RESPONSABILITA’
AUTOMOBILISTICA |
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Incidente con lesioni:
il prefetto ha cinque anni per sospendere la patente Quando resta
coinvolto in un incidente con lesioni, il conducente al quale viene sospesa la
patente può ricorrere direttamente al giudice per richiederne l’annullamento,
anche se si può prevedere che una delle parti, con una propria querela, possa
portare il caso davanti al Tribunale penale. Lo ha detto il giudice di pace di
Taranto (sentenza del 22 giugno 2006), ricordando quanto il proposito aveva già
affermato l’organo più alto della giurisdizione, cioè la Cassazione a Sezioni
Unite (sent. N. 6232 dell’8 agosto 1996) la quale ha
statuito che ”… a mente del combinato disposto degli artt. 205 e 218, comma 5,
del codice della strada, deve ritenersi ammessa l’opposizione innanzi
all’autorità giudiziaria, con il rito di cui agli artt. 22 e s. legge n. 689
del 1981, avverso i provvedimenti prefettizi di sospensione della patente” . Il caso concreto
riguarda un episodio di portata minima in fatto di pericolosità stradale, cioè
un incidente con lesioni piuttosto lievi. Ma il codice, in tema di sospensione
della patente, non fa una graduazione della gravità, per è sufficiente che uno
dei due - o anche il singolo che da solo ha provocato l’incidente (finendo
fuori strada o contro un palo della luce) - venga medicato all’ospedale, per
far scattare questa sanzione accessoria.. Nel caso esaminato dal giudice di
Taranto, la polizia non aveva ritirato seduta stante la patente ma aveva
attivato la procedura per l’emissione di una ordinanza di ritiro del titolo di
guida da parte della prefettura. Infatti, nell’ipotesi di lesioni personali a seguito di incidente stradale, ai sensi dell’ultima parte del 3° comma dell’art. 223, se il ritiro immediato della patente non è stato possibile per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza ritardo al prefetto che ordina all’autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza presso il proprio ufficio. Ma la domanda, posta al giudice dal ricorrente è: se la polizia deve provvedere subito ed il prefetto ordina di consegnare la patente entro cinque giorni dalla notifica dell’ordinanza, quanto tempo può legittimamente intercorrere tra questi due incombenti e cioè tra la data di ricezione del verbale da parte del prefetto e l’emissione dell’ingiunzione di consegnare la patente entro cinque giorni? La norma sembrerebbe tesa a togliere immediatamente dalla strada un soggetto che, avendo provocato incidente e lesioni, manifesta una certa pericolosità alla guida. Ma allora è legittimo che la prefettura ritardi il provvedimento di ritiro, una volta ricevuta la segnalazione della polizia? Secondo il giudice di Taranto, sì, per il semplice motivo che la legge non prevede un termine preciso. E mancando il termine per l’emissione del decreto di sospensione è applicabile il quello quinquennale, previsto dall’art. 28 della legge nr. 689/81, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, così come insegna la Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza in data 16 marzo-27 aprile 2006 nr. 9591. SENTENZA nel
procedimento civile in 1° grado recante il n. 3144/2006 del Ruolo Generale ed
avente ad Oggetto: Opposizione a verbale di accertamento e decreto di
sospensione della patente a seguito incidente stradale, promossa da:….,
opponente Contro il Prefetto di Taranto, in persona del ……… Conclusioni
per 1’opponente: “ Voglia il Giudice adito così provvedere:1) revocare,
annullare, dichiarare nulla e priva di qualsiasi efficacia l’ordinanza
prefettizia di Taranto n. 1732//2005 Area IV - Pat. del 18.01.2006;2)
condannare la Prefettura di Taranto al pagamento delle spese e competenze della
presente procedura.” SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con
atto depositato in data 11.04.2006 il sig. M.D., si opponeva al decreto del
Prefetto della provincia di Taranto del 18.01.2006 prot. n. 1732/2005,
notificato in data 07.04.2006, relativo alla sospensione per la durata di un
mese a decorrere dalla data di notifica, della patente di guida, cat. B, n. TA
2087276K, rilasciata al medesimo dalla M.T.C.T. di Taranto, a seguito di
violazione dell’art. 154/1-8 del c.d.s.. Ciò a seguito dell’incidente stradale
avvenuto in data 06.07.2006 alle ore 14,45 in agro di Castellaneta, dal quale
si deducevano derivate lesioni lievi a terzi. Assumeva l’opponente: -
che il provvedimento prefettizio era stato emanato in palese violazione
di legge per errato presupposto, poiché la violazione contestata in precedenza
con il verbale nr. 33598/2005/V in data 06.07.2005 dal Comando P.M. del Comune
di Castellaneta si riferiva all’art. 141/2-11 del CDS e non all’art. 154/1-8
richiamato nell’ordinanza di sospensione, da cui la nullità dell’ordinanza; - che
lo stesso era in violazione dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990 e
art. 24 Costituzione; - che
lo stesso atto, inoltre, era in violazione dell’art. 223 c.d.s e conseguente
violazione del diritto di difesa, per non avere gli agenti incaricati della
notifica e della esecuzione del provvedimento prefettizio, rispettato il
termine di cinque giorni dalla comunicazione del detto provvedimento previsto
affinché il trasgressore possa consegnare la patente di guida;- che detto
provvedimento era stato emanato, inoltre, in violazione dell’art. 223 del c.d.s
secondo il quale una volta che si fosse verificato un fatto riconducibile ad
una ipotesi dì reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui
all’art. 222, commi 2 e 3, l’organo che aveva proceduto al rilevamento del
sinistro era tenuto ad attivare la procedura per l’eventuale sospensione
provvisoria della patente da parte del Prefetto; - che
il procedimento era da considerare illogico o viziato da eccesso di potere a
seguito del ritardo con cui era stato emesso il provvedimento, poiché l’art.
223 C.d.S. prevedendo la sospensione provvisoria della patente di guida,
qualora si fosse ipotizzato il reato di lesioni colpose, indicava in dieci
giorni il tempo a disposizione degli agenti accertatori per la trasmissione
degli atti al Prefetto e alla Direzione Generale della M.C.T.C. e in quindici
giorni quello entro il quale il Prefetto, sentito il parere del competente
Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., comminasse la sospensione della
patente di guida. Da ciò si deduceva che il provvedimento non poteva che essere
emesso dal Prefetto nel più breve tempo possibile, previa valutazione del
materiale in possesso e una volta riconosciutine i presupposti per l’emissione.
D’altra parte detto provvedimento, avendo natura cautelare, era strumentalmente
e teleogicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine
pubblico, imponendo che il conducente di un veicolo, il quale si fosse reso
responsabile di fatti illeciti, continuasse nell’esercizio di un’attività
palesatesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. Pertanto, pur
essendo vero che la norma non prevedeva alcuna decadenza o inefficacia per
l’irrogazione della sanzione accessoria, se il provvedimento di sospensione della
patente di guida fosse stato emesso ad una distanza di oltre quattro mesi dal
sinistro, veniva meno la sua natura cautelare tendente, appunto, ad evitare che
il responsabile continuasse a circolare alla guida di veicoli, potendo
costituire la sua condotta un pericolo potenziale per la pubblica incolumità; - che
era mancante o insufficiente la motivazione del provvedimento in quanto in esso
non risultavano contestate le circostanze che evidenziavano la responsabilità
del ricorrente nella produzione dell’incidente stradale; - che
l’adottato provvedimento di sospensione della patente per la durata di un mese
appariva abnorme in considerazione della lievissima entità delle lesioni
riportate da terzi, risultante dallo stesso provvedimento prefettizio; - che
a seguito dell’adottata misura accessoria, assai gravose erano le difficoltà
incontrate quotidianamente dall’odierno ricorrente per il raggiungimento della
sede lavorativa, consistente nelle mansioni di “ Guardia giurata” . Con
ordinanza in data 13.04.2006, nelle more del giudizio di merito, era sospesa da
questo Ufficio, res sic stantibus, l’esecuzione del decreto opposto ai
sensi dell’art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689 ed era fissata l’udienza di
comparizione per l’udienza del 22.06.2006. A detta udienza nessuno compariva
per la parte opposta, che non depositava la documentazione ex art. 23 della
legge n. 689/81 a seguito del ricevimento in data 24.04.2006 dell’avviso
di comparizione. Compariva a detta udienza il difensore dell’opponente, che si
riportava al ricorso, chiedendone l’accoglimento e depositando copia del
referto medico in data 06.07.2005 con le lesioni riportate dal conducente
antagonista …… coinvolto nell’incidente di che trattasi. Pertanto, sulla base
della suddetta documentazione, l’opposizione era decisa, con lettura e deposito
in udienza del dispositivo della sentenza, e con riserva di motivazione. Motivi
della decisione L’opposizione
è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. In via
preliminare, si rileva che la Cass. a SS.UU. civ., sent. N. 6232 dell’8 agosto
1996 ha statuito che ”… a mente del combinato disposto degli artt. 205 e
218, comma 5, del D.L.vo 30.IV.1992 n. 285, come modificato dal D.L.vo
10.IX.1993 n. 360, nella ravvisata natura di norma attributiva della giurisdizione
della seconda delle disposizioni citate, deve ritenersi ammessa l’opposizione
innanzi all’autorità giudiziaria, con il rito di cui agli artt. 22 e s. L. n.
689 del 1981, avverso i provvedimenti prefettizi di sospensione della patente”.
Deve evidenziarsi, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 31 del
12 febbraio 1996 ha affermato che l’art. 223 D.L.vo n. 285 del 1992, come
novellato dal D.L.vo n. 360 del 1993 (art. 120), nella parte afferente alla
previsione della tutela giurisdizionale in caso di lesioni personali od
omicidio colposi derivati da violazione di norme del codice della strada, può
essere ravvisato compatibile con la Costituzione solo perché prevede che
l’opposizione cennata costituisce rimedio esperibile contro tutti i provvedimenti
di sospensione della patente, ivi compresi quelli avverso i quali (come per
quello di cui trattasi) sia consentito anche il reclamo amministrativo al
Ministero dei trasporti a mente del comma 5 della norma considerata (essendo da
escludere che il previo esperimento di tale reclamo integri condizione per
l’esercizio dell’azione giudiziaria). Sulla scorta dei principi enunciati, va
affermata, quindi, la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a
conoscere dell’opposizione al decreto prefettizio di che trattasi. La
sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida può costituire
misura accessoria a una sanzione amministrativa principale, ovvero ad un
comportamento antigiuridico (come nel caso di specie, ex 2° comma dell’art. 141
CDS, dovuto a mancato controllo del proprio veicolo per l’arresto tempestivo in
occasione di imprudenza altrui), non specificando la norma se la sospensione
sia applicabile nell’ipotesi di totale responsabilità dell’autore della
violazione oppure di semplice sua corresponsabilità o concorrenza. La Corte di
Cassazione, con le sentenze 5 maggio 2000, n. 5699 e 19 novembre 1999, n.
12830, ha affermato il principio secondo il quale “il provvedimento di
sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223, comma
2, C.S., é un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul
piano delle finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità,
autonomamente prevista dall’art. 219, comma 5, C.D.S.. rispetto a quello irrogato
in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 bis C.D.S.” Ne consegue che la sua irrogazione non é
condizionata, né dall’inizio dell’azione penale, né dall’eventuale difetto
della condizione di procedibilità della querela, ove richiesta. L’art. 220 prevede
in generale che, per le violazioni di norme del codice della strada che
costituiscono reato, l’agente o organo accertatore é tenuto, senza ritardo, a
dare notizia del reato al Pubblico M. ex art. 347 c.p.p. Prevede, infine, che,
in ogni caso in cui l’Autorità giudiziaria ravvisi solo una violazione
amministrativa, essa deve rimettere gli atti all’ufficio che ha comunicato la
notizia di reato, perchè si proceda in via amministrativa all’applicazione
della sanzione. L’art. 221, conformemente a quanto disposto in via generale
dell’art. 24 della legge n. 689 del 1981 in tema di connessione fra illeciti,
amministrativi e reati, a sua volta prevede che, ove l’esistenza di un reato
dipenda dall’accertamento di una violazione del codice della strada, e per questa
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice competente
all’accertamento del reato e’ competente anche alla irrogazione della sanzione
amministrativa, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del
reato o per difetto di una condizione di procedibilità, dovendo egli in tal
caso rimettere gli atti all’ufficio che ha comunicato la notizia del reato,
perché si proceda in via amministrativa all’irrogazione della sanzione. La
Corte di Cassazione, ha parimenti affermato che la sospensione della patente di
guida, nel caso di violazione di una norma del codice della :strada dalla quale
siano derivati danni alle persone, non si configura come "pena
accessoria" rispetto a quella prevista per il reato di lesioni personali,
bensì costituisce una sanzione amministrativa, la cui applicazione é affidata
in via ordinaria al giudice chiamato a conoscere del reato di lesioni
personali, ma rimessa al Prefetto in ogni caso in cui tale vis actractiva,
prevista dell’art. 222, comma 1, venga meno (Cass. 15 marzo 1999, n. 2274). In
proposito va considerato che l’art. 222 C.S. - nello statuire che qualora da
una violazione delle norme del codice della strada derivino danni alle persone,
il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative
previste, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente - per un verso contiene una norma processuale, specificamente
confermativa dell’attribuzione, operata in via generale dall’art. 221 con
attribuzione al giudice penale della competenza a irrogare le sanzioni per le
violazioni del C.S. non costituenti reato quando dal loro accertamento dipenda
l’esistenza di un reato. Per altro verso contiene una norma sostanziale,
prevedendo la sanzione della sospensione della patente in caso di violazioni
del codice della strada dalle quali siano derivati danni alle persone,
configurandola quale misura amministrativa "accessoria", in tale
specifica ipotesi, rispetto al reato di lesioni personali. L’art. 224, comma 3
- a proposito del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie della sospensione e della revoca della patente - statuisce che solo
l’estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione di tali
sanzioni amministrative accessorie, mentre "nel caso di estinzione del
reato per altra causa il Prefetto procede all’accertamento della sussistenza o
meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria". Tale norma va interpretata, per quanto interessa ai fini
del decidere, come espressione della voluntas legis di statuire in via generale
la irrogabilità in sede amministrativa della sanzione accessoria (a reato)
della sospensione della patente, ancorché per qualunque ragione diversa dalla
morte di chi vi sia assoggettabile l’accertamento della responsabilità penale
non possa avere luogo. Ragioni di ordine logico e di coerenza sistematica
impongono di ritenere, infatti, che la formula "estinzione del reato per
causa diversa dalla morte, usata nell’articolo, vada intesa nel senso su detto
- e sia in particolare comprensiva anche della ipotesi di non procedibilità del
reato per rinuncia o mancata proposizione della querela nel termini di legge -
e non come riferibile alle sole ipotesi di estinzione del reato testualmente
previste dagli artt. 150 e segg. cod. pen. Riferendola solo a tali ipotesi,
intatti, per i reati perseguibili a querela, la sanzione accessoria sarebbe
applicabile in caso di remissione della querela, ma non in caso di rinuncia o
di proposizione tardiva, o di decorso del termine per proporla senza la sua
proposizione, pur trattandosi di situazioni omogenee in relazione all’interesse
pubblico alla irrogazione della sanzione che la norma ha inteso tutelare, e pur
non avendo - secondo quanto sopra esposto - l’art. 223 eccettuato tali ipotesi
dalla irrogazione della sospensione provvisoria da parte del Prefetto in via
cautelare e provvisoria: sanzione provvisoria che risulterebbe incongruamente
irrogata in ipotesi in cui non sia irrogabile quella definitiva. Esaminando il
merito dell’opposizione, va osservato, anzitutto, che il termine di cui
all’art. 3 della legge nr. 241/90 non è applicabile quale termine
all’emissione delle ordinanze prefettizie in materia di circolazione stradale,
poiché tale materia é regolata da termini propri, di cui emblematico è quello
dell’art. 28 della legge nr. 689/81. In particolare, ai sensi dell’ultima parte
del 3° comma dell’art. 223, nell’ipotesi di lesioni personali a seguito di
incidente stradale, se il ritiro immediato della patente non è stato possibile
per qualsiasi motivo (come è avvenuto nel caso di specie), il verbale di
contestazione è trasmesso, senza indugio al prefetto che ordina all’autore
della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio. Quindi, è evidente la
mancanza di termini previsti specificatamente in tale ultima ipotesi per
l’emissione del decreto di sospensione, per cui si rende applicabile il termine
quinquennale ex art. 28 della legge nr. 689/81 per come stabilito in via
generale per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione dalla Corte di Cassazione a
SS.UU. con sentenza in data 16 marzo-27 aprile 2006 nr. 9591. In
definitiva, non rileva, in questa sede, quindi, il ritardo con cui la Pubblica
Amministrazione ha emanato il decreto di sospensione della patente, in quanto
evidentemente alla data del 18.01.2006, il Prefetto ha ritenuto ancora
sussistenti le lesioni a terzi, tra l’altro, non dissipati a detta data da
nessuna comunicazione negativa da parte dell’opponente. Infatti,
soltanto all’udienza del 22.06.2006, il difensore dell’opponente ha depositato
copia del referto medico in data 06.07.2005 con la diagnosi delle lesioni
riportate dal conducente antagonista D. G., coinvolto nell’incidente di che
trattasi, per cui è a partire dal 22.06.2006 che si può dichiarare
l’inefficacia del decreto di sospensione impugnata. Relativamente
alle spese di giudizio, le stesse, per giusti motivi di ordine sostanziale
vengono integralmente compensate tra le parti, atteso che la P.A. ha agito
legittimamente sui presupposti segnalati. P.Q.M. il
giudice di Pace di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione
proposta dal sig. M. D. avverso il decreto di sospensione della patente in data
18.01.2006, prot. n. 1732/05 del Prefetto di Taranto in conseguenza di
violazione al Codice della Strada in data 06.07.2005, così decide: 1) accoglie
per quanto di ragione l’opposizione proposta da M. avverso il decreto di
sospensione della patente in data 18 .01.2006, prot. n. 1732/05 del Prefetto di
Taranto; 2) annulla gli ulteriori periodi di sospensione della patente
comminati; 3) compensa integralmente le spese di giudizio. * Funzionario della Polizia di
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