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TRASPORTO MERCI 19/02/2005

Trasporto di sostanze alimentari

Trasporto di sostanze alimentari

Di Franco Medri *

Il trasporto di sostanze alimentari trova disciplina attraverso la Legge 30 aprile 1962 nr. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nonché dal D.P.R. 26 Marzo 1980 n. 327 che sarebbe il regolamento di esecuzione.

Per quanto riguarda il trasporto di sostanze alimentari, la predetta normativa ha disciplinato in modo categorico i requisiti riferiti all’idoneità igienico sanitaria dei veicoli adibiti a tale uso, ovvero:

• il trasporto di sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.
• è obbligatorio provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in maniera tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.
• è vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento.
• dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne ed i contenitori debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e disinfezione con mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua potabile.
• le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell’autorizzazione sanitaria.
• il trasporto di sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.
• è obbligatorio provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in maniera tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.
• è vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento.
• dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne ed i contenitori debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e disinfezione con mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua potabile.
• le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell’autorizzazione sanitaria.

 



L’AUTORIZZAZIONE SANITARIA PREVENTIVA
(Art. 44 D.P.R. 26 Marzo 1980 N. 327)

 

Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:
• le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
• i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
• i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

La validità dell’autorizzazione sanitaria è di 2 anni dalla data di rilascio.

NOTA: si precisa che per i mezzi adibiti al trasporto di sostanze alimentari non è più necessaria una formale autorizzazione sanitaria preventiva; infatti l’interessato può chiedere direttamente al Sindaco del Comune dove ha sede l’attività che un proprio mezzo, con idonee caratteristiche, viene adibito al trasporto di sostanze alimentari in riferimento agli articoli 19, 20 e 21 della Legge 241/90.
Infatti la D. I. A. (Denuncia Inizio Attività) riporterà come oggetto: “denuncia di cui all’articolo 19 della Legge 241/90 in luogo dell’autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre di sostanze alimentari, prevista dall’articolo 44 del DPR 26 marzo 1980 n. 327”.


OSSERVAZIONI: la D.I.A. predisposta dall’ufficio attività produttive del comune di Faenza (RA) riporta una esaustiva dicitura che recita: “AVVERTENZE PER GLI ORGANI DI VIGILANZA” “L’Amministrazione Comunale di Faenza (RA) ha trasformato il procedimento di rilascio dell’autorizzazione sanitaria per il trasporto terrestre di sostanze alimentari da domanda di autorizzazione in denuncia di inizio di attività.
Pertanto, di concerto con l’ASL di Ravenna – Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, in luogo dell’autorizzazione sanitaria al trasporto, produce i medesimi effetti la denuncia di inizio attività contenuta nel presente foglio”.
N.B.: attualmente molte Amministrazioni comunali hanno adottato questo tipo di procedimento.

SANZIONI: la mancanza della Autorizzazione Sanitaria comporta la violazione di cui all’articolo 17 della Legge 30 aprile 1962 n. 283 con sanzione amministrativa di euro 258,00.
La stessa violazione si applica nell’ipotesi di autorizzazione scaduta di validità dove si procede anche al ritiro della stessa, nonché nell’ipotesi di trasporto di prodotti alimentari diversi da quelli per il quale il titolo autorizzativi è stato rilasciato.
Inoltre qualora venga accertato che il veicolo non ha più i requisiti di cui all’articolo 43 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, oltre alla contestazione dell’articolo 17 Legge 283/62, si dovrà in ogni caso procedere al ritiro dell’autorizzazione sanitaria anche se in corso di validità
 



Comune di Argenta
Provincia di Ferrara
Servizio Sportello Unico e Attività produttive

 

N. 1234/04

 

AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER TRASPORTO DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI CON AUTOMEZZO

 

Vista l’istanza presentata in data dal Sig. ____________________ nato a_____________________ il _______________ e residente a ___________________ in via ___________________ n. _____ - in qualità di legale rappresentante della ditta omonima sita in _____________________________ via ______________________________ n. _________tesa ad ottenere l’autorizzazione sanitaria al trasporto di prodotti ittici freschi in ghiaccio mediante autoveicoli;

- Preso atto di quanto dichiarato in domanda dall’interessato;

- Visto il parere favorevole espresso in merito alla domanda dal Responsabile del Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. di Ferrara Distretto di Portomaggiore (FE) in data _____________ prot. n. ________________ ;

- Vista la Legge 34/62 n. 283;
- Visto l’art. 49 del D.P.R. 26/03/1980 N. 327;
- Vista la L.R. 19/1982;

 

A U T O R I Z Z A

 

il Sig., sopra meglio generalizzato, ad esercitare il trasporto di prodotti ittici freschi in ghiaccio mediante l’automezzo Fiat Ducato di proprietà, contraddistinto con targa AA 000 AA nell’ambito territoriale nazionale.
Le operazioni di lavaggio e disinfezione vengono svolte nell’autorimessa sita in località ____________________ in via __________________ n. _________.

La presente autorizzazione ha validità di 2 (due) anni dalla data di rilascio e precisamente fino al 26/11/2006 e può essere revocata in ogni momento per motivi di igiene e sanità.

Argenta, li’ 26 Novembre 2004

 

IL DIRIGENTE




TEMPERATURA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI DURANTE IL TRASPORTO

 

L’allegato “C” del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 fissa una serie di prescrizioni relative al mantenimento delle temperature durante il trasporto di precise sostanze alimentari; infatti determina le condizioni di temperatura massima che debbono essere osservate durante il trasporto di sostanze alimentari congelate, surgelate, refrigerate e cotte.
N.B. : principalmente i veicoli adibiti a questa tipologia di trasporto devono essere muniti di un indicatore della temperatura interna di refrigerazione per effettuare i dovuti controlli.

NOTA:
si precisa che eventuali misurazioni possono essere effettuate attraverso la strumentazione dell’Ufficio Metrico Decimale Provinciale a cui ci si può rivolgere durante il controllo su strada, qualora vi siano dubbi sul regolare funzionamento del termometro della carrozzeria frigorifera del veicolo.

OSSERVAZIONI: Qualora si rilevi una temperatura non conforme a quanto richiesto dal predetto allegato “C”, la violazione è riconducibile principalmente all’articolo 17 della Legge 30 Aprile 1962 n. 283 con una sanzione amministrativa di e 258,00, ovvero l’articolo 4 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 110 per quanto riguarda il trasporto di prodotti alimentari surgelati

(per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari sottoposti ad un processo di congelamento detto “surgelazione” che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a - 18° C) che prevede una sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (sono tuttavia tollerate durante il trasporto brevi fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3° C della temperatura del prodotto).
Se l’inosservanza delle prescrizioni riportate all’allegato “C”, relative alle temperature massime di osservazione comporta una alterazione delle sostanza alimentare determinando un “cattivo stato di conservazione”, la violazione è penale ed è ascrivibile all’articolo 5 lettera “b” della Legge 30 aprile 1962 n. 283 (vedi anche articolo 31 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327).

Trattandosi di un reato di pericolo non è necessario un preventivo accertamento sulla commestibilità o nocività del prodotto; inoltre non occorre che la sostanza alimentare sia stata ceduta al consumatore perché è sufficiente la sola detenzione (es. il trasporto) (vedi anche art. 516 C.P. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”).

PRECISAZIONE: tutte le volte che si deve procedere alla predetta contestazione di natura penale, occorre avvisare il servizio sanitario competente territorialmente, affinché effettui un apposito accertamento del cattivo stato di conservazione.
Successivamente l’autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all’alimentazione, né ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l’utilizzazione per scopo diversi dall’alimentazione umana.
L’annotazione redatta dal personale della Polizia Stradale dovrà riportare dettagliatamente il cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari trasportati, facendo riferimento all’evidente stato di conservazione del prodotto durante il controllo.
L’ipotesi della predetta violazione penale comporta il ritiro dell’autorizzazione sanitaria che dovrà essere

VEICOLI FRIGORIFERI E CERTIFICATO ATP
I veicoli predisposti con carrozzeria isotermica, frigorifera o con impianto refrigerante, destinati al trasporto di prodotti alimentari in regime di temperatura controllata, devono essere muniti di attestazione di idoneità tecnica denominata certificato ATP.
Il certificato ATP viene rilasciato dalla DTT competente che, a seguito dell’approvazione della carrozzeria e dell’impianto isotermico o frigorifero (visita e prova) del veicolo, lo riconosce idoneo al trasporto di prodotti alimentari in regime di temperatura controllata e la sua validità è di 6 anni dal rilascio.

VIOLAZIONI


DICHIARAZIONI DI SCORTA PER TRASPORTO SOSTANZE ALIMENTARI


Il Ministro della Sanità stabilisce con proprio decreto l’elenco delle sostanze alimentari per il trasporto delle quali, in considerazione di particolari esigenze di natura igienico-sanitaria, è necessario adottare determinate prescrizioni di cui:

a) le sostanze alimentari riportate nel predetto Decreto del Ministero della Sanità devono essere accompagnate da una dichiarazione o altro documento equipollente del venditore o dello spedizioniere nella quale sono indicati:

1. il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del venditore o dello spedizioniere;
2. il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del destinatario;
3. la località di destinazione;
4. l’indicazione precisa delle sostanze alimentari trasportate ed il loro quantitativo;
5. la dichiarazione che le sostanze alimentari trasportate sono conformi alle norme vigenti.

b) la dichiarazione di scorta deve essere esibita ad ogni richiesta agli organi di vigilanza e consegnata a fine viaggio al destinatario che è tenuto a conservarla per almeno 30 giorni a disposizione degli organi di vigilanza.

c) nel caso di vendita all’ingrosso, nella dichiarazione di scorta sono omesse le indicazioni previste ai punti 2 e 3 perché devono essere sostituite dalla indicazione che la merce è destinata alla tentata vendita.

L’incaricato della vendita è tenuto a comunicare entro 10 giorni al fornitore il nome o la ragione sociale, la sede, il domicilio dell’acquirente e la località di consegna o, nel caso in cui la tentata vendita non sia conclusa, le persone alle quali è stata effettuata la consegna.

Il fornitore è tenuto a conservare per almeno 60 giorni tale comunicazione.

SANZIONE:
la mancanza della dichiarazione di scorta, la non corretta compilazione o conservazione, comporta la violazione dell’articolo 17 della Legge 30 Aprile 1962 n. 283 con sanzione amministrativa di euro 258,00 (es. trasporto latte).


* Ispettore Capo della Polizia Stradale.






Di Franco Medri

Sabato, 19 Febbraio 2005
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