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Corte di Cassazione 09/08/2006

Giurisprudenza di legittimità - Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Velomatic 512 – Contestazione immediata – Impossibilità – Modalità organizzative del servizio - Sindacato del giudice – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a mancata intimazione dell’alt mediante uso del fischietto

(Cass. Civ., sezione II, 27 ottobre 2005, n. 20873)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. II, 27 ottobre 2005, n. 20873

 
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Velomatic 512 – Contestazione immediata – Impossibilità – Modalità organizzative del servizio - Sindacato del giudice – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a mancata intimazione dell’alt mediante uso del fischietto.

 
In materia di violazione dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada a mezzo apparecchiature elettroniche, la contestazione immediata deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, mentre può essere legittimamente differita in ogni altro caso in cui stato comunque impossibile procedervi, in tal caso l’indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una delle ragioni fra quelle previste dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che al riguardo il giudice possa sindacare le scelte organizzative dell’amministrazione. (Nella specie, in applicazione del succitato principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima la contestazione differita dell’infrazione dei limiti di velocità rilevati dall’apparecchiatura elettronica modello Autovelox, sul rilievo che i verbalizzanti avrebbero potuto intimare l’arresto del veicolo con gesti normali o l’uso del fischietto) .

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione. – Il Comune di S. Giovanni Incarico impugna, ex art. 23/XIII della legge 24 novembre 1981 n. 689, la sentenza del 23 novembre 2001 con la quale il Giudice di pace di Arce – disattendendo le difese con le quali esso opposto aveva evidenziato come l’apparecchio di rilevazione utilizzato «Velomatic 512» non consentisse all’agente la conoscenza della misura della velocità in tempo utile per richiamare l’attenzione del conducente trasgressore – ha accolto l’opposizione proposta da Pio Dante Patriarca, per mancata contestazione immediata dell’infrazione, avverso il verbale d’accertamento notificatogli dalla polizia municipale relativamente alla rilevata violazione dei limiti di velocità imposti.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il giudice a quo ha ritenuto che, sebbene l’apparecchio in questione consentisse la visualizzazione della misura della velocità solo qualche decimo di secondo dopo il passaggio del veicolo innanzi al sensore ottico, non di meno l’agente accertatore si trovasse nelle condizioni di seguire la procedura imposta per la contestazione immediata delle violazione alle norme del c.s., cioè di richiamare l’attenzione del conducente intimandogli l’arresto del veicolo «con gesti normali o con l’uso del fischietto in dotazione»; che, pertanto, la contestazione successiva mediante notificazione del verbale fosse da considerare illegittima.

Il ricorrente – denunziando violazione degli artt. 201 c.s. e 384 reg. att. c.s. nonché vizi di motivazione – sulla considerazione che il giudice a quo abbia posto la possibilità di contestazione anche dopo il passaggio dell’autovettura ad unico fondamento dell’adottata decisione, questa impugna assumendo che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 384 lett. e) del regolamento.

La censura svolta dal ricorrente è fondata.

In effetti, il giudice a quo, con la sentenza impugnata, ha fornita alla propria decisione d’accoglimento dell’opposizione una motivazione che costituisce erronea applicazione dell’art. 200 del codice della strada, affermando principi contrari al disposto di tale norma, da leggersi in correlazione con il successivo at. 201, il quale espressamente consente la contestazione successiva ove la violazione non possa essere immediatamente d’esecuzione dello stesso codice.

Il giudice a quo ha, infatti, affermato che, ove l’accertamento sia compiuto, come nel caso di specie, a mezzo d’apparecchiature di rilevamento della velocità che consentano di constatare l’infrazione solo qualche secondo dopo il passaggio del veicolo innanzi al sensore ottico, la contestazione immediata è obbligatoria, in quanto possibile con l’immediato intervento dell’agente il quale sarebbe in grado di richiamare  l’attenzione del conducente ad arrestare il veicolo, mediante l’uso del fischietto.

Ciò contraddice al principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata da questa Corte che ha , infatti, a più riprese affermato il principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 c.s., in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione salvo, tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’art. 201 c.s, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine stabilitovi, e su di esso è possibile il sindacato giurisdizionale ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrative preposta (recentemente, Cass. 18 gennaio 2005 n. 944, 28 dicembre 2004 n. 24066, ma già Cass. 22 giugno 2001 n 8528, 25 maggio 2001 n. 7103, 29 marzo 2001 n. 4571); l’art. 384 del regolamento d’attuazione c.s. identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli n cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso di apparecchiatura di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il  passaggio del veicolo.

La contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura utilizzata, deve, dunque, essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi pere la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, di una delle ragioni tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione c.s, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcuna margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione; pertanto, in riferimento al caso d’infrazione del limite di velocità accertato a mezzo d’apparecchiature elettroniche, qualora nel verbale si dato atto dell’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), di detto regolamento, il giudice dell’opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell’astratta possibilità d’una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in qualche modo la contestazione immediata (Cass. 17 marzo 2005 n. 5861, 8 agosto 2003 n. 11971, 15 novembre 2001 n. 14313).

Tra dette modalità, possibili ma cui scelta rientra nella discrezionalità amministrativa sulla predisposizione del servizio, va annoverato anche l’uso del fischietto, che il giudice a quo ritiene idoneo alla segnalazione dell’ordine d’arresto del veicolo al fine di procedere, poi, alla contestazione dell’infrazione ma che, per quanto sopra evidenziato, è modalità la cui utilizzazione o meno non è suscettibile di sindacato in sede giudiziaria; ed è modalità che, infatti, si rammostra palesemente inidonea all’uopo, giacchè, considerati, da un lato, la possibilità d’accertamento dell’infrazione mediante l’apparecchiatura elettronica solo dopo il passaggio del veicolo e, dall’altro, il tempo psicotecnico di reazione dell’agente accertatore, l’uso dello strumento avrebbe luogo, comunque, quando il veicolo si troverebbe a distanza tale da rendere inutile il segnale e sarebbe, comunque, una modalità illegittima d’intimazione della fermata.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza penale di questa Corte, in vero, il segnale d’arresto dato da un agente del traffico in divisa con il fischietto è legittimo e regolamentare ed il conducente risponde dell’inottemperanza all’ordine così impartito anche quando la mancata percezione del segnale sia dovuta a sua colpa, ma non quando il segnale sia stato dato in modo inidoneo, onde il giudice deve accertare se il segnale fosse stato fatto in modo che il conducente potesse percepirlo ed a tal fine deve tener conto delle condizioni del traffico, della posizione dell’agente rispetto al destinatario dell’intimazione e di ogni altra utile circostanza; di conseguenza, va considerato idoneo il segnale del fischietto quando esso sia stato accompagnato da gesto della mano, ovvero quando l’agente abbia comunque richiamato l’attenzione del conducente, ad esempio fidandolo con lo sguardo si da fargli intendere che l’ordine è rivolto a lui, mentre è inidoneo il segnale fatto (come nel caso in esame) alle spalle del conducente, il quale percepisca il suono ma non vede l’agente, salvo si accerti che il conducente stesso fosse perfettamente consapevole di aver violazione una norma del codice stradale (il che non può ritenersi quando la violazione dei limiti di velocità sia di modesta entità, come pure nel caso in esame).

Aggiungasi che, d’altro canto, la segnalazione dell’alt con il fischietto è prevista, dagli artt, 12/IV e 182/II del regolamento c.s., quale possibilità ulteriore rispetto alla segnalazione manuale mediante distintivo e non quale modalità di segnalazione obbligatoria.

A tali principi il giudice a quo non si è conformato, particolarmente ipotizzando una possibilità ed una modalità d’intimazione dell’alt non stabilita dalla normativa in materia ed. anzi, evidentemente estranea alla ratio legis, onde il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata.

Non essendo stati a suo tempo addotti nel giudizio a quo anche altri motivi d’opposizione, diversi dalla mancata contestazione immediata dell’infrazione, non presi in considerazione nell’impugnata sentenza, ricorrono le condizioni per decidere la causa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’opposizione originariamente proposta.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio. (Omissis). [RIV-0605P506]


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Mercoledì, 09 Agosto 2006
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