Il
Decreto 24 gennaio 2003 n. 40 ha stabilito che:
• gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva
a pieno carico supera 3,5 t. (categoria internazionale N2 e N3) devono
essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti
e fluorescenti di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche
stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01
• i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t. (categoria internazionale
O3 e O4) devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti
o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformemente alle
prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01.NOTA:
le prescrizioni tecniche riportate nel Regolamento ECE/ONU 70/01 si applicano
all’omologazione dei pannelli destinati ad aumentare la visibilità
posteriore di taluni veicoli pesanti, rimorchi e semirimorchi.
MODALITA’
DI INSTALLAZIONE DEI PANNELLI
I pannelli devono essere di forma rettangolare per essere montati nella
parte posteriore dei veicoli e devono rispettare determinate dimensioni.
La larghezza di un pannello posteriore di identificazione è:
-per autocarri e motrici 140 +/- 10 mm
-per rimorchi e semirimorchi 200 + 30 mm / -5 mm
La
lunghezza totale minima risultante di un insieme costituito da uno,
due oppure quattro pannelli posteriori di identificazione con materiale
o dispositivi retroriflettenti e materiali fluorescenti deve essere 1.130
mm; la lunghezza totale massima ammessa è di 2.300 mm.
PRECISAZIONE:
i pannelli destinati al montaggio sui rimorchi e semirimorchi devono
avere uno sfondo retroriflettente giallo delimitato da un bordo rosso
fluorescente o retroriflettente;
I pannelli destinati al montaggio sui veicoli non articolati (trattori
o autocarri) devono avere un disegno a bande oblique trasversali alternate
di materiale o dispositivo retroriflettente gialli e materiale rosso fluorescente
o retroriflettente.
Si precisa che sono esentati dall’obbligo dell’installazione dei pannelli
i trattori per semirimorchio.
I pannelli devono essere installati sui veicoli nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) i pannelli devono essere fissati in maniera inamovibile nella parte
posteriore del veicolo, in modo da risultare simmetrici rispetto al piano
verticale longitudinale mediano del veicolo;
b) i pannelli devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare
al piano longitudinale mediano del veicolo che non disti più di
m. 0,40 dal limite posteriore di sagoma
c) a secondo della posizione di cui all’allegato “A” del decreto
in questione i due pannelli costituenti il pannello di segnalazione, devono
essere installati sul veicolo in modo da risultare complanari
d) nel caso di pannelli marcati con la parola “TOP”, l’installazione
dovrà essere tale che la predetta parola deve risultare sul lato
più alto del pannello;
e) l’altezza minima dal suolo dei pannelli, misurata a veicolo carico,
non deve risultare inferiore a m. 0,35;
f) l’altezza massima dal suolo dei pannelli misurata a veicolo vuoto non
deve essere superiore a m. 1,70 e m. 2,20 secondo le configurazioni dell’allegato
“A”;
g) i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del veicolo, né
costituire sporgenza rispetto alla parte di carrozzeria sulla quale sono
applicati; inoltre la distanza massima dei pannelli dal limite di sagoma
non deve risultare superiore a m. 0,4.
h) L’installazione dovrà essere tale da garantire la visibilità
di almeno il 95% della superficie dei pannelli.
MARCATURE
E PRESCRIZIONI GENERALI
Ogni pannello posteriore di identificazione sottoposto ad approvazione
deve riportare le seguenti indicazioni:
• la regione sociale o il marchio di fabbrica del richiedente l’omologazione;
• i marchi devono essere applicati sia sulla parte retroriflettente,
sia su quella fluorescente, sia sul bordo del pannello e, una volta che
il pannello sia fissato sul veicolo, dovranno essere visibili da un osservatore
esterno;
• i marchi devono essere chiaramente leggibili ed indelebili.
• le parti che costituiscono i pannelli di identificazione retroriflettenti/fluorescenti
o solo retroriflettenti non devono potere essere smontate facilmente;
• i dispositivi di fissaggio dei pannelli posteriori di identificazione
devono essere tali da garantire un montaggio stabile e durevole nella
parte posteriore dei veicoli, ad esempio con bulloni, rivetti o adesivi.
• la superficie esterna dei pannelli di identificazione posteriore
retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti deve essere facilmente
pulibile; pertanto essa non deve essere rugosa ed eventuali sporgenze
non devono impedire una agevole operazione di pulizia
• i pannelli di segnalazione devono essere resistenti agli agenti
atmosferici, alla corrosione, ai carburanti, all’acqua, ed agli urti.
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Mancata
installazione dei pannelli retroriflettenti o retroriflettenti/fluorescenti
per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi
(gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose superiori a 3,5
t. ed i rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose superiori
a 3,5 t. debbono essere appositamente segnalati con i prescritti
cartelli retroriflettenti)
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Art.
72/13° C.d.S.
(riferimento art. 1 Decreto 24-01-2003 n. 40)
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Prefetto del luogo
dove è stata contestata l’infrazione
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Circolazione
con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti/fluorescenti
per la segnalazione inefficienti o non conformi alle prescrizioni
ed agli obblighi stabiliti nel Decreto40/2003 e nel Regolamento
ECE/ONU 70/01
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Art. 79/4° C.d.S.
(riferimento Decreto 40/03
e Regolamento ECE/ONU 70/01)
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Prefetto
del luogo
dove è stata contestata l’infrazione
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OBBLIGHI:
A decorrere da un anno dopo la pubblicazione del presente decreto i veicoli
(autocarri, semirimorchi e rimorchi adibiti al trasporto cose) superiori
a 3,5 t. ed immatricolati per la prima volta sul territorio nazionale,
devono essere muniti di pannelli posteriori di identificazione conformi
ed installati secondo le modalità stabilite dal presente decreto
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