Si definisce eccezionale il veicolo che nella propria
configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i
limiti di sagoma o di massa stabiliti negli articolo 61 e 62 del Codice
della Strada e la sua classificazione deve essere annotata sulla carta
di circolazione. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo
dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività
del trasporto eccezionale per il quale sono soggette ad autorizzazione,
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività
aziendale, con l’obbligo di essere immatricolati solo a nome e nella
disponibilità delle predette aziende.
Si definisce il trasporto in condizioni di eccezionalità quando:
• il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le
loro dimensioni, determinano il superamento dei limiti di sagoma previsti
dall’articolo 61 (sagoma limite) C.d.S., ma sempre nel rispetto dei
limiti di massa di cui all’articolo 62 (massa limite) C.d.S.
• il trasporto che ecceda congiuntamente i predetti limiti di sagoma
e di massa, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi
ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti
siderurgici coils e laminati grezzi eseguito con veicoli eccezionali,
può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi
merceologici autorizzati e comunque in numero non superiore a 6 (sei)
unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva
posseduta dal veicolo; qualora venga superato il limite di peso ma non
quello di sagoma, il carico può essere completato con generi della
stessa natura merceologica per occupare l’intera superficie utile
del piano di carico del veicolo, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia
per i quali ricorre sempre il limite delle 6 (sei) unità.
In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà superare:
a) 38 t. per veicoli isolati a tre assi
b) 48 t. per veicoli isolati a quattro assi
c) 86 t. per complessi di veicoli a sei assi
d) 108 t. per complessi di veicoli a otto assiI predetti limiti di massa
possono essere superati solo nel caso in cui venga trasportato un unico
pezzo indivisibile.
- il trasporto di un carico indivisibile sporge posteriormente oltre
la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo
stesso;
- pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno
di 3/10, la lunghezza del veicolo compreso il carico è superiore
alla sagoma limite in lunghezza propria per tale categoria di veicolo;
- il carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del
veicolo;
- il trasporto viene effettuato con veicoli isolati o costituenti
autotreno, ovvero autoarticolato, purchè il carico non sporga anteriormente
dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente
al trasporto di veicoli che eccedono i limiti di sagoma previsti dall’articolo
61 C.d.S.
Per i predetti veicoli sono state attribuite determinate tolleranze di
cui 20 cm nella sporgenza riferita all’altezza ed il 12% relativo
alla lunghezza del veicolo.
NOTA: l’altezza massima prevista da queste tipologie di veicoli
è di 4 metri estendibili a 4,20 metri inclusa la tolleranza, mentre
il 12% è attribuibile ai 12 metri di lunghezza per veicoli isolati,
ai 18,75 metri di lunghezza per gli autotreni ed ai 16,50 metri di lunghezza
per gli autoarticolati.
Questa tolleranza del 12% della lunghezza massima può essere sfruttata
in sporgenza posteriore e/o anteriore per quanto riguarda i veicoli isolati
e gli autotreni, mentre per gli autoarticolati questa tolleranza può
essere solamente sfruttata per sporgenze posteriori.
- il trasporto viene effettuato con veicoli isolati o costituenti
autotreni, avvero con autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di
tipo normalizzato allorchè trasportino esclusivamente contenitori
o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superati i limiti dimensionali
o di massa stabiliti rispettivamente dagli articolo 61 C.d.S. e 62 C.d.S.
; rammentando che ancorchè per effetto del carico non eccedano
l’altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 %
i limiti dimensionali previsti dall’articolo 61 C.d.S. a condizione
che siano rispettati tutti gli altri limiti e che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese tutte strade o tratti di strada
con particolari caratteristiche prescritte dalla vigente normativa;
- il trasporto viene effettuato con un mezzo d’opera che eccede
i limiti di massa di cui all’articolo 62 C.D.S.
- il trasporto viene effettuato con carrozzeria ad altezza variabile che
effettuano trasporti di animali vivi, oppure il trasporto riguarda balle
o rotoli di paglia e fieno, oppure il trasporto riguarda veicoli isolati
o complessi adibiti al carico di macchine operatrici e di macchine agricole
quando non eccedono l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre
dimensioni stabilite dagli articoli 61 e 62 del C.d.S. e che chi esegue
il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strada o tratti di strada con particolari caratteristiche prescritte dalla
vigente normativa.
C H I A R I M E N T I
-Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli (isolati o costituenti
autotreno od autoarticolato) possono circolare con il loro carico soltanto
sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m
e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco
minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore
a 20 cm.
-I veicoli isolati o costituenti autotreno od autoarticolato allorché
trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato,
nonché veicoli con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
trasporti di animali, di balle o rotoli di paglia e fieno o adibiti al
trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole, possono circolare
con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere
di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso
delle opere d’arte non inferiore a 30 cm..
MEZZI D’OPERA
L’articolo 10/7° del Codice della Strada definisce
che i veicoli classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti
di massa stabiliti nell’articolo 62 C.d.S. NON sono soggetti ad autorizzazione
alla circolazione a condizione che:
• non superino i limiti di massa di cui:
a) per i veicoli a motore isolati:
- a due assi 20 t.
- a tre assi 33 t.
- a quattro o più assi 40 t.b) per complessi di veicoli:
- a quattro assi 44 t.
- a cinque o più assi 56 t.
- a cinque o più assi 54 t. ( per il trasporto di calcestruzzo
in betoniera )
• non superino i limiti dimensionali fissati dall’articolo
61 C.d.S.;
• da parte di chi esegue il trasporto sia stato preventivamente
verificato che lungo tutto l’arco del percorso non esistano limitazioni
di massa a pieno carico o massa per asse, imposti da apposita segnaletica;
• la circolazione avvenga solo su strada o tratti di strada che,
secondo i dati dell’archivio nazionale delle strade, risultino transitabili
da detti mezzi;
• per questi veicoli sia stato corrisposto l’indennizzo di
usura.
(la mancanza dell’indennizzo di usura perché non corrisposto
NON comporta la richiesta di autorizzazione)NOTA:- La violazione di uno
dei predetti limiti di massa comporta la violazione di cui all’articolo
10 comma 7° e 18° del Codice della Strada con sanzione da €
631,05 e la sospensione della patente di guida e della carta di circolazione.
Si precisa che per il superamento dei soli limiti di massa con carichi
divisibili, si applica solo l’art. 167 C.d.S. come indica apposita
circolare del Ministero dell’Interno.
Ai sensi dell’art. 167/11° C.d.S., la franchigia del 5% deve
essere limitata alla massa massima del veicolo ai sensi dell’art.
62., così se il mezzo d’opera è caratterizzato da n°
5 o più assi avente un peso complessivo di 560 quintali, la franchigia
del 5% deve essere limitata alla massa limite disposta per tale categoria
di veicoli (autoarticolati), ovvero il peso autorizzato sarà 560
+ 22 = 582 quintali.
C H I A R I M E N T I
In attesa delle pubblicazione delle strade percorribili prevista dall’articolo
226 del Codice della Strada, i mezzi d’opera per poter circolare
oltre i limiti di massa fissati dall’articolo 62 C.d.S. devono essere
muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada avente
lo scopo di individuare proprio i tratti di strada percorribili.
La norma transitoria prevede che tutte le autorizzazioni rilasciate successivamente
alla data del 30 settembre 1992 sono prorogate di diritto fino al 10°
giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’elenco delle strade percorribili e che l’autorizzazione
anche se scaduta sia accompagnata da un bollettino di versamento attestante
il pagamento dell’indennizzo di maggior usura della strada per l’anno
in corso.
LAMPEGGIANTE PER MEZZI D’OPERA
L’articolo 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada
recita:
"I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i
mezzi d’opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari
di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere
dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.
I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o
arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti
e della navigazione- Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive
CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche
per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all’art.
266.
Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure
essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è
prescritto l’uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
ai sensi dell’articolo 152 del codice".
PRECISAZIONE:-La violazione dell’articolo 10/19° del Codice
della Strada (circolazione del mezzo d’opera privo del dispositivo
supplementare a luce lampeggiante gialla o arancione o con dispositivo
non in funzionante), ricorre quando per il predetto veicolo sia stata
rilasciata apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 10 C.d.S. e
sia stata violata tale prescrizione se riportata sulla stessa.
Mentre se tale prescrizione non è riportata sul titolo autorizzativo
o nel caso di mezzo d’opera circolante senza autorizzazione, ricorre
la violazione dell’articolo 72 del Codice della Strada se il dispositivo
è mancante e la violazione dell’articolo 79 del Codice della
Strada, se il dispositivo non è funzionante.
Se il dispositivo non è azionato dal conducente del mezzo, occorrerà
solo intimare la messa in funzione dello stesso, senza applicare alcuna
sanzione amministrativa.
PRINCIPALI SANZIONI ARTICOLO 10 C.D.S.
1. Chiunque, senza aver ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando
anche una sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione relativamente
ai percorsi stabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili
e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati,
ai periodi temporali, all’obbligo di scorta della Polizia Stradale
o tecnica, nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali
o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua un trasporto
eccezionale, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma sa € 631,05
a € 2.548,35. (comma18)
Sanzione accessoria: sospensione patente di guida da 15 a 30 giorni
sospensione carta di circolazione da 1 a 2 mesi
NOTA: Nel caso che la predetta violazione consista nel superamento
dei limiti di sagoma previsti dall’articolo 61 C.d.S., ovvero dei
limiti indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, NON
si procede all’applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico
non risultino superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui
il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell’obbligo
della scorta.
2. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità,
ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni
stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 127,05 a € 509,25. (comma
19)
Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali
o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo
eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni NON comprese fra quelle
indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché
maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi
del carico autorizzato.
3. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza
avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a €
137,55. (comma 20)
NOTA: Il viaggio potrà proseguire solo dopo l’esibizione
dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere
la somma dovuta.4. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di
cose diverse da quelle previste dall’articolo 54 comma 1° lettera
"N", salvo che ciò sia espressamente consentito nelle
rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35
a € 1.376,55 e alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi. (comma 21)
NOTA: alla terza violazione, accertata in un periodo di 5 anni,
è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica
di mezzo d’opera.
Sanzione accessoria: sospensione patente di guida da 15 a 30 giorni
sospensione carta di circolazione da 1 a 2 mesi
(questa violazione comporta due tipi di sospensione della C.C.)
5. Chiunque
transita con un mezzo d’opera in eccedenza ai limiti stabiliti dall’articolo
62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi dell’articolo
10 C.d.S. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. (comma 22)
Sanzione accessoria: sospensione patente di guida da 15 a 30 giorni
sospensione carta di circolazione da 1 a 2 mesi
PRECISAZIONE: Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia
al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
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