Giurisprudenza di legittimità
Svolgimento
del processo. 1. –
Risulta dalla sentenza impugnata quanto segue. Il 30 maggio
2001, verso le ore 23,30, agenti della Polizia Municipale di Cervia
contestavano all’avv. G. S., dopo aver intimato l’alt all’autovettura di cui
era alla guida, la violazione dell’art. 143, comma 12, del codice della strada
per aver «circolato contromano nella
curva che da via Ficocle immette sulla SS. n. 16 in ora notturna e quindi di
scarsa visibilità». L’avv. S.
proponeva immediatamente opposizione davanti al Giudice di pace di Ravenna, eccependo
la nullità del verbale per varie ragione e, in particolare, per l’erroneità
della data dell’accertamento, indicata nel 31 – anziché – maggio 2001. Radicatosi
il contraddittorio, il funzionario delegato dal Sindaco di Cervia ammetteva l’errore
nell’indicazione della data e faceva presenta che comunque gli agenti avevano successivamente
confermato l’accertamento, rettificandone la data e procedendo a nuova notifica
del verbale nei modi e termini di legge. Il giudice
di pace definiva la causa con sentenza del 23 novembre 2001, dichiarando
«estinto il giudizio per cessata materia del contendere». Nella more
di tale giudizio l’avv. S. proponeva, davanti allo stesso Giudice di Ravenna,
tempestiva opposizione anche avverso il verbale notificatogli successivamente
(il 5 giugno 2001), recante il numero 18872/2001/V-Prot. 3660, datato 30 maggio
2001 e contenente l’avvertenza che lo stesso annullava e sostituiva
integralmente il precedente atto pari numero, in quanto la data
dell’accertamento era il 30 – e non 31 – maggio 2001. Deduceva l’opponente: difetto
della contestazione immediate dell’infrazione, essendo stata dichiarata nulla,
per espressa ammissione della Polizia Municipale, quella eseguita il 30 maggio;
insussistenza della violazione contestata, riferendosi l’art. 143, comma 12,
c.d.s., alla diversa ipotesi in cui il veicolo occupi parte della carreggiata
di sinistra, mentre nella specie la strada era a senso unico e munita di
divieto di accesso per chi proveniva dalla statale. Il giudice
di pace, con sentenza del 31 gennaio 2002, respingeva l’opposizione, osservando: - che «con
la richiamata sentenza del 23 novembre 2001 non è stata sancita, da questo
giudice, alcuna nullità del verbale oggetto dell’impugnazione», ma era stata
dichiarata cessata la materia del contendere, «prendendo atto della rettifica
operata dalla Polizia Municipale, in applicazione del principio
dell’autotutela, al verbale di contestazione immediata (…); della già avvenuta rinotifica
dello stesso verbale così rettificato e della circostanza che anche tale
secondo atto stato sottoposto a gravame istaurando così un secondo giudizio sul
medesimo fatto contravvenzionale»; - che la
rettifica operata dalla Polizia Municipale riguarda esclusivamente un vizio
formale dell’atto – l’indicazione della data di accertamento e contestazione –
e non il fatto o la norma violata o la circostanza dell’avvenuta contestazione
immediata dell’infrazione; - che, dunque, concernendo il giudizio sempre il
mediamo fatto illecito, non poteva revocarsi in dubbio che tale illecito fosse
stato immediatamente contestato al trasgressore, il quale era stato posto, fin
dal primo momento, in condizioni di potersi difendere (finalità perseguità
dall’art. 200 c.d.s.), tant’è che aveva proposto immediatamente opposizione
avverso il primo verbale; - che l’art.
143, comma 12, c.d.s. sanziona il comportamento dell’automobilista che circola
contromano in corrispondenza di una curva; circolare «contromano» non può significare
altro che circolare nella «direzione opposta a quella normale o regolare per il
traffico stradale», com’era avvenuto nella specie, essendo, pacificamente, a
senso unico il tratto di via Ficocle imboccato – nel senso apposto a quello
consentito – dal trasgressore. 2. – Avverso
tale sentenza l’avv. S. propone ricorso per cassazione con tre motivi.
L’intimato Comune di Cervia non svolge difese. Svolgimento
della decisione. 3.–
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art.
39 c.p.c., lamenta che il giudice di pace non abbia d’ufficio sollevato di
litispendenza o, quantomeno, disposto la riunione dei due procedimenti relativi
al medesimo illecito amministrativo e pendenti davanti al medesimo giudice, ed
abbia nella sentenza fatto riferimento ad elementi estranei agli atti perché
acquisti nel diverso procedimento relativo alla prima opposizione, violando
anche il canone del ne bis in idem. 4. – il motivo è in parte
infondato e in inammissibile. 4.1. – E’ infondato nella parte in
cui deduce la violazione dell’art. 39 c.p.c., perché le cause relative alle
opposizioni avverso i due verbali di contravvenzione nella specie succedutisi
non erano identiche, avendo ad oggetto motivi di opposizione in parte diversi riferiti
a due diversi atti amministrativi. Più esattamente, nella specie era, semmai,
applicabile l’art. 274 c.p.c., trattandosi di cause semplicemente connesse
pendenti davanti allo stesso giudice, che dunque potevano essere riunite; ma il
mancato esercizio del potere discrezionale di riunione dei giudizi, ai sensi
dell’art. 274 cit., non dà luogo a nullità e non è censurabile in Cassazione. 4.2. – Le censure relative
all’utilizzo, da parte del giudice, di elementi acquisiti in diverso
procedimento e di violazione del ne bis in idem, poi, sono inammissibili per
l’assoluta genericità dei relativi riferimenti. 5. – Con il secondo motivo,
denunciando violazione degli artt. 200 e 143, comma 12, c.d.s., il ricorrente
lamenta che il giudice di pace non abbia annullato il verbale per difetto della
contestazione immediata dell’infrazione e mancanza della indicazione, nel
verbale medesimo, dei motivi che l’avevano resa impossibile. Osserva che, se il
primo verbale era autonomo dal secondo ed era stato annullato dalla stessa
Polizia municipale, come stabilito dal giudice di pace nella sua prima sentenza
(relativa alla prima opposizione), non era poi consentito basarsi su di esso
per ritenere effettuata la contestazione immediata dell’infrazione. 6. – Il motivo è inammissibile,
perché parte da un presupposto in fatto – che, cioè, con la sentenza del 23
novembre 2001 il giudice di pace avesse accertato la nullità del primo verbale
– contrario a quanto stabilito dalla sentenza qui impugnata la quale, invece
(secondo quanto sopra testualmente riportato in narrativa) espressamente lo
esclude e precisa che la prima sentenza aveva soltanto dichiarato cessata la
materia del contendere prendendo atto, in particolare, della mera «rettifica»
del verbale di contestazione immediata ad opera del secondo verbale notificato. Tale situazione, in quanto
statuizione in fatto (riguardante il contenuto di una sentenza pronunciata in
un diverso giudizio), avrebbe dovuto essere censurata mediante la deduzione di
specifici vizi logici, ai sensi dell’art, 360 n. 5 c.p.c., che, però, il
ricorso non contiene. 7. – Con il terzo motivo,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 12, in
relazione all’art. 154, comma 3, c.d.s, il ricorrente osserva: - che l’art. 143, comma 12, cit.,
«prevede che si abbia circolazione contromano allorché un veicolo occupi una
parte più o meno della carreggiata di sinistra», mentre «nella fattispecie (…)
la bretella di strada in cui venne effettuata l’immissione era ed è a senso
unico, e munita di un divieto d’accesso per chi provenga dalla strada statale»;
onde andava, semmai, applicata la sanzione stabilita per la «violazione di uno
dei divieti generali previsti dall’art. 116 primo comma punto b) del
Regolamento al Codice della Strada e cioè quella di essersi immesso in un senso
vietato di una strada»; - del resto, l’art. 143, comma 12,
cit., fa riferimento alla circolazione contromano quando la strada sia divisa
in più carreggiata separate, mentre nella specie la via Ficocle (imboccata dal
ricorrente) «è divisa da un’isola di canalizzazione che separa, dal lato Nord
la sola immissione nella Strada statale 16 Adriatica e. dalla parte Sud sia
l’uscita che l’entrata»; sicché andava, semmai, configurata l’ipotesi di cui
all’art. 154, comma 3, punto b), c.d.s. 8. – Il motivo non può essere
accolto. 8.1 – La prima censura pone la
questione se la circolazione contromano, punita con le sanzioni comminate
dall’art. 143, commi 11 e 12, c.d.s., si configuri soltanto ove il trasgressore
percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata alla
marcia in senso opposto, ovvero anche allorché percorra in senso opposto a
quello consentito una strada a senso unico. Il ricorrente sostiene la prima
soluzione, ma tale soluzione è errata. L’art, 143 c.d.s. non esclude, e
neppure espressamente consente, che la fattispecie di illecito previste ai suoi
commi 11 e 12 comprendono anche la circolazione in senso vietato nelle strade a
senso unico; né dà una definizione di circolazione contromano. La ratio delle previsioni in
questione, però, risiede evidentemente nell’intralcio e nel pericolo per la
sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che
sopraggiungono in senso contrario. E tale ratio vale indiscutibilmente sia per
l’ipotesi che il trasgressore circoli su una strada a doppio senso, sia – e,
anzi, in particolar modo – per l’ipotesi in cui circoli su una strada a senso
unico. Non vi è ragione, pertanto, di punire la prima condotta in maniera più
lieve rispetto alla seconda; il che si verificherebbe, invece, ove si
ritenessero le fattispecie di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 143 cit. limitate
soltanto alla prima ipotesi, in quanto per la seconda non resterebbe che
applicare – come sostiene il ricorrente – le generiche fattispecie di
violazione dei divieti indicati dalla segnaletica stradale, assai più
blandamente sanzionate (art. 6, commi 4 lett. b e 14, e art, 7, commi 1 e 14
c.d.s., fatti salvi dall’art. 146, comma 2, dello stesso codice). L’interpretazione qui sostenuta
non è analogica – e dunque non viola il divieto di cui all’art. 1 L. n. 689 del
1981, richiamato dall’art. 194 c.d.s – in quanto per circolazione contromano
s’intende la circolazione che avviene nella direzione opposta a quella
consentita e, sebbene tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame,
inteso in senso stretto, per contrapposizione all’altra mano (ossia lato della
strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione (mano che non esiste
in caso di strada a senso unico), tuttavia un’accezione più ampia del termine,
che ponga, cioè, l’accento essenzialmente sulla direzione errata, non è da
escludere; sicché deve ritenersi, per la necessaria razionalità del sistema
sanzionatorio (sopra richiamata), che il legislatore minus dixit quam voluit,
dovendosi intendere quel termine in senso ampio e non stretto. 8.2. – La seconda censura, il cui
senso, invero, non è del tutto chiaro, è in ogni caso inammissibile per novità,
in quanto si basa su una circostanza di fatto- la sussistenza di una svolta con
isola di canalizzazione – non menzionata dalla sentenza impugnata (che parla di
curva) ed introdotta in giudizio soltanto con il ricorso per cassazione. 9. – in conclusione, il ricorso va
respinto. |
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