Agli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi
di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengono
a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono
di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata
massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.
L’immatricolazione dei predetti veicoli è consentita esclusivamente
presso gli Uffici provinciali autorizzati della DTTSIS.
La documentazione da allegare alla domanda per l’immatricolazione
con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative
comunitarie è la seguente:
* bolletta
doganale di importazione temporanea o di esportazione;
* dichiarazione consolare attestante la residenza all’estero oppure
dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano
o, nel caso di italiani residenti all’estero, mediante esibizione
del passaporto. E’ consentita la presentazione in anticipo di una
dichiarazione preventiva dell’interessato contenente i dati anagrafici,
la residenza all’estero, nonché la delega fatta alle persone
incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In
tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della
dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge
4 gennaio 1968 nr. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano
all’estero);
* dichiarazione di conformità o certificazione di origine oppure
carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato
di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve
essere sottoposto a visita e prova.
In particolare l’articolo 216 del Testo Unico Leggi Doganali (D.P.R.
43/1973) determina le modalità di importazione ed esportazione
temporanea di veicoli in uso privato, ove il Ministro per le finanze
può stabilire che per l’importazione temporanea dei veicoli
stradali, si prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla
prestazione di garanzie.
I mezzi di trasporto ammessi alle predette facilitazioni conservano
la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere
nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla
legge italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino
o siano venute a cessare le condizioni della convenzione di New York
del giugno 1954, resta ferma l’applicabilità delle pene
stabilite per il reato di contrabbando.
Le predette disposizioni si applicano anche agli autoveicoli nazionali
e nazionalizzati nuovi di fabbrica acquistati da persone residenti all’estero
in soggiorno temporaneo nel territorio doganale, che siano immatricolati
mediante la speciale targa di riconoscimento EE, nonché a quelli
acquistati dalle forze militari alleate o dal personale da esse dipendente,
che siano stati immatricolati mediante le speciali targhe dei comandi
alleati di stanza in Italia in applicazione della Convenzione di Londra
del 19 giugno 1951.
Tali autoveicoli sono considerati esportati all’atto della immatricolazione,
restando assoggettati al regime della temporanea importazione durante
la successiva permanenza nel predetto territorio.
Per i mezzi di trasporto indicati, il regime della temporanea importazione
è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo
nel territorio doganale, rimangono inutilizzati.
Si precisa che all’atto dell’acquisto non viene corrisposto
alcun diritto o tassa riguardante l’ingresso, né di tributi
equivalenti, che saranno successivamente corrisposti all’atto della
definitiva esportazione; infatti durante tutto il periodo di permanenza
nel territorio italiano godono di apposita franchigia doganale.
Disposizioni impartire dalla Direzione Generale delle Dogane con Circolare
nr. 114 del 06/04/1966 in materia di esportazione di autoveicoli acquistati
in Italia, nuovi di fabbrica, da personale residente all’estero in
riferimento alla Legge 14 maggio 1965 nr. 576.
Premesso che tali autoveicoli si considerano esportati per effetto della
immatricolazione nella serie speciale EE, a seguito della quale
debbono essere assoggettati al regime doganale della importazione temporanea,
la predetta circolare 114 dispone:
1. l’autoveicolo venduto nelle accennate condizioni è inizialmente
vincolato, su richiesta del fabbricante nazionale, a bolletta mod. A/55,
valida per un anno, la quale, oltre ad essere usata per i normali adempimenti,
costituisce il documento da esibire allo Ispettorato della Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in concessione ( ora DTTSIS) ai fini del rilascio
della targa EE;
2. ad immatricolazione avvenuta, la bolletta A/55, unitamente all’autoveicolo,
è presentata alla dogana che appone su detto documento la seguente
annotazione di esito definitivo: EE n………>.
La Dogana stessa emette nel contempo una bolletta di temporanea importazione
Mod. a/21 intestata all’acquirente, accettando — a garanzia
degli oneri fiscali — un atto di impegno della Casa costruttrice;
3. sulla
bolletta dianzi indicata, cui viene assegnata validità corrispondente
a quella della bolletta Mod. A/55 (validità 1 anno), sono riportati,
nello spazio riservato al precedente allibramento, gli estremi di quest’ultima;
4. la bolletta
Mod. A/55 cessa di scortare l’autoveicolo e diviene titolo utilizzabile
per le pratiche che il fabbricante nazionale deve svolgere ai fini della
restituzione degli oneri fiscali spettantigli;
5. durante il periodo in cui rimane nel territorio dello Stato, col vincolo
alla temporanea importazione, l’autovettura fruisce dell’esenzione dal
pagamento della tassa di circolazione ( ora tassa di proprietà)
ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 21 gennaio 1961 n.2, convertito
nella Legge 9 marzo 1961 n. 111, a condizione che risultino osservate
le prescrizioni dettate dallo stesso articolo 2, e cioè:
* che il veicolo, oltre ad essere assoggettato al regime di temporanea
importazione, appartenga a persona residente stabilmente all’estero
ed in soggiorno temporaneo in Italia;
* sia guidato dal proprietario o da un suo congiunto entro il 3°
grado, pure residente all’estero, ovvero da persona anche se residente
in Italia, purchè qualcuno dei predetti (proprietario o congiunto)
si trovi a bordo del veicolo stesso.
Decorso un anno dall’immatricolazione nella speciale serie EE,
l’autovettura che fruendo di proroghe al regime della temporanea
importazione non viene riesportata, deve essere sottoposta, per circolare
in Italia, al pagamento della normale tassa di circolazione (ora tassa
di proprietà); pertanto, al momento dell’uscita dell’autovettura
dal territorio dello Stato, gli Uffici doganali dovranno recuperare il
tributo in parola eventualmente non corrisposto;
1. nella eventualità di mancato trasferimento all’estero
dell’autoveicolo, entro il termine stabilito nella bolletta di
T.I., la Dogana che ha rilasciato la bolletta medesima dà subito
inizio alla procedura prevista dall’articolo 16 delle disposizioni
preliminari alla tariffa dei dazi doganali per il recupero della somma
corrispondente alla restituzione dei diritti già fruiti dal fabbricante
nazionale;
2. in tale
ipotesi devono inoltre essere recuperate anche la tassa di circolazione
(ora tassa di proprietà) non corrisposta;
Queste disposizioni, però, sono state emanate prima della realizzazione
del Mercato europeo; infatti la dizione "importazione ed esportazione"
non trova più applicazione dal momento in cui si parla di scambi
tra stati Membri aventi ad oggetto beni comunitari.
Inoltre le procedure particolari adottate in campo comunitario relative
ai mezzi di trasporto nuovi, sono in contrasto con le predette disposizioni
perché l’imposta, ora, deve essere assolta nel Paese membro
di destinazione ( l’autovettura si considera nuova se assolve
ad almeno una delle seguenti condizioni, ovvero non ha superato 6.000
chilometri o 6 mesi dall’ immatricolazione).Se l’autovettura
supera tutte e due le predette condizioni è considerata usata;
perciò sarà assoggettata al tributo nel Paese di origine
secondo le disposizioni che regolano le cessioni dei beni d’occasione.
Pertanto il rilascio della targa EE alle autovetture destinate
ad essere immatricolate in altri Stati membri, acquistate in Italia senza
pagamento dell’imposta da soggetti residenti in ambito comunitario
e da cittadini iscritti all’A.I.R.E. potrebbe concretizzare determinate
ipotesi di esonero totale dall’imposta.
Un esempio pratico; per una autovettura immatricolata con targa EE
per più di sei mesi e con più di seimila chilometri in Italia,
l’atto di cessione non assoggetterebbe il veicolo all’imposta,
in quanto il bene sconterebbe successivamente il tributo all’atto
dell’immatricolazione nello Stato membro dell’acquirente che,
invece, quest’ultimo considerando l’autovettura usata, come
tale tassabile all’origine, procederà alla regolare immatricolazione
senza sottoporla alla prevista tassazione.
Per evitare una situazione di questo tipo il Ministero delle Finanze ha
trovato giusto applicare la disposizione contenuta nell’articolo
38/5° del Decreto Legge 331/93 (riconoscimento ai beni comunitari,
in presenza di analoghe condizioni, lo stesso trattamento riservato ai
beni di provenienza extracomunitaria ammessi in regime di temporanea importazione
in esenzione totale di dazi doganali) convertito dalla legge 427/93, ovvero
ha concesso la circolazione di dette autovetture nel territorio dello
Stato italiano per un periodo inferiore a quello previsto come fattispecie
di limite tra nuovo e usato.
Infatti le autovetture nuove, trasportate o spedite in altro Stato membro
dai cedenti, dagli acquirenti o da terzi per loro conto possono beneficiare
della concessione della targa EE solo per un periodo non superiore
a 3 mesi.
Di particolare rilevanza è proprio la Risoluzione del Ministero
delle Finanze — Dipartimento delle Entrate nr. VII/15/628/95 del
21 agosto 1995, nonché la nota nr. VII/15/454/96 del 24 maggio
1996 dello stesso ministero che chiarisce la problematica delle immatricolazioni
con targa EE a favore di soggetti residenti in altri Stati Comunitari,
ivi compresi i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E., che acquistano
in Italia senza applicazione dell’IVA, autovetture nuove che vengono
trasportate o spedite in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti,
ovvero per loro conto.
Il problema nasce dal momento in cui l’articolo 134 del Codice della
Strada e l’articolo 340 del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice della Strada non consente l’attribuzione della targa EE
alle predette autovetture; infatti la targa speciale EE è
concessa esclusivamente "agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione".
Ma il riferimento normativo di cui alla legge 29 ottobre 1993 nr. 427,
riconosce ai beni comunitari, in presenza di analoghe condizioni, lo
stesso trattamento riservato ai beni di provenienza extracomunitaria
ammessi in regime di temporanea importazione in esenzione totale dei
dazi doganali.
Premesso ciò, si estende anche ad autovetture nuove di immatricolazione
in altri Stati comunitari la concessione della targa speciale EE,
limitandola temporalmente fino a tre mesi, al fine di evitare che
all’atto dell’immatricolazione nello Stato membro di destinazione
l’automezzo possa essere considerato non più nuovo, con il
conseguente trattamento dei beni d’occasione.
VEICOLI IMMATRICOLATI IN UNO STATO EXTRACOMUNITARIO ED INTRODOTTE IN
ITALIA DAI TITOLARI RESIDENTI FUORI STATO ITALIANO
Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in stati extracomunitari
ed introdotti in Italia dai titolari che hanno la residenza fuori dallo
Stato italiano, possono circolare sotto un particolare regime doganale
definito di "Temporanea Importazione" che limita il periodo
di permanenza dei predetti veicoli fino a un massimo di 6 mesi (
Convenzione di New York del 4 giugno 1954 recepita dalla Direttiva 83/182/CEE
che è valida per tutti i paesi aderenti).
Al momento dell’ingresso in Italia, i proprietari dei predetti
veicoli non devono ottemperare a nessuna tipologia di obbligo; infatti
i veicoli entrano nel territorio dello Stato italiano con una propria
targa ed una carta di circolazione rilasciati dallo Stato dove lo stesso
proprietario ha la residenza.
Però la permanenza in Italia è subordinata alle seguenti
prescrizioni:
1. Il veicolo può permanere in Italia per un periodo non superiore
a 6 mesi;
2. Il veicolo deve essere condotto solo ed esclusivamente dal titolare
o da persona delegata o da un suo congiunto entro il 3° grado pure
residenti all’estero, ovvero da persona anche se residente in Italia
purchè qualcuno dei predetti (proprietario o congiunto) si trovi
a bordo del veicolo;
3. Il veicolo deve essere utilizzato solo per uso privato e non per uso
commerciale
NORMATIVA
Prima dell’avvento del Mercato Unico vigeva la seguente normativa:
-Legge
14 maggio 1965 n°576 recante disposizioni in materia di esportazione
di autoveicoli acquistati in Italia nuovi di fabbrica da persone residenti
all’’estero;
-Decreto
Presidente Repubblica nr. 62 del 02 febbraio 1970 e Decreto Ministeriale
4 gennaio 1971 concernenti l’abolizione dei documenti doganali
e prestazione di garanzia per la temporanea importazione di autoveicoli;
-Circolari
esplicative di cui: circolare a stampa 734/IX del 1971, circolare a
stampa nr. 129/Div.XIV del 24 febbraio 1971, circolare ministeriale
1848/IX del 27 marzo 1981;
-Regolamento
CEE nr. 1855/89 e Regolamento CEE nr. 2249/91
Appare evidente che la disciplina nazionale in vigore dal 1965 è
ampiamente superata per quello che riguarda il concetto di temporanea
importazione, rimanendo valida per quello che riguarda il pagamento
della tassa di circolazione (proprietà) e per il "VISTO
USCIRE" dalla Comunità
Si precisa che la circolare ministeriale 1848/IX del 27 marzo 1981 ha
specificato che a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale
4 gennaio 1971, l’immatricolazione nella serie speciale EE è
subordinata al preventivo rilascio di Nulla Osta da parte delle
Dogane competenti sul territorio.
All’articolo 4 del Regolamento CEE 1855/89 viene specificato che
"in deroga al par.3, il beneficio del regime è accordato
anche quando dei veicoli che non soddisfino le condizioni di cui agli
articoli 9 e 10 del trattato sono immatricolati all’interno di
una serie provvisoria ai fini della esportazione, con attribuzione di
una targa automobilistica rilasciata ad una persona stabilita fuori
di detto territorio".
Con l’avvento del Mercato Unico, i predetti Regolamenti sono stati
trasfusi nel Regolamento CEE 2931/92 (Codice Doganale Comunitario) e
nel Regolamento CEE 2454/93 (D.A.C.) agli articoli 718 e seguenti.
Il modus operandi è stato successivamente suffragato dalle disposizioni
impartire con Circolare Ministeriale di cui al protocollo nr. 1566/Div.X/D.C.S.D.
del 05 gennaio 1993.Dopo tale data (gennaio 1993) sono state diramate
varie circolari esplicative:
-circolare
1781/Div.V/D.C.S.D. del 21 novembre 1995, sostituita integralmente con
la circolare prot. 710/Div.V/D.C.S.D del 14 marzo 1997 e con la quale
veniva diramata la circolare nr. 111 del 02 agosto 1996 della Motorizzazione
Civile Trasporti in Concessione.
Dal gennaio
1999 sono state diramate le seguenti note:
-circolare UDC prot. 1216 del 30 dicembre 1998;
-circolare UDC prot. 201 del 05 febbraio 1999;
L’interpretazione data dalla Circoscrizione Doganale di Bologna
alla suddetta norma è che gli autoveicoli immatricolati nella serie
provvisoria, acquisendo lo status di merce non comunitaria, rientrano
comunque nella disciplina dell’ammissione temporanea e pertanto la
concessione della targa EE è subordinata al possesso dei requisiti
previsti da tale disciplina (Circolare prot. nr. 26222/g/DDG del 18 novembre
1999).
-circolare Ministero delle Finanze prot.6877/Div. VII del 21 dicembre
1999;
-circolare Ministero delle Finanze prot. 965/Div. VII del 17 febbraio
2000;
-circolare Ministero delle Finanze prot.4534/Div. VII del 30 maggio
2000;
Circolare D. G. nr. 111 del 02 agosto 1996 Ministero dei Trasporti
e della Navigazione
In merito all’applicazione dell’articolo 134 del Codice della
Strada ai veicoli nuovi di fabbrica da immatricolare in altro Stato membro
dell’Unione Europea, atteso che i concetti di "importazione
temporanea" e di "esportazione" sottendono a operazioni
non più configurabili dalla movimentazione di beni tra Paesi comunitari,
il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha precisato che al
fine di arginare il fenomeno di elusione dell’IVA si applica il principio
sancito dall’articolo 38 comma 5° del D.L. 30 agosto 1993 nr.331,
convertito in legge 29 dicembre 1993 nr. 427 alla stregua del quale si
riconosce ai beni comunitari, in presenza di apposite condizioni, lo stesso
trattamento riservato ai beni di provenienza extracomunitaria ammessi
in regime di temporanea importazione in esenzione totale dai dazi doganali.
Inoltre ha ridefinito le linee essenziali della disciplina che presiede
al rilascio ed alla proroga di validità delle targhe EE; infatti
si avrà:
a. TIPOLOGIA DEI VEICOLI
Le targhe di riconoscimento di cui all’articolo 134 del Codice
della Strada possono essere attribuite a qualsiasi categoria di autoveicoli
e loro rimorchi, nonché ai motoveicoli, purchè in capo
ai rispettivi titolari ricorrano i prescritti requisiti soggettivi e
oggettivi.
b. SISTEMA DI TARGATURA
Non è stata introdotta alcuna modifica di particolare rilievo e
pertanto si rinvia a quanto precisato con le Circolari n° 92/84 del
2 maggio 1984 e n° 31/85 del 22 febbraio 1985.
c. IMMATRICOLAZIONE CON TARGA EE DI VEICOLI DESTINATI ALLA ESPORTAZIONE
IN PAESI EXTRACOMUNITARI OD IMPORTATI TEMPORANEAMENTE DA PAESI EXTRACOMUNITARI
Al fine di ottenere l’immatricolazione dei propri veicoli, i cittadini
stranieri extracomunitari di passaggio in Italia (ed i cittadini italiani
iscritti all’AIRE e residenti in Stati non comunitari) debbono
produrre, presso i competenti Uffici Provinciali M.C.T.C., la documentazione
prescritta dall’articolo 340 del Regolamento del Codice della Strada.
In particolare dalla "bolletta doganale di temporanea importazione
o di esportazione" rilasciata dalla competente Autorità
dell’Amministrazione delle Dogane, l’Ufficio Provinciale M.C.T.C.
desumerà il termine di validità della immatricolazione
per la quale sta procedendo.
d. IMMATRICOLAZIONE CON TARGA EE DI VEICOLI INTRODOTTI TEMPORANEAMENTE
DA ALTRO STATO COMUNITARIO
I cittadini stranieri ed i cittadini italiani iscritti all’AIRE residenti
in altro Stato Membro dell’Unione Europea possono ottenere, a richiesta,
l’immatricolazione con targa EE di veicoli introdotti temporaneamente
in Italia.
Tuttavia a tali soggetti possono essere rilasciate targhe EE (e
relative carte di circolazione) per la durata massima di quattro mesi.
Anche in tale caso l’interessato dovrà produrre la documentazione
richiesta dall’articolo 340 del Regolamento del Codice della Strada,
ad eccezione della "bolletta doganale di temporanea importazione",
non prevista per i cittadini comunitari.
e. IMMATRICOLAZIONE CON TARGA EE DI VEICOLI DESTINATI AD ESSERE IMMATRICOLATI
IN ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
Allo stesso modo i cittadini stranieri (ed i cittadini italiani iscritti
all’A.I.R.E. residenti in altro Stato comunitario che acquistano
in Italia veicoli nuovi ed intendano immatricolare nei Paesi di provenienza,
possono ottenere l’immatricolazione con targa EE per un periodo
non superiore a quattro mesi.
Anche in questo caso l’interessato dovrà produrre la documentazione
richiesta dall’articolo 340 del Regolamento del Codice della Strada,
ad eccezione della "bolletta doganale di temporanea importazione",
non prevista per i cittadini comunitari.
All’atto della dismissione della targa, il proprietario del veicolo
deve provvedere all’immatricolazione nel Paese Membro di destinazione,
ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, in Italia, con corresponsione
dell’IVA sull’intero valore del mezzo di trasporto riferibile
al momento dell’acquisto.
f. PROROGA DI VALIDITA’ DELLA TARGA EE
A tale
riguardo occorre distinguere:
1.
Nel caso di immatricolazione di cui al punto c) , la proroga è
disposta dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C. sulla base del termine
fissato dalla competente Autorità dell’Amministrazione delle
Dogane, in calce alla "bolletta doganale di temporanea importazione
ed esportazione".
2. Nelle
ipotesi di immatricolazione descritte ai punti d) ed e) , la proroga
non è ammessa.
Sintesi Risoluzione 258 del 01 agosto 2002
(Tassa di possesso per autoveicoli con targa EE (Escursionisti Esteri)
— Cittadini non residenti in Italia)
La speciale targa EE (Escursionisti Esteri) è rilasciata
oltre che per gli autoveicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica
acquistati per l’esportazione appartenenti a cittadini italiani residenti
all’estero o a stranieri di passaggio, anche per le autovetture di
proprietà di cittadini stranieri che svolgono in Italia particolari
attività (funzionari e impiegati di ambasciate e consolati, di
organizzazioni internazionali aventi sede in Italia, ecc., quando i medesimo
funzionari sono privi dello status diplomatico).
L’articolo 5, comma 32, del Decreto Legge 30 dicembre 1982 nr.
953, convertito nella Legge 28 febbraio 1983 nr. 53 stabilisce per i
veicoli importati temporaneamente dall’estero l’obbligo del
pagamento della tassa di proprietà nella stessa misura dovuta
dai veicoli nazionali "solo per i periodi di imposta nei quali
vengono utilizzati".
Gli articoli 8 e 18 del T. U. delle tasse automobilistiche (DPR 5 febbraio
1953 nr. 39) dispongono che le autovetture ed i motocicli ad uso privato,
importati temporaneamente dall’estero ed appartenenti a persone
residenti stabilmente all’estero, usufruiscono dell’esenzione
dal pagamento della tassa di possesso per un periodo di tre mesi, decorso
il quale possono circolare in Italia per altri nove mesi contro il pagamento
di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno.
L’articolo 8 al comma 5 precisa inoltre che l’esenzione è
subordinata "alla sussistenza di reciprocità di trattamento
da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell’autoveicolo
temporaneamente importato".
Da quanto rappresentato consegue che le autovetture targate EE rilasciate
a cittadini non residenti in Italia sono assoggettate al regime della
temporanea importazione e quindi all’applicazione della tassa automobilistica,
come precedentemente esposto.
Inoltre si precisa che la Direttiva CEE nr. 89/93 del 25 ottobre 1993,
dopo aver individuato le tasse sugli autoveicoli dovute negli Stati
Membri, dispone che " per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati
negli Stati Membri, le prescritte tasse automobilistiche sono riscosse
unicamente dallo Stato Membro d’immatricolazione".
Ne consegue che per evitare la doppia imposizione uno Stato Membro non
può applicare la tassa sugli autoveicoli ai mezzi immatricolati
in altri Stati Membri.
Questa Direttiva è stato completamente sostituita dalla Direttiva
1999/62/CEE del Parlamento Europeo del 17 giugno 1999 che la sostituisce
integralmente, riproducendo nell’articolo esattamente la normativa
previdente.
Pertanto
gli autoveicoli appartenenti a cittadini diversi da quelli comunitari
con targa EE, assoggettati al regime della temporanea importazione,
usufruiscono dell’esenzione dal pagamento, a condizione di reciprocità
di trattamento, per la durata di soli tre mesi.
Trascorso il trimestre, gli stessi autoveicoli possono circolare in
Italia per altri nove mesi, contro pagamento della tassa automobilistica
pari a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per i veicoli immatricolati
in Italia, per ciascun mese di soggiorno o frazione di questo.
Anche per i mesi di ulteriore proroga, concessa dagli Uffici della Motorizzazione
Civile, è dovuta la tassa automobilistica nella misura precisata.
Decorso un anno dalla immatricolazione nella speciale serie EE,
l’autovettura, che non usufruisce di ulteriori proroghe al regime
della temporanea importazione e non viene riesportata, si considera nazionalizzata;
conseguentemente per la stessa deve essere corrisposta la tassa automobilistica
prevista per le autovetture italiane.
VIOLAZIONI PER CIRCOLAZIONE DI VEICOLI STRANIERI IN ITALIA
FATTISPECIE DI ILLECITO PER VEICOLI IMMATRICOLATI IN PAESI EXTRACOMUNITARI
ED INTRODOTTI IN ITALIA DA PROPRIETARI RESIDENTI NEI PAESI DI IMMATRICOLAZIONE
IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE
* Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea
importazione ed utilizzato da cittadino residente in Italia. ( 1°
IPOTESI)
(Si precisa che la direttiva CEE 83/182, recependo la convenzione di New
York del 04 giugno 1954, limita il periodo di permanenza dei predetti
veicoli fino a 6 (sei) mesi ed è valida per tutti i paesi
alla quale hanno aderito- I veicoli sono muniti di targa e di documento
di circolazione rilasciati ai titolari residenti nel paese dove lo stesso
è stato immatricolato e sono autorizzati a permanere nel territorio
dello Stato italiano solo ed esclusivamente se vengono rispettate alcune
regole e cioè che: la permanenza in Italia non sia superiore
a 6 (SEI) mesi, il veicolo deve essere utilizzato solo per uso privato
e deve essere condotto solo dal proprietario o da altra persona sempre
residente in paese extra CEE con apposita delega che non è richiesta
se il conducente è parente del proprietario entro il terzo grado,
inoltre non si deve corrispondere alcuna tassa per la circolazione).
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato
disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci
attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito
con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti
di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine
di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni".
) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento
all’articolo 216 del medesimo testo.
NOTA: con l’articolo 6 della Legge 25 giugno 1999, si è
provveduto a conferire delega al Governo per la depenalizzazione della
fattispecie prevista dai predetti articoli.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro
del veicolo ai sensi dell’articolo 301 (Delle misure di sicurezza
patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è
sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il
prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D.
* Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea
importazione dal proprietario ed utilizzato da cittadino residente in
Stato extra CE, diverso dal proprietario e senza delega (2° IPOTESI)
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato
disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci
attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito
con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti
di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine
di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni".
) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento all’articolo
216 del medesimo testo.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro
del veicolo ai sensi dell’articolo 301 ( Delle misure di sicurezza
patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è
sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il
prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D.
* Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea
importazione dal proprietario ed utilizzato dallo stesso non per uso privato
ma per fini commerciali ( 3° IPOTESI )
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato
disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci
attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito
con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti
di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine
di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni".
) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento
all’articolo 216 del medesimo testo.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro
del veicolo ai sensi dell’articolo 301 ( Delle misure di sicurezza
patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è
sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il
prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D..
* Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea
importazione dal proprietario che protrae la sua permanenza nel territorio
dello Stato italiano per un periodo superiore a 6 mesi ( 4° IPOTESI
)
SANZIONE:
La
predetta violazione è sanzionata dall’articolo 322 del D.P.R.
43/73 T.U.L.D. che è stato abrogato dall’articolo 10 del
D. Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 473 in riferimento all’articolo 39
della Legge 24 novembre 1981 nr. 689 che recita: "Non costituiscono
reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria
punite con la sola multa o con l’ammenda. Se le leggi in materia
finanziaria prevedono, oltre all’ammenda, o alla multa una pena
pecuniaria, l’ammontare di quest’ultima si aggiunge alla somma
prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti
gli effetti".
N.B.-Non si procede al sequestro del veicolo.
VIOLAZIONI PER CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN ITALIA IMMATRICOLATI CON TARGA
EE
FATTISPECIE DI ILLECITI DI VEICOLI CON IMMATRICOLAZIONE PROVVISORIA
CON TARGA EE CONSIDERATI IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE
* Veicolo di immatricolazione provvisoria in Italia con targa EE in
regime di temporanea importazione ed utilizzato da cittadino residente
in Italia ( 1° IPOTESI)
( Le autovetture nuove, trasportate o spedite in altro Stato membro
dai cedenti, dagli acquirenti o da terzi per loro conto possono beneficiare
della concessione della targa EE solo per un periodo non superiore
a 3 mesi, pertanto gli autoveicoli appartenenti a cittadini diversi
da quelli comunitari con targa EE, assoggettati al regime della temporanea
importazione, usufruiscono dell’esenzione dal pagamento, a condizione
di reciprocità di trattamento, per la durata di soli tre mesi.
Trascorso il trimestre, gli stessi autoveicoli possono circolare
in Italia per altri nove mesi, contro pagamento della tassa automobilistica
pari a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per i veicoli immatricolati
in Italia, per ciascun mese di soggiorno o frazione di questo e
decorso un anno dalla immatricolazione nella speciale serie EE,
l’autovettura, che non usufruisce di ulteriori proroghe al regime
della temporanea importazione e non viene riesportata, si considera
nazionalizzata; conseguentemente per la stessa deve essere corrisposta
la tassa automobilistica prevista per le autovetture italiane. Inoltre
il veicolo deve essere utilizzato solo per uso privato e deve essere
condotto solo dal proprietario o da altra persona sempre residente in
paese extra CEE con apposita delega che non è richiesta se il
conducente è parente del proprietario entro il terzo grado ).
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato
disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci
attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito
con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti
di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine
di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni".
) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento
all’articolo 216 del medesimo testo.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro
del veicolo ai sensi dell’articolo 301 ( Delle misure di sicurezza
patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è
sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero
il prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D.
* Veicolo di immatricolazione provvisoria in Italia con targa EE
in regime di temporanea importazione ed utilizzato da cittadino residente
in Stato extra CE, diverso dal proprietario e senza delega ( 2°
IPOTESI)
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato
disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci
attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito
con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti
di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine
di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni".
) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento
all’articolo 216 del medesimo testo.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro
del veicolo ai sensi dell’articolo 301 ( Delle misure di sicurezza
patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è
sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero
il prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D.
* Veicolo di immatricolazione provvisoria in Italia con targa EE
in regime di temporanea importazione ed utilizzato dal proprietario
non per uso privato ma per fini commerciali ( 3° IPOTESI )
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato
disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci
attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito
con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti
di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine
di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni".
) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento
all’articolo 216 del medesimo testo.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro
del veicolo ai sensi dell’articolo 301 ( Delle misure di sicurezza
patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è
sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero
il prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D..
* Veicolo di immatricolazione provvisoria in Italia con targa EE
in regime di temporanea importazione che protrae la sua permanenza nel
territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a quello di
validità della carta di circolazione ( 4° IPOTESI )
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dall’articolo
134 del Codice della Strada che prevede il pagamento in misura ridotta
non ammesso ed il sequestro del veicolo per la successiva confisca.
( Nelle immatricolazioni con targa speciale EE viene rilasciata una
carta di circolazione della durata massima di 1 anno, salvo eventuali
proroghe )
DISPOSIZIONI PER LE VIOLAZIONI DOGANALI DI CONTRABBANDO
1. Le violazioni di contrabbando di cui al D.P.R. 43/1973 (Testo Unico
Leggi Doganali) devono essere accertate mediante apposito processo verbale.
2. I processi verbali concernenti le violazioni di contrabbando nei
casi in cui l’applicazione è demandata alle Dogane, quando
riguardino violazioni accertate fuori dagli spazi doganali e per le
quali può aver luogo l’estinzione con la sola multa (art.
334 T.U.L.D.) sono trasmessi, a cura del pubblico ufficiale che li ha
redatti, alla Dogana competente per territorio.
3. La Dogana, qualora le violazioni non vengano estinte nei modi sopraindicati,
provvede all’invio dei verbali stessi al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale, ovvero al capo della Dogana della circoscrizione
in cui la violazione è stata accertata, corredandoli delle indicazioni
relative alla qualità, quantità ed al valore della merce;
alla presa in consegna delle cose sequestrate; alla classificazione
doganale delle merci soggette a tributo; all’ammontare dei diritti
dovuti, nonché delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative
stabilite dalla legge per le violazioni accertate.
4. I veicoli sequestrati in violazione alle norme di cui agli articoli
282 e 292 in riferimento all’articolo 216 del T.U.L.D. sono presi
in custodia dalla Dogana più vicina al luogo del sequestro che
per assicurarne la conservazione si obbliga a quanto prescrive la normativa
del Codice di Procedura Penale.
CONTRABBANDO DOGANALE DI AUTOVEICOLI
"GIURISPRUDENZA"
1. CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL VEICOLO
* La legge 27 ottobre 1957 n. 1163 che recepisce le disposizioni della
convezione di New York del 04 giugno 1954 e l’articolo 216 del
D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico Leggi Doganali) dispone che
l’importazione temporanea di veicoli è subordinata a due
precise condizioni, ovvero che l’uso del veicolo, immatricolato
con targa estera ed appartenente a soggetto straniero, avvenga da parte
di persona che abbia la sua abituale residenza all’estero, per
fine privato ed in occasione di visita temporanea nel territorio dello
Stato italiano. La mancanza anche di una sola delle predette condizioni
nella utilizzazione del veicolo configura il reato di contrabbando sia
nei confronti del terzo che non avendo i requisiti previsti per legge
abbia fatto uso del mezzo, sia del proprietario che, conoscendo la situazione
del terzo, abbia consentito tale uso ( Cass. Pen. sez. III, 11 maggio
1994 n. 5476 ).
*
Si concretizza il reato di contrabbando ogni volta risulti l’impiego
di un autoveicolo introdotto in Italia in regime di franchigia doganale
(temporanea importazione) da parte di un cittadino italiano che non
abbia normale residenza fuori dal territorio dello Stato. La tolleranza
possibile e concessa dall’articolo 11 della Convenzione di New
York in riferimento al requisito della normale residenza all’estero
è rimessa alla esclusiva valutazione della Circoscrizione doganale
competente, con esclusione di analogo potere da parte del giudice penale
( Cass. Pen. sez. III 7 settembre 1983 n. 7400. Conforme, sulla prima
parte: Cass. Pen., sez III, 13 marzo 1986 n. 2059 e Cass. Pen., sez. III,
26 marzo 1991 n. 3303 ).
*
Per quanto riguarda l’importazione e l’esportazione temporanea
di veicoli per uso privato ai sensi dell’articolo 11 della convenzione
di New York del 04 giugno 1954, solamente i terzi residenti all’estero
possono usare in Italia le autovetture straniere dietro autorizzazione
da parte del titolare dei documenti di temporanea importazione ( Cass.
Pen. sez. III, 26 febbraio 1986 n. 1697 ).
* Per quanto riguarda il contrabbando doganale di veicoli sottoposti
a regime di importazione temporanea, devono essere considerati terzi,
cioè non abilitati ad utilizzare il predetto mezzo, anche i componenti
della cosiddetta "famiglia nucleare o cellulare" del titolare,
qualora non siano stabilmente residenti all’estero e quindi tra
essi rientrano anche i figli ( Cass. Pen. sez. III, 5 dicembre 1990
n. 16071 ).
1. APPLICAZIONI RIGUARDANTI I RESIDENTI ALL’ESTERO
*
Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione di New York
del 4 giugno 1954 in tema di introduzione in regime di franchigia doganale
nel territorio nazionale di merci sottoposte a diritti doganali, si
deve ritenere che la nozione di "residenti all’estero"
è da interpretarsi in senso di "residenza sostanziale",
ovvero intesa come residenza abituale di lavoro. Perciò il cittadino
residente anagraficamente in Italia ed emigrato all’estero per
lavoro, può importare in regime di esenzione doganale un autoveicolo
al fine di usufruirne per interessi personali e tale agevolazione viene
a cessare quando egli vende il veicolo ( Cass. Pen. sez. III, 18 novembre
1982 n. 10986 ).
*
Non è applicabile la Convenzione di New York del 04 giugno 1954
e di Ginevra del 15 giugno 1949 per quanto riguarda il beneficio della
temporanea esenzione dal pagamento dei diritti di confine, nel caso
di cittadino italiano che si reca all’estero per motivi di lavoro
e ritorna in Italia dopo alcuni mesi; infatti non è raffigurabile
l’acquisto della "normale residenza" all’estero,
dovendosi ravvisare invece l’ipotesi di una temporanea assenza
dal territorio dello Stato italiano ( Cass. Pen. sez. I, 5 luglio 1969
n. 45 )
*
Si concretizza il reato di contrabbando doganale a carico del terzo
e del proprietario di un veicolo di importazione temporanea, quando
quest’ultimo abbia autorizzato il terzo ad utilizzare il mezzo,
pur sapendo che lo stesso non ha il requisito della normale residenza
all’estero, ovvero fuori dal paese di importazione. Tale ultimo
requisito non è limitato ai cittadini che abbiano eseguito le
prescritte variazioni anagrafiche, ma si estende anche a coloro che
di fatto abbiano stabilmente trasferito all’estero la dimora abituale
( Cass. Pen. sez. III, 5 dicembre 1990 n. 16071 ).
1. USO ILLEGITTIMO DEL VEICOLO
*
Si concretizza il reato di contrabbando doganale con la relativa evasione
dell’IVA, il semplice uso in Italia di un’autovettura estera,
importata temporaneamente in esenzione doganale, da parte di un soggetto
non legittimato che non abbia diritto alla predetta agevolazione fiscale;
infatti destinatari del divieto non sono soltanto i proprietari o i
terzi, ma anche coloro che a qualunque titolo lo detengono o lo usano
nel territorio dello Stato italiano anche occasionalmente, quando mancano
o sono venute meno le condizioni richieste per usufruire delle agevolazioni
in materia di importazione temporanea ( Cass. Pen. sez. III, 17 gennaio
1989 n. 354 ).
*
Nell’ipotesi che il residente all’estero, quale proprietario
del veicolo in temporanea importazione in Italia, sia costretto a lasciare
il predetto veicolo nel territorio dello Stato italiano a causa di un
guasto meccanico, non può il cittadino italiano residente in
Italia, se non autorizzato dalla Dogana, utilizzare il predetto veicolo,
neppure limitatamente al percorso di trasferimento dalla officina di
riparazione ad una autorimessa, senza incorrere nel reato di contrabbando.
Infatti, il contrabbando nell’uso di autoveicolo in temporanea
importazione richiede che sia sufficiente la coscienza e la volontà
di usare in territorio italiano un autoveicolo straniero in temporanea
importazione senza possedere i requisiti prescritti dalla legge, indipendentemente
da qualsiasi fine di profitto. Pertanto la confisca dell’autovettura,
quale oggetto del contrabbando, ha natura obbligatoria e non richiede
alcuna motivazione per la sua applicazione ( Cass. Pen. sez. III, 26
ottobre 1987 n. 11191 ).
1. VEICOLI DI PROVENIENZA COMUNITARIA
* Non si configura il reato di contrabbando doganale nel caso di importazione,
nel territorio dello stato italiano, di autoveicolo immatricolato in
uno stato membro della CEE; infatti non sono applicabili i diritti di
confine, secondo l’intesa amministrativa intervenuta in ambito
comunitario del febbraio 1978 in applicazione dell’art. 68 bis
Reg. CEE n. 223 del 22 dicembre 1976, di merce comunitaria. I diritti
di confine non sono esigibili in virtù dell’articolo 9 del
predetto trattato CEE che vieta l’imposizione di dazi doganali
all’importazione ed ogni tassa di effetto equivalente
( Cass.
Pen. sez. III, 25 gennaio 1991 n. 923 )
*
Ispettore della Polizia Stradale