Il
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 532, modificato dal Decreto Legislativo
20 ottobre 1998 nr. 388 in attuazione alla direttiva CEE 91/628 si applica
al trasporto di:
a. solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina,caprina
e suina;b. pollame, volatili e conigli domestici;c. cani e gatti domestici;d.
altri mammiferi e volatili;e. altri mammiferi vertebrati e animali a sangue
freddo.
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 352, modificato dal Decreto
Legislativo 20 ottobre 1998 nr. 388 in attuazione alla direttiva CEE 91/628
non si applica:
a. ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni
singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità
durante il trasporto;
b. ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano
il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
c. fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai
trasporti animali effettuati:
1. su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall’inizio
del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;
2. dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di
loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongono
una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.
TRASPORTO E CONTROLLI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA’
Le prescrizioni operate affinché sia effettuata una corretta vigilanza
riguardano:
* Lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia
almeno conforme ai dati fissati in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto;
le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli
di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi
alle norme stabilite, in relazione alle predette categorie di animali
descritte;
* siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto
e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura
degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione;
gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto,
salvo:
1. siano animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto
non sia causa di sofferenze inutili;2. gli animali trasportati ai fini
di ricerche scientifiche approvate;
* gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino,
appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento
veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza
evitando loro sofferenze inutili.
NOTA:-le autorità deputate al controllo vigileranno affinché
gli animali siano identificati e
registrati conformemente alla vigente normativa, nonché accompagnati
dai documenti
previsti che consentano di controllare:
1. l’origine ed il proprietario degli animali:
2. il luogo di partenza e il luogo di destinazione
3. la data e l’ora di partenza
CARATTERISTICHE E PROVVEDIMENTI DEL TRASPORTATORE
Ogni trasportatore deve:
* Essere iscritto in apposito registro presso l’azienda sanitaria
locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede
legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire
la sua rapida individuazione da parte dell’autorità di controllo
per il caso di inosservanza alle prescrizioni imposte;
* essere in possesso:
a. se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida
per tutti i trasporti di animali vertebrati, rilasciata dalla azienda
sanitaria locale;
b. se stabilito in un Paese terzo, di un’autorizzazione rilasciata
dall’autorità competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione
di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria;
* non trasportare, né fare trasportare, animali in condizioni tali
da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
* utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni
comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste in materia di
benessere durante il trasporto
* la persona alla quale viene affidato il trasporto deve possedere una
formazione specifica acquisita presso l’impresa o presso un organismo
di formazione o avere un’esperienza pratica equivalente per procedere
alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché
per prestare, se necessario, l’assistenza appropriata agli animali
trasportati, comunque attestata dall’azienda sanitaria locale che
ha concesso l’autorizzazione al trasportatore.
In caso di trasporto, il trasportatore deve:
* stabilire, per gli animali di cui (solipedi domestici ed animali domestici
della specie bovina, ovina, caprina e suina) destinati agli scambi o all’esportazione,
nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino
di marcia che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio
e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento;
un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata
del viaggio;
* presentare il ruolino di marcia al veterinario ufficiale competente
per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati
devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la
stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza;
questi notifica l’esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema
ANIMO;
* accertarsi che:
* l’originale del ruolino di marcia sia
a. compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a
ciò legittimate;
b. unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante
tutta la durata del viaggio;
* il personale incaricato del trasporto:
a. menzioni sul ruolino di marcia l’ora e il luogo in cui
gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b. faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera
o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia,
in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio
comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone il visto
previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato
gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio;
c. invii, al rientro, il ruolino di marcia all’autorità
competente del luogo di origine del trasporto degli animali;
d. conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di
almeno due anni, da presentare, su richiesta, all’autorità
competente per eventuali verifiche;
e. fornire, a secondo delle specie animali trasportate, la prova
che sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare
e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso
di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi
indipendenti dalla sua volontà;
f. accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro
luogo di destinazioni.
NOTA:-Le presenti disposizioni si applicano solo quando la durata del
viaggio supera le otto ore e
gli animali sono destinati agli scambi intracomunitari o all’esportazione
in paesi terzi
(si precisa che i trasporti nazionali sono esclusi da tale prescrizione).
INTERVALLI PER L’ABBEVERAGGIO E L’ALIMENTAZIONE
PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO
La durata di viaggio degli animali previsti dal D. Lgs. 532/92 all’articolo
1, paragrafo 1, lettera "a" (solipedi domestici ed animali domestici
della specie bovina, ovina, caprina e suina) non deve essere superiore
a 8 ore.
La predetta durata massima di viaggio può essere prolungata se
per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:
* strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
* il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata
in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;
* accesso diretto agli animali;
* possibilità di una adeguata aerazione adattabile in base alla
temperatura (interna ed esterna);
* pannelli mobili per creare compartimenti separati;
* presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l’erogazione
di acqua durante le soste;
* in caso di veicoli per il trasporto di suini, acqua sufficiente per
l’abbeveraggio degli animali durante il viaggio.
Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni
enumerate, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione
e le durate del viaggio e di riposo sono i seguenti:
a. Vitelli, agnelli, e puledri non svezzati, nonché i maialini
non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo
di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e poi possono riprendere
il viaggio per altre nove ore.
b. I suini possono essere trasportati per una durata massima di
ventiquattro ore e durante il viaggio devono poter accedere sempre all’acqua.
c. I solipedi domestici possono essere trasportati per una durata
massima di ventiquattro ore e durante il viaggio devono essere abbeverati
e, se necessario, alimentati ogni otto ore.
d. Tutti gli altri animali delle specie bovini, ovini e caprini
devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente
riposo di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario,
alimentati; così dopo questo periodo di riposo possono riprendere
il viaggio per altre quattordici ore.
e. Per i pollami, volatili e conigli domestici sono autorizzati
a trasporti di durata non inferiore alle dodici ore (poi devono essere
messi a disposizione cibo e acqua); mentre per i piccoli volatili di qualsiasi
specie (entro 72 ore di vita) vengono trasportati con tempi di durata
inferiore alle ventiquattro ore.
Si precisa che dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono
essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo
di riposo di almeno ventiquattro ore.
ACCERTAMENTI
Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del D. Lgs
532/92 modificato dal D. Lgs. 388/98 non sono o non sono state rispettate,
oltre alle sanzione previste per le specifiche violazioni, informa l’autorità
competente del luogo in cui si è accertato il fatto, e quest’ultima
chiede al responsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari
per la tutela del benessere degli animali interessati, nonché disporre
la sospensione dell’autorizzazione e nel caso di infrazioni ripetute
che comportino una grave sofferenza per gli animali, la ritira.
Tali misure possono prevedere:
* che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al
luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purchè
tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;
* che gli animali siano adeguatamente tabulati e beneficino delle cure
appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;
* che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze
inutili.
DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI
* Gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto o che hanno
figliato nel corso delle quarantotto ore precedenti e gli animali appena
nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati
idonei al trasporto;
* I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo
da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti variazioni climatiche
e devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca
un’effettiva protezione; inoltre la ventilazione e la cubatura d’aria
devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale
trasportata.
* All’interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei
suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per garantire
una aerazione adeguata al di sopra degli animali quando si trovano naturalmente
in posizione eretta e che non ostacoli i loro movimenti naturali.
* I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile pulitura,
muniti di chiusura perché gli animali non possano fuggire, costruiti
in modo da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali
ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza di questi ultimi durante
il trasporto. I contenitori utilizzati per il trasporto devono essere
muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonché
di un segnale indicante la posizione in cui gli stessi si trovano. Essi
devono consentire l’ispezione e la cura degli animali ed essere disposti
in modo da non ostacolare la circolazione dell’aria. Durante il trasporto
e nelle operazioni di manipolazione, i contenitori devono sempre essere
mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse
o urti violenti.
* Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati e ricevere
una adeguata alimentazione agli intervalli stabiliti dalla vigente normativa.
* Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza;
* Quando gli animali sono legati, le corde o i lacci utilizzati devono
essere abbastanza resistenti da non rompersi in normali condizioni di
trasporto e sufficientemente lunghi per consentire agli animali, ove ricorra,
di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi evitando ogni rischio di strangolamento
o ferite. Gli animali devono essere legati per le corna o con un anello
nasale.
* I solipedi devono essere trasportati in stalli o recinti individuali
progettati in modo da proteggere gli animali dagli urti; inoltre non devono
essere trasportati in veicoli a più livelli.
* Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, non devono essere
caricate merci che possano nuocere al benessere degli stessi.
* Il pavimento dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere abbastanza
solido da resistere al peso degli animali trasportati e non deve essere
sdrucciolevole; se è munito di interstizi o perforazioni non deve
presentare gibbosità che possano causare ferite agli animali. Deve
essere ricoperto da strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a
meno che lo strame possa essere sostituito da altro materiale che presenti
almeno vantaggi analoghi o gli escrementi siano regolarmente rimossi.
DENSITA’ DI CARICO
SOLIPEDI DOMESTICI (trasporto stradale):
|
Cavalli
adulti
Cavalli
giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non sup. 48 ore
Cavalli
giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore 48 ore
Pony
(altezza inferiore a 144 cm)
Puledri
(0-6 mesi)
|
1,75
m2 (0,7x2,5 m)
1,2
m2 (0,6x2m)
2,4
m2 (1,2x2m)
1
m2 (0,6x1,8m)
1,4
m2 (1x1,4m)
|
Le
cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony
e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo
al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle
condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.
BOVINI
(trasporto stradale)
Categoria
|
Peso
|
Superficie
in m2 per animale
|
Vitelli
d’allevamento
Vitelli
medi
Vitelli
pesanti
Bovini
medi
Bovini
di grandi dimensioni
Bovini
di grandissime dimensioni
|
50
110
200
325
550
>700
|
0,30-0,40
0,40-0,70
0,70-0,95
0,95-1,30
1,30-1,60
(>1,60)
|
Le
cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche
allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla
durata probabile del tragitto
OVINI/CAPRINI
(trasporto stradale)
Categoria
|
Peso
|
Superficie
in m2 per animale
|
Montoni
tosati e agnelli di peso super. a 26 kg
Montoni
non tosati
Pecore
in gestazione avanzata
|
<55
>55
<55
>55
<55
>55
|
0,20-0,30
>0,30
0,30-0,40
>0,40
0,40-0,50
>0,50
|
Capre
Capre
in gestazione avanzata
|
<35
35-55
>55
<55
<55
|
0,20-0,30
0,30-0,40
0,40-0,75
0,40-0,50
>0,50
|
La
superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza,
alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali,
nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del
viaggio.
SUINI
(trasporto stradale)
Tutti i suini
devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.
Per
soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità
di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere
superiore a 235 kg/m2.
Per
la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere
necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può
essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche
e alla durata del viaggio.
POLLAME
(trasporto stradale)
Categoria
|
Spazio
|
Pulcini
di un giorno
|
21-25
cm2 per pulcino
|
Volatili
di peso inferiore a 1,6 kg
Volatili
di peso compreso fra 1,6 kg e 3 kg
Volatili
di peso compreso fra 3 kg e 5 kg
Volatili
di peso superiore a 5 kg
|
-
cm2/kg
160
cm2/kg
115
cm2/kg
105
kg
|
Le
cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche
allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla
durata probabile del tragitto.
CALCOLO
DELLA DENSITA’ DI CARICO
Il
calcolo sistematico per calcolare la densità di carico è
determinato dal rapporto della superficie di appoggio ed il numero complessivo
degli animali che si trovano compresi in essa.
Il
dato fornito deve essere confrontato col prospetto delle tabelle sopra
riportate per vedere se lo stesso rientra nei parametri massimali stabiliti
per le varie specie animali o se vi è una diretta violazione.
Esempio
di indicazioni sulla densità di carico per percorsi superiori a
50 Km
Tabella
esemplificativa per autocarro Scania 144/B 530
La
superficie di carico autorizzata la ricaviamo moltiplicando la lunghezza
e la larghezza del piano di carico:
S
= 6,69 x 2,50 = 16,72 Mq ( superficie di 1 piano di carico)
Se
trasportiamo suini su tre piani avremo
ST
= 16,72 x 3 = 50,16 Mq ( superficie di 3 piani di carico)
Per
ricavare il peso effettivo ammesso dei suini avremo:
Peso
a pieno carico del veicolo — (meno) tara del veicolo = 11.788 Kg
(peso
vivo totale ammesso per il predetto autocarro)
N.B.-Si
precisa che la densità di carico per i suini parte da 100 Kg tenendo
conto che tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente
in posizione eretta; pertanto al fine di soddisfare questi requisiti minimi,
durante il trasporto la densità di carico dei predetti suini non
deve essere superiore a 235 Kg/Mq.
TAVOLA
DI COMPARAZIONE
Peso
medio N° ammesso Peso medio N° ammesso
100
Kg 118 145 Kg 81
105
Kg 112 150 Kg 79
110
Kg 107 155 Kg 76
115
Kg 103 160 Kg 74
120
Kg 98 165 Kg 71
125
Kg 94 170 Kg 69
130
Kg 91 175 Kg 67
135
Kg 87 180 Kg 65
140
Kg 84 185 Kg 64
N.B.:Tabelle
analoghe esistono per solipedi,bovini, ovini, caprini e pollame.
Esempio
di calcolo su strada eseguito direttamente dagli operatori
Autocarro
peso a pieno carico —(meno) tara = 13600 Kg
(peso
suini trasportati e disposti su due piani di carico)
Ricavo
la superficie moltiplicando la lunghezza per la larghezza del piano di
carico per poi moltiplicare il risultato ottenuto per 2 (DUE)à perché
i piani di carico dove sono distribuiti i suini sono due:
S
= 6,80 x 2,50 = 17 Mq (superficie di 1 piano di carico)
ST
= 17 x 2 = 34 Mq (superficie di 2 piani di carico)
Dal
modello 4 risultano caricati nr. 80 suini, così avremo:
13600
: 80 = 170 Kg (peso medio per suino)
34
: 80 = 0,425 Mq (spazio a disposizione per ogni suino)
N.B.:
Facendo il rapporto peso medio per suino contro i dati stabiliti dalla
normativa vigente, ovvero 235 Kg/Mq avremo il seguente risultato
1
suino da 170 Kg deve avere a disposizione 0,723 Mq di spazio
(
rapporto 170/235 à su 1 Mq )
OSSERVAZIONI:-Confrontando
i due dati ottenuti osserviamo che lo spazio attuale
per suino trasportato ( 0,425 Mq ) è inferiore a quello prescritto
dal D. Lgs. 532/92 che prevede garantito uno spazio
pari a 0,723 Mq.
Con
la contestazione della densità di carico, l’operatore deve
informare la competente USL territoriale, al fine di valutare successivamente
se gli animali vivi trasportati sono feriti e se la densità di
carico è tale da comportare strazi e sofferenze agli stessi.
In
quest’ultimo caso è previsto il trasbordo degli animali per
il ripristino del loro equilibrio salutare, tenendo conto che oltre alla
violazione di cui all’articolo 5 del D. Lgs 532/92 si provvederà
alla denuncia di cui all’articolo 727 del Codice Penale.
SANZIONI:-Salvo
che il fatto non costituisca reato, il trasportatore che viola le disposizioni
relative al trasporto animali di cui al D. Lgs. 532/92 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.549 a euro 9.28
PROBLEMI
DI POLIZIA SANITARIA IN MATERIA DI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI DELLA
SPECIE BOVINA E SUINA
(Attuazione
della Direttiva 97/12/CE — D. Lgs. 196/99)
Il Decreto
Legislativo 22 maggio 1999 nr. 196 disciplina, in particolare,
gli scambi tra Stati membri di animali della specie bovina e suina, ad
eccezione del suino selvatico; però questi animali possono essere
destinati agli scambi solo ed esclusivamente se:
-
provenienti
da una azienda o da una zona non soggette, in relazione alla specie
considerata, a divieti o restrizioni di polizia sanitaria, adottati
sulla base di provvedimenti comunitari o nazionali;
-
identificati
conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 317/96 e successive
modificazioni, e, per i bovini, quelle di cui al regolamento (CE)
820/97, e successive modificazioni;
-
accompagnati
durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato
conforme ed approvato che deve essere provvisto di un numero di serie.
Esso è costituito da un unico foglio e qualora sia necessario
più di un foglio, questi devono formare un documento unico
non divisibile. Il certificato, che deve essere rilasciato il giorno
dell’esame clinico degli animali ed essere redatto almeno in
una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, ha
una validità di 10 giorni a decorrere dalla data del citato
esame clinico.
PRESCRIZIONI
PER IL TRASPORTATORE
I
trasportatori, oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 5 del
D. Lgs. 532/92, così modificato dal D. Lgs. 388/98, devono rispettare
i seguenti requisiti:
Utilizzare
mezzi di trasporto:
-
costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali
non possano fuoriuscire dal veicolo;
- puliti e disinfettati,
con idonei disinfettanti conformi alla legislazione vigente, immediatamente
dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che p
Martedì, 27 Luglio 2004
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