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Corte di Cassazione 04/08/2006

Giurisprudenza di legittimità - Precedenza – Immissione nel flusso della circolazione – Comportamento del conducente del veicolo avente l’obbligo di dare la precedenza – Individuazione – Fattispecie in tema di veicolo immessosi nel traffico grazie alla precedenza attribuitagli di fatto da altro favorito

(Cass. Pen., sezione IV, 27 ottobre 2005, n. 39391)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Penale
Sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 39391

 
Precedenza – Immissione nel flusso della circolazione – Comportamento del conducente del veicolo avente l’obbligo di dare la precedenza – Individuazione – Fattispecie in tema di veicolo immessosi nel traffico grazie alla precedenza attribuitagli di fatto da altro favorito.

 
Il conducente di un veicolo che abbia l’obbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale non può limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non si siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l’attraverso del percorso. (Nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale pronunciata a carico del conducente di un veicolo che, avendo l’obbligo di dare la precedenza, si era immesso nella sede stradale, grazie alla precedenza attribuitagli di fatto da altro veicolo favorito, omettendo però di controllare il sopraggiungere di altri veicoli, dietro quest’ultimo, pure aventi diritto di precedenza: onde si era verificato un incidente con un motoveicolo che, pur improvvidamente, superando sulla sinistra il veicolo che si era fermato, aveva finito con il collidere con il veicolo dell’imputato) .    

 

Svolgimento del processo e motivo della decisione. – La Corte osserva:

I) La Corte d’appello di Roma, con sentenza 18 novembre 2002, ha affermato la responsabilità, ai soli fini civili, di P. F. per il reato di omicidio colposo in danno di C. F. deceduto in seguito ad un incidente stradale. La Corte ha accolto l’appello delle parti civili contro la sentenza 7 giugno 2001 del Tribunale di Latina (che aveva assolto l’imputato dal reato ascrittogli), ha ritenuto che P. fosse da ritenere responsabile dell’incidente e lo ha condannato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ritenendo un concorso di colpa della vittima pari al sessanta per cento.

I giudici di merito hanno ricostruito l’incidente in modo non divergente; C. percorreva, ad elevata velocità, una strada con diritto di precedenza in Latina alla guida di un motoveicolo; giunto in prossimità di un incrocio veniva a collisione con l’autovettura condotta dall’imputato che si era inoltrata nell’area di incrocio approfittando della circostanza che altra autovettura con diritto di precedenza, che proveniva dalla sua sinistra, si era fermata per consentirgli di attraversare l’incrocio. Il motociclista superava sulla sinistra l’auto ferma e andava a urtare contro l’autovettura condotta dall’imputato che si trovava ferma all’incrocio.

Il primo giudice si era limitato ad escludere la colpa del conducente dell’autovettura, senza peraltro spiegare le ragioni di tale convincimento, mentre il giudice d’appello ha ritenuto che, pur in presenza di una colpa preponderante del motociclista, non potesse escludersi quella dell’automobilista perché era stato da lui violato l’obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che provenivano dal senso favorito e senza accertarsi dell’eventuale presenza di altri veicoli sopraggiunti dalla medesima direzione; condotta che aveva creato un grave intralcio compromettendo anche il già precario equilibrio del motociclista che procedeva a velocità assai elevata.

II) Contro la sentenza della corte d’appello ha proposto ricorso il responsabile civile M. Assicurazioni che ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

- l’inammissibilità dell’appello proposto dalle parti civili in quanto, con l’impugnazione, gli appellanti avrebbero chiesto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato non poteva essere limitata ai capi riguardanti gli effetti civili;

- la carenza e l’illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza dell’elemento soggettivo per non avere, i giudici di appello, considerato che l’automobilista aveva ottenuto la precedenza di fatto da parte degli automobilisti con diritto di precedenza; non esisterebbe quindi alcuna violazione del diritto di precedenza da parte di P. e non potrebbe essere a lui attribuita neppure la colpa a titolo generico in mancanza dei requisiti di prevedibilità ed evitabilità dell’evento anche perché C. non solo aveva superato l’autovettura ferma ma si era addirittura spostato nell’altra corsia riservata ai veicoli che provenivano dall’opposto senso di marcia;

- l’inesistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell’automobilista e l’evento riconducibile esclusivamente alla condotta estremamente imprudente del motociclista.

Hanno replicato con memoria le parti civili che hanno ribadito la correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza e hanno concluso per il rigetto del ricorso.

III) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Il primo motivo di ricorso deve essere ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato.

Nell’atto di appello della parte civile non ci si limitava infatti a chiedere l’affermazione della responsabilità penale di P. ma veniva chiesta anche la condanna di questi al risarcimento del danno. Ciò vale a rendere ammissibile l’appello a nulla rilevando che vi fosse, nell’impugnazione, anche la richiesta di condanna penale peraltro giustificata dalla circostanza che, comunque, l’affermazione dell’esistenza della responsabilità penale, sia pure con comportando alcun effetto di natura penale, costituisce il presupposto per l’accoglimento dell’azione civile nel giudizio penale.

IV) Infondati sono invece il secondo e il terzo motiva di gravame.

Quanto al secondo, riferito all’elemento soggettivo, si osservi che non può, in questa sede, essere rivalutato l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito che ha ritenuto accertata la violazione dell’art. 145 del codice della strada per avere, l’automobilista, omesso di dare la precedenza. Va infatti rilevato che ad escludere questa omissione non è sufficiente che il conducente di un autoveicolo favorito conceda la precedenza a chi ha l’obbligo di rispettarla dovendo, quest’ultimo, accertarsi con particolare diligenza che non vi siano altri veicoli favoriti che stiano sopraggiungendo sul percorso e che non intendono concedere la precedenza.

E neppure possono essere condivise le critiche che la ricorrente svolge nei confronti della sentenza impugnata per quanto attiene ai requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell’evento da parte dell’automobilista.

Su entrambi questi punti infatti la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché, con criterio di valutazione ex ante, l’automobilista non avrebbe dovuto confidare sulla precedenza ottenuta dal conducente favorito ma avrebbe dovuto accertate l’assenza di altri veicoli favoriti essendo normalmente prevedibile il sopraggiungere di altri veicoli ed in particolare di motociclisti per la maggior facilità, da parte di costoro, di inserirsi in spazi ristretti così come sono prevedibili manovre imprudenti da parte di conducenti in prossimità degli incroci soprattutto se si tratti di conducenti aventi il diritto di precedenza.

Deve dunque ribadirsi il principio secondo cui il conducente che abbia l’obbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale non possa limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano sul percorso altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l’attraversamento del percorso.

Analoghe considerazioni vanno fate per quanto riguarda l’evitabilità dell’evento: attenendo questo requisito all’elemento soggettivo va anch’esso verificato con criterio di valutazione ex ante e, da questo punto di vista, non può non rilevarsi che corretta appare la ricostruzione dei giudici di merito che hanno ritento l’incidente evitabile sol che P. avesse compiuto quell’accurata ispezione della sede stradale richiesta dalle condizioni di tempo e di luogo omettendo quindi di immettersi nel crocevia e provocando la grave situazione di pericolo in concreto verificatosi.

V) Infine infondate devono ritenersi le critiche, contenute nel terzo motivo di ricorso, che si riferiscono all’esistenza del rapporto di causalità e che devono ritenersi riferite non alla causalità materiale (che non viene in considerazione ovvio essendo che la morte del motociclista è stata provocata dall’urto contro l’autovettura così come è pacifico che l’urto sia stato oggettivamente cagionato anche dalla condotta dell’automobilista) ma alla c.d. «causalità della colpa»; accertamento l’esistenza di una violazione della regola cautelare cui sia direttamente riconducibile, in termini causali, il verificarsi dell’evento.

Orbene anche sull’esistenza di questo elemento della fattispecie la motivazione della sentenza impugnata è esente dalle critiche formulate dalla ricorrente avendo, i giudici di merito, accertato che fu proprio la mancata ispezione della strada e il mancato accertamento dell’esistenza di veicoli favoriti sopraggiungenti a provocare il fatale urto tra i due veicoli sia pure in termini di con causalità con la condotta colposa della vittima e anche se è stata ritenuta prevalente la colpa del motociclista.

VI) Per le considerazioni svolte il ricorso deve conseguentemente essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente responsabile civile al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile che vengono liquidate d’ufficio (essendo stata richiesta la liquidazione nella memoria depositata) pur non essendo stata presentata la relativa nota (in tal senso V. Cass., Sez. un., 27 ottobre 1999 n. 20, Fraccari). (Omissis). [RIV-0605P622]


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Venerdì, 04 Agosto 2006
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