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Corte di Cassazione 10/08/2006

Giurisprudenza di legittimità - Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Guida di motociclo in stato di ebbrezza – Conducente sprovvisto di patente – Applicabilità della sospensione della patente – Esclusione

(Cass. Pen., sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 45469)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Penale
Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 45469

 
Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Guida di motociclo in stato di ebbrezza – Conducente sprovvisto di patente – Applicabilità della sospensione della patente – Esclusione.

 
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui il quale li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida sia richiesta alcuna abilitazione, atteso che non sussiste, in tal caso, alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa.     

 
motivi della decisione. – Con sentenza emessa il 4 luglio 2003 il Giudice di pace di Torino ha dichiarato D. S. G. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di un ciclomotore Vespa E T2 Piaggio commesso il 16 marzo 2002 e, riconosciutegli le circostanze attenuati generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale contestata in udienza, lo ha condannato alla pena di 900 euro di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di 20 giorni.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della suddetta sanzione amministrativa, disposta pur se la patente dell’imputato risultava essere revocata antecedentemente alla data del fatto.

Il ricorso è fondato.

E’ invero assorbente e decisivo il rilievo che per condurre il ciclomotore in oggetto (il quale non disponeva di targa, bensì del mero contrassegno alfanumerico XX XX) non era richiesta la abilitazione alla guida, ed è noto (Cass., S. Un., 30 gennaio 2002, n. 12136, Fugger, e, in precedenza, Cass., sez. IV, 13 luglio 2001, n. 35121, P.M. in proc. Jacovoni) che, in tema di guida in stato di ebbrezza di un motociclo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, atteso che non sussiste, in tal caso, alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria; può comunque rilevarsi anche che (Cass., sez. IV, 17 marzo 1999, n. 867, P.M. in proc. Lana) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non può essere disposta, per ineseguibilità derivante da mancanza dell’oggetto, quando il condannato non risulti titolare di patente.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione – che va qui eliminata – relativa alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dell’imputato). (Omissis). [RIV-07.08.06P748]


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Giovedì, 10 Agosto 2006
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