L’articolo 50 del Codice della
Strada definisce i velocipedi come veicoli con due o più ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi,
azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. La recente modifica
introdotta nel 2003 ha altresì classificato velocipedi le biciclette a pedalata
assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale
continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista
smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m. di
larghezza, 3 m. di lunghezza e 2,20 m. di altezza. Nota: Per
quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita, il Ministero dell’Interno
con una circolare del 10 luglio 2003 ha precisato che soltanto “entro i limiti
fissati dall’articolo 50 del Codice della Strada il mezzo, classificato
velocipede, è disciplinato dall’articolo 68 C.d.S. (caratteristiche costruttive
e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi) per quanto
riguarda le caratteristiche funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento
di cui deve disporre, e dall’articolo 182 C.d.S. per quanto riguarda i
comportamenti dei conducenti di velocipede durante la circolazione su strada”.
Quando invece viene superato uno di tali limiti prescrittivi, il veicolo è
classificato come ciclomotore . CARATTERISTICHE DEI VELOCIPEDI L’articolo 68 del Codice della
Strada determina le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i
dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi determinando che gli stessi
debbono essere muniti di: • per la circolazione: di
pneumatici; • per la frenatura: di un
dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed
efficace sulle rispettive ruote; • per le segnalazioni
acustiche: di un campanello; • per le segnalazioni visive:
anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di
catadiottri; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed
analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. Prescrizioni: 1. I dispositivi per le segnalazioni visive devono
essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’articolo 152
del Codice della Strada. 2. Le disposizioni previste per le segnalazioni
acustiche e visive non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante le
competizioni sportive. 3. I velocipedi possono essere equipaggiati per il
trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono
stabilite nel regolamento. DISPOSITIVI DI FRENATURA E DI
SEGNALAZIONE ACUSTICA DEI VELOCIPEDI I dispositivi indipendenti di
frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore dei
velocipedi, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione), sia sul
mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione. Il comando del freno può
essere tanto a mano quanto a pedale e la trasmissione fra comando e freni, può
essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con
sistemi di trasmissione idraulica. I predetti sistemi possono essere applicati
sia internamente che esternamente alle strutture del veicolo; inoltre il suono
del campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad
almeno 30 metri di distanza. DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
VISIVA DEI VELOCIPEDI Le caratteristiche dei
dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi sono: • Una luce anteriore consistente
in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una
altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da
terra ed orientato in modo che l’asse ottico incontri il terreno antistante il
velocipede a non oltre 20 metri. La luce emessa deve dare un
illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 metri avanti
al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione
sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per
detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a
sinistra di esso; inoltre in nessun punto dello schermo situato a 60 cm al
di sopra di detta orizzontale l’illuminazione deve superare 5 lux. • Una luce di posizione
posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, che deve trovarsi sul piano
di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore ad 1 metro,
comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio
luminoso diretto verso l’indietro, con l’asse orizzontale contenuto nel
suddetto piano di simmetria. La visibilità verso l’indietro deve essere
assicurata entro campo di +/- 15 gradi in verticale e di +/- 45 gradi in
orizzontale. L’intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05
candele entro un campo di +/- 10 gradi in verticale e di +/- 10 gradi in
orizzontale. • Un dispositivo
catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo
supporto con l’asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale
longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla
propagazione della luce tra il dispositivo e l’occhio dell’osservatore situato
nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e
l’altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con
angoli rispettivamente di +/- 45 gradi e di +/- 15 gradi. Il dispositivo deve
essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm. Da terra misurata tra
il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale
che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in
rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di
posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino
separate. • Quattro dispositivi
catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di
ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna
ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai
pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e
paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in
un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a otto.
I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di
luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli
d’incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati dall’appendice IV,
comma 1 del Regolamento del Codice della Strada; così pure devono essere
indicate le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi
catadiottrici a luce rossa e a luce gialla. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
DELLE ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI SUI VELOCIPEDI L’attrezzatura idonea, ai sensi
dell’articolo 68, comma 5 del Codice della Strada, al trasporto su un
velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito
seggiolino composto da: • sedile con schienale, • braccioli, • sistema
di fissaggio al velocipede, • sistema di sicurezza del
bambino. I braccioli:
possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al
fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di
età superiore ai quattro anni. Il seggiolino: è
realizzato e predisposto per l’installazione in modo che, anche durante il
trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per il
velocipede dall’articolo 50 del Codice della Strada, non sia ostacolata la
visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di
manovra da parte dello stesso. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni
illustrate per il montaggio e di indicazioni per l’uso atte a garantire il
trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Alle suddette istruzioni ed
indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del
seggiolino alle caratteristiche precedentemente fissate . Tale dichiarazione è
sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione
con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non
fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell’esercizio
della propria attività commerciale. Sul seggiolino sono impressi in modo
visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l’anno di produzione ed il nome
del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio
marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte
della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell’esercizio della propria
attività commerciale. Il sistema di sicurezza del
bambino: è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da
una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione
può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual
caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad
impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento. Il sistema di fissaggio: deve
garantire l’ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso,
lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il
montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono
idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg,
sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al
manubrio. In quest’ultimo caso, l’interasse tra gli agganci al manubrio non è
superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio
in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad
un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed
indicazioni d’uso del seggiolino, è evidenziata chiaramente la portata minima
del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in
condizioni di sicurezza. Sono consentiti i rimorchi per i
velocipedi tenendo conto delle seguenti condizioni: • la lunghezza del velocipede,
compreso il rimorchio, non deve superare 3 metri. • la larghezza massima totale
del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm. • l’altezza massima, compreso il
carico, non deve essere superiore a 1 metro. • la massa trasportabile, non
deve essere superiore a 50 kg. Nota: Per la circolazione notturna il
rimorchio deve essere equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva
posteriore e laterale previsti per i velocipedi. CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI Una
serie di prescrizioni che regolano la circolazione dei velocipedi sono
contemplate nell’articolo 182 del Codice della Strada di cui: • i ciclisti devono procedere su
una unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo
richiedano, mai affiancati in numero superiore a due; • quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia
minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. • i ciclisti devono avere libero
l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; • essi devono essere in grado in
ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la
massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. • ai ciclisti è vietato trainare
veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e
farsi trainare da altro veicolo. • i ciclisti devono condurre il
veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio
o di
pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza. • è vietato trasportare altre
persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e
attrezzato. • è consentito tuttavia al
conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età
opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all’articolo 68, comma 5
del Codice della Strada. • i velocipedi appositamente
costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente
devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da
quest’ultimo. Su questi ultimi veicoli non si possono trasportare più di
quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. • i velocipedi devono transitare
sulle piste loro riservate quando esistono. SANZIONI:
Chiunque viola le predette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento da Euro 21,00 a Euro 85,00; mentre la sanzione è da Euro 35,00 a
Euro 143,00 per i velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il
trasporto di altre persone oltre il conducente. *Ispettore Superiore
Polizia Stradale
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