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TRASPORTO MERCI 24/01/2005

PRESCRIZIONI AI MEZZI D’OPERA (Integrazione con la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 06 ottobre 2004 n. 1.937)

PRESCRIZIONI AI MEZZI D’OPERA
(Integrazione con la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 06 ottobre 2004 n. 1.937).

Di Franco Medri *

L’articolo 10/7° del Codice della Strada definisce che i veicoli classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62 C.d.S. NON sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
• non superino i limiti di massa di cui:

a) per i veicoli a motore isolati:
•a due assi 20 t.
•a tre assi 33 t.
•a quattro o più assi 40 t.

b) per complessi di veicoli:
•a quattro assi 44 t.
•a cinque o più assi 56 t.
•a cinque o più assi 54 t. ( per il trasporto di calcestruzzo in betoniera )

- non superino i limiti dimensionali fissati dall’articolo 61 C.d.S.;

- da parte di chi esegue il trasporto sia stato preventivamente verificato che lungo tutto l’arco del percorso non esistano limitazioni di massa a pieno carico o massa per asse, imposti da apposita segnaletica;

- la circolazione avvenga solo su strada o tratti di strada che, secondo i dati dell’archivio nazionale delle strade, risultino transitabili da detti mezzi;

- per questi veicoli sia stato corrisposto l’indennizzo di usura.

(la mancanza dell’indennizzo di usura perché non corrisposto NON comporta la richiesta di autorizzazione)

NOTA:- La violazione di uno dei predetti limiti di massa comporta la violazione di cui all’articolo 10 comma 7° e 18° del Codice della Strada con sanzione da € 657,00 e la sospensione della patente di guida e della carta di circolazione.

Si precisa che per il superamento dei soli limiti di massa con carichi divisibili, si applica solo l’art. 167 C.d.S. come indica apposita circolare del Ministero dell’Interno.

Ai sensi dell’art. 167/11° C.d.S., la franchigia del 5% deve essere limitata alla massa massima del veicolo ai sensi dell’art. 62., così se il mezzo d’opera è caratterizzato da n° 5 o più assi avente un peso complessivo di 560 quintali, la franchigia del 5% deve essere limitata alla massa limite disposta per tale categoria di veicoli (autoarticolati), ovvero il peso autorizzato sarà 560 + 22 = 582 quintali.


C H I A R I M E N T I

In attesa delle pubblicazione delle strade percorribili prevista dall’articolo 226 del Codice della Strada, i mezzi d’opera per poter circolare oltre i limiti di massa fissati dall’articolo 62 C.d.S. devono essere muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada avente lo scopo di individuare proprio i tratti di strada percorribili.

La norma transitoria prevede che tutte le autorizzazioni rilasciate successivamente alla data del 30 settembre 1992 sono prorogate di diritto fino al 10° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle strade percorribili e che l’autorizzazione anche se scaduta sia accompagnata da un bollettino di versamento attestante il pagamento dell’indennizzo di maggior usura della strada per l’anno in corso.

OSSERVAZIONI:

Con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 06 ottobre 2004 n. 1.937 sono state apportate modifiche alle “Modalità di esercizio della funzione del rilascio delle autorizzazioni” per i veicoli e trasporti eccezionali pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 10 gennaio 1992.

Nella fattispecie è stato stilato l’Elenco delle strade percorribili di cui copia dovrà essere conservata su ogni veicolo al fine di consentire eventuali attività di controllo.

Specificatamente, la predetta deliberazione, ha disciplinato la tipologia delle autorizzazioni in relazione alle caratteristiche tecniche dei veicoli e dei trasporti eccezionali, ovvero:

A) TRASPORTI ECCEZIONALI TIPICI:

A1) Autorizzazioni singole;
A2) Autorizzazioni multiple;

B) VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI IN GENERE:

B1) Autorizzazioni periodiche semestrali;
B2) Autorizzazioni periodiche annuali;

C) MEZZI D’OPERA

C1) Esenti da autorizzazione per le strade contenute nell’Elenco;
C2) Autorizzazioni per le strade non contenute nell’Elenco;

D) MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI

D1) Macchine agricole;
D2) Macchine operatrici.

NOTA: Il rilascio delle autorizzazioni dovrà avvenire entro 15 giorni (per le tipologie A, B e C) e 10 giorni (per la tipologia D) di calendario dalla data di presentazione della stessa, comprensivi del rilascio del nulla osta da parte dei Comuni interessati che dovrà pervenire entro 5 giorni di calendario dalla data di richiesta, alla Provincia richiedente.

PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa di cui all’articolo 62 C.d.S., sono esonerati dall’autorizzazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 dell’articolo 10, ovvero i limiti dimensionali previsti dall’art. 61;
b) circolino nelle strade risultanti transitabili per detti mezzi nell’Archivio di cui all’articolo 226 C.d.S.;
c) il conducente abbia verificato che lungo il percorso non vi siano limitazioni di massa totale o per asse assegnate da appositi cartelli;
d) abbiano pagato il previsto indennizzo di usura per l’adeguamento delle infrastrutture stradali stabilito dall’articolo 34 C.d.S. presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo.In assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) i Mezzi d’Opera per circolare dovranno avere l’apposita autorizzazione come tutti gli altri trasporti eccezionali.

L’Archivio di cui alla sopraccitata lettera b), per espresso parere del Ministero LL. PP., può ritenersi equiparato all’Elenco delle strade percorribili della Regione Emilia Romagna, con la conseguenza che in presenza di tale Elenco si intende esclusa la necessità del rilascio dell’autorizzazione.

LAMPEGGIANTE PER MEZZI D’OPERA

L’articolo 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada recita:

“I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d’opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.

I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione- Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all’art. 266.

Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l’uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell’articolo 152 del codice”.

PRECISAZIONE: la violazione dell’articolo 10/19° del Codice della Strada (circolazione del mezzo d’opera privo del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla o arancione o con dispositivo non in funzionante), ricorre quando per il predetto veicolo sia stata rilasciata apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 10 C.d.S. e sia stata violata tale prescrizione se riportata sulla stessa.

Mentre se tale prescrizione non è riportata sul titolo autorizzativo o nel caso di mezzo d’opera circolante senza autorizzazione, ricorre la violazione dell’articolo 72 del Codice della Strada se il dispositivo è mancante e la violazione dell’articolo 79 del Codice della Strada, se il dispositivo non è funzionante.

Se il dispositivo non è azionato dal conducente del mezzo, occorrerà solo intimare la messa in funzione dello stesso, senza applicare alcuna sanzione amministrativa.

PRINCIPALI SANZIONI DELL’ARTICOLO 10 C.D.S.1. Chiunque, senza aver ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione relativamente ai percorsi stabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all’obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica, nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua un trasporto eccezionale, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma sa € 657,00 a € 2.653,00 (comma18).

Sanzione accessoria: sospensione patente di guida da 15 a 30 giorni
sospensione carta di circolazione da 1 a 2 mesi


NOTA: Nel caso che la predetta violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall’articolo 61 C.d.S., ovvero dei limiti indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, NON si procede all’applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultino superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell’obbligo della scorta. 2. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 132,00 a € 530,00 (comma 19).

Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni NON comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato. 3. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 143,00 (comma 20).

NOTA: Il viaggio potrà proseguire solo dopo l’esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta.

4. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall’articolo 54 comma 1° lettera “N”, salvo che ciò sia espressamente consentito nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357,00 a € 1.433,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi. (comma 21).

NOTA: alla terza violazione, accertata in un periodo di 5 anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d’opera.

Sanzione accessoria: sospensione patente di guida da 15 a 30 giorni
sospensione carta di circolazione da 1 a 2 mesi

(questa violazione comporta due tipi di sospensione della C.C.)5. Chiunque transita con un mezzo d’opera in eccedenza ai limiti stabiliti dall’articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi dell’articolo 10 C.d.S. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357,00 a € 1.433,00. (comma 22).

Sanzione accessoria: sospensione patente di guida da 15 a 30 giorni sospensione carta di circolazione da 1 a 2 mesi

PRECISAZIONE: Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

* Ispettore Capo della Polizia Stradale.


















Di Franco Medri

Lunedì, 24 Gennaio 2005
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