RESPONSABILITA’
AUTOMOBILISTICA
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(Asaps) Brutte notizie per i
contestatori del telelaser: una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.12841 del 30 maggio 2006) ha
sottratto un altro argomento agli irriducibili detrattori del sistema elettronico
di misurazione della velocità. Per dimostrare che questi
aggeggi (telelaser LTI 20-20) sono inaffidabili e che le multe che discendono
dalle loro improbabili misurazioni sono da cestinare, i ricorrenti ed i loro
avvocati ne hanno pensate di tutti i tipi, spesso ascoltati benevolmente dai
giudici di pace in ogni parte della penisola.. Non è successa la stessa cosa
davanti al giudice di pace di Firenze che decidendo sul ricorso di un
automobilista beccato a velocità non consentita, proprio da un apparecchio del
genere, l’aveva rigettato dando ragione alla polizia municipale. Il processo
non poteva avere altro esito dal momento che il verbale era stato redatto dai
vigili secondo le regole, la mancata contestazione immediata era stata
giustificata in maniera plausibile e la notifica eseguita a rigor di codice.
Certo che è strano, nell’epoca della tecnologia avanzata, in un mondo dove al
posto delle lettere si spediscono le e-mail, le automobili funzionano grazie a
schede elettroniche, le bilance del supermercato non hanno più la lancetta ma
il display, lo scontrino viene battuto con la rilevazione laser del codice a
barre, che ad essere di dubbia precisione siano solo i misuratori di velocità.
Ma tant’è, per cui avuto torto davanti al giudice territoriale, il ricorrente è
andato in Cassazione: tra i vari motivi, l’omologazione del telelaser (un
cavallo di battaglia di molti legali in sede di formulazione dei ricorsi).
Secondo il ricorrente il provvedimento di omologa aveva durata limitata, anzi
secondo le regole dettate dal Ministero competente era già scaduto. Del resto
lo sanno tutti, e vale anche per i formaggini, che la scadenza indicata sul
prodotto ne determina la estromissione dal mercato. Ma il terlelaser non si
compra al supermercato ed il decreto di omologazione dura vent’anni dalla data del rilascio
dell’autorizzazione come stabilito con D.M. 29.10.97. Proprio il Ministero
competente, interpellato dal giudice di pace, ha risposto che, all’art. 3 del
menzionato decreto, è previsto che le apparecchiature commercializzate entro
l’1.3.2000 sono dichiarate idonee all’impiego anche oltre tale data entro i
limiti temporali dei cui al D.M. 28.10.97. In altri termini, possono essere
utilizzati per vent’anni ed è inutile pensare di poter dimostrare l’inaffidabilità
dell’apparecchio elettronico sulla scorta della longevità dei provvedimenti
burocratici di omologazione. Del resto nell’era della tecnologia avanzata, può
essere un pezzo di carta a mettere in dubbio le conquiste del progresso?. CASSAZIONE – SENTENZA 30
MAGGIO 2006, N. 12841
Fatto e Diritto -Il
Giudice di pace di Firenze con sentenza n. 398/03 ha rigettato l’opposizione
proposta da O. L. avverso l’ordinanza n. R120089/01 del Prefetto di Firenze,
notificata il 23.6.01, con la quale era respinto il ricorso avverso il verbale
della Polizia Provinciale di Firenze n. 02854 di violazione dei limiti di
velocità consentiti (l’art. 142, co. 8, CDS), accertata dalla Polizia
Provinciale in data 1.3.01, sulla provinciale 12 in località Telente, e gli ingiungeva
il pagamento della sanzione pecuniaria di £.254.030. Per la cassazione della
decisione ricorre il predetto O. L., chiedendone l’annullamento in base a
cinque motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90,
per omessa specificazione in verbale di contravvenzione dei presupposti dì
fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento; 2) violazione e falsa
applicazione degli artt. 201, 203 e 204 CDS, per omessa spiegazione
nell’ordinanza di ingiunzione delle ragioni della mancata contestazione
immediata della violazione; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 384
Regolamento di esecuzione del CDS, per omessa specificazione della mancata
contestazione immediata del verbale di contravvenzione; 4) violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 D.M. Lavori Pubblici n. 6025/98 in riferimento
all’art. 1 D.M. LL.PP. n. 4199/97, in ordine al periodo di utilizzabilità di
soli 15 mesi del misuratore di velocità LTI 2020, prorogato con il successivo
decreto ministeriale sino al 1° marzo 2000; 5) la violazione e falsa
applicazione della normativa UNI 30012-1993 (lett. d-motivi opp.). Il ricorso è infondato. La
sentenza impugnata ha fornito sufficiente risposta ai quesiti posti
dall’opponente, specificando che l’ordinanza d’ingiunzione è stata emessa dal
Prefetto nelle forme e nei termini prescritti dall’art. 204 CDS; che la mancata
contestazione immediata della violazione fu determinata dall’eccessiva velocità
tenuta dal motoveicolo, di tal che, trovandosi il medesimo a notevole distanza
al momento del rilevamento dell’infrazione, non fu possibile fermarlo in tempo
utile per la relativa contestazione, che il periodo di utilizzabilità del
misuratore di velocità tipo telelaser LTI 20-20 è di venti anni dalla data del
rilascio dell’autorizzazione come stabilito con D.M. 29.10.97: il Ministero
competente, interpellato dal giudice di pace, ha risposto che all’art. 3 del
menzionato decreto è previsto che le apparecchiature commercializzate entro
l’1.3.2000 sono dichiarate idonee all’impiego anche oltre tale data entro i
limiti temporali dei cui al D.M. 28.10.97; l’ultimo motivo è inammissibile,
presupponendo l’accertamento o, quanto meno, la dedotta prova della carenza di
taratura dell’apparecchio utilizzato. Ne consegue il rigetto del ricorso. La
mancata costituzione dell’intimato esonera dalla statuizione sulle spese del
presente giudizio. Per questi motivi – La
Corte di Cassazione - rigetta il ricorso; nulla spese
* Funzionario della
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