Art. 1.
Competenze del Ministero delle infrastrutture
1. Al Ministero delle infrastrutture sono trasferite le funzioni e
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche,
idrauliche, acquedottistiche, di integrazione modale fra i sistemi di trasporto
nonché delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di
quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
costruzioni nelle zone sismiche;
b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, piani urbani
della mobilità e pianificazione di settore per i trasporti;
c) edilizia residenziale: aree urbane;
d) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di
interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
e) politiche dell’edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle
aree metropolitane;
f) identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con
riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane,
reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e
dell’edilizia abitativa, opere marittime e portuali e infrastrutture
idrauliche, opere infrastrutturali per la viabilità, ivi comprese sicurezza e
regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato;
g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale e nelle aree
di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto
derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di
servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture
e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
h) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente
articolo.
Art.
2.
Competenze del Ministero dei trasporti
1. Al Ministero dei trasporti sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di:
a) proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani
urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
b) concerto sugli atti di programmazione di competenza del Ministero delle
infrastrutture di cui all’art. 1, lettera a) e, per quanto di competenza, alle
lettere d) ed f);
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo;
sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione,
previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti
terrestri;
e) sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilità, ivi
compresa la intermodalità;
f) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e nelle aree di
cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti
dalla legge, dalla concessione e da contratti di programma o di servizio,
limitatamente ai compiti e alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del
presente articolo;
g) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente
articolo.
Art.
3.
Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture
1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture la
Segreteria del Ministro, l’Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del
Ministro, l’Ufficio legislativo, l’Ufficio stampa, il Servizio di controllo
interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture,
emanato ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
243, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dei lavori pubblici. In considerazione dell’assetto
dipartimentale del Ministero, in luogo dell’art. 7, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, si rende applicabile l’art.
7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225.
Gli incarichi dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca o di diretta collaborazione di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.
3. Fermo il contingente di personale del Servizio di controllo interno, nel
limite di sette unità, e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del
Ministro delle infrastrutture, previsto dal regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243:
a) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro delle infrastrutture e’ stabilito complessivamente in novantasei unità;
b) non e’ consentita l’assegnazione ai predetti Uffici di diretta
collaborazione di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato,
esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda
fascia che, nell’ambito del contingente complessivo di cui alla lettera a),
possono essere individuati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di funzioni
attinenti ai compiti di diretta collaborazione, e’ stabilito in misura non
superiore a tre;
d) il Servizio di controllo interno e’ organo monocratico che si avvale di un
contingente di personale di cui all’art. 4, comma 3, del citato decreto n. 243
del 2001 nel limite massimo di sette unità.
4. La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici di diretta
collaborazione e’ in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto alle
risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. A tal fine, entro il 30 settembre 2006, i
Ministeri interessati procedono alla verifica del rispetto del suddetto
principio di contenimento della spesa con i competenti Uffici del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
Art.
4.
Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti
1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti la
Segreteria del Ministro, l’Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del
Ministro, l’Ufficio legislativo, l’Ufficio stampa, il Servizio di controllo
interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture,
emanato ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001,
n. 225, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione. Gli incarichi
dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di
diretta collaborazione di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.
3. Fermo il contingente di personale delle Segreterie dei Sottosegretari di
Stato del Ministro dei trasporti, previsto dal regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225:
a) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dei trasporti e’ stabilito complessivamente in novantasei unità;
b) non e’ consentita l’assegnazione ai predetti Uffici di diretta
collaborazione di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato,
esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda
fascia che, nell’ambito del contingente complessivo di cui alla lettera a),
possono essere individuati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di funzioni
attinenti ai compiti di diretta collaborazione, e’ stabilito in misura non
superiore a tre;
d) il Servizio di controllo interno e’ organo monocratico che si avvale di un
contingente di personale nel limite massimo di sei unità;
e) il trattamento economico previsto ai sensi dell’art. 7, comma 3, del citato
decreto n. 225 del 2001 per il Capo della segreteria e per i segretari
particolari dei Sottosegretari di Stato e’ consentito nel limite massimo di uno
per ciascun Sottosegretario di Stato.
4. La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici di diretta
collaborazione e’ in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto alle
risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. A tal fine, entro il 30 settembre 2006 i
Ministeri interessati procedono alla verifica del rispetto del suddetto
principio di contenimento della spesa con i competenti Uffici del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
Art.
5.
Articolazioni del Ministero delle infrastrutture
1. Il Ministero delle infrastrutture, per l’espletamento dei compiti ad esso
demandati, e’ articolato a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il
personale ed i servizi generali, che assume la denominazione di Dipartimento
per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il
personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento infrastrutture stradali, per l’edilizia e la regolazione dei
lavori pubblici, che assume la denominazione di Dipartimento per le
infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici.
2. Il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del
territorio, per il personale ed i servizi generali e’ articolato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli
uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali
non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera a) del
presente decreto. Allo stesso Dipartimento afferiscono:
1) presso la Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio, le
risorse occorrenti per l’esercizio delle attribuzioni statali in materia di
dighe nonché quelle di cui all’art. 1, lettera b), a tal fine avvalendosi di
quota parte delle risorse organizzative già incardinate presso la Direzione
generale per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione marittima
ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2004, n. 184 - Divisione VII, Programmazione e rapporti convenzionali
con enti vigilati, per quanto di competenza;
2) i compiti inerenti la gestione dei sistemi informativi e statistici e il
disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle
direzioni generali di cui al n. 3, quanto alle funzioni trasferite al medesimo
Dipartimento;
3) le seguenti strutture dirigenziali non generali, inquadrate presso la
Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio:
a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell’art. 4,
comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
aprile 2005 presso la Direzione generale per le strade e autostrade del
Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione dei
lavori pubblici, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:
1) Divisione 2: Vigilanza sull’Anas, che assume la denominazione di
Programmazione delle infrastrutture stradali, fermo quanto previsto ai sensi
dell’art. 6, comma 4, lettera b) del presente decreto e nei limiti dei seguenti
compiti: predisposizione dei contratti di programma Anas per la parte di
attuazione degli interventi di viabilità stradale; predisposizione dei piani
pluriennali della viabilità stradale;
2) Divisione 3 - Concessioni autostradali, limitatamente ai seguenti compiti:
Predisposizione del piano pluriennale e del contratto di programma per la parte
della rete autostradale;
b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell’art. 5,
comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
aprile 2005 presso la Direzione generale per le infrastrutture della
navigazione marittima del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea,
istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,
n. 184, per quanto di competenza:
1) Divisione IV - Programmazione delle risorse per le infrastrutture portuali;
c) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell’art. 5,
comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
aprile 2005 presso la Direzione generale per la navigazione aerea del
Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di
competenza:
1) Divisione V - Aeroporti, che assume la denominazione di infrastrutture
aeroportuali;
d) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell’art. 6,
comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
aprile 2005 presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di
competenza:
1) Divisione 1 - Programmazione degli investimenti, organizzazione, rapporti
istituzionali;
e) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell’art. 6,
comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
aprile 2005 presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del
Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184:
1) Divisione 2 - Infrastrutture: Concessione, Contratto di programma,
contabilità;
2) Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e
attuazione programmi investimenti interportuali, limitatamente ai seguenti
compiti: Aspetti programmatici e convenzionali concernenti programmi ed
interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per
trasporto intermodale.
3. Il Dipartimento per le infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione
dei lavori pubblici e’ articolato ai sensi delle disposizioni riferite al
Dipartimento infrastrutture stradali, per l’edilizia e la regolazione dei
lavori pubblici contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli
uffici dirigenziali non generali, salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 4,
lettera b), del presente decreto. Nello stesso Dipartimento, presso la
Direzione generale per le strade e autostrade di cui all’art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, la Divisione 2 -
Vigilanza sull’Anas, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, assume la denominazione di
Vigilanza sul sistema infrastrutturale stradale e autostradale, fermo quanto
previsto ai sensi del comma 2, lettera a).
4. Al Dipartimento per le infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione
dei lavori pubblici afferiscono altresì le seguenti strutture dirigenziali non
generali nonché i compiti inerenti il disbrigo degli affari generali già
rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al presente
comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento:
a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell’art. 5,
comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
aprile 2005 presso la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione
marittima del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per
quanto di competenza:
1) Divisione V - Vigilanza sulla realizzazione di infrastrutture portuali;
2) Divisione VII - Ufficio Tecnico;
b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell’art. 6,
comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
aprile 2005 presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di
competenza: 1) Divisione 3 - Tecnica e sicurezza del trasporto ferroviario
locale - interventi e finanziamenti, che assume la denominazione di Interventi
infrastrutturali e finanziamenti nel settore ferroviario locale, limitatamente
alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui
all’art. 1 del presente decreto; 2) Divisione 4 - Opere civili ed armamento del
trasporto ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali,
ad eccezione di quanto previsto all’art. 5, comma 2, lettera c); 3) Divisione 5
- Sistemi di trasporto rapido di massa, che assume la denominazione di
Interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, quanto ai
seguenti compiti: attuazione del programma di interventi di cui alla legge n.
211/1992 per i sistemi di trasporto rapido di massa, e successivi
rifinanziamenti; istruttoria, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, sui
progetti di competenza; 4) Divisione 6 - Impianti a fune;
c) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell’art. 6,
comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
aprile 2005 presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del
Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza: 1)
Divisione 5 - Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza, che
assume la denominazione di Normativa nazionale ed internazionale per la
sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria, limitatamente alle questioni di
pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all’art. 1 del
presente decreto; 2) Divisione 6 - Attività ispettive, che assume la
denominazione di Attività ispettive in materia infrastrutturale, limitatamente
alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui
all’art. 1 del presente decreto.
5. Sono organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e assumono la
denominazione di Provveditorati regionali ed interregionali per le opere
pubbliche i Settori infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e
trasporti di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2004, n. 184, per gli ambiti di attività di cui all’art. 10, comma 2,
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto
dall’art. 6, comma 5.
Art.
6.
Articolazioni del Ministero dei trasporti
1. Il Ministero dei trasporti, per l’espletamento dei compiti ad esso
demandati, e’ articolato a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:
a) Dipartimento per i trasporti terrestri, che assume la denominazione di
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti;
b) Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea.
2. Il Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea e’ articolato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli
uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali
non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell’art. 5, comma 2, n. 3,
lettere b) e c) e comma 4, lettera a).
3. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti e’ articolato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici
dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali,
fermo quanto previsto ai sensi dell’art. 5, comma 2, n. 3, lettere d) ed e) e
4, lettere b) e c).
4. Al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti, Ufficio generale del Dipartimento,
afferiscono, per quanto di competenza, in coerenza con le attribuzioni del Ministero
di cui all’art. 2:
1) le risorse residue delle strutture dipartimentali di cui al citato art. 5,
comma 2, n. 3, lettere d) ed e) e comma 4, lettere b) e c);
2) le risorse occorrenti per l’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 2,
lettera b), a tal fine avvalendosi di quota parte delle risorse organizzative
già incardinate presso le seguenti strutture dirigenziali non generali della
Direzione generale per la programmazione e i programmi europei del Dipartimento
per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi
generali, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza: a) Divisione 4 - Programma
operativo nazionale trasporti; b) Divisione 6 - Programmazione negoziata; c)
Divisione 9 - Reti e corridoi trans-europea;
3) le seguenti strutture dirigenziali non generali e i compiti inerenti il
disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle
direzioni generali di cui al presente comma, quanto alle funzioni trasferite al
medesimo Dipartimento:
a) strutture dirigenziali non generali gia’ individuate ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
aprile 2005 presso la Direzione generale per la programmazione e i programmi
europei, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:
1) Divisione 3 - Piano generale dei trasporti e della logistica;
b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell’art. 4,
comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
aprile 2005 presso la Direzione generale per le strade e autostrade del
Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione dei
lavori pubblici, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza e nei limiti delle funzioni di
competenza del Ministero dei trasporti ai sensi dell’art. 2:
1) Divisione 2: Vigilanza sull’Anas, che assume la denominazione di Vigilanza
sulla sicurezza dei trasporti terrestri, limitatamente agli aspetti concernenti
il servizio di mobilità stradale e autostradale;
2) Divisione 5 - Sicurezza delle infrastrutture viarie e gestione dell’Archivio
nazionale delle strade, ad eccezione dei seguenti compiti: Approvazione dei
programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità
di interesse nazionale.
5. Sono organi decentrati del Ministero dei trasporti i Settori trasporti dei
Servizi integrati infrastrutture e trasporti di cui all’art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per gli ambiti di attività
di cui all’art. 10, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica, nonché quelli concernenti le attività di competenza di
articolazioni centrali del Ministero dei trasporti ai sensi del presente
articolo.
Art.
7.
Personale
1. Il personale in servizio presso i Dipartimenti ed i Servizi integrati di cui
agli articoli 5 e 6 resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando
lo stato giuridico ed economico in godimento.
2. La cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell’art. 6 del
decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall’articolo
unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, nonché l’abilitazione
all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, continuano ad operare in favore
di tutto il personale in servizio presso i Ministeri di cui agli articoli 1 e
2.
Art.
8.
Risorse finanziarie
1. I rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Ministero delle
infrastrutture e trasporti proseguono, rispettivamente, con il Ministero delle
infrastrutture o con il Ministero dei trasporti secondo i criteri di
distribuzione delle attribuzioni di cui agli articoli 1 e 2 e di individuazione
delle articolazioni competenti di cui agli articoli 5 e 6. Alle articolazioni
del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, come determinate
rispettivamente ai sensi degli articoli 5 e 6, sono trasferite le inerenti
risorse finanziarie e strumentali.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
|