Domenica 24 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
TRASPORTO MERCI 27/07/2004

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO
(Attuazione direttiva 91/628/CEE - D. Lgs. 532/92 modificato D. Lgs. 388/98)
Seconda parte

 

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO
(Attuazione direttiva 91/628/CEE - D. Lgs. 532/92 modificato D. Lgs. 388/98) 

Seconda parte 

a cura di Franco Medri*

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 532, modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 nr. 388 in attuazione alla direttiva CEE 91/628 si applica al trasporto di:

a. solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina,caprina e suina;b. pollame, volatili e conigli domestici;c. cani e gatti domestici;d. altri mammiferi e volatili;e. altri mammiferi vertebrati e animali a sangue freddo.


Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 352, modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 nr. 388 in attuazione alla direttiva CEE 91/628 non si applica:

a. ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;

b. ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;

c.
fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti animali effettuati:


1. su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall’inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;

2. dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongono una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.


TRASPORTO E CONTROLLI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA’


Le prescrizioni operate affinché sia effettuata una corretta vigilanza riguardano:

* Lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite, in relazione alle predette categorie di animali descritte;

* siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo:


1. siano animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;2. gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate;

* gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili.


NOTA:-le autorità deputate al controllo vigileranno affinché gli animali siano identificati e
registrati conformemente alla vigente normativa, nonché accompagnati dai documenti

previsti che consentano di controllare:

1. l’origine ed il proprietario degli animali:
2. il luogo di partenza e il luogo di destinazione
3. la data e l’ora di partenza


CARATTERISTICHE E PROVVEDIMENTI DEL TRASPORTATORE

Ogni trasportatore deve:

* Essere iscritto in apposito registro presso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell’autorità di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni imposte;

* essere in possesso:

a. se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati, rilasciata dalla azienda sanitaria locale;

b. se stabilito in un Paese terzo, di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria;

* non trasportare, né fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;

* utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste in materia di benessere durante il trasporto

* la persona alla quale viene affidato il trasporto deve possedere una formazione specifica acquisita presso l’impresa o presso un organismo di formazione o avere un’esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l’assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall’azienda sanitaria locale che ha concesso l’autorizzazione al trasportatore.

In caso di trasporto, il trasportatore deve:

* stabilire, per gli animali di cui (solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina) destinati agli scambi o all’esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio;

* presentare il ruolino di marcia al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l’esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;

* accertarsi che:
* l’originale del ruolino di marcia sia
a. compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate;

b. unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;

* il personale incaricato del trasporto:

a. menzioni sul ruolino di marcia l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;

b. faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio;

c. invii, al rientro, il ruolino di marcia all’autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali;

d. conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all’autorità competente per eventuali verifiche;

e. fornire, a secondo delle specie animali trasportate, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;

f. accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazioni.


NOTA:-Le presenti disposizioni si applicano solo quando la durata del viaggio supera le otto ore e
gli animali sono destinati agli scambi intracomunitari o all’esportazione in paesi terzi
(si precisa che i trasporti nazionali sono esclusi da tale prescrizione).




INTERVALLI PER L’ABBEVERAGGIO E L’ALIMENTAZIONE
PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO


La durata di viaggio degli animali previsti dal D. Lgs. 532/92 all’articolo 1, paragrafo 1, lettera "a" (solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina) non deve essere superiore a 8 ore.

La predetta durata massima di viaggio può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:



* strame sufficiente sul pavimento del veicolo;

* il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;

* accesso diretto agli animali;

* possibilità di una adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);

* pannelli mobili per creare compartimenti separati;

* presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l’erogazione di acqua durante le soste;

* in caso di veicoli per il trasporto di suini, acqua sufficiente per l’abbeveraggio degli animali durante il viaggio.



Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e le durate del viaggio e di riposo sono i seguenti:



a. Vitelli, agnelli, e puledri non svezzati, nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e poi possono riprendere il viaggio per altre nove ore.

b. I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore e durante il viaggio devono poter accedere sempre all’acqua.

c. I solipedi domestici possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore e durante il viaggio devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore.

d. Tutti gli altri animali delle specie bovini, ovini e caprini devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati; così dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

e. Per i pollami, volatili e conigli domestici sono autorizzati a trasporti di durata non inferiore alle dodici ore (poi devono essere messi a disposizione cibo e acqua); mentre per i piccoli volatili di qualsiasi specie (entro 72 ore di vita) vengono trasportati con tempi di durata inferiore alle ventiquattro ore.

Si precisa che dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.


ACCERTAMENTI

Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del D. Lgs 532/92 modificato dal D. Lgs. 388/98 non sono o non sono state rispettate, oltre alle sanzione previste per le specifiche violazioni, informa l’autorità competente del luogo in cui si è accertato il fatto, e quest’ultima chiede al responsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati, nonché disporre la sospensione dell’autorizzazione e nel caso di infrazioni ripetute che comportino una grave sofferenza per gli animali, la ritira.



Tali misure possono prevedere:

* che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purchè tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;

* che gli animali siano adeguatamente tabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;

* che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili.



DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI



* Gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto o che hanno figliato nel corso delle quarantotto ore precedenti e gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto;

* I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti variazioni climatiche e devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un’effettiva protezione; inoltre la ventilazione e la cubatura d’aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

* All’interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per garantire una aerazione adeguata al di sopra degli animali quando si trovano naturalmente in posizione eretta e che non ostacoli i loro movimenti naturali.

* I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile pulitura, muniti di chiusura perché gli animali non possano fuggire, costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza di questi ultimi durante il trasporto. I contenitori utilizzati per il trasporto devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonché di un segnale indicante la posizione in cui gli stessi si trovano. Essi devono consentire l’ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell’aria. Durante il trasporto e nelle operazioni di manipolazione, i contenitori devono sempre essere mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti.

* Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati e ricevere una adeguata alimentazione agli intervalli stabiliti dalla vigente normativa.

* Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza;

* Quando gli animali sono legati, le corde o i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non rompersi in normali condizioni di trasporto e sufficientemente lunghi per consentire agli animali, ove ricorra, di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi evitando ogni rischio di strangolamento o ferite. Gli animali devono essere legati per le corna o con un anello nasale.

* I solipedi devono essere trasportati in stalli o recinti individuali progettati in modo da proteggere gli animali dagli urti; inoltre non devono essere trasportati in veicoli a più livelli.

* Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al benessere degli stessi.

* Il pavimento dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere abbastanza solido da resistere al peso degli animali trasportati e non deve essere sdrucciolevole; se è munito di interstizi o perforazioni non deve presentare gibbosità che possano causare ferite agli animali. Deve essere ricoperto da strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da altro materiale che presenti almeno vantaggi analoghi o gli escrementi siano regolarmente rimossi.

DENSITA’ DI CARICO
SOLIPEDI DOMESTICI (trasporto stradale):

 

Cavalli adulti

Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non sup. 48 ore

Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore 48 ore

Pony (altezza inferiore a 144 cm)

Puledri (0-6 mesi)

 

1,75 m2 (0,7x2,5 m)

1,2 m2 (0,6x2m)

2,4 m2 (1,2x2m)

1 m2 (0,6x1,8m)

1,4 m2 (1x1,4m)

Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

BOVINI (trasporto stradale)

 

Categoria

Peso

Superficie in m2 per animale

Vitelli d’allevamento

Vitelli medi

Vitelli pesanti

Bovini medi

Bovini di grandi dimensioni

Bovini di grandissime dimensioni

 

 

 

 

50

110

200

325

550

>700

0,30-0,40

0,40-0,70

0,70-0,95

0,95-1,30

1,30-1,60

(>1,60)

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto

OVINI/CAPRINI (trasporto stradale)

 

Categoria

Peso

Superficie in m2 per animale

Montoni tosati e agnelli di peso super. a 26 kg

Montoni non tosati

Pecore in gestazione avanzata

<55

>55

<55

>55

<55

>55

0,20-0,30

>0,30

0,30-0,40

>0,40

0,40-0,50

>0,50

Capre

 

Capre in gestazione avanzata

<35

35-55

>55

<55

<55

 

0,20-0,30

0,30-0,40

0,40-0,75

0,40-0,50

>0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

 

SUINI (trasporto stradale)

 

 

Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m2.

Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

 

POLLAME (trasporto stradale)

 

Categoria

Spazio

Pulcini di un giorno

21-25 cm2 per pulcino

Volatili di peso inferiore a 1,6 kg

Volatili di peso compreso fra 1,6 kg e 3 kg

Volatili di peso compreso fra 3 kg e 5 kg

Volatili di peso superiore a 5 kg

       

    1. cm2/kg

160 cm2/kg

115 cm2/kg

105 kg

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

 

CALCOLO DELLA DENSITA’ DI CARICO

 

Il calcolo sistematico per calcolare la densità di carico è determinato dal rapporto della superficie di appoggio ed il numero complessivo degli animali che si trovano compresi in essa.

Il dato fornito deve essere confrontato col prospetto delle tabelle sopra riportate per vedere se lo stesso rientra nei parametri massimali stabiliti per le varie specie animali o se vi è una diretta violazione.

 

Esempio di indicazioni sulla densità di carico per percorsi superiori a 50 Km

 

Tabella esemplificativa per autocarro Scania 144/B 530

La superficie di carico autorizzata la ricaviamo moltiplicando la lunghezza e la larghezza del piano di carico:

 

S = 6,69 x 2,50 = 16,72 Mq ( superficie di 1 piano di carico)

 

Se trasportiamo suini su tre piani avremo

 

ST = 16,72 x 3 = 50,16 Mq ( superficie di 3 piani di carico)

Per ricavare il peso effettivo ammesso dei suini avremo:

Peso a pieno carico del veicolo — (meno) tara del veicolo = 11.788 Kg

(peso vivo totale ammesso per il predetto autocarro)

 

N.B.-Si precisa che la densità di carico per i suini parte da 100 Kg tenendo conto che tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta; pertanto al fine di soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei predetti suini non deve essere superiore a 235 Kg/Mq.

 

TAVOLA DI COMPARAZIONE

 

Peso medio N° ammesso Peso medio N° ammesso

 

100 Kg 118 145 Kg 81

105 Kg 112 150 Kg 79

110 Kg 107 155 Kg 76

115 Kg 103 160 Kg 74

120 Kg 98 165 Kg 71

125 Kg 94 170 Kg 69

130 Kg 91 175 Kg 67

135 Kg 87 180 Kg 65

140 Kg 84 185 Kg 64

 

N.B.:Tabelle analoghe esistono per solipedi,bovini, ovini, caprini e pollame.

Esempio di calcolo su strada eseguito direttamente dagli operatori

 

Autocarro peso a pieno carico —(meno) tara = 13600 Kg

(peso suini trasportati e disposti su due piani di carico)

 

Ricavo la superficie moltiplicando la lunghezza per la larghezza del piano di carico per poi moltiplicare il risultato ottenuto per 2 (DUE)à perché i piani di carico dove sono distribuiti i suini sono due:

 

S = 6,80 x 2,50 = 17 Mq (superficie di 1 piano di carico)

ST = 17 x 2 = 34 Mq (superficie di 2 piani di carico)

Dal modello 4 risultano caricati nr. 80 suini, così avremo:

 

13600 : 80 = 170 Kg (peso medio per suino)

34 : 80 = 0,425 Mq (spazio a disposizione per ogni suino)

 

N.B.: Facendo il rapporto peso medio per suino contro i dati stabiliti dalla normativa vigente, ovvero 235 Kg/Mq avremo il seguente risultato

 

1 suino da 170 Kg deve avere a disposizione 0,723 Mq di spazio

( rapporto 170/235 à su 1 Mq )

 

OSSERVAZIONI:-Confrontando i due dati ottenuti osserviamo che lo spazio attuale per suino trasportato ( 0,425 Mq ) è inferiore a quello prescritto dal D. Lgs. 532/92 che prevede garantito uno spazio pari a 0,723 Mq.

Con la contestazione della densità di carico, l’operatore deve informare la competente USL territoriale, al fine di valutare successivamente se gli animali vivi trasportati sono feriti e se la densità di carico è tale da comportare strazi e sofferenze agli stessi.

In quest’ultimo caso è previsto il trasbordo degli animali per il ripristino del loro equilibrio salutare, tenendo conto che oltre alla violazione di cui all’articolo 5 del D. Lgs 532/92 si provvederà alla denuncia di cui all’articolo 727 del Codice Penale.

 

SANZIONI:-Salvo che il fatto non costituisca reato, il trasportatore che viola le disposizioni relative al trasporto animali di cui al D. Lgs. 532/92 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.28

PROBLEMI DI POLIZIA SANITARIA IN MATERIA DI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E SUINA

(Attuazione della Direttiva 97/12/CE — D. Lgs. 196/99)

Il Decreto Legislativo 22 maggio 1999 nr. 196 disciplina, in particolare, gli scambi tra Stati membri di animali della specie bovina e suina, ad eccezione del suino selvatico; però questi animali possono essere destinati agli scambi solo ed esclusivamente se:

 

       

    • sottoposti ad un controllo di identità e ad un esame clinico, da parte di un veterinario ufficiale, nelle ventiquattro ore precedenti la partenza e non presentano segni clinici di malattia;

       

    • provenienti da una azienda o da una zona non soggette, in relazione alla specie considerata, a divieti o restrizioni di polizia sanitaria, adottati sulla base di provvedimenti comunitari o nazionali;

       

    • identificati conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 317/96 e successive modificazioni, e, per i bovini, quelle di cui al regolamento (CE) 820/97, e successive modificazioni;

       

    • non destinati, nell’ambito di un programma nazionale o regionale per l’eradicazione di malattie contagiose o infettive, alla macellazione né essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria;

       

    • non vengono in contatto con altri artiodattili di differente qualifica sanitaria dal momento in cui lasciano l’azienda di origine fini all’arrivo a destinazione;

       

    • trasporti mediante mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 532/92 e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all’articolo al presente D. Lgs. 196/99;

       

    • accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato conforme ed approvato che deve essere provvisto di un numero di serie. Esso è costituito da un unico foglio e qualora sia necessario più di un foglio, questi devono formare un documento unico non divisibile. Il certificato, che deve essere rilasciato il giorno dell’esame clinico degli animali ed essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data del citato esame clinico.

 

PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTATORE

I trasportatori, oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 532/92, così modificato dal D. Lgs. 388/98, devono rispettare i seguenti requisiti:

Utilizzare mezzi di trasporto:

- costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano fuoriuscire dal veicolo;

- puliti e disinfettati, con idonei disinfettanti conformi alla legislazione vigente, immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che p

Martedì, 27 Luglio 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK