleti o inesatti (errore materiale), ma tali da permettere
la ricostruzione delle informazioni dovute.
Nella circostanza il formulario di identificazione presentava
il dato relativo a............................................................................
Incompleto o inesatto
perché................................................................................................
Per questa violazione si deve redigere:
• Verbale di sequestro penale ai sensi dell’articolo
354 C.P.P. del veicolo e della merce;
• Verbale di sequestro penale ai sensi dell’articolo
354 C.P.P. del formulario;
• Verbale di identificazione, elezione domicilio e nomina
difensore del conducente;
• Verbale di spontanee dichiarazioni rese ai sensi articolo
350/7° C.P.P.;
Oblazione: NON AMMESSA.
NOTA:- Per questa violazione e con riferimento alla
compilazione del formulario di identificazione, vedi la sentenza
Cass. Pen., Sez. III, 4 maggio
2000, n. 1134.
SENTENZA: la sentenza 4 maggio 2000 n. 1134 della Corte
di Cassazione – III Sezione Penale per quanto riguarda
la compilazione del formulario ha interpretato che: "in
via di principio il trasporto di rifiuti pericolosi è
assoggettato dalla legge (articolo 15 e 52, comma 3 D. Lgs.
N. 22/1997) a particolari cautele: occorre un preciso formulario
di identificazione che consenta di rendere trasparente in ogni
momento il percorso del rifiuto pericoloso, sia in senso oggettivo
(tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di
destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto),
sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori,
detentori, trasportatori, destinatari). …. omissis …..
la Corte non può non registrare che la normativa vigente
esige non solo la presenza del formulario di identificazione,
ma che esso sia completo ed esatto. In mancanza di formulario
o di sua incompletezza od inesattezza è previsto un sistema
sanzionatorio differenziato: sanzioni amministrative per i rifiuti
non pericolosi; sanzione penale per i rifiuti pericolosi (siano
essi urbani o speciali). Questa Corte ritiene non applicabile
ai rifiuti pericolosi trasportati, l’articolo 52, comma
4 D. Lgs. N. 22/1997, per varie ragioni: a) perché la
norma introduce una semplice attenuazione della misura della
sanzione amministrativa e non appare ispirata dalla intenzione
di una depenalizzazione per il trasporto dei rifiuti pericolosi
carenti di formulario o con formulari incompleti ed inesatti;
b) perché il particolare rigore sanzionatorio penale,
nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, si traduce nel
richiamo “quoad poenam” del delitto ex articolo 483
c. p. , implicante una falsa attestazione da parte di un soggetto
al quale incombe un particolare dovere giuridico di dire la
verità; c) perché l’articolo 52, 3° comma
D. Lgs. N. 22/1997 parifica “quoad poenam” il trattamento
sanzionatorio del trasporto di rifiuti pericolosi (senza formulario
o con formulario inesatto o incompleto) alle condotte di falsificazioni
di certificati di analisi dei rifiuti o di uso di essi, dimostrando
con ciò di considerare essenziale e formale ogni prescrizione
del formulario medesimo”.
“Infine la Corte rileva che la obbligatorietà
della confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti ex articolo
53, 2° comma D. Lgs. 22/1997 per il caso di condanna o di
patteggiamento, non esclude la possibilità del sequestro,
con finalità probatoria, trattandosi pur sempre di strumento
per la commissione del reato”.
PRECISAZIONE:
tutte le violazioni penali sono di competenza del giudice unico,
ovvero della Procura della Repubblica presso il Tribunale del
luogo dove ha avuto inizio il trasporto.
Ispettore
Capo della Polizia
Stradale.