“...non vi è certezza, in mancanza della
taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità
impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata
nel verbale. Infatti è da ritenersi che la taratura è l’unico modo per
correggere eventuali errori e per verificare che l’incertezza della misurazione
della velocità sia contenuta entro i limiti previsti”. Con
tale enunciazione di principio il Giudice di Pace di Recco si è uniformato a
quello che sembra, ad oggi, il prevalente indirizzo delle corti di merito, in
tema di contravvenzioni elevate per eccesso dei limiti di velocità misurate con
le apparecchiature elettroniche comunemente denominate “autovelox” (si vedano
nello stesso senso, solo per fare alcuni esempi, Tribunale di Lodi, sentenza
del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10
dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06
dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004
relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642
del 23 settembre 2004, ecc.; in senso contrario, anche qui ex plurimis,
Giudice di Pace di Taranto, 24 maggio 2006, secondo cui, nonostante la non
completa attendibilità della misurazione effettuata, si può escludere che
un’effettiva taratura dello strumento avrebbe potuto escludere la sussistenza
della violazione, visto che la velocità rilevata era del 50% superiore a quella
consentita). Nella
sostanza, il principio qui ribadito è che una rilevazione che sia stata
eseguita con apparecchio non debitamente tarato, non può essere considerata
attendibile con riguardo alla effettiva velocità misurata e, pertanto, non può
offrire certezza né della avvenuta violazione del limite imposto, né, tantomeno,
della gravità della eventuale violazione – in base alla quale, come è noto, si
determinerà l’entità della sanzione. Tale
orientamento, a ben vedere, prende le mosse dalla sentenza del Tribunale di
Lodi, 22.05.2000 – non a caso richiamata anche nella pronuncia in
commento – cui merita accennare brevemente. In
quella occasione, in seguito all’elevazione di una contravvenzione per eccesso
di velocità, rilevata a mezzo autovelox mod. 104/C-2, il sig. C. P. decise di
rivolgersi alla Magistratura all’epoca competente, contestando la mancanza di
adeguata taratura dell’apparecchio utilizzato per i rilievi. In detta sede,
venne disposta perizia tecnica d’Ufficio sull’autovelox – cui anche la sentenza
in commento ammette di attenersi – le cui conclusioni portarono il Tribunale ad
affermare che: 1.
uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con
riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; 2.
nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire
la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali
errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle
caratteristiche metrologiche richieste; 3.
non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la
taratura rispetto a campioni nazionali; 4.
in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono
essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente
"omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a
strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e
periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli
al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della
misurazione; 5.
tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che
la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la
misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a
provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. A
ben vedere, tali conclusioni – pur se elaborate in relazione ad uno specifico
apparecchio – sembrerebbero applicabili a qualsiasi modello di autovelox o
photored. Ciò
premesso, merita ora spostare l’attenzione al complesso meccanismo che la legge
n. 273 dell’11 agosto 1991 di “Istituzione del Sistema Nazionale di
Taratura” ha introdotto nel nostro paese al fine di assicurare attendibilità e
certezza alla taratura degli strumenti elettronici. L’applicazione
pratica della legge passa attraverso una specifica procedura che coinvolge i
cc.dd. Istituti Metrologici Nazionali, recentemente accorpati in un unico ente,
denominato Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM), presso i quali
si elaborano le grandezze di riferimento su cui, successivamente, i Centri SIT
(Servizio di Taratura in Italia ) effettueranno la taratura degli strumenti con
emissione dei relativi Certificati di Taratura (Certificati SIT). Questa è, in
effetti, l’unica via per ottenere la c.d. “riferibilità” e l’attendibilità
degli strumenti sottoposti a verifica, prevista nelle norme UNI 30012 e UNI
10012, direttamente applicabili nel nostro paese. Tuttavia,
va detto che, mentre in molti altri paesi europei e non – quali Francia,
Inghilterra, Germania – gli autovelox vengono regolarmente tarati presso gli
Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai
nostri Centri SIT, e riconosciuti in ambito Europeo da accordi multilaterali di
cui anche l’Italia è firmataria, nel nostro paese, ad oggi, non ci sono Centri
SIT accreditati per la taratura degli Autovelox / photored. Va da sé, quindi,
che nessuno di detti strumenti è conforme a quanto richiesto da norme e leggi
vigenti, atteso che le richiamate verifiche dovrebbero essere riportate anche
sul verbale di contestazione così come quelle di perfetta funzionalità
dell’apparecchio. Cioè, stando alle conclusioni della accennata CTU, nessuno
degli strumenti elettronici utilizzati è in grado di fornire la dovuta certezza
con riguardo alle misurazioni effettuate. A
ciò si aggiunga, inoltre, la previsione dell’art. 345 del regolamento di
attuazione al Nuovo Codice della Strada – recante “Apparecchiature e mezzi
di accertamento della osservanza dei limiti di velocità – in base alla quale,
da un lato, “le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei
limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo
fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed
accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente” e, dall’altro, tali
“singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori
pubblici”, fissando, inoltre, un margine di tolleranza, qualunque sia
l’apparecchiatura utilizzata, nella misura del 5%, con un minimo di 5km/h da
sottrarsi al valore rilevato. Orbene,
alla luce di quanto appena esposto, è facile capire come vengano a cadere le
eccezioni sollevate nel caso de quo dalla Prefettura di Genova, secondo
la quale l’apparecchiatura impiegata nelle misurazioni, omologata, revisionata
ed adoperata in presenza degli agenti accertatori, non avrebbe bisogno di
taratura. In definitiva, quindi, in assenza di una prova certa della avvenuta
infrazione alle norme di legge o anche solo della entità di tale eventuale
violazione, il Giudice di Pace investito della questione accoglie il ricorso,
annullando il Verbale di Polizia Stradale, in ossequio a principi fondamentali
di garanzia e trasparenza nei confronti del cittadino e di tutela del suo diritto
di difesa. (Altalex,
1 agosto 2006. Nota di Marco Contini) GIUDICE DI PACE REPUBBLICA ITALIANA Nella
persona dell’Avv. Rodolfo Longo Alaimo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul
ricorso ex art. 22 L. 689/81 di XXXXXXX, residente in Xxxxxxx, domiciliato
nella cancelleria, rappresentato dall’Avv. Francesca Mazzoni per delega posta
in calce all’atto. RICORRENTE Contro MININTERNO
– Polizia Stradale di Genova, rappresentata dal Prefetto di Genova, con delega
contenuta nella comparsa di costituzione e risposta. RESISTENTE Conclusioni.
Le parti concludevano come nei rispettivi atti, rispettivamente per
l’accoglimento ed il rigetto del ricorso, entrambe con vittoria delle spese di
giudizio. Fatto e svolgimento del processo Con
ricorso regolarmente depositato nella cancelleria, il XXXXXXX, attraverso il
proprio procuratore chiedeva al giudice di annullare, previa la sospensione
della esecutorietà, il verbale di Polizia Stradale di Genova che gli aveva
contestato la violazione dell’art. 142/9 del C.d.s. commessa in data 14.10.2005
sull’autostrada A/12 in località Recco e rilevata con l’apparecchio autovelox
104/C2 1552, applicando la sanzione pecuniaria prevista e quella accessoria
della detrazione di punti dalla patente di guida. Sosteneva il ricorrente la
nullità del verbale per inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica
dell’accertamento, per mancanza della omologazione e della taratura
dell’apparecchiatura. Richiamava ai fini dell’accoglimento del ricorso diverse
sentenze di altri uffici del giudice di pace e quella del Tribunale di Lodi n.
363/2000. questo Giudice, previa la concessione della richiesta di sospensione
della esecutorietà del verbale, fissava l’udienza del 7.6.2006 ordinando alla
resistente il deposito della documentazione riguardante il fatto. Si costituiva
per la Polizia Stradale la Prefettura di Genova, depositando la comparsa di
risposta con i vari allegati e contestando il ricorso perché infondato,
spiegando che gli apparecchia autovelox adoperati dagli agenti, alla loro
presenza, erano regolarmente omologati e che non era prevista la necessità
della taratura, non richiesta per la misurazione della velocità, non essendo
questa prevista fra le grandezze metrologiche riportate nel D.M. n. 591 del
30.11.1993 e succ. D.l. e non essendo stato ancora identificato in Istituto
Metrologico cui conferire la competenza. All’udienza di discussione non
compariva il delegato del Prefetto che giustificava l’impedimento con necessità
di ufficio, chiedendo tuttavia al giudice di pace di decidere qualora avesse
ritenuto la causa matura per la decisione a tal fine ed insistendo nella
richiesta di rigetto della domanda. Il giudice invitava il procuratore del
ricorrente a discutere la causa. Quest’ultimo vi provvedeva riportando a
verbale i motivi del ricorso e la richiesta di annullamento del verbale. Sulle
conclusioni risultanti dagli atti ed a verbale, il giudice decideva come da
dispositivo che leggeva in aula. Motivi del decidere Il
ricorso del Sig. XXXXXXX è fondato e sarà accolto dal Giudice. La prefettura di
Genova, attraverso la copiosa documentazione depositata con la comparsa di
risposta, ha chiesto al giudice di respingere la domanda in quanto essa,
nell’applicazione delle norme contenute nei decreti ministeriali e degli uffici
addetti alla materia, sostiene che gli apparecchi rilevatori della velocità,
omologati e revisionati ed adoperati in presenza degli agenti accertatori, non
hanno bisogno di taratura; non essendo tale misura prevista tra le grandezze
metrologiche riportate in alcuni decreti legislativi, citati nella comparsa di
risposta. Il giudicante, che in passato ha accolto tali motivi di difesa,
recentemente non è più convinto della loro fondatezza giuridica; e confortato
da altre sentenze di accoglimento di analoghe domande da parte di altri uffici,
con le sue decisioni n. 115/2006 e 120/2006, si è recentemente uniformato alle
dette sentenze; motivandole nel senso che la rilevazione della velocità a mezzo
apparecchiature elettroniche deve essere condotta secondo rigorose procedure
“accertabili” e non lasciare al libero arbitrio e totale discrezionalità degli
agenti accertatori. Lo stesso C.d.s. all’art. 345 del reg. prevede che le
apparecchiature in questione devono essere costruite in modo da raggiungere lo
scopo di verificare la velocità dei veicoli in modo chiaro ed accertabile. Ciò
viene confermato da quanto disposto dal decreto Dir. Gen. Della motorizzazione
n. 1123 che all’art. 4 prevede specificatamente che “ gli organi di P.S. che
utilizzano il dispositivo autovelox 104/C2 sono tenuti a verifiche periodiche
di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso
il Ministero e comunque, con un intervallo non superiore ad un anno”. Aggiunge
il giudicante che tale verifica deve essere necessariamente riportata anche nel
verbale di contestazione insieme a quella, come avviene, della perfetta
funzionalità dell’apparecchio. Quanto detto ai fini della indispensabile
trasparenza nei riguardi del cittadino, anche per la tutela del suo diritto di
difesa. È stato dimostrato, nel corso di istruttorie riguardanti casi similari
a quello che stiamo esaminando, che sopralluoghi disposti dal giudice ed
effettuati da CTU hanno accertato che gli apparecchi non sottoposti alla
taratura, hanno rilevato degli scostamenti tra la velocità del veicolo e quella
accertata nella misura del 15-20%, ben lontana dalla tolleranza che viene
applicata nella misura del 5% nei verbali che contestano l’eccesso di velocità.
Questa considerazione di per se stessa giustifica la preoccupazione che, in
caso di errata misurazione della velocità, potrebbe trovare applicazione la più
severa sanzione prevista dall’art. 142/9 con l’automatica aggiunta di quelle
accessorie anziché quella più mite di cui all’art. 142/8. inoltre, mentre negli
altri paesi della Comunità Europea la taratura è eseguita presso istituti
metrologici accreditati, nel nostro paese, come notorio e riferito dagli organi
di stampa, ciò ancora ed inspiegabilmente non avviene; nonostante l’esistenza
del SIT, Servizio di Taratura, al quale non è stato ancora dato incarico di
precedere all’incombenza. Le numerose recenti circolari ministeriali e le
copiose sentenze e meno recenti, in particolare quella richiamata da
ricorrente, del Tribunale di Lodi n. 363/2000 hanno convinto il giudicante
della fondatezza del ricorso; in quanto non vi è certezza, in mancanza della
taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità
impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata
nel verbale. Infatti è da ritenersi che la taratura è l’unico modo per
correggere eventuali errori e per verificare che l’incertezza della misurazione
della velocità sia contenuta entro i limiti previsti. L’accoglimento della
domanda non comporterà per la resistente il pagamento delle spese di giudizio
che il giudice, per giusti motivi di convenienza ed opportunità, compenserà integralmente. PER QUESTI MOTIVI ACCOGLIE la domanda di XXXXXXX ed ANNULLA il Verbale della Polizia
Stradale di Genova opposto. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così
deciso in Recco 7.6.2006. |
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