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Corte di Cassazione 02/08/2006

Giurisprudenza di legittimità - Mano da tenere – Circolazione contromano – Nozione – Veicolo percorrente in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico – Inclusione

(Cass. Civ., sezione I, 5 agosto 2005, n. 16515)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. I, 5 agosto 2005, n. 16515

 
Mano da tenere – Circolazione contromano – Nozione – Veicolo percorrente in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico – Inclusione.

 
In tema di violazione del codice della strada, la circolazione contromano, prevista e sanzionata dall’art. 143, commi 11 e 12, c.s., è configurabile tanto quando il veicolo percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata all’opposto senso di marcia, che  allorché percorra in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico, risiedendo la ratio della previsione nell’intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungano in senso contrario, ratio in particolar modo ravvisabile nella seconda ipotersi di condotta, che non vi è motivo, pertanto, di punire in maniera più lieve rispetto alla prima. Una siffatta interpretazione delle disposizione dell’art. 143 non è analogica, dovendosi intendere per circolazione «contromano» quella che avviene nella direzione opposta alla direzione consentita; sebbene, infatti, tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto,per contrapposizione all’altra «mano» (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione («mano» che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un significato più ampio del termine, che ponga cioè l’accordo essenzialmente sulla direzione errata, non è da escludere, dovendosi pertanto ritenere, per la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio, che il legislatore minus dixit quam voluit, intendendosi quel termine in senso ampio e non stretto. (Nuovo c.s., art. 143) (1).    

 

Svolgimento del processo. 1. – Risulta dalla sentenza impugnata quanto segue.

 Il 30 maggio 2001, verso le ore 23,30, agenti della Polizia Municipale di Cervia contestavano all’avv. G. S., dopo aver intimato l’alt all’autovettura di cui era alla guida, la violazione dell’art. 143, comma 12, del codice della strada per aver «circolato contromano nella curva che da via Ficocle immette sulla SS. n. 16 in ora notturna e quindi di scarsa visibilità».

 L’avv. S. proponeva immediatamente opposizione davanti al Giudice di pace di Ravenna, eccependo la nullità del verbale per varie ragione e, in particolare, per l’erroneità della data dell’accertamento, indicata nel 31 – anziché – maggio 2001.

 Radicatosi il contraddittorio, il funzionario delegato dal Sindaco di Cervia ammetteva l’errore nell’indicazione della data e faceva presenta che comunque gli agenti avevano successivamente confermato l’accertamento, rettificandone la data e procedendo a nuova notifica del verbale nei modi e termini di legge.

 Il giudice di pace definiva la causa con sentenza del 23 novembre 2001, dichiarando «estinto il giudizio per cessata materia del contendere».

 Nella more di tale giudizio l’avv. S. proponeva, davanti allo stesso Giudice di Ravenna, tempestiva opposizione anche avverso il verbale notificatogli successivamente (il 5 giugno 2001), recante il numero 18872/2001/V-Prot. 3660, datato 30 maggio 2001 e contenente l’avvertenza che lo stesso annullava e sostituiva integralmente il precedente atto pari numero, in quanto la data dell’accertamento era il 30 – e non 31 – maggio 2001. Deduceva l’opponente: difetto della contestazione immediate dell’infrazione, essendo stata dichiarata nulla, per espressa ammissione della Polizia Municipale, quella eseguita il 30 maggio; insussistenza della violazione contestata, riferendosi l’art. 143, comma 12, c.d.s., alla diversa ipotesi in cui il veicolo occupi parte della carreggiata di sinistra, mentre nella specie la strada era a senso unico e munita di divieto di accesso per chi proveniva dalla statale.

 Il giudice di pace, con sentenza del 31 gennaio 2002, respingeva l’opposizione, osservando:

 - che «con la richiamata sentenza del 23 novembre 2001 non è stata sancita, da questo giudice, alcuna nullità del verbale oggetto dell’impugnazione», ma era stata dichiarata cessata la materia del contendere, «prendendo atto della rettifica operata dalla Polizia Municipale, in applicazione del principio dell’autotutela, al verbale di contestazione immediata (…); della già avvenuta rinotifica dello stesso verbale così rettificato e della circostanza che anche tale secondo atto stato sottoposto a gravame istaurando così un secondo giudizio sul medesimo fatto contravvenzionale»;

 - che la rettifica operata dalla Polizia Municipale riguarda esclusivamente un vizio formale dell’atto – l’indicazione della data di accertamento e contestazione – e non il fatto o la norma violata o la circostanza dell’avvenuta contestazione immediata dell’infrazione;

 -  che, dunque, concernendo il giudizio sempre il mediamo fatto illecito, non poteva revocarsi in dubbio che tale illecito fosse stato immediatamente contestato al trasgressore, il quale era stato posto, fin dal primo momento, in condizioni di potersi difendere (finalità perseguità dall’art. 200 c.d.s.), tant’è che aveva proposto immediatamente opposizione avverso il primo verbale;

 - che l’art. 143, comma 12, c.d.s. sanziona il comportamento dell’automobilista che circola contromano in corrispondenza di una curva; circolare «contromano» non può significare altro che circolare nella «direzione opposta a quella normale o regolare per il traffico stradale», com’era avvenuto nella specie, essendo, pacificamente, a senso unico il tratto di via Ficocle imboccato – nel senso apposto a quello consentito – dal trasgressore.

 2. – Avverso tale sentenza l’avv. S. propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’intimato Comune di Cervia non svolge difese.

 

Svolgimento della decisione. 3.– Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., lamenta che il giudice di pace non abbia d’ufficio sollevato di litispendenza o, quantomeno, disposto la riunione dei due procedimenti relativi al medesimo illecito amministrativo e pendenti davanti al medesimo giudice, ed abbia nella sentenza fatto riferimento ad elementi estranei agli atti perché acquisti nel diverso procedimento relativo alla prima opposizione, violando anche il canone del ne bis in idem.

4. – il motivo è in parte infondato e in inammissibile.

4.1. – E’ infondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 39 c.p.c., perché le cause relative alle opposizioni avverso i due verbali di contravvenzione nella specie succedutisi non erano identiche, avendo ad oggetto motivi di opposizione in parte diversi riferiti a due diversi atti amministrativi. Più esattamente, nella specie era, semmai, applicabile l’art. 274 c.p.c., trattandosi di cause semplicemente connesse pendenti davanti allo stesso giudice, che dunque potevano essere riunite; ma il mancato esercizio del potere discrezionale di riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 274 cit., non dà luogo a nullità e non è censurabile in Cassazione.

4.2. – Le censure relative all’utilizzo, da parte del giudice, di elementi acquisiti in diverso procedimento e di violazione del ne bis in idem, poi, sono inammissibili per l’assoluta genericità dei relativi riferimenti.

5. – Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 200 e 143, comma 12, c.d.s., il ricorrente lamenta che il giudice di pace non abbia annullato il verbale per difetto della contestazione immediata dell’infrazione e mancanza della indicazione, nel verbale medesimo, dei motivi che l’avevano resa impossibile. Osserva che, se il primo verbale era autonomo dal secondo ed era stato annullato dalla stessa Polizia municipale, come stabilito dal giudice di pace nella sua prima sentenza (relativa alla prima opposizione), non era poi consentito basarsi su di esso per ritenere effettuata la contestazione immediata dell’infrazione.

6. – Il motivo è inammissibile, perché parte da un presupposto in fatto – che, cioè, con la sentenza del 23 novembre 2001 il giudice di pace avesse accertato la nullità del primo verbale – contrario a quanto stabilito dalla sentenza qui impugnata la quale, invece (secondo quanto sopra testualmente riportato in narrativa) espressamente lo esclude e precisa che la prima sentenza aveva soltanto dichiarato cessata la materia del contendere prendendo atto, in particolare, della mera «rettifica» del verbale di contestazione immediata ad opera del secondo verbale notificato.

Tale situazione, in quanto statuizione in fatto (riguardante il contenuto di una sentenza pronunciata in un diverso giudizio), avrebbe dovuto essere censurata mediante la deduzione di specifici vizi logici, ai sensi dell’art, 360 n. 5 c.p.c., che, però, il ricorso non contiene.

7. – Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 12, in relazione all’art. 154, comma 3, c.d.s, il ricorrente osserva:

- che l’art. 143, comma 12, cit., «prevede che si abbia circolazione contromano allorché un veicolo occupi una parte più o meno della carreggiata di sinistra», mentre «nella fattispecie (…) la bretella di strada in cui venne effettuata l’immissione era ed è a senso unico, e munita di un divieto d’accesso per chi provenga dalla strada statale»; onde andava, semmai, applicata la sanzione stabilita per la «violazione di uno dei divieti generali previsti dall’art. 116 primo comma punto b) del Regolamento al Codice della Strada e cioè quella di essersi immesso in un senso vietato di una strada»;

- del resto, l’art. 143, comma 12, cit., fa riferimento alla circolazione contromano quando la strada sia divisa in più carreggiata separate, mentre nella specie la via Ficocle (imboccata dal ricorrente) «è divisa da un’isola di canalizzazione che separa, dal lato Nord la sola immissione nella Strada statale 16 Adriatica e. dalla parte Sud sia l’uscita che l’entrata»; sicché andava, semmai, configurata l’ipotesi di cui all’art. 154, comma 3, punto b), c.d.s.

8. – Il motivo non può essere accolto.

8.1 – La prima censura pone la questione se la circolazione contromano, punita con le sanzioni comminate dall’art. 143, commi 11 e 12, c.d.s., si configuri soltanto ove il trasgressore percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata alla marcia in senso opposto, ovvero anche allorché percorra in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico. Il ricorrente sostiene la prima soluzione, ma tale soluzione è errata.

L’art, 143 c.d.s. non esclude, e neppure espressamente consente, che la fattispecie di illecito previste ai suoi commi 11 e 12 comprendono anche la circolazione in senso vietato nelle strade a senso unico; né dà una definizione di circolazione contromano.

La ratio delle previsioni in questione, però, risiede evidentemente nell’intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungono in senso contrario. E tale ratio vale indiscutibilmente sia per l’ipotesi che il trasgressore circoli su una strada a doppio senso, sia – e, anzi, in particolar modo – per l’ipotesi in cui circoli su una strada a senso unico. Non vi è ragione, pertanto, di punire la prima condotta in maniera più lieve rispetto alla seconda; il che si verificherebbe, invece, ove si ritenessero le fattispecie di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 143 cit. limitate soltanto alla prima ipotesi, in quanto per la seconda non resterebbe che applicare – come sostiene il ricorrente – le generiche fattispecie di violazione dei divieti indicati dalla segnaletica stradale, assai più blandamente sanzionate (art. 6, commi 4 lett. b e 14, e art, 7, commi 1 e 14 c.d.s., fatti salvi dall’art. 146, comma 2, dello stesso codice).

L’interpretazione qui sostenuta non è analogica – e dunque non viola il divieto di cui all’art. 1 L. n. 689 del 1981, richiamato dall’art. 194 c.d.s – in quanto per circolazione contromano s’intende la circolazione che avviene nella direzione opposta a quella consentita e, sebbene tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto, per contrapposizione all’altra mano (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione (mano che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un’accezione più ampia del termine, che ponga, cioè, l’accento essenzialmente sulla direzione errata, non è da escludere; sicché deve ritenersi, per la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio (sopra richiamata), che il legislatore minus dixit quam voluit, dovendosi intendere quel termine in senso ampio e non stretto.

8.2. – La seconda censura, il cui senso, invero, non è del tutto chiaro, è in ogni caso inammissibile per novità, in quanto si basa su una circostanza di fatto- la sussistenza di una svolta con isola di canalizzazione – non menzionata dalla sentenza impugnata (che parla di curva) ed introdotta in giudizio soltanto con il ricorso per cassazione.

9. – in conclusione, il ricorso va respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali perché l’intimato non ha svolto difese. (Omissis). [RIV-0606P637]

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Mercoledì, 02 Agosto 2006
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