Il
trasporto di sostanze alimentari trova disciplina attraverso la Legge
30 aprile 1962 nr. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande), nonché dal D.P.R. 26
Marzo 1980 n. 327 che sarebbe il regolamento di esecuzione.
Per quanto riguarda il trasporto di sostanze alimentari, la predetta normativa
ha disciplinato in modo categorico i requisiti riferiti all’idoneità
igienico sanitaria dei veicoli adibiti a tale uso, ovvero:
• il trasporto di sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente
idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in
relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di
insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari
trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.
• è obbligatorio provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto
adoperato, in maniera tale che dal medesimo non derivi insudiciamento
o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.
• è vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari
con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare
le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che
si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione
o insudiciamento.
• dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne ed i contenitori
debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e disinfezione con
mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua potabile.
• le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il
trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell’autorizzazione
sanitaria.
• il trasporto di sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente
idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in
relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di
insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari
trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.
• è obbligatorio provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto
adoperato, in maniera tale che dal medesimo non derivi insudiciamento
o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.
• è vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari
con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare
le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che
si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione
o insudiciamento.
• dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne ed i contenitori
debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e disinfezione con
mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua potabile.
• le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il
trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell’autorizzazione
sanitaria.
L’AUTORIZZAZIONE SANITARIA PREVENTIVA
(Art. 44 D.P.R. 26 Marzo 1980 N. 327)
Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:
• le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle
sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
• i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la
distribuzione ai dettaglianti;
• i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate
e dei prodotti della pesca freschi e congelati.
La validità dell’autorizzazione sanitaria è di 2
anni dalla data di rilascio.
NOTA: si precisa che per i mezzi adibiti al trasporto di sostanze alimentari
non è più necessaria una formale autorizzazione sanitaria
preventiva; infatti l’interessato può chiedere direttamente
al Sindaco del Comune dove ha sede l’attività che un proprio
mezzo, con idonee caratteristiche, viene adibito al trasporto di sostanze
alimentari in riferimento agli articoli 19, 20 e 21 della Legge 241/90.
Infatti la D. I. A. (Denuncia Inizio Attività) riporterà
come oggetto: “denuncia di cui all’articolo 19 della Legge 241/90
in luogo dell’autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti
al trasporto terrestre di sostanze alimentari, prevista dall’articolo
44 del DPR 26 marzo 1980 n. 327”.
OSSERVAZIONI: la D.I.A. predisposta dall’ufficio attività
produttive del comune di Faenza (RA) riporta una esaustiva dicitura che
recita: “AVVERTENZE PER GLI ORGANI DI VIGILANZA” “L’Amministrazione
Comunale di Faenza (RA) ha trasformato il procedimento di rilascio dell’autorizzazione
sanitaria per il trasporto terrestre di sostanze alimentari da domanda
di autorizzazione in denuncia di inizio di attività.
Pertanto, di concerto con l’ASL di Ravenna – Dipartimento Igiene
e Sanità Pubblica, in luogo dell’autorizzazione sanitaria
al trasporto, produce i medesimi effetti la denuncia di inizio attività
contenuta nel presente foglio”.
N.B.: attualmente molte Amministrazioni comunali hanno adottato questo
tipo di procedimento.
SANZIONI: la mancanza della Autorizzazione Sanitaria comporta la
violazione di cui all’articolo 17 della Legge 30 aprile 1962 n. 283
con sanzione amministrativa di euro 258,00.
La stessa violazione si applica nell’ipotesi di autorizzazione scaduta
di validità dove si procede anche al ritiro della stessa, nonché
nell’ipotesi di trasporto di prodotti alimentari diversi da quelli
per il quale il titolo autorizzativi è stato rilasciato.
Inoltre qualora venga accertato che il veicolo non ha più i requisiti
di cui all’articolo 43 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, oltre alla
contestazione dell’articolo 17 Legge 283/62, si dovrà in ogni
caso procedere al ritiro dell’autorizzazione sanitaria anche se in
corso di validità
Comune di Argenta
Provincia di Ferrara
Servizio Sportello Unico e Attività produttive
N. 1234/04
AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER TRASPORTO DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI CON
AUTOMEZZO
Vista l’istanza presentata in data dal Sig. ____________________ nato
a_____________________ il _______________ e residente a ___________________
in via ___________________ n. _____ - in qualità di legale rappresentante
della ditta omonima sita in _____________________________ via ______________________________
n. _________tesa ad ottenere l’autorizzazione sanitaria al trasporto di
prodotti ittici freschi in ghiaccio mediante autoveicoli;
- Preso atto di quanto dichiarato in domanda dall’interessato;
- Visto il parere favorevole espresso in merito alla domanda dal Responsabile
del Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. di Ferrara Distretto di Portomaggiore
(FE) in data _____________ prot. n. ________________ ;
- Vista la Legge 34/62 n. 283;
- Visto l’art. 49 del D.P.R. 26/03/1980 N. 327;
- Vista la L.R. 19/1982;
A U T O R I Z Z A
il Sig., sopra meglio generalizzato, ad esercitare il trasporto di
prodotti ittici freschi in ghiaccio mediante l’automezzo Fiat Ducato
di proprietà, contraddistinto con targa AA 000 AA nell’ambito territoriale
nazionale.
Le operazioni di lavaggio e disinfezione vengono svolte nell’autorimessa
sita in località ____________________ in via __________________
n. _________.
La presente autorizzazione ha validità di 2 (due) anni dalla
data di rilascio e precisamente fino al 26/11/2006 e può essere
revocata in ogni momento per motivi di igiene e sanità.
Argenta, li’ 26 Novembre 2004
IL DIRIGENTE
TEMPERATURA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI DURANTE IL TRASPORTO
L’allegato “C” del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 fissa una
serie di prescrizioni relative al mantenimento delle temperature durante
il trasporto di precise sostanze alimentari; infatti determina le condizioni
di temperatura massima che debbono essere osservate durante il trasporto
di sostanze alimentari congelate, surgelate, refrigerate e cotte.
N.B. : principalmente i veicoli adibiti a questa tipologia di trasporto
devono essere muniti di un indicatore della temperatura interna di refrigerazione
per effettuare i dovuti controlli.
NOTA: si precisa che eventuali misurazioni possono essere effettuate
attraverso la strumentazione dell’Ufficio Metrico Decimale Provinciale
a cui ci si può rivolgere durante il controllo su strada, qualora
vi siano dubbi sul regolare funzionamento del termometro della carrozzeria
frigorifera del veicolo.
OSSERVAZIONI: Qualora si rilevi una temperatura non conforme a
quanto richiesto dal predetto allegato “C”, la violazione è
riconducibile principalmente all’articolo 17 della Legge 30 Aprile
1962 n. 283 con una sanzione amministrativa di e 258,00, ovvero l’articolo
4 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 110 per quanto riguarda il
trasporto di prodotti alimentari surgelati
(per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari sottoposti
ad un processo di congelamento detto “surgelazione” che permette
di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura
del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura
del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente
a valori pari o inferiori a - 18° C) che prevede una sanzione
amministrativa di euro 1.032,00 (sono tuttavia tollerate durante il trasporto
brevi fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3° C della temperatura
del prodotto).
Se l’inosservanza delle prescrizioni riportate all’allegato
“C”, relative alle temperature massime di osservazione comporta
una alterazione delle sostanza alimentare determinando un “cattivo
stato di conservazione”, la violazione è penale ed è
ascrivibile all’articolo 5 lettera “b” della Legge 30 aprile
1962 n. 283 (vedi anche articolo 31 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327).
Trattandosi di un reato di pericolo non è necessario un preventivo
accertamento sulla commestibilità o nocività del prodotto;
inoltre non occorre che la sostanza alimentare sia stata ceduta al consumatore
perché è sufficiente la sola detenzione (es. il trasporto)
(vedi anche art. 516 C.P. “Vendita di sostanze alimentari non genuine
come genuine”).
PRECISAZIONE: tutte le volte che si deve procedere alla predetta
contestazione di natura penale, occorre avvisare il servizio sanitario
competente territorialmente, affinché effettui un apposito accertamento
del cattivo stato di conservazione.
Successivamente l’autorità sanitaria, quando accerti la nocività
di sostanze di qualsiasi natura destinate all’alimentazione, né
ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne
l’utilizzazione per scopo diversi dall’alimentazione umana.
L’annotazione redatta dal personale della Polizia Stradale dovrà
riportare dettagliatamente il cattivo stato di conservazione dei prodotti
alimentari trasportati, facendo riferimento all’evidente stato di
conservazione del prodotto durante il controllo.
L’ipotesi della predetta violazione penale comporta il ritiro dell’autorizzazione
sanitaria che dovrà essere
VEICOLI FRIGORIFERI E CERTIFICATO ATP
I veicoli predisposti con carrozzeria isotermica, frigorifera o con impianto
refrigerante, destinati al trasporto di prodotti alimentari in regime
di temperatura controllata, devono essere muniti di attestazione di idoneità
tecnica denominata certificato ATP.
Il certificato ATP viene rilasciato dalla DTT competente che, a seguito
dell’approvazione della carrozzeria e dell’impianto isotermico
o frigorifero (visita e prova) del veicolo, lo riconosce idoneo al trasporto
di prodotti alimentari in regime di temperatura controllata e la sua validità
è di 6 anni dal rilascio.
VIOLAZIONI
DICHIARAZIONI DI SCORTA PER TRASPORTO SOSTANZE ALIMENTARI
Il Ministro della Sanità stabilisce con proprio decreto l’elenco
delle sostanze alimentari per il trasporto delle quali, in considerazione
di particolari esigenze di natura igienico-sanitaria, è necessario
adottare determinate prescrizioni di cui:
a) le sostanze alimentari riportate nel predetto Decreto del Ministero
della Sanità devono essere accompagnate da una dichiarazione o
altro documento equipollente del venditore o dello spedizioniere nella
quale sono indicati:
1. il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del venditore
o dello spedizioniere;
2. il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del destinatario;
3. la località di destinazione;
4. l’indicazione precisa delle sostanze alimentari trasportate ed
il loro quantitativo;
5. la dichiarazione che le sostanze alimentari trasportate sono conformi
alle norme vigenti.
b) la dichiarazione di scorta deve essere esibita ad ogni richiesta agli
organi di vigilanza e consegnata a fine viaggio al destinatario che è
tenuto a conservarla per almeno 30 giorni a disposizione degli organi
di vigilanza.
c) nel caso di vendita all’ingrosso, nella dichiarazione di scorta
sono omesse le indicazioni previste ai punti 2 e 3 perché devono
essere sostituite dalla indicazione che la merce è destinata alla
tentata vendita.
L’incaricato della vendita è tenuto a comunicare entro 10
giorni al fornitore il nome o la ragione sociale, la sede, il domicilio
dell’acquirente e la località di consegna o, nel caso in cui
la tentata vendita non sia conclusa, le persone alle quali è stata
effettuata la consegna.
Il fornitore è tenuto a conservare per almeno 60 giorni tale comunicazione.
SANZIONE: la mancanza della dichiarazione di scorta, la non corretta
compilazione o conservazione, comporta la violazione dell’articolo
17 della Legge 30 Aprile 1962 n. 283 con sanzione amministrativa di euro
258,00 (es. trasporto latte).
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