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L’articolo 15 del Decreto Legislativo 05-02-1997 n. 22 (Decreto
Ronchi) dispone che durante il trasporto effettuato da enti o imprese
i rifiuti devono essere accompagnati da un apposito formulario di identificazione
dal quale si evincono:
• nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
• origine, tipologia e quantità del rifiuto;
• impianto di destinazione;
• data e percorso dell’instradamento;
• nome ed indirizzo del destinatario.
Si precisa che il formulario di identificazione deve essere redatto in
4 esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti
e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, mentre le
altre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite
una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne
una al detentore (deve giungere entro 3 mesi dalla data di conferimento
del rifiuto).
Le copie del formulario di identificazione dei rifiuti devono essere conservate
per 5 anni e prima dell’emissione devono essere numerati e vidimati
dall’ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
Con l’emanazione del D.M. 01 aprile 1998 n. 145 "Regolamento recante
la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento
dei rifiuti….." è stato disciplinato che:
a) il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario
a ricalco, dal produttore o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che
effettua il trasporto; inoltre qualora siano utilizzati strumenti informatici
i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
b) i formulari di identificazione devono essere numerati progressivamente
anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti
dalle tipografie autorizzate dal ministero delle finanze, dove gli estremi
delle autorizzazioni devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati,
unitamente ai dati identificativi della tipografia;
c) i formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri
di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi
identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di
carico e scarico in corrispondenza all’annotazione relativa ai rifiuti
oggetto del trasporto ed il numero progressivo del registro di carico
e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul
formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi (la descrizione
tecnica di cui al D.M. 145/98 riporta quanto segue: "in alto a destra
del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici
di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di
ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di
carico e scarico in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti
cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che
corrisponde all’annotazione dei rifiuti medesimi".
Nota: per ciascuna tipologia di rifiuto individuabile attraverso
il codice CER o dalla descrizione, deve essere redatto il formulario;
inoltre fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose,
il formulario di identificazione dei rifiuti sostituisce gli altri documenti
di accompagnamento dei rifiuti.
Premesso ciò, si precisa che il formulario di identificazione dei
rifiuti non sostituisce il documento di trasporto previsto dalla normativa
ADR (nell’unità di trasporto caricata con merci pericolose
dovranno trovarsi a bordo una serie di documenti di cui in via principale
il D.D.T. che deve obbligatoriamente contenere una serie di informazioni
per ogni materia ad oggetto pericoloso e che per la sua mancanza o anche
solo di una voce richiesta, ovvero per la violazione di uno dei predetti
obblighi o prescrizioni, ricorre la violazione di cui all’articolo 168/9°bis
del Codice della Strada con sanzione pecuniaria da € 357,00,
nonché la decurtazione di punti 02 dalla patente di guida); inoltre
durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano
gli imballaggi e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi (sul mezzo di
trasporto deve essere apposta, sulla parte posteriore lato destro, un
targa metallica quadrangolare con lato di cm 40 a fondo giallo che deve
riportare la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm
15 e con larghezza di marcatura di cm 3), nonché le norme tecniche
che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.
Nel caso in cui il trasporto riguardi fanghi di cui al Decreto Legislativo
27 gennaio 1992 n. 99, recante "attuazione della direttiva 86/278/CEE
concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura", al formulario di identificazione
dei rifiuti dovrà essere allegata la "scheda di accompagnamento"
prevista dall’articolo 13 del predetto decreto legislativo.
Il D.M. 01 aprile 1998 n. 145 ha stabilito un modello uniforme di formulario
di identificazione redatto in 5 sezioni e 11 caselle (per le quali si
deve procedere alla compilazione prima di effettuare il trasporto per
ogni richiesta indicata) di cui:
1. PRODUTTORE / DETENTORE (denominazione o ragione sociale dell’impresa
– codice fiscale dell’impresa – indirizzo dell’impianto o unità
locale di partenza del rifiuto – eventuale numero di iscrizione all’albo
delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti o autorizzazione
o estremi della denuncia di inizio di attività effettuata ai sensi
degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22)
2. DESTINATARIO (denominazione o ragione sociale dell’impresa –
codice fiscale – indirizzo dell’unità locale di destinazione
del rifiuto - eventuale numero di iscrizione all’albo delle imprese che
effettuano attività di gestione rifiuti o autorizzazione o estremi
della denuncia di inizio di attività effettuata ai sensi degli
articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22)
3. TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (denominazione o ragione sociale dell’impresa
– codice fiscale dell’impresa – indirizzo dell’impresa –
numero iscrizione all’albo delle imprese che effettuano attività
di gestione rifiuti; NOTA: "qualora si tratti di trasporto di rifiuti
non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi
i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione)
4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO (codice C.E.R. e nome codificato
del rifiuto – caratteristiche fisiche codificate: solido pulverulento,
solido non pulverulento, fangoso palabile, liquido – caratteristiche
codificate di pericolo proprie del singolo rifiuto "per i rifiuti
pericolosi")
5. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO (serve l’indicazione se il rifiuto
è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento e, nel caso
in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti necessarie per lo smaltimento in discarica)
6. QUANTITA’ ( deve essere espressa il chilogrammi o in litri in
partenza o da verificare a destino)
7. PERCORSO (il percorso dei rifiuti trasportati se diverso dal
più breve)
8. TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID (l’indicazione se il
rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID)
9. FIRME (PRODUTTORE/DETENTORE E TRASPORTATORE) (apporre la propri
firma per l’assunzione della responsabilità delle informazioni
riportate nel formulario)
10. MODALITA’ E MEZZO DI TRASPORTO (trascrivere il cognome e nome
del conducente, l’identificativo del mezzo di trasporto, la data e l’ora
di partenza)
11. RISERVATO AL DESTINATARIO (il destinatario dei rifiuti dovrà
indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e,
nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché
la data, l’ora e la firma)
NOTA: per ogni sezione e casella del formulario di identificazione
dei rifiuti, lo stesso D.M. 145/98 ha fornito una esaustiva descrizione
tecnica per una corretta compilazione.
Oltre alle predette richieste, il formulario di identificazione riporta
una voce che indica la zona destinata alla vidimazione dall’Autorità
competente, nonché un parte per le annotazioni.
Nella parte del formulario destinata alle annotazioni possono essere riportati:
- il caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario
perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto,
il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione;
- "produttore non soggetto all’obbligo del registro di carico e scarico
ai sensi dell’articolo 12/1° del Decreto Legislativo 22/97" qualora
il produttore non è obbligato a tenere il registro di carico e
scarico;
- variazioni nel trasporto nel caso in cui, per esigenze di servizio ed
a problemi tecnici, un trasporto di rifiuti viene effettuato dallo stesso
trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, vanno indicati
gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nome, codice fiscale,
n° autorizzazione Albo gestori) e dei diversi automezzi, il nominativo
del conducente e la firma di assunzione di responsabilità;
- per quanto riguarda il "trasporto misto" (gomma/nave; gomma/ferrovia)
deve essere indicata la tratta interessata dal trasporto ferroviario o
marittimo; inoltre vanno allegati al formulario di identificazione i documenti
previsti dalle norme che disciplinano queste tipologie di trasporto;
- in caso di "trasbordo parziale" del carico su un mezzo diverso
effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere
un nuovo formulario di identificazione relativo al quantitativo dei rifiuti
trasferito nel nuovo mezzo. Nel nuovo formulario, il trasportatore figurerà
come detentore del rifiuto ed alla voce "annotazioni" dovrà
essere indicato il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo
formulario ed il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario,
alla voce "annotazioni" andrà invece indicato il codice
alfanumerico del nuovo formulario e gli estremi identificativi del trasportatore
che prende in carico i rifiuti. In questo caso si precisa che al produttore
verrà restituita la quarta copia dei due formulari compilati.
OSSERVAZIONE: il legislatore ha affrontato questo problema introducendo
proprio una sezione dedicata alle annotazioni, al fine di sopperire eventuali
variazioni che per quanto siano giustificate, devono essere riportare
come annotazione sul formulario di identificazione dei rifiuti per evidenziare
con trasparenza tutte le operazioni di trasporto e di variazione agli
occhi degli operatori di polizia stradale che effettuano i controlli.
Si precisa che il formulario è stampato su carta idonea a garantire
che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la
leggibilità delle indicazioni apposte sull’altra facciata.
CHIARIMENTI: la circolare 04 agosto 1998 n° GAB/DEC/812/98 del
Ministero dell’Ambiente e Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
(pubblicata sulla G. U. R. I. n° 212 del 11 settembre 1998) denominata
"Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico
e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati
individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n.
145 e dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148" ha fornito una
chiara interpretazione della normativa per quanto riguarda proprio le
modalità di tenuta e di compilazione del formulario per trasporto
rifiuti.
Pertanto l’operatore di polizia stradale potrà sicuramente trovare
un valido aiuto in queste norme esplicative per quanto riguarda la gestione
ed il trasporto dei rifiuti, soprattutto laddove la predetta materia ci
appare oscura ed intessuta di una volontà non chiaramente recepibile
ed interpretabile.
ESENZIONI ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
La compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti non è
obbligatoria nei seguenti casi:
• trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce
il servizio pubblico;
• trasporto di rifiuti urbani effettuato al di fuori del territorio
di competenza (comune o associazione di comuni) dove viene gestito tale
servizio quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
1. i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento
indicati nell’atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani (pertanto il concessionario del servizio di raccolta
di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani deve
dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell’atto di affidamento
della gestione dal quale risulti, appunto, l’impianto cui sono destinati
i rifiuti);
2. il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato
direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta (mentre
il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a
un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal
formulario di identificazione) (vedi nota circolare 04 agosto 1998 n°
GAB/DEC/812/98 del Ministero dell’Ambiente e Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato);
• trasporto di rifiuti che non eccede la quantità di 30 chilogrammi
al giorno o 30 litri al giorno effettuato dal produttore dei rifiuti stessi
(limite introdotto dall’articolo 4 comma 23 della Legge 09 dicembre 1998
n. 426);
• attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuata dai
soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in
forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro
commercio;.
VIOLAZIONE
|
NORMA |
SANZIONE
|
COMPETENZA
|
Trasporto
di rifiuti
non
pericolosi senza il
prescritto formulario di
identificazione.
|
Artt.
15 e 52/3°
D.
Lgs. 22/97
|
Euro
3.098,74
|
Provincia
|
Trasporto
di rifiuti non pericolosi con formulario di identificazione
che indica dati incompleti o inesatti.
|
Artt.
15 e 52/3°
D.
Lgs. 22/97
|
Euro
3.098,74
|
Provincia
|
Trasporto
di rifiuti non pericolosi con formulario di identificazione
che
indica
dati incompleti
o
inesatti, ma tali da permettere la ricostruzione delle informazioni
dovute.
(questa
sanzione si può contestare solo per il trasporto di rifiuti
non pericolosi VEDI SENTENZA n. 1134 / 2000
Corte
di Cassazione)
|
Artt.
15 e 52/4°
D.
Lgs. 22/97
|
Euro
516,45
|
Provincia
|
Trasporto
di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario
di
identificazione.
(sequestro
penale del veicolo e dei rifiuti)
|
Artt.
15 e 52/3°
D.
Lgs. 22/97
|
PENALE
Art.
483 C.P.
(Falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
|
PROCURA
REPUBBLICA
|
Trasporto
di rifiuti pericolosi con formulario di identificazione
che indica dati incompleti
o
inesatti.
(sequestro
penale del veicolo e dei rifiuti)
|
Artt.
15 e 52/3°
D.
Lgs. 22/97
|
PENALE
Art.
483 C.P.
(Falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
|
PROCURA
REPUBBLICA
|
SENTENZA:
la sentenza 04 maggio 2000 n. 1134 della Corte di Cassazione – III
Sezione Penale per quanto riguarda la compilazione del formulario ha interpretato
che: "in via di principio il trasporto di rifiuti pericolosi è
assoggettato dalla legge (articolo 15 e 52, comma 3 D. Lgs. N. 22/1997)
a particolari cautele: occorre un preciso formulario di identificazione
che consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto
pericoloso, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto
di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali,
percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati,
quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari). …. omissis
….. la Corte non può non registrare che la normativa vigente
esige non solo la presenza del formulario di identificazione, ma che esso
sia completo ed esatto. In mancanza di formulario o di sua incompletezza
od inesattezza è previsto un sistema sanzionatorio differenziato:
sanzioni amministrative per i rifiuti non pericolosi; sanzione penale
per i rifiuti pericolosi (siano essi urbani o speciali). Questa Corte
ritiene non applicabile ai rifiuti pericolosi trasportati, l’articolo
52, comma 4 D. Lgs. N. 22/1997, per varie ragioni:
a) perché la norma introduce una semplice attenuazione della misura
della sanzione amministrativa e non appare ispirata dalla intenzione di
una depenalizzazione per il trasporto dei rifiuti pericolosi carenti di
formulario o con formulari incompleti ed inesatti;
b) perché il particolare rigore sanzionatorio penale, nel caso
di trasporto di rifiuti pericolosi, si traduce nel richiamo "quoad
poenam" del delitto ex articolo 483 c. p. , implicante una falsa
attestazione da parte di un soggetto al quale incombe un particolare dovere
giuridico di dire la verità;
c) perché l’articolo 52, 3° comma D. Lgs. N. 22/1997 parifica
"quoad poenam" il trattamento sanzionatorio del trasporto di
rifiuti pericolosi (senza formulario o con formulario inesatto o incompleto)
alle condotte di falsificazioni di certificati di analisi dei rifiuti
o di uso di essi, dimostrando con ciò di considerare essenziale
e formale ogni prescrizione del formulario medesimo".
"In fine la Corte rileva che la obbligatorietà della confisca
del mezzo di trasporto dei rifiuti ex articolo 53, 2° comma D. Lgs.
22/1997 per il caso di condanna o di patteggiamento, non esclude la possibilità
del sequestro, con finalità probatoria, trattandosi pur sempre
di strumento per la commissione del reato".
PRECISAZIONE: tutte le
violazioni penali sono di competenza del giudice unico, ovvero della Procura
della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove ha avuto inizio il
trasporto.
I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alla Provincia
del luogo dove sono state accertate le violazioni (eventuali ricorsi devono
essere presentati con le modalità stabilite dalla Legge 689/81al
Presidente della stessa provincia di competenza).
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NOTE OPERATIVE
1. Qualora via sia, per motivi eccezionali, un trasbordo parziale o totale
del carico di rifiuti trasportato, il trasportatore è obbligato
ad emettere un nuovo formulario di identificazione dei rifiuti per quanto
riguarda il quantitativo dei rifiuti trasferiti nel nuovo veicolo, nonché
annotare il motivo del trasbordo.
2. Non possono essere effettuati durante lo stesso viaggio più
prelievi di rifiuti presso una serie di produttori o detentori in quanto
il viaggio del trasportatore deve essere unico, ovvero un unico trasporto
di rifiuti dal luogo di prelevamento a quello di destinazione (eccezioni:
es. l’ autospurgo).
APPLICAZIONE DEL D. M. 05 FEBBRAIO 1998
Con l’applicazione del Decreto Ministeriale 05 febbraio 1998 "Individuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22"
sono state introdotte una serie di forme di "recupero" di cui
in particolare quella di materia, ovvero:
• "le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio
e di recupero di materia individuati nell’allegato 1 del D.M. 05/02/1998
devono garantire l’ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie
prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa
tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate.
In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie
ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente
decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a
quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie
prime vergini";
• "restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie
prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di
recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo
nei cicli di consumo e di produzione".
NOTA: le materie indicate nell’allegato 1 del D. M. 05/02/1998 (rifiuti
NON pericolosi dai quali mediante specifiche attività di recupero
è possibile ottenere prodotti, materie prime e materie prime secondarie)
destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo
e di produzione non sono più sottoposte al regime normativo dei
rifiuti (perciò non esiste più l’obbligo della compilazione
del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti).
Per quanto riguarda i rifiuti da demolizione, per essere riutilizzati,
devono essere trattati in appositi impianti di frantumazione, selezione
e classificazione; infatti il predetto decreto ministeriale da questa
possibilità laddove per quanto riguarda le attività di recupero
prevede: "….fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse
di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della
frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di
frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata……".
Esempio: con la frantumazione del cemento armato si separa la parte metallica
da quella cementizia; ecc..
Nasce così la tecnologia R. O. S. E. (Recupero Omogeneizzato Scarti
Edilizi). Un esempio pratico potrà meglio chiarire l’applicazione
del D.M. 05/02/1998 per quanto riguarda la compilazione del formulario
durante il trasporto di "rifiuti":
• i rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile
che vengono trasportati dal produttore ad una impresa autorizzata ad esercitare
attività di recupero rifiuti (vedi D. Lgs. 22/97) rimangono sottoposti
al regime dei rifiuti, pertanto dovrà essere redatto dal trasportatore
l’apposito formulario di identificazione;
• i rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile
che vengono trasportati dal produttore direttamente in modo effettivo
ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o produzione (una fonderia,
ecc.) sono esclusi totalmente dal regime dei rifiuti in quanto trattati
come materie di origine primaria e pertanto il trasportatore NON deve
compilare il formulario di identificazione.
L’allegato 1 del D.M. 05/02/1998 elenca una serie di rifiuti non pericolosi
per il recupero di cui:
1) Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta
2) Rifiuti di vetro in forma non disperdibile
3) Rifiuti di metallo e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile
4) Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione
dei metalli
5) Altri rifiuti contenenti metalli (parti di autoveicoli, di veicoli
a motore, di rimorchi, ecc.)
6) Rifiuti di plastiche
7) Rifiuti ceramici e inerti
8) Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall’utilizzo del cuoio
e rifiuti tessili
9) Rifiuti di legno e sughero
10) Rifiuti solidi di caucciù e gomma
11) Rifiuti derivati dall’industria agroalimentare
12) Fanghi
13) Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono
a loro volta contenere metalli o materie organiche
14) Rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi per
la produzione di CDR
15) Rifiuti recuperabili mediante procedimenti di digestione anaerobica
16) Rifiuti compostabili
17) Rifiuti recuperabili con processi di pirolisi e massificazione
18) Rifiuti destinati alla produzione di fertilizzanti
NOTA: Se durante
il controllo non è possibile accertare la destinazione del carico
trasportato, sicuramente nulla ci impedirà di effettuare un successivo
controllo presso il luogo di destinazione dichiarato dal conducente, al
fine di verificare se esistono gli estremi per l’esenzione dell’emissione
del formulario di identificazione.
I M P O R T A N T E
Quando l’operatore di polizia stradale contesta gli articoli 15 e 52/3°
del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22 per la mancata compilazione
del formulario di identificazione per rifiuti non pericolosi dovrà
intimare, ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, al conducente
del veicolo di fornire entro un determinato periodo (generico 10 giorni)
la prova dell’avvenuto conferimento presso un centro di raccolta.
OSSERVAZIONI: se l’operatore si limita solo alla contestazione
della predetta violazione non saprà mai che fine faranno i rifiuti
trasportati, ovvero sicuramente il conducente del veicolo, con molta probabilità,
potrà scaricarli abusivamente lungo un fossato/scarpata senza preoccuparsi
del loro conferimento.
Mentre, se con la contestazione dell’articolo 52/3° D. Lgs. 22/97
al conducente viene intimato di fornire una idonea documentazione comprovante
il conferimento dei rifiuti, sarà sicuramente costretto a compilare
il formulario di identificazione e procedere direttamente al conferimento
presso un centro di raccolta.
Qualora il conducente non ottempera all’obbligo di presentare ad un comando
di polizia la documentazione richiesta, si dovrà procedere ai sensi
dell’articolo 650 del Codice Penale, escutendo lo stesso al fine di verificare
la destinazione finale dei rifiuti trasportati ed oggetto della violazione.
Per quanto riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario,
oltre alla contestazione degli articoli 15 e 52/3° del D. Lgs. 22/97
a cui si collegano le sanzioni penali di cui all’articolo 483 del Codice
Penale, l’operatore di polizia stradale dovrà procedere al sequestro
penale del veicolo e del suo carico in quanto oggetto di confisca obbligatoria
ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 22/97, nonché ricevere eventuali
dichiarazioni dal conducente del veicolo (indagato) ai sensi dell’articolo
350/7° del Codice di Procedura Penale al fine di verificare l’identità
della persona che ha disposto il trasporto, il destinatario, il produttore
dei rifiuti, il luogo di partenza, il tipo di rifiuti trasportati e la
quantità, ecc. (ed ogni altra notizia utile ai fini delle indagini
di Polizia Giudiziaria).
PRECISAZIONE: con l’entrata in vigore il 01 gennaio 2002 del nuovo
catalogo dei rifiuti CER, costituito da un unico elenco di rifiuti non
pericolosi e pericolosi, si devono fare attente considerazioni.
Prima di tutto l’attribuzione della pericolosità nel nuovo catalogo
deriva dalla applicazione di due criteri distinti:
1. rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco di fianco al numero
CER (*) in quanto sono stati ritenuti che gli stessi presentino una o
più caratteristiche indicate nell’allegato III della Direttiva
91/689/CE:
2. particolari tipologie di rifiuti definiti "pericolosi" in
riferimento generico o specifico a sostanze pericolose presenti in essi,
la cui concentrazione supera un determinato valore.
Ai codice CER di questi rifiuti corrispondono codici di rifiuti non pericolosi
che prendono il nome di codici a specchio (proprio in riferimento alla
concentrazione delle sostanze pericolose presenti in essi).
NOTA: visto la particolarità del trasporto di certe tipologie di
rifiuti (es. rifiuti con codice CER a specchio) è consigliabile
per l’operatore di polizia stradale richiedere sul posto del controllo
l’intervento del personale dell’ARPA, al fine di verificare l’esatta caratteristica
del rifiuto, senza prendere iniziative individuali e soprattutto senza
entrare in contatto fisico con il presumibile rifiuto pericoloso trasportato
(tutela dell’incolumità dell’operatore).
Opportuno sarà anche effettuare alcuni fotogrammi nell’ipotesi
di contestazioni al D. Lgs. 22/97 per quanto riguarda il trasporto di
rifiuti pericolosi (sanzioni penali)
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