Pervengono a questa Sede numerosi quesiti sia dagli Uffici
motorizzazione civile (U.M.C.) che dagli Operatori di settore in ordine alla
possibilità di rilasciare il certificato di approvazione per veicoli non ancora
immatricolati, a seguito della installazione di impianto di alimentazione
GPL/Metano. Poiché sull’argomento esistono dubbi interpretativi, si
ritiene opportuno, al fine di uniformare le procedure, fornire le seguenti
indicazioni. Com’è noto, il rilascio del certificato di approvazione,
regolamentato dall’articolo 76 del Codice della strada, consegue all’esito
favorevole di visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione, a norma dall’articolo 75 del Codice medesimo (procedura di
collaudo in “unico esemplare”). Alla richiesta di tale accertamento deve essere allegato
il certificato di origine del veicolo, tranne che nei casi previsti dal citato
articolo 75, commi 4 e 6, ricorrendo i quali in luogo del certificato di
origine viene presentata, quando si tratti di veicoli omologati, la
dichiarazione di conformità ovvero l’equivalente certificazione di conformità
(C.O.C.). Tutto ciò premesso, il rilascio del certificato di
approvazione per l’installazione di impianto GPL/Metano su autoveicoli non
ancora immatricolati potrà avvenire secondo la procedura di seguito descritta,
che ha decorrenza immediata. La richiesta deve essere presentata dalla Ditta
allestitrice all’U.M.C. territorialmente competente (articolo 236 del
Regolamento di esecuzione C.d.S.).
Alla domanda dovranno essere allegati, tra l’altro:
- la consueta documentazione relativa all’impianto di
alimentazione GPL o Metano;
- il nulla osta del Costruttore del veicolo, individuato
per numero di telaio, all’allestimento, con l’indicazione della Ditta
allestitrice;
- il certificato di origine del veicolo, integrato con il
riferimento al codice OE/numero di omologazione;
- l’attestato del Costruttore del veicolo, reso anche in
uno con il certificato di origine, di rispondenza alle pertinenti Norme
(direttive comunitarie, regolamenti ECE/ONU, norme nazionali) vigenti per
l’omologazione, indicando la data della prima di esse in scadenza per
l’immatricolazione. Oltre tale data il veicolo non potrà essere immatricolato
(ai casi di specie non è applicabile la procedura di immatricolazione di “fine
serie”, prevista dall’art. 8, comma 2/b, Direttiva 98/14/CE e successivi
emendamenti). La data di scadenza ai fini immatricolativi sarà esplicitata
nelle righe descrittive del certificato di approvazione. Si ricorda che, ferma restando la suddetta scadenza, la
validità ai fini immatricolativi del certificato di approvazione è di un anno
dalla data del rilascio salvo conferma previe le dovute verifiche (Circolare
1242/4382-AZ38 del 23.5.1980 e successive). In questa prima fase la immatricolazione dei veicoli per i
quali sia stato rilasciato il certificato di approvazione, secondo la procedura
sopra descritta, avverrà esclusivamente presso gli U.M.C. in quanto i parametri
dei componenti degli impianti GPL/Metano dovranno essere memorizzati
utilizzando il “modello 11”: non quindi annotandoli nelle righe descrittive. A tale proposito si comunica che dalla data del 19
settembre 2006 sarà disponibile l’aggiornamento del S.I. mirato alla codifica e
all’inserimento dei dati relativi agli impianti tramite le mappe GCAV per gli
U.M.C. e PRCA per gli Allestitori che utilizzano la procedura
“prenotacertificato di approvazione”, nonché il nuovo tracciato per gli
Allestitori che inviano le richieste di certificati tramite dischetti. Sempre a
decorrere dalla stessa data, le carte di circolazione dei veicoli sui quali è
stato installato un impianto di alimentazione GPL/metano prima
dell’immatricolazione riporteranno al primo carattere del codice di
immatricolazione la lettera “G”. E’ altresì disponibile sul sito
www.infrastrutturetrasporti.it il manuale operativo aggiornato per la mappa
PRCA corredato della documentazione necessaria al suo impiego: la fotografia
della mappa, le nuove codifiche degli impianti e delle ubicazioni e il nuovo
tracciato record dell’input da dischetto. Si precisa, infine, che eventuali richieste di
inquadramento dei veicoli in categoria diversa da quella originaria, ove
ammissibile in base alle disposizioni vigenti, potranno essere autorizzate
soltanto successivamente alla immatricolazione.
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
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