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RESPONSABILITA’ AUTOMOBILISTICA Sentenze in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa - INCIDENTE CON LESIONI: IL PREFETTO HA CINQUE ANNI PER SOSPENDERE LA PATENTE

a cura di Ugo Terracciano

RESPONSABILITA’ AUTOMOBILISTICA
Sentenze in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa

INCIDENTE CON LESIONI: IL PREFETTO HA CINQUE ANNI PER SOSPENDERE LA PATENTE

 

a cura di Ugo Terracciano*

Incidente con lesioni: il prefetto ha cinque anni per sospendere la patente
Il giudice di pace di Taranto: anche la Cassazione ritiene che si applichi il termine ordinario

  

Quando resta coinvolto in un incidente con lesioni, il conducente al quale viene sospesa la patente può ricorrere direttamente al giudice per richiederne l’annullamento, anche se si può prevedere che una delle parti, con una propria querela, possa portare il caso davanti al Tribunale penale. Lo ha detto il giudice di pace di Taranto (sentenza del 22 giugno 2006), ricordando quanto il proposito aveva già affermato l’organo più alto della giurisdizione, cioè la Cassazione a Sezioni Unite (sent. N. 6232 dell’8 agosto 1996) la quale ha statuito che ”… a mente del combinato disposto degli artt. 205 e 218, comma 5, del codice della strada, deve ritenersi ammessa l’opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, con il rito di cui agli artt. 22 e s. legge n. 689 del 1981, avverso i provvedimenti prefettizi di sospensione della patente” .

Il caso concreto riguarda un episodio di portata minima in fatto di pericolosità stradale, cioè un incidente con lesioni piuttosto lievi. Ma il codice, in tema di sospensione della patente, non fa una graduazione della gravità, per è sufficiente che uno dei due - o anche il singolo che da solo ha provocato l’incidente (finendo fuori strada o contro un palo della luce) - venga medicato all’ospedale, per far scattare questa sanzione accessoria.. Nel caso esaminato dal giudice di Taranto, la polizia non aveva ritirato seduta stante la patente ma aveva attivato la procedura per l’emissione di una ordinanza di ritiro del titolo di guida da parte della prefettura.

Infatti, nell’ipotesi di lesioni personali a seguito di incidente stradale, ai sensi dell’ultima parte del 3° comma dell’art. 223, se il ritiro immediato della patente non è stato possibile per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza ritardo al prefetto che ordina all’autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza presso il proprio ufficio. Ma la domanda, posta al giudice dal ricorrente è: se la polizia deve provvedere subito ed il prefetto ordina di consegnare la patente entro cinque giorni dalla notifica dell’ordinanza, quanto tempo può legittimamente intercorrere tra questi due incombenti e cioè tra la data di ricezione del verbale da parte del prefetto e l’emissione dell’ingiunzione di consegnare la patente entro cinque giorni? La norma sembrerebbe tesa a togliere immediatamente dalla strada un soggetto che, avendo provocato incidente e lesioni, manifesta una certa pericolosità alla guida. Ma allora è legittimo che la prefettura ritardi il provvedimento di ritiro, una volta ricevuta la segnalazione della polizia? Secondo il giudice di Taranto, sì, per il semplice motivo che la legge non prevede un termine preciso. E mancando il termine per l’emissione del decreto di sospensione è applicabile il quello quinquennale, previsto dall’art. 28 della legge nr. 689/81, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, così come insegna la Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza in data 16 marzo-27 aprile 2006 nr. 9591.


 

 

SENTENZA

nel procedimento civile in 1° grado recante il n. 3144/2006 del Ruolo Generale ed avente ad Oggetto: Opposizione a verbale di accertamento e decreto di sospensione della patente a seguito incidente stradale, promossa da:…., opponente Contro il Prefetto di Taranto, in persona del ………

Conclusioni per 1’opponente: “ Voglia il Giudice adito così provvedere:1) revocare, annullare, dichiarare nulla e priva di qualsiasi efficacia l’ordinanza prefettizia di Taranto n. 1732//2005 Area IV - Pat. del 18.01.2006;2) condannare la Prefettura di Taranto al pagamento delle spese e competenze della presente procedura.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 11.04.2006 il sig. M.D., si opponeva al decreto del Prefetto della provincia di Taranto del 18.01.2006 prot. n. 1732/2005, notificato in data 07.04.2006, relativo alla sospensione per la durata di un mese a decorrere dalla data di notifica, della patente di guida, cat. B, n. TA 2087276K, rilasciata al medesimo dalla M.T.C.T. di Taranto, a seguito di violazione dell’art. 154/1-8 del c.d.s.. Ciò a seguito dell’incidente stradale avvenuto in data 06.07.2006 alle ore 14,45 in agro di Castellaneta, dal quale si deducevano derivate lesioni lievi a terzi. Assumeva l’opponente:

- che  il provvedimento prefettizio era stato emanato in palese violazione di legge per errato presupposto, poiché la violazione contestata in precedenza con il verbale nr. 33598/2005/V in data 06.07.2005 dal Comando P.M. del Comune di Castellaneta si riferiva all’art. 141/2-11 del CDS e non all’art. 154/1-8 richiamato nell’ordinanza di sospensione, da cui la nullità dell’ordinanza;

- che lo stesso era in violazione dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990 e art. 24 Costituzione;

- che lo stesso atto, inoltre, era in violazione dell’art. 223 c.d.s e conseguente violazione del diritto di difesa, per non avere gli agenti incaricati della notifica e della esecuzione del provvedimento prefettizio, rispettato il termine di cinque giorni dalla comunicazione del detto provvedimento previsto affinché il trasgressore possa consegnare la patente di guida;- che detto provvedimento era stato emanato, inoltre, in violazione dell’art. 223 del c.d.s secondo il quale una volta che si fosse verificato un fatto riconducibile ad una ipotesi dì reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all’art. 222, commi 2 e 3, l’organo che aveva proceduto al rilevamento del sinistro era tenuto ad attivare la procedura per l’eventuale sospensione provvisoria della patente da parte del Prefetto;

- che il procedimento era da considerare illogico o viziato da eccesso di potere a seguito del ritardo con cui era stato emesso il provvedimento, poiché l’art. 223 C.d.S. prevedendo la sospensione provvisoria della patente di guida, qualora si fosse ipotizzato il reato di lesioni colpose, indicava in dieci giorni il tempo a disposizione degli agenti accertatori per la trasmissione degli atti al Prefetto e alla Direzione Generale della M.C.T.C. e in quindici giorni quello entro il quale il Prefetto, sentito il parere del competente Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., comminasse la sospensione della patente di guida. Da ciò si deduceva che il provvedimento non poteva che essere emesso dal Prefetto nel più breve tempo possibile, previa valutazione del materiale in possesso e una volta riconosciutine i presupposti per l’emissione. D’altra parte detto provvedimento, avendo natura cautelare, era strumentalmente e teleogicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, imponendo che il conducente di un veicolo, il quale si fosse reso responsabile di fatti illeciti, continuasse nell’esercizio di un’attività palesatesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. Pertanto, pur essendo vero che la norma non prevedeva alcuna decadenza o inefficacia per l’irrogazione della sanzione accessoria, se il provvedimento di sospensione della patente di guida fosse stato emesso ad una distanza di oltre quattro mesi dal sinistro, veniva meno la sua natura cautelare tendente, appunto, ad evitare che il responsabile continuasse a circolare alla guida di veicoli, potendo costituire la sua condotta un pericolo potenziale per la pubblica incolumità;

- che era mancante o insufficiente la motivazione del provvedimento in quanto in esso non risultavano contestate le circostanze che evidenziavano la responsabilità del ricorrente nella produzione dell’incidente stradale;

- che l’adottato provvedimento di sospensione della patente per la durata di un mese appariva abnorme in considerazione della lievissima entità delle lesioni riportate da terzi, risultante dallo stesso provvedimento prefettizio;

- che a seguito dell’adottata misura accessoria, assai gravose erano le difficoltà incontrate quotidianamente dall’odierno ricorrente per il raggiungimento della sede lavorativa, consistente nelle mansioni di “ Guardia giurata” .

Con ordinanza in data 13.04.2006, nelle more del giudizio di merito, era sospesa da questo Ufficio, res sic stantibus, l’esecuzione del decreto opposto ai sensi dell’art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689 ed era fissata l’udienza di comparizione per l’udienza del 22.06.2006. A detta udienza nessuno compariva per la parte opposta, che non depositava la documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81  a seguito del ricevimento in data 24.04.2006 dell’avviso di comparizione. Compariva a detta udienza il difensore dell’opponente, che si riportava al ricorso, chiedendone l’accoglimento e depositando copia del referto medico in data 06.07.2005 con le lesioni riportate dal conducente antagonista …… coinvolto nell’incidente di che trattasi. Pertanto, sulla base della suddetta documentazione, l’opposizione era decisa, con lettura e deposito in udienza del dispositivo della sentenza, e con riserva di motivazione.

Motivi della decisione

L’opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

In via preliminare, si rileva che la Cass. a SS.UU. civ., sent. N. 6232 dell’8 agosto 1996 ha statuito che ”… a mente del combinato disposto degli artt. 205 e 218, comma 5, del D.L.vo 30.IV.1992 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10.IX.1993 n. 360, nella ravvisata natura di norma attributiva della giurisdizione della seconda delle disposizioni citate, deve ritenersi ammessa l’opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, con il rito di cui agli artt. 22 e s. L. n. 689 del 1981, avverso i provvedimenti prefettizi di sospensione della patente”. Deve evidenziarsi, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 31 del 12 febbraio 1996 ha affermato che l’art. 223 D.L.vo n. 285 del 1992, come novellato dal D.L.vo n. 360 del 1993 (art. 120), nella parte afferente alla previsione della tutela giurisdizionale in caso di lesioni personali od omicidio colposi derivati da violazione di norme del codice della strada, può essere ravvisato compatibile con la Costituzione solo perché prevede che l’opposizione cennata costituisce rimedio esperibile contro tutti i provvedimenti di sospensione della patente, ivi compresi quelli avverso i quali (come per quello di cui trattasi) sia consentito anche il reclamo amministrativo al Ministero dei trasporti a mente del comma 5 della norma considerata (essendo da escludere che il previo esperimento di tale reclamo integri condizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria). Sulla scorta dei principi enunciati, va affermata, quindi, la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere dell’opposizione al decreto prefettizio di che trattasi.

La sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida può costituire misura accessoria a una sanzione amministrativa principale, ovvero ad un comportamento antigiuridico (come nel caso di specie, ex 2° comma dell’art. 141 CDS, dovuto a mancato controllo del proprio veicolo per l’arresto tempestivo in occasione di imprudenza altrui), non specificando la norma se la sospensione sia applicabile nell’ipotesi di totale responsabilità dell’autore della violazione oppure di semplice sua corresponsabilità o concorrenza. La Corte di Cassazione, con le sentenze 5 maggio 2000, n. 5699 e 19 novembre 1999, n. 12830, ha affermato il principio secondo il quale “il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223, comma 2, C.S., é un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità, autonomamente prevista dall’art. 219, comma 5, C.D.S.. rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 bis C.D.S.” Ne consegue che la sua irrogazione non é condizionata, né dall’inizio dell’azione penale, né dall’eventuale difetto della condizione di procedibilità della querela, ove richiesta. L’art. 220 prevede in generale che, per le violazioni di norme del codice della strada che costituiscono reato, l’agente o organo accertatore é tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al Pubblico M. ex art. 347 c.p.p. Prevede, infine, che, in ogni caso in cui l’Autorità giudiziaria ravvisi solo una violazione amministrativa, essa deve rimettere gli atti all’ufficio che ha comunicato la notizia di reato, perchè si proceda in via amministrativa all’applicazione della sanzione. L’art. 221, conformemente a quanto disposto in via generale dell’art. 24 della legge n. 689 del 1981 in tema di connessione fra illeciti, amministrativi e reati, a sua volta prevede che, ove l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione del codice della strada, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice competente all’accertamento del reato e’ competente anche alla irrogazione della sanzione amministrativa, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, dovendo egli in tal caso rimettere gli atti all’ufficio che ha comunicato la notizia del reato, perché si proceda in via amministrativa all’irrogazione della sanzione.

La Corte di Cassazione, ha parimenti affermato che la sospensione della patente di guida, nel caso di violazione di una norma del codice della :strada dalla quale siano derivati danni alle persone, non si configura come "pena accessoria" rispetto a quella prevista per il reato di lesioni personali, bensì costituisce una sanzione amministrativa, la cui applicazione é affidata in via ordinaria al giudice chiamato a conoscere del reato di lesioni personali, ma rimessa al Prefetto in ogni caso in cui tale vis actractiva, prevista dell’art. 222, comma 1, venga meno (Cass. 15 marzo 1999, n. 2274). In proposito va considerato che l’art. 222 C.S. - nello statuire che qualora da una violazione delle norme del codice della strada derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative previste, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - per un verso contiene una norma processuale, specificamente confermativa dell’attribuzione, operata in via generale dall’art. 221 con attribuzione al giudice penale della competenza a irrogare le sanzioni per le violazioni del C.S. non costituenti reato quando dal loro accertamento dipenda l’esistenza di un reato. Per altro verso contiene una norma sostanziale, prevedendo la sanzione della sospensione della patente in caso di violazioni del codice della strada dalle quali siano derivati danni alle persone, configurandola quale misura amministrativa "accessoria", in tale specifica ipotesi, rispetto al reato di lesioni personali. L’art. 224, comma 3 - a proposito del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente - statuisce che solo l’estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione di tali sanzioni amministrative accessorie, mentre "nel caso di estinzione del reato per altra causa il Prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria". Tale norma va interpretata, per quanto interessa ai fini del decidere, come espressione della voluntas legis di statuire in via generale la irrogabilità in sede amministrativa della sanzione accessoria (a reato) della sospensione della patente, ancorché per qualunque ragione diversa dalla morte di chi vi sia assoggettabile l’accertamento della responsabilità penale non possa avere luogo. Ragioni di ordine logico e di coerenza sistematica impongono di ritenere, infatti, che la formula "estinzione del reato per causa diversa dalla morte, usata nell’articolo, vada intesa nel senso su detto - e sia in particolare comprensiva anche della ipotesi di non procedibilità del reato per rinuncia o mancata proposizione della querela nel termini di legge - e non come riferibile alle sole ipotesi di estinzione del reato testualmente previste dagli artt. 150 e segg. cod. pen. Riferendola solo a tali ipotesi, intatti, per i reati perseguibili a querela, la sanzione accessoria sarebbe applicabile in caso di remissione della querela, ma non in caso di rinuncia o di proposizione tardiva, o di decorso del termine per proporla senza la sua proposizione, pur trattandosi di situazioni omogenee in relazione all’interesse pubblico alla irrogazione della sanzione che la norma ha inteso tutelare, e pur non avendo - secondo quanto sopra esposto - l’art. 223 eccettuato tali ipotesi dalla irrogazione della sospensione provvisoria da parte del Prefetto in via cautelare e provvisoria: sanzione provvisoria che risulterebbe incongruamente irrogata in ipotesi in cui non sia irrogabile quella definitiva. Esaminando il merito dell’opposizione, va osservato, anzitutto, che il termine di cui all’art. 3 della legge nr. 241/90 non  è applicabile quale termine all’emissione delle ordinanze prefettizie in materia di circolazione stradale, poiché tale materia é regolata da termini propri, di cui emblematico è quello dell’art. 28 della legge nr. 689/81. In particolare, ai sensi dell’ultima parte del 3° comma dell’art. 223, nell’ipotesi di lesioni personali a seguito di incidente stradale, se il ritiro immediato della patente non è stato possibile per qualsiasi motivo (come è avvenuto nel caso di specie), il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio al prefetto che ordina all’autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio. Quindi, è evidente la mancanza di termini previsti specificatamente in tale ultima ipotesi per l’emissione del decreto di sospensione, per cui si rende applicabile il termine quinquennale ex art. 28 della legge nr. 689/81 per come stabilito in via generale per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con sentenza in data 16 marzo-27 aprile 2006 nr. 9591.

In definitiva, non rileva, in questa sede, quindi, il ritardo con cui la Pubblica Amministrazione ha emanato il decreto di sospensione della patente, in quanto evidentemente alla data del 18.01.2006, il Prefetto ha ritenuto ancora sussistenti le lesioni a terzi, tra l’altro, non dissipati a detta data da nessuna comunicazione negativa da parte dell’opponente.

Infatti, soltanto all’udienza del 22.06.2006, il difensore dell’opponente ha depositato copia del referto medico in data 06.07.2005 con la diagnosi delle lesioni riportate dal conducente antagonista D. G., coinvolto nell’incidente di che trattasi, per cui è a partire dal 22.06.2006 che si può dichiarare l’inefficacia del decreto di sospensione impugnata.

Relativamente alle spese di giudizio, le stesse, per giusti motivi di ordine sostanziale vengono integralmente compensate tra le parti, atteso che la P.A. ha agito legittimamente sui presupposti segnalati.

P.Q.M.

il giudice di Pace di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. M. D. avverso il decreto di sospensione della patente in data 18.01.2006, prot. n. 1732/05 del Prefetto di Taranto in conseguenza di violazione al Codice della Strada in data 06.07.2005, così decide: 1) accoglie per quanto di ragione l’opposizione proposta da M. avverso il decreto di sospensione della patente in data 18 .01.2006, prot. n. 1732/05 del Prefetto di Taranto; 2) annulla gli ulteriori periodi di sospensione della patente comminati; 3) compensa integralmente le spese di  giudizio.

* Funzionario della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna

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Lunedì, 07 Agosto 2006
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