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da Altalex - Autovelox: annullamento della multa per mancata taratura dell’apparecchio

Giudice di Pace Recco, sentenza del 07 giugno 2006

 ...non vi è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale. Infatti è da ritenersi che la taratura è l’unico modo per correggere eventuali errori e per verificare che l’incertezza della misurazione della velocità sia contenuta entro i limiti previsti”.

Con tale enunciazione di principio il Giudice di Pace di Recco si è uniformato a quello che sembra, ad oggi, il prevalente indirizzo delle corti di merito, in tema di contravvenzioni elevate per eccesso dei limiti di velocità misurate con le apparecchiature elettroniche comunemente denominate “autovelox” (si vedano nello stesso senso, solo per fare alcuni esempi, Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.; in senso contrario, anche qui ex plurimis, Giudice di Pace di Taranto, 24 maggio 2006, secondo cui, nonostante la non completa attendibilità della misurazione effettuata, si può escludere che un’effettiva taratura dello strumento avrebbe potuto escludere la sussistenza della violazione, visto che la velocità rilevata era del 50% superiore a quella consentita).

Nella sostanza, il principio qui ribadito è che una rilevazione che sia stata eseguita con apparecchio non debitamente tarato, non può essere considerata attendibile con riguardo alla effettiva velocità misurata e, pertanto, non può offrire certezza né della avvenuta violazione del limite imposto, né, tantomeno, della gravità della eventuale violazione – in base alla quale, come è noto, si determinerà l’entità della sanzione.

Tale orientamento, a ben vedere, prende le mosse dalla sentenza del Tribunale di Lodi, 22.05.2000 – non a caso richiamata anche nella pronuncia in commento – cui merita accennare brevemente.

In quella occasione, in seguito all’elevazione di una contravvenzione per eccesso di velocità, rilevata a mezzo autovelox mod. 104/C-2, il sig. C. P. decise di rivolgersi alla Magistratura all’epoca competente, contestando la mancanza di adeguata taratura dell’apparecchio utilizzato per i rilievi. In detta sede, venne disposta perizia tecnica d’Ufficio sull’autovelox – cui anche la sentenza in commento ammette di attenersi – le cui conclusioni portarono il Tribunale ad affermare che:

1. uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;

2. nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste;

3. non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali;

4. in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione;

5. tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.

A ben vedere, tali conclusioni – pur se elaborate in relazione ad uno specifico apparecchio – sembrerebbero applicabili a qualsiasi modello di autovelox o photored.

Ciò premesso, merita ora spostare l’attenzione al complesso meccanismo che la legge n. 273 dell’11 agosto 1991 di “Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura” ha introdotto nel nostro paese al fine di assicurare attendibilità e certezza alla taratura degli strumenti elettronici.

L’applicazione pratica della legge passa attraverso una specifica procedura che coinvolge i cc.dd. Istituti Metrologici Nazionali, recentemente accorpati in un unico ente, denominato Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM), presso i quali si elaborano le grandezze di riferimento su cui, successivamente, i Centri SIT (Servizio di Taratura in Italia ) effettueranno la taratura degli strumenti con emissione dei relativi Certificati di Taratura (Certificati SIT). Questa è, in effetti, l’unica via per ottenere la c.d. “riferibilità” e l’attendibilità degli strumenti sottoposti a verifica, prevista nelle norme UNI 30012 e UNI 10012, direttamente applicabili nel nostro paese.

Tuttavia, va detto che, mentre in molti altri paesi europei e non – quali Francia, Inghilterra, Germania – gli autovelox vengono regolarmente tarati presso gli Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai nostri Centri SIT, e riconosciuti in ambito Europeo da accordi multilaterali di cui anche l’Italia è firmataria, nel nostro paese, ad oggi, non ci sono Centri SIT accreditati per la taratura degli Autovelox / photored. Va da sé, quindi, che nessuno di detti strumenti è conforme a quanto richiesto da norme e leggi vigenti, atteso che le richiamate verifiche dovrebbero essere riportate anche sul verbale di contestazione così come quelle di perfetta funzionalità dell’apparecchio. Cioè, stando alle conclusioni della accennata CTU, nessuno degli strumenti elettronici utilizzati è in grado di fornire la dovuta certezza con riguardo alle misurazioni effettuate.

A ciò si aggiunga, inoltre, la previsione dell’art. 345 del regolamento di attuazione al Nuovo Codice della Strada – recante “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità – in base alla quale, da un lato, “le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente” e, dall’altro, tali “singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”, fissando, inoltre, un margine di tolleranza, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, nella misura del 5%, con un minimo di 5km/h da sottrarsi al valore rilevato.

Orbene, alla luce di quanto appena esposto, è facile capire come vengano a cadere le eccezioni sollevate nel caso de quo dalla Prefettura di Genova, secondo la quale l’apparecchiatura impiegata nelle misurazioni, omologata, revisionata ed adoperata in presenza degli agenti accertatori, non avrebbe bisogno di taratura. In definitiva, quindi, in assenza di una prova certa della avvenuta infrazione alle norme di legge o anche solo della entità di tale eventuale violazione, il Giudice di Pace investito della questione accoglie il ricorso, annullando il Verbale di Polizia Stradale, in ossequio a principi fondamentali di garanzia e trasparenza nei confronti del cittadino e di tutela del suo diritto di difesa.

(Altalex, 1 agosto 2006. Nota di Marco Contini)


GIUDICE DI PACE
RECCO
Sentenza 7 giugno 2006.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RECCO

Nella persona dell’Avv. Rodolfo Longo Alaimo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso ex art. 22 L. 689/81 di XXXXXXX, residente in Xxxxxxx, domiciliato nella cancelleria, rappresentato dall’Avv. Francesca Mazzoni per delega posta in calce all’atto. RICORRENTE

Contro

MININTERNO – Polizia Stradale di Genova, rappresentata dal Prefetto di Genova, con delega contenuta nella comparsa di costituzione e risposta. RESISTENTE

Conclusioni. Le parti concludevano come nei rispettivi atti, rispettivamente per l’accoglimento ed il rigetto del ricorso, entrambe con vittoria delle spese di giudizio.

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso regolarmente depositato nella cancelleria, il XXXXXXX, attraverso il proprio procuratore chiedeva al giudice di annullare, previa la sospensione della esecutorietà, il verbale di Polizia Stradale di Genova che gli aveva contestato la violazione dell’art. 142/9 del C.d.s. commessa in data 14.10.2005 sull’autostrada A/12 in località Recco e rilevata con l’apparecchio autovelox 104/C2 1552, applicando la sanzione pecuniaria prevista e quella accessoria della detrazione di punti dalla patente di guida. Sosteneva il ricorrente la nullità del verbale per inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica dell’accertamento, per mancanza della omologazione e della taratura dell’apparecchiatura. Richiamava ai fini dell’accoglimento del ricorso diverse sentenze di altri uffici del giudice di pace e quella del Tribunale di Lodi n. 363/2000. questo Giudice, previa la concessione della richiesta di sospensione della esecutorietà del verbale, fissava l’udienza del 7.6.2006 ordinando alla resistente il deposito della documentazione riguardante il fatto. Si costituiva per la Polizia Stradale la Prefettura di Genova, depositando la comparsa di risposta con i vari allegati e contestando il ricorso perché infondato, spiegando che gli apparecchia autovelox adoperati dagli agenti, alla loro presenza, erano regolarmente omologati e che non era prevista la necessità della taratura, non richiesta per la misurazione della velocità, non essendo questa prevista fra le grandezze metrologiche riportate nel D.M. n. 591 del 30.11.1993 e succ. D.l. e non essendo stato ancora identificato in Istituto Metrologico cui conferire la competenza. All’udienza di discussione non compariva il delegato del Prefetto che giustificava l’impedimento con necessità di ufficio, chiedendo tuttavia al giudice di pace di decidere qualora avesse ritenuto la causa matura per la decisione a tal fine ed insistendo nella richiesta di rigetto della domanda. Il giudice invitava il procuratore del ricorrente a discutere la causa. Quest’ultimo vi provvedeva riportando a verbale i motivi del ricorso e la richiesta di annullamento del verbale. Sulle conclusioni risultanti dagli atti ed a verbale, il giudice decideva come da dispositivo che leggeva in aula.

Motivi del decidere

Il ricorso del Sig. XXXXXXX è fondato e sarà accolto dal Giudice. La prefettura di Genova, attraverso la copiosa documentazione depositata con la comparsa di risposta, ha chiesto al giudice di respingere la domanda in quanto essa, nell’applicazione delle norme contenute nei decreti ministeriali e degli uffici addetti alla materia, sostiene che gli apparecchi rilevatori della velocità, omologati e revisionati ed adoperati in presenza degli agenti accertatori, non hanno bisogno di taratura; non essendo tale misura prevista tra le grandezze metrologiche riportate in alcuni decreti legislativi, citati nella comparsa di risposta. Il giudicante, che in passato ha accolto tali motivi di difesa, recentemente non è più convinto della loro fondatezza giuridica; e confortato da altre sentenze di accoglimento di analoghe domande da parte di altri uffici, con le sue decisioni n. 115/2006 e 120/2006, si è recentemente uniformato alle dette sentenze; motivandole nel senso che la rilevazione della velocità a mezzo apparecchiature elettroniche deve essere condotta secondo rigorose procedure “accertabili” e non lasciare al libero arbitrio e totale discrezionalità degli agenti accertatori. Lo stesso C.d.s. all’art. 345 del reg. prevede che le apparecchiature in questione devono essere costruite in modo da raggiungere lo scopo di verificare la velocità dei veicoli in modo chiaro ed accertabile. Ciò viene confermato da quanto disposto dal decreto Dir. Gen. Della motorizzazione n. 1123 che all’art. 4 prevede specificatamente che “ gli organi di P.S. che utilizzano il dispositivo autovelox 104/C2 sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso il Ministero e comunque, con un intervallo non superiore ad un anno”. Aggiunge il giudicante che tale verifica deve essere necessariamente riportata anche nel verbale di contestazione insieme a quella, come avviene, della perfetta funzionalità dell’apparecchio. Quanto detto ai fini della indispensabile trasparenza nei riguardi del cittadino, anche per la tutela del suo diritto di difesa. È stato dimostrato, nel corso di istruttorie riguardanti casi similari a quello che stiamo esaminando, che sopralluoghi disposti dal giudice ed effettuati da CTU hanno accertato che gli apparecchi non sottoposti alla taratura, hanno rilevato degli scostamenti tra la velocità del veicolo e quella accertata nella misura del 15-20%, ben lontana dalla tolleranza che viene applicata nella misura del 5% nei verbali che contestano l’eccesso di velocità. Questa considerazione di per se stessa giustifica la preoccupazione che, in caso di errata misurazione della velocità, potrebbe trovare applicazione la più severa sanzione prevista dall’art. 142/9 con l’automatica aggiunta di quelle accessorie anziché quella più mite di cui all’art. 142/8. inoltre, mentre negli altri paesi della Comunità Europea la taratura è eseguita presso istituti metrologici accreditati, nel nostro paese, come notorio e riferito dagli organi di stampa, ciò ancora ed inspiegabilmente non avviene; nonostante l’esistenza del SIT, Servizio di Taratura, al quale non è stato ancora dato incarico di precedere all’incombenza. Le numerose recenti circolari ministeriali e le copiose sentenze e meno recenti, in particolare quella richiamata da ricorrente, del Tribunale di Lodi n. 363/2000 hanno convinto il giudicante della fondatezza del ricorso; in quanto non vi è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale. Infatti è da ritenersi che la taratura è l’unico modo per correggere eventuali errori e per verificare che l’incertezza della misurazione della velocità sia contenuta entro i limiti previsti. L’accoglimento della domanda non comporterà per la resistente il pagamento delle spese di giudizio che il giudice, per giusti motivi di convenienza ed opportunità, compenserà integralmente.

PER QUESTI MOTIVI
IL GIUDICE DI PACE DI RECCO

ACCOGLIE la domanda di XXXXXXX ed ANNULLA il Verbale della Polizia Stradale di Genova opposto. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Recco 7.6.2006.


© asaps.it
Mercoledì, 02 Agosto 2006
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