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TRASPORTO MERCI 12/08/2004

Istruzioni per l’uso
AUTOVEICOLI MUNITI DI TARGA "EE"

Istruzioni per l’uso
AUTOVEICOLI MUNITI DI TARGA "EE"

a cura di Franco Medri*

Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengono a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.
L’immatricolazione dei predetti veicoli è consentita esclusivamente presso gli Uffici provinciali autorizzati della DTTSIS.
La documentazione da allegare alla domanda per l’immatricolazione con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie è la seguente:

* bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;

* dichiarazione consolare attestante la residenza all’estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano o, nel caso di italiani residenti all’estero, mediante esibizione del passaporto. E’ consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell’interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all’estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 nr. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all’estero);

* dichiarazione di conformità o certificazione di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova.

In particolare l’articolo 216 del Testo Unico Leggi Doganali (D.P.R. 43/1973) determina le modalità di importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato, ove il Ministro per le finanze può stabilire che per l’importazione temporanea dei veicoli stradali, si prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie.
I mezzi di trasporto ammessi alle predette facilitazioni conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legge italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni della convenzione di New York del giugno 1954, resta ferma l’applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando.
Le predette disposizioni si applicano anche agli autoveicoli nazionali e nazionalizzati nuovi di fabbrica acquistati da persone residenti all’estero in soggiorno temporaneo nel territorio doganale, che siano immatricolati mediante la speciale targa di riconoscimento EE, nonché a quelli acquistati dalle forze militari alleate o dal personale da esse dipendente, che siano stati immatricolati mediante le speciali targhe dei comandi alleati di stanza in Italia in applicazione della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Tali autoveicoli sono considerati esportati all’atto della immatricolazione, restando assoggettati al regime della temporanea importazione durante la successiva permanenza nel predetto territorio.
Per i mezzi di trasporto indicati, il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati.

Si precisa che all’atto dell’acquisto non viene corrisposto alcun diritto o tassa riguardante l’ingresso, né di tributi equivalenti, che saranno successivamente corrisposti all’atto della definitiva esportazione; infatti durante tutto il periodo di permanenza nel territorio italiano godono di apposita franchigia doganale.

Disposizioni impartire dalla Direzione Generale delle Dogane con Circolare nr. 114 del 06/04/1966 in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia, nuovi di fabbrica, da personale residente all’estero in riferimento alla Legge 14 maggio 1965 nr. 576.


Premesso che tali autoveicoli si considerano esportati per effetto della immatricolazione nella serie speciale EE, a seguito della quale debbono essere assoggettati al regime doganale della importazione temporanea, la predetta circolare 114 dispone:

1. l’autoveicolo venduto nelle accennate condizioni è inizialmente vincolato, su richiesta del fabbricante nazionale, a bolletta mod. A/55, valida per un anno, la quale, oltre ad essere usata per i normali adempimenti, costituisce il documento da esibire allo Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ( ora DTTSIS) ai fini del rilascio della targa EE;

2. ad immatricolazione avvenuta, la bolletta A/55, unitamente all’autoveicolo, è presentata alla dogana che appone su detto documento la seguente annotazione di esito definitivo: EE n………>. La Dogana stessa emette nel contempo una bolletta di temporanea importazione Mod. a/21 intestata all’acquirente, accettando — a garanzia degli oneri fiscali — un atto di impegno della Casa costruttrice;

3. sulla bolletta dianzi indicata, cui viene assegnata validità corrispondente a quella della bolletta Mod. A/55 (validità 1 anno), sono riportati, nello spazio riservato al precedente allibramento, gli estremi di quest’ultima;

4. la bolletta Mod. A/55 cessa di scortare l’autoveicolo e diviene titolo utilizzabile per le pratiche che il fabbricante nazionale deve svolgere ai fini della restituzione degli oneri fiscali spettantigli;

5. durante il periodo in cui rimane nel territorio dello Stato, col vincolo alla temporanea importazione, l’autovettura fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa di circolazione ( ora tassa di proprietà) ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 21 gennaio 1961 n.2, convertito nella Legge 9 marzo 1961 n. 111, a condizione che risultino osservate le prescrizioni dettate dallo stesso articolo 2, e cioè:

* che il veicolo, oltre ad essere assoggettato al regime di temporanea importazione, appartenga a persona residente stabilmente all’estero ed in soggiorno temporaneo in Italia;

* sia guidato dal proprietario o da un suo congiunto entro il 3° grado, pure residente all’estero, ovvero da persona anche se residente in Italia, purchè qualcuno dei predetti (proprietario o congiunto) si trovi a bordo del veicolo stesso.

Decorso un anno dall’immatricolazione nella speciale serie EE, l’autovettura che fruendo di proroghe al regime della temporanea importazione non viene riesportata, deve essere sottoposta, per circolare in Italia, al pagamento della normale tassa di circolazione (ora tassa di proprietà); pertanto, al momento dell’uscita dell’autovettura dal territorio dello Stato, gli Uffici doganali dovranno recuperare il tributo in parola eventualmente non corrisposto;

1. nella eventualità di mancato trasferimento all’estero dell’autoveicolo, entro il termine stabilito nella bolletta di T.I., la Dogana che ha rilasciato la bolletta medesima dà subito inizio alla procedura prevista dall’articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali per il recupero della somma corrispondente alla restituzione dei diritti già fruiti dal fabbricante nazionale;

2. in tale ipotesi devono inoltre essere recuperate anche la tassa di circolazione (ora tassa di proprietà) non corrisposta;


Queste disposizioni, però, sono state emanate prima della realizzazione del Mercato europeo;
infatti la dizione "importazione ed esportazione" non trova più applicazione dal momento in cui si parla di scambi tra stati Membri aventi ad oggetto beni comunitari.

Inoltre le procedure particolari adottate in campo comunitario relative ai mezzi di trasporto nuovi, sono in contrasto con le predette disposizioni perché l’imposta, ora, deve essere assolta nel Paese membro di destinazione ( l’autovettura si considera nuova se assolve ad almeno una delle seguenti condizioni, ovvero non ha superato 6.000 chilometri o 6 mesi dall’ immatricolazione).Se l’autovettura supera tutte e due le predette condizioni è considerata usata; perciò sarà assoggettata al tributo nel Paese di origine secondo le disposizioni che regolano le cessioni dei beni d’occasione.
Pertanto il rilascio della targa EE alle autovetture destinate ad essere immatricolate in altri Stati membri, acquistate in Italia senza pagamento dell’imposta da soggetti residenti in ambito comunitario e da cittadini iscritti all’A.I.R.E. potrebbe concretizzare determinate ipotesi di esonero totale dall’imposta.
Un esempio pratico; per una autovettura immatricolata con targa EE per più di sei mesi e con più di seimila chilometri in Italia, l’atto di cessione non assoggetterebbe il veicolo all’imposta, in quanto il bene sconterebbe successivamente il tributo all’atto dell’immatricolazione nello Stato membro dell’acquirente che, invece, quest’ultimo considerando l’autovettura usata, come tale tassabile all’origine, procederà alla regolare immatricolazione senza sottoporla alla prevista tassazione.
Per evitare una situazione di questo tipo il Ministero delle Finanze ha trovato giusto applicare la disposizione contenuta nell’articolo 38/5° del Decreto Legge 331/93 (riconoscimento ai beni comunitari, in presenza di analoghe condizioni, lo stesso trattamento riservato ai beni di provenienza extracomunitaria ammessi in regime di temporanea importazione in esenzione totale di dazi doganali) convertito dalla legge 427/93, ovvero ha concesso la circolazione di dette autovetture nel territorio dello Stato italiano per un periodo inferiore a quello previsto come fattispecie di limite tra nuovo e usato.


Infatti le autovetture nuove, trasportate o spedite in altro Stato membro dai cedenti, dagli acquirenti o da terzi per loro conto possono beneficiare della concessione della targa EE solo per un periodo non superiore a 3 mesi.
Di particolare rilevanza è proprio la Risoluzione del Ministero delle Finanze — Dipartimento delle Entrate nr. VII/15/628/95 del 21 agosto 1995, nonché la nota nr. VII/15/454/96 del 24 maggio 1996 dello stesso ministero che chiarisce la problematica delle immatricolazioni con targa EE a favore di soggetti residenti in altri Stati Comunitari, ivi compresi i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E., che acquistano in Italia senza applicazione dell’IVA, autovetture nuove che vengono trasportate o spedite in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto.
Il problema nasce dal momento in cui l’articolo 134 del Codice della Strada e l’articolo 340 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada non consente l’attribuzione della targa EE alle predette autovetture; infatti la targa speciale EE è concessa esclusivamente "agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione".
Ma il riferimento normativo di cui alla legge 29 ottobre 1993 nr. 427, riconosce ai beni comunitari, in presenza di analoghe condizioni, lo stesso trattamento riservato ai beni di provenienza extracomunitaria ammessi in regime di temporanea importazione in esenzione totale dei dazi doganali.
Premesso ciò, si estende anche ad autovetture nuove di immatricolazione in altri Stati comunitari la concessione della targa speciale EE, limitandola temporalmente fino a tre mesi, al fine di evitare che all’atto dell’immatricolazione nello Stato membro di destinazione l’automezzo possa essere considerato non più nuovo, con il conseguente trattamento dei beni d’occasione.


VEICOLI IMMATRICOLATI IN UNO STATO EXTRACOMUNITARIO ED INTRODOTTE IN ITALIA DAI TITOLARI RESIDENTI FUORI STATO ITALIANO

Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in stati extracomunitari ed introdotti in Italia dai titolari che hanno la residenza fuori dallo Stato italiano, possono circolare sotto un particolare regime doganale definito di "Temporanea Importazione" che limita il periodo di permanenza dei predetti veicoli fino a un massimo di 6 mesi ( Convenzione di New York del 4 giugno 1954 recepita dalla Direttiva 83/182/CEE che è valida per tutti i paesi aderenti).
Al momento dell’ingresso in Italia, i proprietari dei predetti veicoli non devono ottemperare a nessuna tipologia di obbligo; infatti i veicoli entrano nel territorio dello Stato italiano con una propria targa ed una carta di circolazione rilasciati dallo Stato dove lo stesso proprietario ha la residenza.
Però la permanenza in Italia è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. Il veicolo può permanere in Italia per un periodo non superiore a 6 mesi;


2. Il veicolo deve essere condotto solo ed esclusivamente dal titolare o da persona delegata o da un suo congiunto entro il 3° grado pure residenti all’estero, ovvero da persona anche se residente in Italia purchè qualcuno dei predetti (proprietario o congiunto) si trovi a bordo del veicolo;


3. Il veicolo deve essere utilizzato solo per uso privato e non per uso commerciale

NORMATIVA

Prima dell’avvento del Mercato Unico vigeva la seguente normativa:

-Legge 14 maggio 1965 n°576 recante disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia nuovi di fabbrica da persone residenti all’’estero;

-Decreto Presidente Repubblica nr. 62 del 02 febbraio 1970 e Decreto Ministeriale 4 gennaio 1971 concernenti l’abolizione dei documenti doganali e prestazione di garanzia per la temporanea importazione di autoveicoli;

-Circolari esplicative di cui: circolare a stampa 734/IX del 1971, circolare a stampa nr. 129/Div.XIV del 24 febbraio 1971, circolare ministeriale 1848/IX del 27 marzo 1981;

-Regolamento CEE nr. 1855/89 e Regolamento CEE nr. 2249/91


Appare evidente che la disciplina nazionale in vigore dal 1965 è ampiamente superata per quello che riguarda il concetto di temporanea importazione, rimanendo valida per quello che riguarda il pagamento della tassa di circolazione (proprietà) e per il "VISTO USCIRE" dalla Comunità
Si precisa che la circolare ministeriale 1848/IX del 27 marzo 1981 ha specificato che a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale 4 gennaio 1971, l’immatricolazione nella serie speciale EE è subordinata al preventivo rilascio di Nulla Osta da parte delle Dogane competenti sul territorio.
All’articolo 4 del Regolamento CEE 1855/89 viene specificato che "in deroga al par.3, il beneficio del regime è accordato anche quando dei veicoli che non soddisfino le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato sono immatricolati all’interno di una serie provvisoria ai fini della esportazione, con attribuzione di una targa automobilistica rilasciata ad una persona stabilita fuori di detto territorio".
Con l’avvento del Mercato Unico, i predetti Regolamenti sono stati trasfusi nel Regolamento CEE 2931/92 (Codice Doganale Comunitario) e nel Regolamento CEE 2454/93 (D.A.C.) agli articoli 718 e seguenti.
Il modus operandi è stato successivamente suffragato dalle disposizioni impartire con Circolare Ministeriale di cui al protocollo nr. 1566/Div.X/D.C.S.D. del 05 gennaio 1993.Dopo tale data (gennaio 1993) sono state diramate varie circolari esplicative:

-circolare 1781/Div.V/D.C.S.D. del 21 novembre 1995, sostituita integralmente con la circolare prot. 710/Div.V/D.C.S.D del 14 marzo 1997 e con la quale veniva diramata la circolare nr. 111 del 02 agosto 1996 della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione.

Dal gennaio 1999 sono state diramate le seguenti note:
-circolare UDC prot. 1216 del 30 dicembre 1998;
-circolare UDC prot. 201 del 05 febbraio 1999;

L’interpretazione data dalla Circoscrizione Doganale di Bologna alla suddetta norma è che gli autoveicoli immatricolati nella serie provvisoria, acquisendo lo status di merce non comunitaria, rientrano comunque nella disciplina dell’ammissione temporanea e pertanto la concessione della targa EE è subordinata al possesso dei requisiti previsti da tale disciplina (Circolare prot. nr. 26222/g/DDG del 18 novembre 1999).


-circolare Ministero delle Finanze prot.6877/Div. VII del 21 dicembre 1999;
-circolare Ministero delle Finanze prot. 965/Div. VII del 17 febbraio 2000;
-circolare Ministero delle Finanze prot.4534/Div. VII del 30 maggio 2000;


Circolare D. G. nr. 111 del 02 agosto 1996 Ministero dei Trasporti e della Navigazione

In merito all’applicazione dell’articolo 134 del Codice della Strada ai veicoli nuovi di fabbrica da immatricolare in altro Stato membro dell’Unione Europea, atteso che i concetti di "importazione temporanea" e di "esportazione" sottendono a operazioni non più configurabili dalla movimentazione di beni tra Paesi comunitari, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha precisato che al fine di arginare il fenomeno di elusione dell’IVA si applica il principio sancito dall’articolo 38 comma 5° del D.L. 30 agosto 1993 nr.331, convertito in legge 29 dicembre 1993 nr. 427 alla stregua del quale si riconosce ai beni comunitari, in presenza di apposite condizioni, lo stesso trattamento riservato ai beni di provenienza extracomunitaria ammessi in regime di temporanea importazione in esenzione totale dai dazi doganali.
Inoltre ha ridefinito le linee essenziali della disciplina che presiede al rilascio ed alla proroga di validità delle targhe EE; infatti si avrà:


a. TIPOLOGIA DEI VEICOLI
Le targhe di riconoscimento di cui all’articolo 134 del Codice della Strada possono essere attribuite a qualsiasi categoria di autoveicoli e loro rimorchi, nonché ai motoveicoli, purchè in capo ai rispettivi titolari ricorrano i prescritti requisiti soggettivi e oggettivi.


b. SISTEMA DI TARGATURA
Non è stata introdotta alcuna modifica di particolare rilievo e pertanto si rinvia a quanto precisato con le Circolari n° 92/84 del 2 maggio 1984 e n° 31/85 del 22 febbraio 1985.


c. IMMATRICOLAZIONE CON TARGA EE DI VEICOLI DESTINATI ALLA ESPORTAZIONE IN PAESI EXTRACOMUNITARI OD IMPORTATI TEMPORANEAMENTE DA PAESI EXTRACOMUNITARI

Al fine di ottenere l’immatricolazione dei propri veicoli, i cittadini stranieri extracomunitari di passaggio in Italia (ed i cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in Stati non comunitari) debbono produrre, presso i competenti Uffici Provinciali M.C.T.C., la documentazione prescritta dall’articolo 340 del Regolamento del Codice della Strada.
In particolare dalla "bolletta doganale di temporanea importazione o di esportazione" rilasciata dalla competente Autorità dell’Amministrazione delle Dogane, l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. desumerà il termine di validità della immatricolazione per la quale sta procedendo.

d. IMMATRICOLAZIONE CON TARGA EE DI VEICOLI INTRODOTTI TEMPORANEAMENTE DA ALTRO STATO COMUNITARIO

I cittadini stranieri ed i cittadini italiani iscritti all’AIRE residenti in altro Stato Membro dell’Unione Europea possono ottenere, a richiesta, l’immatricolazione con targa EE di veicoli introdotti temporaneamente in Italia.
Tuttavia a tali soggetti possono essere rilasciate targhe EE (e relative carte di circolazione) per la durata massima di quattro mesi.
Anche in tale caso l’interessato dovrà produrre la documentazione richiesta dall’articolo 340 del Regolamento del Codice della Strada, ad eccezione della "bolletta doganale di temporanea importazione", non prevista per i cittadini comunitari.

e. IMMATRICOLAZIONE CON TARGA EE DI VEICOLI DESTINATI AD ESSERE IMMATRICOLATI IN ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

Allo stesso modo i cittadini stranieri (ed i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. residenti in altro Stato comunitario che acquistano in Italia veicoli nuovi ed intendano immatricolare nei Paesi di provenienza, possono ottenere l’immatricolazione con targa EE per un periodo non superiore a quattro mesi.
Anche in questo caso l’interessato dovrà produrre la documentazione richiesta dall’articolo 340 del Regolamento del Codice della Strada, ad eccezione della "bolletta doganale di temporanea importazione", non prevista per i cittadini comunitari.
All’atto della dismissione della targa, il proprietario del veicolo deve provvedere all’immatricolazione nel Paese Membro di destinazione, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, in Italia, con corresponsione dell’IVA sull’intero valore del mezzo di trasporto riferibile al momento dell’acquisto.


f. PROROGA DI VALIDITA’ DELLA TARGA EE
A tale riguardo occorre distinguere:

1. Nel caso di immatricolazione di cui al punto c) , la proroga è disposta dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C. sulla base del termine fissato dalla competente Autorità dell’Amministrazione delle Dogane, in calce alla "bolletta doganale di temporanea importazione ed esportazione".

2. Nelle ipotesi di immatricolazione descritte ai punti d) ed e) , la proroga non è ammessa.


Sintesi Risoluzione 258 del 01 agosto 2002
(Tassa di possesso per autoveicoli con targa EE (Escursionisti Esteri) — Cittadini non residenti in Italia)

La speciale targa EE (Escursionisti Esteri) è rilasciata oltre che per gli autoveicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri di passaggio, anche per le autovetture di proprietà di cittadini stranieri che svolgono in Italia particolari attività (funzionari e impiegati di ambasciate e consolati, di organizzazioni internazionali aventi sede in Italia, ecc., quando i medesimo funzionari sono privi dello status diplomatico).
L’articolo 5, comma 32, del Decreto Legge 30 dicembre 1982 nr. 953, convertito nella Legge 28 febbraio 1983 nr. 53 stabilisce per i veicoli importati temporaneamente dall’estero l’obbligo del pagamento della tassa di proprietà nella stessa misura dovuta dai veicoli nazionali "solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati".
Gli articoli 8 e 18 del T. U. delle tasse automobilistiche (DPR 5 febbraio 1953 nr. 39) dispongono che le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall’estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all’estero, usufruiscono dell’esenzione dal pagamento della tassa di possesso per un periodo di tre mesi, decorso il quale possono circolare in Italia per altri nove mesi contro il pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno.
L’articolo 8 al comma 5 precisa inoltre che l’esenzione è subordinata "alla sussistenza di reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell’autoveicolo temporaneamente importato".
Da quanto rappresentato consegue che le autovetture targate EE rilasciate a cittadini non residenti in Italia sono assoggettate al regime della temporanea importazione e quindi all’applicazione della tassa automobilistica, come precedentemente esposto.
Inoltre si precisa che la Direttiva CEE nr. 89/93 del 25 ottobre 1993, dopo aver individuato le tasse sugli autoveicoli dovute negli Stati Membri, dispone che " per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli Stati Membri, le prescritte tasse automobilistiche sono riscosse unicamente dallo Stato Membro d’immatricolazione".
Ne consegue che per evitare la doppia imposizione uno Stato Membro non può applicare la tassa sugli autoveicoli ai mezzi immatricolati in altri Stati Membri.
Questa Direttiva è stato completamente sostituita dalla Direttiva 1999/62/CEE del Parlamento Europeo del 17 giugno 1999 che la sostituisce integralmente, riproducendo nell’articolo esattamente la normativa previdente.

Pertanto gli autoveicoli appartenenti a cittadini diversi da quelli comunitari con targa EE, assoggettati al regime della temporanea importazione, usufruiscono dell’esenzione dal pagamento, a condizione di reciprocità di trattamento, per la durata di soli tre mesi.
Trascorso il trimestre, gli stessi autoveicoli possono circolare in Italia per altri nove mesi, contro pagamento della tassa automobilistica pari a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per i veicoli immatricolati in Italia, per ciascun mese di soggiorno o frazione di questo.
Anche per i mesi di ulteriore proroga, concessa dagli Uffici della Motorizzazione Civile, è dovuta la tassa automobilistica nella misura precisata.
Decorso un anno dalla immatricolazione nella speciale serie EE, l’autovettura, che non usufruisce di ulteriori proroghe al regime della temporanea importazione e non viene riesportata, si considera nazionalizzata; conseguentemente per la stessa deve essere corrisposta la tassa automobilistica prevista per le autovetture italiane.


VIOLAZIONI PER CIRCOLAZIONE DI VEICOLI STRANIERI IN ITALIA


FATTISPECIE DI ILLECITO PER VEICOLI IMMATRICOLATI IN PAESI EXTRACOMUNITARI ED INTRODOTTI IN ITALIA DA PROPRIETARI RESIDENTI NEI PAESI DI IMMATRICOLAZIONE IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE
* Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione ed utilizzato da cittadino residente in Italia. ( 1° IPOTESI)

(Si precisa che la direttiva CEE 83/182, recependo la convenzione di New York del 04 giugno 1954, limita il periodo di permanenza dei predetti veicoli fino a 6 (sei) mesi ed è valida per tutti i paesi alla quale hanno aderito- I veicoli sono muniti di targa e di documento di circolazione rilasciati ai titolari residenti nel paese dove lo stesso è stato immatricolato e sono autorizzati a permanere nel territorio dello Stato italiano solo ed esclusivamente se vengono rispettate alcune regole e cioè che: la permanenza in Italia non sia superiore a 6 (SEI) mesi, il veicolo deve essere utilizzato solo per uso privato e deve essere condotto solo dal proprietario o da altra persona sempre residente in paese extra CEE con apposita delega che non è richiesta se il conducente è parente del proprietario entro il terzo grado, inoltre non si deve corrispondere alcuna tassa per la circolazione).
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni". ) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento all’articolo 216 del medesimo testo.
NOTA: con l’articolo 6 della Legge 25 giugno 1999, si è provveduto a conferire delega al Governo per la depenalizzazione della fattispecie prevista dai predetti articoli.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro del veicolo ai sensi dell’articolo 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali: Confisca"Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D.

* Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato da cittadino residente in Stato extra CE, diverso dal proprietario e senza delega (2° IPOTESI)


SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni". ) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento all’articolo 216 del medesimo testo.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro del veicolo ai sensi dell’articolo 301 ( Delle misure di sicurezza patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D.

* Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato dallo stesso non per uso privato ma per fini commerciali ( 3° IPOTESI )

SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni". ) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento all’articolo 216 del medesimo testo.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro del veicolo ai sensi dell’articolo 301 ( Delle misure di sicurezza patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D..

* Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario che protrae la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a 6 mesi ( 4° IPOTESI )

SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dall’articolo 322 del D.P.R. 43/73 T.U.L.D. che è stato abrogato dall’articolo 10 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 473 in riferimento all’articolo 39 della Legge 24 novembre 1981 nr. 689 che recita: "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l’ammenda. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all’ammenda, o alla multa una pena pecuniaria, l’ammontare di quest’ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti".
N.B.-Non si procede al sequestro del veicolo.


VIOLAZIONI PER CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN ITALIA IMMATRICOLATI CON TARGA EE

FATTISPECIE DI ILLECITI DI VEICOLI CON IMMATRICOLAZIONE PROVVISORIA CON TARGA EE CONSIDERATI IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE

* Veicolo di immatricolazione provvisoria in Italia con targa EE in regime di temporanea importazione ed utilizzato da cittadino residente in Italia ( 1° IPOTESI)



( Le autovetture nuove, trasportate o spedite in altro Stato membro dai cedenti, dagli acquirenti o da terzi per loro conto possono beneficiare della concessione della targa EE solo per un periodo non superiore a 3 mesi, pertanto gli autoveicoli appartenenti a cittadini diversi da quelli comunitari con targa EE, assoggettati al regime della temporanea importazione, usufruiscono dell’esenzione dal pagamento, a condizione di reciprocità di trattamento, per la durata di soli tre mesi. Trascorso il trimestre, gli stessi autoveicoli possono circolare in Italia per altri nove mesi, contro pagamento della tassa automobilistica pari a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per i veicoli immatricolati in Italia, per ciascun mese di soggiorno o frazione di questo e decorso un anno dalla immatricolazione nella speciale serie EE, l’autovettura, che non usufruisce di ulteriori proroghe al regime della temporanea importazione e non viene riesportata, si considera nazionalizzata; conseguentemente per la stessa deve essere corrisposta la tassa automobilistica prevista per le autovetture italiane. Inoltre il veicolo deve essere utilizzato solo per uso privato e deve essere condotto solo dal proprietario o da altra persona sempre residente in paese extra CEE con apposita delega che non è richiesta se il conducente è parente del proprietario entro il terzo grado ).
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni". ) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento all’articolo 216 del medesimo testo.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro del veicolo ai sensi dell’articolo 301 ( Delle misure di sicurezza patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D.

* Veicolo di immatricolazione provvisoria in Italia con targa EE in regime di temporanea importazione ed utilizzato da cittadino residente in Stato extra CE, diverso dal proprietario e senza delega ( 2° IPOTESI)

SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni". ) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento all’articolo 216 del medesimo testo.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro del veicolo ai sensi dell’articolo 301 ( Delle misure di sicurezza patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D.

* Veicolo di immatricolazione provvisoria in Italia con targa EE in regime di temporanea importazione ed utilizzato dal proprietario non per uso privato ma per fini commerciali ( 3° IPOTESI )


SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dal combinato disposto dagli articoli 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: "E’ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni". ) e 292 del D.P.R. 43/1973 Testo Unico Leggi Doganali in riferimento all’articolo 216 del medesimo testo.
Durante la contestazione, l’operatore deve procedere al sequestro del veicolo ai sensi dell’articolo 301 ( Delle misure di sicurezza patrimoniali: Confisca — "Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto" ) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D..
* Veicolo di immatricolazione provvisoria in Italia con targa EE in regime di temporanea importazione che protrae la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a quello di validità della carta di circolazione ( 4° IPOTESI )

SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dall’articolo 134 del Codice della Strada che prevede il pagamento in misura ridotta non ammesso ed il sequestro del veicolo per la successiva confisca.
( Nelle immatricolazioni con targa speciale EE viene rilasciata una carta di circolazione della durata massima di 1 anno, salvo eventuali proroghe )



DISPOSIZIONI PER LE VIOLAZIONI DOGANALI DI CONTRABBANDO

1. Le violazioni di contrabbando di cui al D.P.R. 43/1973 (Testo Unico Leggi Doganali) devono essere accertate mediante apposito processo verbale.

2. I processi verbali concernenti le violazioni di contrabbando nei casi in cui l’applicazione è demandata alle Dogane, quando riguardino violazioni accertate fuori dagli spazi doganali e per le quali può aver luogo l’estinzione con la sola multa (art. 334 T.U.L.D.) sono trasmessi, a cura del pubblico ufficiale che li ha redatti, alla Dogana competente per territorio.

3. La Dogana, qualora le violazioni non vengano estinte nei modi sopraindicati, provvede all’invio dei verbali stessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ovvero al capo della Dogana della circoscrizione in cui la violazione è stata accertata, corredandoli delle indicazioni relative alla qualità, quantità ed al valore della merce; alla presa in consegna delle cose sequestrate; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all’ammontare dei diritti dovuti, nonché delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

4. I veicoli sequestrati in violazione alle norme di cui agli articoli 282 e 292 in riferimento all’articolo 216 del T.U.L.D. sono presi in custodia dalla Dogana più vicina al luogo del sequestro che per assicurarne la conservazione si obbliga a quanto prescrive la normativa del Codice di Procedura Penale.


CONTRABBANDO DOGANALE DI AUTOVEICOLI
"GIURISPRUDENZA"

1. CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL VEICOLO

* La legge 27 ottobre 1957 n. 1163 che recepisce le disposizioni della convezione di New York del 04 giugno 1954 e l’articolo 216 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico Leggi Doganali) dispone che l’importazione temporanea di veicoli è subordinata a due precise condizioni, ovvero che l’uso del veicolo, immatricolato con targa estera ed appartenente a soggetto straniero, avvenga da parte di persona che abbia la sua abituale residenza all’estero, per fine privato ed in occasione di visita temporanea nel territorio dello Stato italiano. La mancanza anche di una sola delle predette condizioni nella utilizzazione del veicolo configura il reato di contrabbando sia nei confronti del terzo che non avendo i requisiti previsti per legge abbia fatto uso del mezzo, sia del proprietario che, conoscendo la situazione del terzo, abbia consentito tale uso ( Cass. Pen. sez. III, 11 maggio 1994 n. 5476 ).

* Si concretizza il reato di contrabbando ogni volta risulti l’impiego di un autoveicolo introdotto in Italia in regime di franchigia doganale (temporanea importazione) da parte di un cittadino italiano che non abbia normale residenza fuori dal territorio dello Stato. La tolleranza possibile e concessa dall’articolo 11 della Convenzione di New York in riferimento al requisito della normale residenza all’estero è rimessa alla esclusiva valutazione della Circoscrizione doganale competente, con esclusione di analogo potere da parte del giudice penale ( Cass. Pen. sez. III 7 settembre 1983 n. 7400. Conforme, sulla prima parte: Cass. Pen., sez III, 13 marzo 1986 n. 2059 e Cass. Pen., sez. III, 26 marzo 1991 n. 3303 ).

* Per quanto riguarda l’importazione e l’esportazione temporanea di veicoli per uso privato ai sensi dell’articolo 11 della convenzione di New York del 04 giugno 1954, solamente i terzi residenti all’estero possono usare in Italia le autovetture straniere dietro autorizzazione da parte del titolare dei documenti di temporanea importazione ( Cass. Pen. sez. III, 26 febbraio 1986 n. 1697 ).

* Per quanto riguarda il contrabbando doganale di veicoli sottoposti a regime di importazione temporanea, devono essere considerati terzi, cioè non abilitati ad utilizzare il predetto mezzo, anche i componenti della cosiddetta "famiglia nucleare o cellulare" del titolare, qualora non siano stabilmente residenti all’estero e quindi tra essi rientrano anche i figli ( Cass. Pen. sez. III, 5 dicembre 1990 n. 16071 ).

1. APPLICAZIONI RIGUARDANTI I RESIDENTI ALL’ESTERO

* Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione di New York del 4 giugno 1954 in tema di introduzione in regime di franchigia doganale nel territorio nazionale di merci sottoposte a diritti doganali, si deve ritenere che la nozione di "residenti all’estero" è da interpretarsi in senso di "residenza sostanziale", ovvero intesa come residenza abituale di lavoro. Perciò il cittadino residente anagraficamente in Italia ed emigrato all’estero per lavoro, può importare in regime di esenzione doganale un autoveicolo al fine di usufruirne per interessi personali e tale agevolazione viene a cessare quando egli vende il veicolo ( Cass. Pen. sez. III, 18 novembre 1982 n. 10986 ).

* Non è applicabile la Convenzione di New York del 04 giugno 1954 e di Ginevra del 15 giugno 1949 per quanto riguarda il beneficio della temporanea esenzione dal pagamento dei diritti di confine, nel caso di cittadino italiano che si reca all’estero per motivi di lavoro e ritorna in Italia dopo alcuni mesi; infatti non è raffigurabile l’acquisto della "normale residenza" all’estero, dovendosi ravvisare invece l’ipotesi di una temporanea assenza dal territorio dello Stato italiano ( Cass. Pen. sez. I, 5 luglio 1969 n. 45 )

* Si concretizza il reato di contrabbando doganale a carico del terzo e del proprietario di un veicolo di importazione temporanea, quando quest’ultimo abbia autorizzato il terzo ad utilizzare il mezzo, pur sapendo che lo stesso non ha il requisito della normale residenza all’estero, ovvero fuori dal paese di importazione. Tale ultimo requisito non è limitato ai cittadini che abbiano eseguito le prescritte variazioni anagrafiche, ma si estende anche a coloro che di fatto abbiano stabilmente trasferito all’estero la dimora abituale ( Cass. Pen. sez. III, 5 dicembre 1990 n. 16071 ).


1. USO ILLEGITTIMO DEL VEICOLO

* Si concretizza il reato di contrabbando doganale con la relativa evasione dell’IVA, il semplice uso in Italia di un’autovettura estera, importata temporaneamente in esenzione doganale, da parte di un soggetto non legittimato che non abbia diritto alla predetta agevolazione fiscale; infatti destinatari del divieto non sono soltanto i proprietari o i terzi, ma anche coloro che a qualunque titolo lo detengono o lo usano nel territorio dello Stato italiano anche occasionalmente, quando mancano o sono venute meno le condizioni richieste per usufruire delle agevolazioni in materia di importazione temporanea ( Cass. Pen. sez. III, 17 gennaio 1989 n. 354 ).

* Nell’ipotesi che il residente all’estero, quale proprietario del veicolo in temporanea importazione in Italia, sia costretto a lasciare il predetto veicolo nel territorio dello Stato italiano a causa di un guasto meccanico, non può il cittadino italiano residente in Italia, se non autorizzato dalla Dogana, utilizzare il predetto veicolo, neppure limitatamente al percorso di trasferimento dalla officina di riparazione ad una autorimessa, senza incorrere nel reato di contrabbando. Infatti, il contrabbando nell’uso di autoveicolo in temporanea importazione richiede che sia sufficiente la coscienza e la volontà di usare in territorio italiano un autoveicolo straniero in temporanea importazione senza possedere i requisiti prescritti dalla legge, indipendentemente da qualsiasi fine di profitto. Pertanto la confisca dell’autovettura, quale oggetto del contrabbando, ha natura obbligatoria e non richiede alcuna motivazione per la sua applicazione ( Cass. Pen. sez. III, 26 ottobre 1987 n. 11191 ).


1. VEICOLI DI PROVENIENZA COMUNITARIA



* Non si configura il reato di contrabbando doganale nel caso di importazione, nel territorio dello stato italiano, di autoveicolo immatricolato in uno stato membro della CEE; infatti non sono applicabili i diritti di confine, secondo l’intesa amministrativa intervenuta in ambito comunitario del febbraio 1978 in applicazione dell’art. 68 bis Reg. CEE n. 223 del 22 dicembre 1976, di merce comunitaria. I diritti di confine non sono esigibili in virtù dell’articolo 9 del predetto trattato CEE che vieta l’imposizione di dazi doganali all’importazione ed ogni tassa di effetto equivalente

( Cass. Pen. sez. III, 25 gennaio 1991 n. 923 )

* Ispettore della Polizia Stradale


a cura di Franco Medri

Giovedì, 12 Agosto 2004
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