Giurisprudenza di legittimità
La sentenza
chiarisce che nel procedimento d’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione
per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio della
documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo non integra una
rituale costituzione in giudizio da parte dell’Amministrazione opposta.
La disposizione
contenuta nell’art. 216, sesto comma, del codice della strada, punisce, tra
l’altro, la condotta di chi guida un veicolo dopo che gli sia stata ritirata la
patente di guida, rimanendo irrilevante, ai fini della legittimità del
provvedimento sanzionatorio, la sopravvenuta verifica della illegittimità della
già disposta ablazione. Svolgimento del processo 1. - In data 13 luglio 2001,
Giovanni Campanile proponeva opposizione innanzi al giudice di pace di Milano
avverso il decreto del 27 aprile 2001 con il quale il Prefetto di Milano aveva
rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione elevato a suo carico
dalla polizia municipale di Milano, con irrogazione della sanzione pecuniaria
di lire 6.010.000, per violazione degli artt. 142, comma 9, e 216, comma 6, del
codice della strada, per aver superato, alla guida della propria 4 autovettura,
i prescritti limiti di velocità e per aver circolato sprovvisto di patente di
guida, perché sospesa. L’opponente aveva eccepito innanzi al Prefetto la
mancata indicazione, nel predetto verbale, dell’autorità giudiziaria alla quale
proporre ricorso in alternativa a quella amministrativa. Inoltre, aveva
osservato che la sospensione della patente era stata disposta con decreto
prefettizio dell’11 dicembre 2000 quale sanzione accessoria di quella irrogata
per il superamento dei limiti di velocità, e che, a seguito della sua opposizione
avverso detti provvedimenti, con sentenza depositata il 13 5 novembre 2001 era
stata annullata la sospensione. Conseguentemente, secondo l’opponente, non
sarebbe sussistita la violazione contestata, poiché non integrerebbe l’illecito
di cui all’art. 216, comma 6, c.d.s., consistente nella guida con patente
ritirata, la condotta di chi guidi con patente materialmente ritirata ma non
sospesa. Il Prefetto aveva rigettato il ricorso. I medesimi motivi venivano riproposti al giudice di pace
in opposizione al decreto prefettizio. 2. – All’udienza di comparizione,
assente la Prefettura - che, peraltro, aveva già depositato in cancelleria gli
atti del procedimento concluso con la irrogazione della sanzione impugnata - ,
l’opponente chiedeva dichiararsene la contumacia. Il giudicante, subordinata
ogni determinazione sulla istanza all’esame della documentazione già depositata
dalla predetta amministrazione, ammetteva la produzione di note conclusive. Alla udienza fissata per la lettura del dispositivo,
l’Amministrazione si presentava, attraverso un proprio funzionario, chiedendo
l’autorizzazione al deposito di note conclusive. Avendo l’opponente eccepito la
tardività della richiesta produzione, l’Amministrazione chiedeva ed otteneva la
verbalizzazione della replica orale alle conclusioni avversarie. 3. - Quindi, esclusa la contumacia
dell’amministrazione, ritenendo formale atto di costituzione il deposito degli
atti, l’adito giudice di pace, con sentenza depositata il 28 febbraio 2002,
rigettava la opposizione. Osservava il giudicante che la omissione della
indicazione dell’autorità giudiziaria alla quale ricorrere in alternativa a
quella amministrativa comportava non già la illegittimit8 del verbale, ma solo la
impossibilità di opporre una preclusione alla tardiva proposizione del ricorso
stesso. Quanto alla pretesa insussistenza della violazione ascritta al
ricorrente, rilevava il giudicante che la patente era stata ritirata
materialmente allo stesso ricorrente il 4 dicembre 2000, ed era stata sospesa
il successivo 11 dicembre, mentre la contestazione in questione era avvenuta in
epoca successiva, e cioè il 19 dicembre, senza che rilevasse la circostanza
dell’accoglimento, poi intervenuto, della 4 .!W opposizione avverso quel
provvedimento, accoglimento verificatosi in epoca successiva alla violazione
oggetto della nuova causa, del tutto autonoma rispetto alla prima. 4. - Avverso tale decisione ricorre
per cassazione il Campanile sulla base di due motivi. La Prefettura intimata
non si è costituita. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo di ricorso,
si lamenta violazione dell’art. 171, terzo comma, cod.proc.civ. All’udienza di
prima comparizione innanzi al giudice di pace di Milano, in data 5 dicembre
2001, il procuratore domiciliatario dell’opponente aveva richiesto la
dichiarazione di contumacia della Prefettura di Milano, per la quale nessuno
era comparso, come emergerebbe dal verbale, secondo il quale «alle ore 11,45 nessuno compare per la
convenuta prefettura di Milano» alla udienza aperta alle ore 10,00. I1
giudice di pace, invece, aveva inspiegabilmente riservato ogni provvedimento al
riguardo, limitandosi a rinviare la causa, per la precisazione delle
conclusioni, all’udienza del 16 gennaio 2002, alla quale la Prefettura era
comparsa mediante un proprio funzionario, che aveva tentato il deposito di note
conclusive, senza riuscirvi per la opposizione del legale di controparte.
Peraltro, alla successiva udienza del 22 gennaio 2002, fissata per la lettura
del dispositivo, nonostante la eccezione, sollevata dalla difesa
dell’opponente, relativa alla irregolarità di qualsiasi produzione documentale,
il giudicante aveva autorizzato il predetto funzionario a verbalizzare le
proprie note conclusive. Pertanto, contravvenendo al proprio obbligo, nascente dall’invocato
art. 171, terzo comma, cod.proc.civ., di dichiarare la contumacia della
Prefettura di Milano, il giudicante aveva consentito alla stessa il deposito,
sia pure in forma solo verbale, di note, altrimenti precluso dalla mancata
comparizione. 2.1. - Il motivo è infondato. 2.2. - E’ bensì vero - ed in tal senso
deve, pertanto, essere corretta la contraria affermazione contenuta nella
sentenza impugnata - che nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza
ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio (in
osservanza, del resto, dell’ordine di esibizione prescritto dall’art. 23 della
legge n. 689 del 1981) della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato
luogo, non integra una rituale costituzione in giudizio dell’Amministrazione
opposta, essendo tenuta la parte che intenda costituirsi nel giudizio ad
osservare le relative modalità, attraverso la formazione del proprio fascicolo
(v., al riguardo, Cass. sent. n. 10696 del 2001; Cass., sent. n. 12281 del
2003). 2.3. - E, peraltro, da escludere che,
nel giudizio in questione, la Prefettura di Milano - comparsa in giudizio
attraverso un proprio funzionario dopo che la controparte aveva già esercitato
la concessa facoltà di produrre documenti e memorie - sia stata
illegittimamente autorizzata al compimento di attività ad essa precluse in
relazione alla sua mancata tempestiva costituzione. E valga il vero. In occasione della richiamata comparizione in giudizio
della Prefettura, il giudicante, lungi dal consentire in alcun modo alla
predetta Amministrazione di proporre domande od eccezioni, di formulare
deduzioni probatorie o conclusioni, si è limitato ad autorizzarla ad una
replica orale alle conclusioni avversarie: attività da ritenere legittima,
avuto riguardo alla fase processuale in cui si & verificata detta
comparizione, ferme le preclusioni già verificatesi per effetto della mancata tempestiva
costituzione. 3. - Con il secondo motivo, il
ricorrente si duole della insufficiente motivazione della sentenza impugnata
circa un punto decisivo della controversia, e invoca la illegittimità derivata
del provvedimento amministrativo opposto. La sanzione, originariamente irrogata
nei confronti del ricorrente, della sospensione della patente di guida era stata
annullata con sentenza del 13 novembre 2001, con la conseguenza che la
sopravvenuta illegittimità del provvedimento si era trasmessa in via derivata
alla ordinanza ingiunzione prefettizia del 27 aprile 2001, che presupponeva
quella sanzione. 4.1. - Anche tale motivo si appalesa
immeritevole di accoglimento. 4.2. - La disposizione dell’art. 216,
comma 6, del codice della strada - a termini della quale è stata emessa, nella
specie, la ordinanza ingiunzione opposta - punisce, tra l’altro, la condotta di
chi guida un veicolo dopo che gli sia stata ritirata la patente di guida. La
relativa sanzione è direttamente correlata, nella previsione legislativa, al
fatto che taluno si sia posto alla guida nel periodo in cui il proprio titolo abilitativo
era stato ritirato, prescindendosi dalle ragioni di tale ritiro. Ne consegue la
irrilevanza, ai fini di cui si tratta, della sopravvenuta verifica della
illegittimità dell’ablazione già disposta, non interferendo questa in alcun
modo sulla antigiuridicità del comportamento tipizzato nel citato art. 216,
comma 6, c.d.s. 5. - I1 ricorso va, conclusivamente,
rigettato. Non v’& luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio,
non avendo in esso la intimata Prefettura spiegato attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima
Sezione civile, il 15 dicembre 2005.
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