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TRASPORTO MERCI 30/09/2004

DISPOSITIVI E CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE AGRICOLE
Tipologie, caratteristiche, disposizioni normative, chiarimenti.

 

DISPOSITIVI E CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE AGRICOLE
Tipologie, caratteristiche, disposizioni normative, chiarimenti.

Di Franco Medri *

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.


Le macchine agricole si distinguono in:

     

  1. SEMOVENTI:

     

  • Trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola

     

  • Macchine agricole operatrice a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole;

     

  • Macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

     

  1. TRAINATE

     

  • Macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione delle macchine agricole operatrici a due o più assi.

Inoltre esistono anche macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall’accertamento dei requisiti, ovvero sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all’operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione.

Tra tali macchine annoveriamo:

         

      1. gli aratri;

      2. le seminatrici;

      3. gli erpici;

     

  • Rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

Ai fini della circolazione su strada:

  1. le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;

  2. le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purchè muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

  3. le macchine agricole di cui trattrici agricole, le macchine agricole operatrici a due o più assi e le macchine agricole operatrici, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente;

  4. i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purchè muniti di idonea attrezzatura non permanente.

LE ATTREZZATURE DELLE MACCHINE AGRICOLE


Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l’effettuazione delle attività agricole e ai fini della circolazione stradale si distinguono in:

       

    • attrezzature portate: sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola e sono quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola;

       

    • attrezzature semiportate: sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola e sono quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l’attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi debbono consentire una oscillazione dell’attrezzatura sul piano verticale.

Le trattrici agricole possono essere allestite con piano di carico amovibile nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

     

  1. quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m:

       

    • le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza 3,4 volte la carreggiata minima e in larghezza metri 1,60 ;


         

      • la lunghezza del veicolo, non può superare metri 6,00 ;


         

      • la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t;


       

    1. quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.


    NOTA: Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell’ambito dei gradi di libertà previsti per gli organi di agganciamento.

     

    TRASPORTO DI PERSONE CON MACCHINE AGRICOLE


    Il trasporto di persone con le macchine agricole ovvero il trasporto per motivi di lavoro dell’accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell’articolo 209 del Regolamento del Codice della Strada; infatti l’equipaggiamento e l’attrezzatura delle macchine agricole semoventi e dei rimorchi per il trasporto di persone, riveste una peculiare particolarità:

       

    • i sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all’allegato 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981 nr. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.


       

    • i rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni.


       

    • i sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidalmente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.


       

    • sono vietati l’attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell’altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm.


       

    • la larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.


       

    • la corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all’altezza del piano del sedile.


       

    • il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile.


       

    • il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20.


       

    • la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.


       

    • è vietato il trasporto di persone in piedi.

     

    Prescrizioni e adempimenti:

       

    1. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l’accertamento dell’idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone.

    2. L’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l’idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l’attrezzatura prescritta.

    3. Il trasporto dei rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l’azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.

    4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.


    CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE AGRICOLE

    Le principali caratteristiche delle macchine agricole facenti capo al Codice della Strada sono relative a:

       

    • sagoma e massa limite (art. 104 C.d.S.)


       

    • traino delle macchine agricole (art. 105 C.d.S.)


       

    • norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento (art. 106 C.d.S.) per le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici a due o più assi che devono essere munite di:


         

      • dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;

      • dispositivi per la frenatura;

      • dispositivo di sterzo;

      • dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

      • dispositivo per la segnalazione acustica;

      • dispositivo retrovisore;

      • ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

      • dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;

      • dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;

      • superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.


    Le macchine agricole operatrici ad un asse devono essere munite di:

         

      • dispositivo per la frenatura;

      • dispositivo di sterzo;

      • dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

      • ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

      • dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;

      • dispositivi, anche se amovibili, per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;


    NOTA: nei limiti di massa di 0,3 t le macchine agricole operatrici ad un asse possono essere sprovviste dei dispositivi per la frenatura.

    Le macchine agricole trainate devono essere munite di:

       

    • dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;

    • dispositivi per la frenatura;

    • ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

    • dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose:

    • dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;

    NOTA: Le macchine agricole trainate (solo macchine agricole operatrici) se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi per la frenatura.

    Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione siano amovibili.

     

    DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA, DI ILLUMINAZIONE E DI FRENATURA

     

       

    • Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile;


       

    • Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole semoventi deve poter mantenere immobili il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18%;


       

    • Se la macchina agricola è abilitata al traino, il dispositivo di frenatura deve mantenere immobile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12%;


       

    • Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza; detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni;


       

    • Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell’eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati;


       

    • Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse e lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN.


       

    • Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall’inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sul solo asse anteriore;


       

    • Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall’energia cinetica del rimorchio; l’azione del dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote,


       

    • Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16% e detto dispositivo può essere comandato da persona a terra di cui lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN.

    •  

    DISPOSIZIONI NORMATIVE


    Una serie di particolari disposizioni e di prescrizioni riportate nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada sono riferite alla costruzione e all’equipaggiamento delle macchine agricole, dove riassumendo per titoli abbiamo:

       

    1. -Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole

    2. -Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole

    3. -Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

    4. -Sedile per il conducente delle trattrici agricole

    5. -Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi

    6. -Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole

    7. -Dispositivi di sterzo delle macchine agricole

    8. -Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

    9. -Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole

     

    PRESCRIZIONI: le macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo devono essere segnalate con appositi pannelli installati e approvati secondo le modalità stabilite con apposito Decreto Ministeriale (art. 3 comma 1°D.M. 391/92); inoltre devono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato.

    NOTA: il principale riferimento sanzionatorio inerente ai requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione ed ai loro dispositivi è l’articolo 112 del Codice della Strada; infatti il comma 1°recita: " le macchine agricole soggette all’accertamento dei requisiti (di idoneità) non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione, né alterazione o danneggiamenti dei dispositivi prescritti" .

    Pertanto alla difformità nelle caratteristiche della macchina agricola, nonché con i dispositivi prescritti a norma di legge alterati, danneggiati o mancanti, verrà comminata la sanzione amministrativa di € 68,25 con la relativa sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione da inviare alla D. T. T. competente per territorio.

    GANCI E OCCHIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE

    I riferimenti normativi di cui agli articoli 284 e 285 del Regolamento del Codice della Strada determinano rispettivamente le tipologie dei ganci delle macchine agricole semoventi, nonché gli occhioni delle macchine agricole trainate; infatti i ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:


         

    A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull’occhione del traino;

    A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;

    B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;

    C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg;

    D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull’occhione di traino;

    D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull’occhione di traino;

    D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg;

    D3 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg.


    Gli occhioni applicati ai timoni delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:

    E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;

    E1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente una carico verticale non superiore a 250 kg;

    E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;

    E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg;

    F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;

    F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;

    F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg;

    F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg.


    OSSERVAZIONI: i tipi dei ganci e degli occhini devono essere approvati dal Ministero dei Trasporti e su ogni esemplare di essi devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio o l’occhione appartiene, l’anno di fabbricazione e gli estremi dell’approvazione.

    La mancanza di uno dei predetti dati comporta la violazione di cui all’articolo 112/4°del C.d.S. .

    PRECISAZIONI: un particolare riferimento dovrà essere posto all’allegato tecnico che, se riportato sulla carta di circolazione come parte integrante della stessa, prescrive determinate condizioni o requisiti per la circolazione della macchina agricola.

    Si precisa che la mancanza al seguito dell’allegato tecnico, quando prescritto, comporta la violazione di cui all’articolo 180/1°-7°del Codice della Strada, con l’obbligo della presentazione ad un comando di polizia entro 30 giorni e con le sanzioni dell’articolo 180/8°del C.d.S. per l’omissione; mentre la violazione delle prescrizioni annotate sullo stesso allegato sono sanzionate dall’articolo 110/7°del Codice della Strada con la sanzione amministrativa di Euro 68,25.

    C H I A R I M E N T I

       

    1. Per quanto riguarda i pannelli di segnalazione delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, occorre fare una precisazione:


       

    • l’articolo 265 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prescrive l’obbligo di questo dispositivo per le macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono la sagoma del veicolo ed il D.M. 391/92 all’articolo 3, comma 1°indica la configurazione, le dimensioni, nonché il posizionamento dei predetti pannelli di segnalazione ingombri a sbalzo.

    L’eventuale omessa collocazione fa capo alla violazione di cui all’articolo 112/4°del Codice della Strada.


       

    • parallelamente a questa contestazione, si è manifestata la volontà (da parte di qualche operatore) di coniugare all’applicazione dell’articolo 112 del C.d.S. anche l’articolo 650 C.P. con l’intimazione al conducente di fermarsi in idonea area di parcheggio e di non riprendere il viaggio se non prima della corretta collocazione dei pannelli di segnalazione.


       

    1. Per quanto riguarda il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla o arancione (articolo 266 Regolamento) si precisa che detto dispositivo deve essere in funzione anche quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ovvero solo quando la macchina agricola è equipaggiata con attrezzature portate o semiportate.

    Giovedì, 30 Settembre 2004

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