Lunedì 23 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

RESPONSABILITA’ AUTOMOBILISTICA
Sentenze in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa - VELOCITÀ: IL TELELASER È OMOLOGATO PER VENT’ANNI

a cura di Ugo Terracciano

RESPONSABILITA’ AUTOMOBILISTICA
Sentenze in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa

VELOCITA’: IL TELELASER E’ OMOLOGATO PER VENT’ANNI

a cura di Ugo Terracciano*

(Asaps) Brutte notizie per i contestatori del telelaser: una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.12841 del 30 maggio 2006) ha sottratto un altro argomento agli irriducibili detrattori del sistema elettronico di misurazione della velocità.

Per dimostrare che questi aggeggi (telelaser LTI 20-20) sono inaffidabili e che le multe che discendono dalle loro improbabili misurazioni sono da cestinare, i ricorrenti ed i loro avvocati ne hanno pensate di tutti i tipi, spesso ascoltati benevolmente dai giudici di pace in ogni parte della penisola.. Non è successa la stessa cosa davanti al giudice di pace di Firenze che decidendo sul ricorso di un automobilista beccato a velocità non consentita, proprio da un apparecchio del genere, l’aveva rigettato dando ragione alla polizia municipale. Il processo non poteva avere altro esito dal momento che il verbale era stato redatto dai vigili secondo le regole, la mancata contestazione immediata era stata giustificata in maniera plausibile e la notifica eseguita a rigor di codice. Certo che è strano, nell’epoca della tecnologia avanzata, in un mondo dove al posto delle lettere si spediscono le e-mail, le automobili funzionano grazie a schede elettroniche, le bilance del supermercato non hanno più la lancetta ma il display, lo scontrino viene battuto con la rilevazione laser del codice a barre, che ad essere di dubbia precisione siano solo i misuratori di velocità. Ma tant’è, per cui avuto torto davanti al giudice territoriale, il ricorrente è andato in Cassazione: tra i vari motivi, l’omologazione del telelaser (un cavallo di battaglia di molti legali in sede di formulazione dei ricorsi). Secondo il ricorrente il provvedimento di omologa aveva durata limitata, anzi secondo le regole dettate dal Ministero competente era già scaduto. Del resto lo sanno tutti, e vale anche per i formaggini, che la scadenza indicata sul prodotto ne determina la estromissione dal mercato. Ma il terlelaser non si compra al supermercato ed il decreto di omologazione dura vent’anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione come stabilito con D.M. 29.10.97. Proprio il Ministero competente, interpellato dal giudice di pace, ha risposto che, all’art. 3 del menzionato decreto, è previsto che le apparecchiature commercializzate entro l’1.3.2000 sono dichiarate idonee all’impiego anche oltre tale data entro i limiti temporali dei cui al D.M. 28.10.97. In altri termini, possono essere utilizzati per vent’anni ed è inutile pensare di poter dimostrare l’inaffidabilità dell’apparecchio elettronico sulla scorta della longevità dei provvedimenti burocratici di omologazione. Del resto nell’era della tecnologia avanzata, può essere un pezzo di carta a mettere in dubbio le conquiste del progresso?.

 


CASSAZIONE – SENTENZA 30 MAGGIO 2006, N. 12841

Fatto e Diritto -Il Giudice di pace di Firenze con sentenza n. 398/03 ha rigettato l’opposizione proposta da O. L. avverso l’ordinanza n. R120089/01 del Prefetto di Firenze, notificata il 23.6.01, con la quale era respinto il ricorso avverso il verbale della Polizia Provinciale di Firenze n. 02854 di violazione dei limiti di velocità consentiti (l’art. 142, co. 8, CDS), accertata dalla Polizia Provinciale in data 1.3.01, sulla provinciale 12 in località Telente, e gli ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di £.254.030. Per la cassazione della decisione ricorre il predetto O. L., chiedendone l’annullamento in base a cinque motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90, per omessa specificazione in verbale di contravvenzione dei presupposti dì fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 203 e 204 CDS, per omessa spiegazione nell’ordinanza di ingiunzione delle ragioni della mancata contestazione immediata della violazione; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 384 Regolamento di esecuzione del CDS, per omessa specificazione della mancata contestazione immediata del verbale di contravvenzione; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.M. Lavori Pubblici n. 6025/98 in riferimento all’art. 1 D.M. LL.PP. n. 4199/97, in ordine al periodo di utilizzabilità di soli 15 mesi del misuratore di velocità LTI 2020, prorogato con il successivo decreto ministeriale sino al 1° marzo 2000; 5) la violazione e falsa applicazione della normativa UNI 30012-1993 (lett. d-motivi opp.).

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha fornito sufficiente risposta ai quesiti posti dall’opponente, specificando che l’ordinanza d’ingiunzione è stata emessa dal Prefetto nelle forme e nei termini prescritti dall’art. 204 CDS; che la mancata contestazione immediata della violazione fu determinata dall’eccessiva velocità tenuta dal motoveicolo, di tal che, trovandosi il medesimo a notevole distanza al momento del rilevamento dell’infrazione, non fu possibile fermarlo in tempo utile per la relativa contestazione, che il periodo di utilizzabilità del misuratore di velocità tipo telelaser LTI 20-20 è di venti anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione come stabilito con D.M. 29.10.97: il Ministero competente, interpellato dal giudice di pace, ha risposto che all’art. 3 del menzionato decreto è previsto che le apparecchiature commercializzate entro l’1.3.2000 sono dichiarate idonee all’impiego anche oltre tale data entro i limiti temporali dei cui al D.M. 28.10.97; l’ultimo motivo è inammissibile, presupponendo l’accertamento o, quanto meno, la dedotta prova della carenza di taratura dell’apparecchio utilizzato. Ne consegue il rigetto del ricorso. La mancata costituzione dell’intimato esonera dalla statuizione sulle spese del presente giudizio.

Per questi motiviLa Corte di Cassazione - rigetta il ricorso; nulla spese


 

* Funzionario della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna

Copyright © Asaps 2006
Vietata la riproduzione senza autorizzazione


© asaps.it
Venerdì, 04 Agosto 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK