Giurisprudenza di legittimità
Svolgimento del processo e motivi
della decisione. – Il
Comune di S. Giovanni Incarico impugna, ex art. 23/XIII della legge 24 novembre
1981 n. 689, la sentenza del 23 novembre 2001 con la quale il Giudice di pace
di Arce – disattendendo le difese con le quali esso opposto aveva evidenziato
come l’apparecchio di rilevazione utilizzato «Velomatic 512» non consentisse all’agente
la conoscenza della misura della velocità in tempo utile per richiamare
l’attenzione del conducente trasgressore – ha accolto l’opposizione proposta da
Pio Dante Patriarca, per mancata contestazione immediata dell’infrazione,
avverso il verbale d’accertamento notificatogli dalla polizia municipale
relativamente alla rilevata violazione dei limiti di velocità imposti. Parte intimata non ha svolto
attività difensiva. Il P.G. ha concluso per
l’accoglimento del ricorso. Il giudice a quo ha ritenuto che,
sebbene l’apparecchio in questione consentisse la visualizzazione della misura
della velocità solo qualche decimo di secondo dopo il passaggio del veicolo
innanzi al sensore ottico, non di meno l’agente accertatore si trovasse nelle
condizioni di seguire la procedura imposta per la contestazione immediata delle
violazione alle norme del c.s., cioè di richiamare l’attenzione del conducente intimandogli
l’arresto del veicolo «con gesti normali o con l’uso del fischietto in
dotazione»; che, pertanto, la contestazione successiva mediante notificazione
del verbale fosse da considerare illegittima. Il ricorrente – denunziando
violazione degli artt. 201 c.s. e 384 reg. att. c.s. nonché vizi di motivazione
– sulla considerazione che il giudice a quo abbia posto la possibilità di
contestazione anche dopo il passaggio dell’autovettura ad unico fondamento
dell’adottata decisione, questa impugna assumendo che nel caso di specie
dovesse trovare applicazione l’art. 384 lett. e) del regolamento. La censura svolta dal ricorrente è
fondata. In effetti, il giudice a quo, con
la sentenza impugnata, ha fornita alla propria decisione d’accoglimento
dell’opposizione una motivazione che costituisce erronea applicazione dell’art.
200 del codice della strada, affermando principi contrari al disposto di tale
norma, da leggersi in correlazione con il successivo at. 201, il quale
espressamente consente la contestazione successiva ove la violazione non possa
essere immediatamente d’esecuzione dello stesso codice. Il giudice a quo ha, infatti, affermato
che, ove l’accertamento sia compiuto, come nel caso di specie, a mezzo
d’apparecchiature di rilevamento della velocità che consentano di constatare
l’infrazione solo qualche secondo dopo il passaggio del veicolo innanzi al
sensore ottico, la contestazione immediata è obbligatoria, in quanto possibile
con l’immediato intervento dell’agente il quale sarebbe in grado di richiamare l’attenzione del conducente ad arrestare il
veicolo, mediante l’uso del fischietto. Ciò contraddice al principio,
ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata
da questa Corte che ha , infatti, a più riprese affermato il principio secondo
il quale, a norma dell’art. 200 c.s., in materia di violazioni delle norme
sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione, ove
possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento
d’irrogazione della sanzione salvo, tuttavia, detta contestazione non sia possibile,
nel qual caso, a norma dell’art. 201 c.s, le ragioni della mancata
contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato
nel termine stabilitovi, e su di esso è possibile il sindacato giurisdizionale
ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del
servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrative preposta
(recentemente, Cass. 18 gennaio 2005 n. 944, 28 dicembre 2004 n. 24066, ma già
Cass. 22 giugno 2001 n 8528, 25 maggio 2001 n. 7103, 29 marzo 2001 n. 4571);
l’art. 384 del regolamento d’attuazione c.s. identifica, poi, ma solo
esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione deve ritenersi
impossibile, fra i quali tutti quelli n cui non sia possibile fermare il
veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso di
apparecchiatura di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della
velocità solo durante o dopo il passaggio
del veicolo. La contestazione immediata, quale
che sia l’apparecchiatura utilizzata,
deve, dunque, essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità
di organizzazione del servizio predisposto dall’amministrazione secondo il suo
insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello
di reprimere comportamenti pericolosi pere la regolarità della circolazione e
la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere
effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.
L’indicazione, poi, nel verbale di
contestazione notificato, di una delle ragioni tra quelle indicate dall’art.
384 del regolamento di esecuzione c.s, che rendono ammissibile la contestazione
differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la
conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista
alcuna margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità
concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il
sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative
dell’amministrazione; pertanto, in riferimento al caso d’infrazione del limite
di velocità accertato a mezzo d’apparecchiature elettroniche, qualora nel
verbale si dato atto dell’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile
nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), di detto regolamento, il giudice
dell’opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo
dell’astratta possibilità d’una predisposizione del servizio con modalità in
grado di permettere in qualche modo la contestazione immediata (Cass. 17 marzo
2005 n. 5861, 8 agosto 2003 n. 11971, 15 novembre 2001 n. 14313). Tra dette modalità, possibili ma
cui scelta rientra nella discrezionalità amministrativa sulla predisposizione
del servizio, va annoverato anche l’uso del fischietto, che il giudice a quo
ritiene idoneo alla segnalazione dell’ordine d’arresto del veicolo al fine di
procedere, poi, alla contestazione dell’infrazione ma che, per quanto sopra
evidenziato, è modalità la cui utilizzazione o meno non è suscettibile di
sindacato in sede giudiziaria; ed è modalità che, infatti, si rammostra
palesemente inidonea all’uopo, giacchè, considerati, da un lato, la possibilità
d’accertamento dell’infrazione mediante l’apparecchiatura elettronica solo dopo
il passaggio del veicolo e, dall’altro, il tempo psicotecnico di reazione
dell’agente accertatore, l’uso dello strumento avrebbe luogo, comunque, quando
il veicolo si troverebbe a distanza tale da rendere inutile il segnale e
sarebbe, comunque, una modalità illegittima d’intimazione della fermata. Come già evidenziato dalla
giurisprudenza penale di questa Corte, in vero, il segnale d’arresto dato da un
agente del traffico in divisa con il fischietto è legittimo e regolamentare ed
il conducente risponde dell’inottemperanza all’ordine così impartito anche
quando la mancata percezione del segnale sia dovuta a sua colpa, ma non quando
il segnale sia stato dato in modo inidoneo, onde il giudice deve accertare se
il segnale fosse stato fatto in modo che il conducente potesse percepirlo ed a
tal fine deve tener conto delle
condizioni del traffico, della posizione dell’agente rispetto al destinatario dell’intimazione
e di ogni altra utile circostanza; di conseguenza, va considerato idoneo il
segnale del fischietto quando esso sia stato accompagnato da gesto della mano,
ovvero quando l’agente abbia comunque richiamato l’attenzione del conducente,
ad esempio fidandolo con lo sguardo si da fargli intendere che l’ordine è
rivolto a lui, mentre è inidoneo il segnale fatto (come nel caso in esame) alle
spalle del conducente, il quale percepisca il suono ma non vede l’agente, salvo
si accerti che il conducente stesso fosse perfettamente consapevole di aver
violazione una norma del codice stradale (il che non può ritenersi quando la
violazione dei limiti di velocità sia di modesta entità, come pure nel caso in
esame). Aggiungasi che, d’altro canto, la
segnalazione dell’alt con il fischietto è prevista, dagli artt, 12/IV e 182/II
del regolamento c.s., quale possibilità ulteriore rispetto alla segnalazione
manuale mediante distintivo e non quale modalità di segnalazione obbligatoria. A tali principi il giudice a quo
non si è conformato, particolarmente ipotizzando una possibilità ed una
modalità d’intimazione dell’alt non stabilita dalla normativa in materia ed.
anzi, evidentemente estranea alla ratio legis, onde il ricorso deve essere
accolto e la sentenza va cassata. Non essendo stati a suo tempo
addotti nel giudizio a quo anche altri motivi d’opposizione, diversi dalla mancata
contestazione immediata dell’infrazione, non presi in considerazione
nell’impugnata sentenza, ricorrono le condizioni per decidere la causa nel
merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’opposizione originariamente
proposta. Sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese dell’intero giudizio. (Omissis). [RIV-0605P506] |
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