di Luca Bardaro *La stessa competenza può anche essere del Giudice di Pace
del luogo di residenza del ricorrente? *Il proprietario del veicolo è obbligato o meno a
comunicare le generalità del trasgressore? Questi
e altri sono i quesiti in cui il Giudice di Pace di Taranto si è imbattuto,
affrontando la relativa questione e chiarendo con invidiabile semplicità
lessicale e giuridica la relativa questione, sciogliendo i nodi al pettine. La
competenza territoriale del ricorso al verbale di contestazione della
violazione ex art. 180, comma 8, C.d.S., può anche essere del Giudice di Pace
del luogo di residenza del ricorrente, che come persona fisica, dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, non ha alcun obbligo di
comunicare le generalità del conducente l’autoveicolo con il quale veniva
commessa l’infrazione, essendo detto obbligo imposto solo a carico delle
persone giuridiche. Non si può certamente reprimere il difetto di memoria di
una persona fisica, illecito che, come il Giudice adito ha precisato “è
inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto una interpretazione
contraria sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale”. 1. Competenza territoriale del Giudice di Pace. La
novità della statuizione del giudice adito sta nell’aver accolto la domanda del
ricorrente che, invece di essere proposta innanzi al Giudice del luogo ove si è
verificata l’infrazione (ex art. 204 bis C.d.S.), veniva rivolta al Giudice del
luogo di residenza dell’opponente. Secondo l’orientamento del giudicante, la
violazione per l’illecito omissivo in cui è incorso il ricorrente è autonoma
rispetto al verbale principale; pertanto, mentre il ricorso avverso il verbale
di contravvenzione deve essere proposto al Giudice del luogo in cui si è
verificata l’infrazione ex art. 204 bis C.d.S., il ricorso avverso la
violazione dell’art. 180, comma 8, C.d.S., essendo autonomo dal principale, può
anche essere proposto innanzi al Giudice del luogo di residenza del ricorrente.
Quanto detto perché, nelle more della pendenza del termine per ottemperare
all’invito dell’autorità (trenta giorni ex art. 126 bis, comma 2, C.d.S.), la
condotta omissiva del ricorrente si perfeziona nel luogo di sua residenza e/o
dimora (essendo evidente con tutta probabilità che il soggetto interessato
abbia dimorato lì, perfezionando quindi in quel luogo la condotta omissiva). 2. Contenuto comunicazione ex art. 126 bis C.d.S. L’art.
126 bis, comma 2, C.d.S. recita che "Nel caso di mancata identificazione
di questi (conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta
giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del
veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista
dall’art. 180, comma 8…” Alla
luce di quanto sopra, appare ictu oculi che, in caso di inottemperanza a quanto
sancito dall’art. 126 bis, comma 2, C.d.S., il proprietario del veicolo
incorrerebbe nelle sanzioni di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S. La domanda sorge spontanea: se il proprietario del veicolo, decorsi
come nel caso di specie circa tre mesi dalla violazione, dichiari in buona fede
di non ricordare chi conduceva il suo mezzo, probabilmente perchè l’autoveicolo
era utilizzato promiscuamente anche dai familiari con lui conviventi, il
proprietario incorrerà, in ogni caso, nella sanzione di cui all’art. 180, comma
8, C.d.S.? Il
Giudice di Pace, nella sentenza oggetto di commento, afferma che, in ipotesi
del genere, l’applicazione dell’art. 180, comma 8, C.d.S. “andrebbe a sancire
il difetto di memoria di una persona fisica, illecito inesistente nel sistema
giuridico italiano, in quanto una interpretazione del genere sarebbe da
considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale”. Il
Giudice di merito precisa che non bisogna dimenticare il principio basilare
delle opposizioni alle sanzioni amministrative sancito dall’art. 3 della Legge
n. 689/81 e cioè: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione
amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione,
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la
violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando
l’errore non è determinato da sua colpa”[1]. Sedes materiae si può richiamare in via
analogica, il principio che presiede l’imputabilità penale nullum crimen sine
lege; pertanto, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se
non in forza di una legge vigente. Il
Giudice di Pace, a buon ragione, afferma che “se effettivamente il proprietario
dell’autovettura, non essendo stato presente al momento del compimento della
violazione, in buona fede (che é il principio fondamentale, che é presunto nel
sistema giuridico italiano, fino a prova contraria) non ricorda chi fosse alla
guida dell’autovettura al tempo della commessa infrazione al C.d.S., (in forza
al suddetto principio), non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa,
commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in
quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, come nel caso di specie, comunque,
all’invito dell’autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126
bis”. Il punctum crucis sta nel comprendere se sia sufficiente una semplice
dichiarazione di scienza per ritenere adempiuto l’onere rinveniente dall’art.
180, comma 8, C.d.S., o sia necessario indicare obbligatoriamente il conducente
dell’autovettura al momento della trasgressione contestata e accertata (in
quest’ultimo caso il proprietario si dovrebbe autodenunciare (nell’ipotesi in
cui non conosca il conducente) per qualcosa che non ha o non sa di aver commesso,
in violazione del principio nemo tenetur se detegere, dichiarando, pertanto, la
propria responsabilità, pur di evitare di incorrere nella sanzione pecuniaria
accessoria (prevista dall’art. 180, comma 8, C.d.S.). A tal proposito, secondo
il Giudice adito, sarebbe sufficiente una mera dichiarazione, con la quale si
dichiari che, decorso un notevole lasso di tempo dall’evento in questione, il
proprietario del veicolo in buona fede non rammenti chi potesse condurre il
mezzo, nelle stesse condizioni di luogo e di tempo verbalizzate. Infine il
Giudice de quo rileva che, in tale alveo giuridico “il privato cittadino non
può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo (prerogativa dello
Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il
diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le
deve fornire dopo qualche centinaio di giorni dall’evento, non essendo stato
presente alla commissione della violazione principale, come spesso può
accadere”. 3. Riferibilità dell’art. 180 alle sole persone giuridiche. Come
ha acutamente rilevato lo stesso Giudice di Pace di Taranto in una precedente
sentenza[2], gli ultimi due periodi dell’art. 126
bis, comma 2, C.d.S., si riferiscono al caso di intestazione del veicolo a
persone giuridiche, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto inserire, nella
seconda parte della norma, l’inciso “in ogni caso” ed avrebbe prodotto così una
norma incostituzionale, soprattutto in riferimento all’art. 3 Cost. (previsione
della doppia sanzione della decurtazione di punti e sanzione accessoria ex art.
180, comma 8, C.d.S. a carico del proprietario persona fisica e solo sanzione
pecuniaria a carico del proprietario persona giuridica)”[3]. 4. Invalidità dei verbali redatti sulla base del D. L. n. 184 del
2005. Ulteriore
spunto di notevole importanza rilevato da parte del Giudice di Pace di Taranto
è che, essendo stato redatto il verbale impugnato a seguito del D.L. 21
settembre 2005, n. 184, entrato in vigore il 22 settembre 2005, in attuazione
della sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2005, n. 27, esso risulta
inefficace. In effetti, detto decreto-legge aveva introdotto delle modifiche al
comma 2 del citato articolo 126 bis, precisando che la comunicazione, ai fini
della decurtazione dei punti della patente, doveva essere effettuata a carico
del conducente identificato quale responsabile della violazione. Nell’ipotesi
di non identificazione del responsabile, il proprietario od altro obbligato in
solido, ai sensi dell’art. 196 C.d.S., aveva l’obbligo di fornire all’organo di
polizia accertatore, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale
di contestazione, i dati personali della patente del conducente al momento
della commessa violazione. Aggiungeva
il suddetto decreto legge che il proprietario o l’obbligato in solido, siano
esso persona fisica o giuridica, che non avesse fornito i dati di
identificazione del conducente responsabile della violazione, era soggetto alla
sanzione pecuniaria da 250 a 1000 euro, introdotta come disposizione
sanzionatoria autonoma. Non
essendo esso mai stato convertito, diventano inefficaci tutti i verbali redatti
a seguito di detto decreto-legge, tra i quali anche il verbale, sulla base del
quale Tizio ha proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Taranto, redatto
proprio a seguito del D.L. sopra citato e non convertito. E’ chiaro che il
decreto legge non convertito in legge perde efficacia sin dall’inizio (id est
retroattivamente) ed è da considerare come mai esistito quale fonte a livello
legislativo[4]. 5. Il rilievo della Corte costituzionale nella fattispecie esaminata. La
famigerata sentenza della Consulta n. 27/2005 ha rivestito notevole importanza,
andando ad incidere sulla seconda parte dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.S.,
determinandone l’illegittimità costituzionale. Secondo la Corte delle Leggi, la
disposizione de qua è incostituzionale nella parte in cui dispone(va) che “nel
caso di mancata identificazione di questi (conducente), la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che
procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione”, anziché “nel caso di mancata identificazione di questi
(conducente), il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta,
deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione”. Alla luce di tale
dettato, non è più possibile la decurtazione dei punti dalla patente di guida
del proprietario dell’autoveicolo, con il quale è stata commessa l’infrazione,
quando la violazione alle norme del C.d.S., non sia stata immediatamente
contestata ed il trasgressore non sia stato identificato; ne consegue, come
correttamente affermato, l’inapplicabilità di alcuna sanzione accessoria
(quindi anche ex art. 180, comma 8, C.d.S.) in capo al proprietario- persona
fisica. Infatti “una contestazione posteriore al momento della infrazione ha
valenza giuridica, se giustificata solo per quanto riguarda la sanzione
pecuniaria e non anche per quanto concerne la sanzione accessoria” (ex multis
Giudice di Pace di San Vito dei Normanni, sentenza 29 giungo 2006). 6. Conclusioni. Volendo
illustrare schematicamente il decisum del Giudice di Pace e il dictum della
Consulta, si perviene a tali rilievi:
7. Casus decisus. La
Polizia Municipale del comune di X, rilevando infrazione per eccesso di
velocità e non potendola contestare immediatamente, elevava verbale il quale
veniva notificato a Tizio proprietario del veicolo. Tizio trasmetteva lettera
all’autorità procedente, dichiarando di non ricordare chi fosse alla guida
dell’autoveicolo in quella occasione, in quanto il mezzo veniva usato
promiscuamente da tutti i componenti il suo nucleo familiare. Nonostante ciò,
veniva elevata a carico del proprietario la sanzione pecuniaria accessoria prevista
dall’art. 180, comma 8, C.d.S. Il ricorrente assumeva di aver adito il G. di
Pace di Y e non quello di Z, perché la presunta condotta omissiva sarebbe stata
posta in essere non in territorio di X ma in quello di Y, comune di residenza
del ricorrente. Inoltre lo stesso ricorrente precisava che l’onere di
identificazione del conducente, che incombeva agli agenti accertatori della
violazione, non poteva assurgere, decorso un notevole lasso di tempo
dall’evento, in un obbligo, talvolta impossibile, da parte del proprietario del
veicolo di sopperire a quanto richiesto con una sorta di singolare inversione
dell’onere di accertamento del soggetto autore dell’infrazione. Parte
ricorrente eccepiva, altresì, la nullità ed inefficacia del verbale opposto, in
quanto emesso in forza del D.l. n. 184/2005, non convertito. Il Giudice di Pace
adito accoglieva il ricorso per i motivi sopra esposti. (Altalex,
10 agosto 2006. Nota di Luca Bardaro. Si ringrazia per
lasegnalazione dott. Martino
Giacovelli, giudice di Pace di Taranto) ______________________________ REPUBBLICA ITALIANA nella
persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 10897/05 avente per oggetto:
Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di violazione al CDS del Comune
di V. C., promossa da: L.M.
A. nato a Grottaglie il 16.11.1979 e residente in Taranto alla Via C. G. n. 39
Opponente-ricorrente CONTRO
COMUNE
DI V. C., in persona del Sindaco pro-tempore, opposto- resistente Conclusioni
per l’opponente: “Voglia
il Giudice di Pace di Taranto così provvedere: accogliere
l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. 330/VI del
3.12.2005 da parte della Polizia Municipale di V. C. e notificato in data
7.12.2005 per i motivi tutti innanzi detti e, per l’effetto, dichiarare lo
stesso verbale nullo e, comunque, privo di ogni effetto giuridico.” Conclusioni
per il Comune opposto: “..Voglia
l’ill.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis, respingere l’opposizione,
dichiarare il difetto di competenza territoriale, indicando come autorità
territorialmente competente, il Giudice di Pace di Francavilla Fontana. In
denegata ipotesi, respingere l’opposizione, confermando il verbale opposto in
ogni sua parte, ai sensi dell’art. 204-bis del d.lgs n.285/92 e dell’art. 23,
terzultimo comma, della L. 689/81.”
Con
atto depositato il 28.12.2005 il sig. L. M. A. impugnava il verbale n. 330/VI
del 3.12.2005 redatto dalla Polizia Municipale di V. C. e notificato in data
7.12.2005, per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8° del Codice della
Strada, commessa dal proprietario del veicolo targato CJ…AR per non aver ottemperato
all’invito di fornire informazioni, di cui all’art. 126 bis. In particolare il
ricorrente, invitato a fornire i dati del conducente a seguito del verbale di
contestazione n. 1043/ATX notificato in data 28.07.2005 per violazione
dell’art. 142/8 CDS, accertata in data 16.05.2005 sulla SS. 7 “Appia”, ai fini
dell’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida, aveva
dichiarato di non ricordare chi fosse alla guida in tale occasione, incorrendo,
appunto, nella violazione dell’art. 180 comma 8°. Assumeva
l’opponente in via preliminare di aver adito il giudice di pace di Taranto e
non quello di Francavilla Fontana, poiché la condotta costitutiva dell’illecito
contestato, prevista dall’art. 126 bis del codice della strada, ove sussistente,
sarebbe stata posta in essere non in territorio di V. C., bensì in quello di
Taranto, ove residente. Nel
merito il ricorrente impugnava l’accertamento della contestata violazione di
legge, atteso che a distanza di circa tre mesi dalla data della presunta
violazione di eccesso di velocità non poteva ricordare, come aveva ampiamente
motivato nelle lettera trasmessa a suo tempo al Comando P.M. interessato, chi
fosse alla guida dell’autoveicolo sopra richiamato nelle circostanze di luogo e
di tempo riportati in verbale. Alla
stregua di ciò il verbale di accertamento che si impugnava appariva palesemente
illegittimo in quanto posto in essere in violazione di elementari principi
normativi regolanti la materia, quale l’art. 3 della legge 24.11.1981 n. 689, per
cui ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada la sanzione prevista
dall’art. 180 comma 8° poteva essere irrogata al proprietario del veicolo che
aveva omesso di fornire i dati personali e della patente del conducente
soltanto qualora questi avesse avuto conoscenza e coscienza dei dati richiesti
ed avesse voluto, non comunicandoli, celarli all’autorità di polizia
accertatrice. In
definitiva, aggiungeva il ricorrente, l’onere di identificazione del
conducente, che incombeva agli agenti accertatori della violazione, non poteva
assurgere, decorso un notevole tempo dall’avvenimento del fatto, in un obbligo,
talvolta impossibile, del proprietario del veicolo di sopperire a quanto
richiesto con una sorta di singolare inversione dell’onere di accertamento di
chi avesse commesso l’infrazione. Il
Comune di V.C., ricevuta la notifica del decreto ex art. 23 della legge n
689/81, si costituiva in giudizio tramite il servizio postale, inviando
comparsa di risposta in data 07.03.2006, prot. 315 con allegata copia della
relazione a firma dell’agente operante contenente le controdeduzioni, nonché
copia conforme all’originale del verbale di accertata violazione e della
documentazione ad esso allegata. In
via preliminare il prefato Comune eccepiva l’incompetenza territoriale di
questo giudice ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., degli articoli 22-22 bis della
legge nr. 689/81 e dell’articolo 204 bis Nuovo Codice della Strada, indicando
competente per il territorio di V.C. il Giudice di Pace del Comune di
Francavilla Fontana, poiché la violazione dell’art. 180/8° del CdS di cui al
verbale di accertamento n° 330/N1 del 03.12.2005, era stata accertata negli
Uffici del Comando di Polizia Municipale di V. C., dall’agente di P.M. S.
Agnese. Nel
merito la nota suddetta esplicava una serie di considerazioni atte a confutare
quanto sostenuto dal ricorrente con richiamo espresso alla circolare del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che con nota
n° 300/A/1/41236/109/16I1, in riferimento alle novità apportate dalla sentenza
della Corte Costituzionale n° 27/05, aveva statuito che "l’obbligato in
solido é sempre tenuto a fornire le generalità del conducente al momento della
commessa violazione, incorrendo nelle sanzioni previste dall’art. 180, comma 8
CdS se non vi provvede nei termini stabiliti". In altri termini, la Corte,
nel definire l’ambito di applicazione del citato comma 2 dell’art. 126 bis,
aveva, in definitiva, considerato la persona fisica, intestataria di un veicolo
con cui era stata commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo del
legale rappresentante della persona giuridica proprietaria di un veicolo. Alla
lettera c) del punto 2 della suddetta. circolare il Ministero puntualizzava
che, "…come già previsto per il legale rappresentante della persona
giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell’art. 180 CdS si applica a carico
della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca
all’organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire
all’identità della persona che si trovava alla guida al momento della commessa
violazione ". L’opponente,
preso atto delle suddette note, si faceva assistere alla fissata udienza del
16.03.2006 per la difesa tecnica dall’avv. Fabio A. Il suddetto difensore si
riportava al ricorso, chiedendone l’accoglimento, impugnando e contestando
tutto quanto sostenuto dal Comune, insistendo per la competenza territoriale
del giudice di Pace adito, atteso che il ventilato inadempimento, comunque si
sarebbe prodotto in Taranto, trattandosi di condotta omissiva istantanea,
avendo ritenuto l’Ufficio accertatore l’insufficienza di quanto espresso nella
comunicazione inviatagli dal ricorrente. Precisava, inoltre che detta
comunicazione non era dovuta dalla persona fisica, ma soltanto dalla persona
giuridica, depositando in tal senso copia della sentenza del giudice di Pace di
Taranto in data 30.09.2005. Nessuno compariva per il Comune di V. C.. Discussa
la causa, vista la documentazione depositata, l’opposizione era decisa ai sensi
dell’art. 23 della legge n. 689/81, con lettura del dispositivo della sentenza
a fine udienza e con riserva di motivazione.
Preliminarmente,
si rileva l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento
della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che
ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 l’incostituzionalità
dell’art. 204 bis del vigente CDS nella parte in cui imponeva il deposito di
una cauzione. Il
Comune di V. C. ha puntualmente controdedotto tutto quanto sostenuto
dall’opponente nel proprio ricorso. Per
decidere il ricorso, é necessario procedere anzitutto ed in via preliminare
all’esame della incompetenza territoriale eccepita dall’Ente opposto. L’art.
204-bis del Codice della Strada, per come modificato dal decreto legge 27
giugno 2003 n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214, individua quale
Giudice competente per l’opposizione al verbale di accertamento, stante la
acclarata facoltatività del preventivo ricorso al prefetto ( dopo la nota
sentenza della Corte Costituzionale in data 5.04.2004 n. 114), quello “... del
luogo in cui è stata commessa la violazione”. Orbene,
è fuori di dubbio che il presunto illecito dell’omissione di comunicazione
delle generalità sancita dall’art. 126 bis del CDS, avendo effetto permanente
dal momento del ricevimento della richiesta delle generalità da parte
dell’Organo accertatore fino alla scadenza dei 30 giorni previsti dall’art. 126
bis CDS, non può essersi realizzato nel momento dell’accertamento della
violazione del verbale principale nr.1043/ATX relativo alla violazione
dell’art. 142/8 CdS, presunta commessa il 16.05.2005, perché dovrebbe
presupporsi che il presunto trasgressore nei suddetti 30 gg. di omissione ed
inadempienza abbia dimorato in territorio di V. C., o comunque in quello
ricadente nella competenza del Giudice di Pace di Francavilla Fontana. Invero è
più probabile che il ricorrente abbia dimorato nel Comune di Taranto, laddove
risiede. Lo stesso Comune di V. C. nelle proprie note ha sottolineato la natura
”… autonoma e non…accessoria della violazione di cui all’art. 180/8° CdS.”, per
cui ininfluente diventa il luogo di accertamento della violazione ( Ufficio
della polizia municipale di V. C.), prevalendo la competenza del giudice del
luogo della commessa violazione come espressamente previsto dal tenore
letterale dell’art. 204 bis CDS e che è quello di Taranto. In altre parole,
questo giudice non deve assolutamente esaminare la violazione del verbale
principale nr. 1043/ATX del 16.05.2005, che imponeva la competenza privilegiata
del territorio dell’organo accertatore ivi operante ai sensi dell’art. 204 bis
CDS ( Giudice di Pace di Francavilla Fontana) ma quella della violazione
autonoma ex art. 180/8 ( nel caso di specie luogo presunto della commessa
violazione, cioè Taranto). In
questo caso, avendo sostenuto il ricorrente di aver commesso la presunta
violazione omissiva in Taranto, il ricorso può essere presentato a Taranto,
poiché luogo di residenza del sig. L.M. A.. Per
quanto sopra, questo giudice, rigettando l’eccezione di competenza territoriale
sollevata dal Comune opposto di V. C., atteso che può esaminare il ricorso, non
essendo necessaria nessuna attività di accertamento, trattiene la causa in
decisione. Nel
merito si osserva che il verbale impugnato è stato redatto a seguito del
decreto legge n. 184 del. 21.09.05 entrato in vigore il 22.09.05 in attuazione
della Sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005. Detto
decreto-legge aveva introdotto delle modifiche al comma 2, del citato articolo
126-bis precisando che la comunicazione ai fini della decurtazione dei punti
della patente doveva essere effettuata a carico del conducente identificato
quale responsabile della violazione. Nell’ipotesi di non identificazione del
responsabile, il proprietario, od altro obbligato in solido ai sensi dell’art.
196 del Nuovo Codice della Strada, aveva l’obbligo di fornire all’organo di
polizia accertatore entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Aggiungeva
il suddetto decreto legge, che il proprietario o l’obbligato in solido, siano
esso persona fisica o giuridica, che non avesse fornito i dati di identificazione
del conducente responsabile della violazione era soggetto alla sanzione
pecuniaria da 250 a 1000 euro, introdotta come disposizione sanzionatoria
autonoma. Essendo
decaduto detto D.L. n. 184/2005 a seguito della mancata conversione in legge, di
conseguenza diventano inefficaci tutti i verbali redatti a seguito di detto
decreto-legge, tra i quali anche il verbale nr. 330/VI notificato al ricorrente
in data 7.12.2005, redatto proprio a seguito del d.l. sopra riportato e
decaduto. Inoltre,
si osserva che la 2^ parte dell’art. 126 bis, prima della dichiarazione di
illegittimità di cui alla sentenza nr. 27 del 2005 della Corte Costituzionale,
imponeva che: “...nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione
deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo
stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di
polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire
gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se
il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione
prevista dall’articolo 180, comma 8.” Orbene,
recita l’ottavo comma dell’art. 180 testualmente: ” Chiunque senza giustificato
motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine
stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o
esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla violazione di cui
al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale
dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del
documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal
giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.” Per
esaminare l’operatività e l’applicazione del suddetto comma alla persona fisica
é necessario partire da quanto precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza
nr. 27 del 24.01.2005, nella quale si legge: “...In conclusione, l’art.
126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il
proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando
ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del
conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione
stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.” Ha
aggiunto la Corte: “L’accoglimento della questione di legittimità
costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende,
tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di
comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione
la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della
strada...” Esaminando
quanto sancito dalla Corte Costituzionale con il dettato dell’art. 180 comma 8°
“...Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità
di presentarsi...” si desume che la Corte Costituzionale nel caso di specie non
poteva modificare la portata della previsione legislativa, in quanto non
attinente l’oggetto della censura d’incostituzionalità ( applicazione della
decurtazione dei punti a carico del proprietario, persona fisica inadempiente),
per cui da tutto quanto sopra riportato si desume che la 2^ parte della
motivazione della sentenza della Corte Costituzionale ( non riprodotta nel
dispositivo della sentenza) é da riferirsi sempre ed esclusivamente alle persone
giuridiche e non alle persone fisiche. In altre parole, prima della
dichiarazione d’incostituzionalità la sanzione della decurtazione dei punti
ineriva quale sanzione accessoria alle persone fisiche, mentre, non potendosi
applicare ovviamente alle persone giuridiche alcuna decurtazione di punti, alle
stesse era applicabile la sanzione pecuniaria da 343,35 a 1.365,55 euro. Se
così non fosse si sarebbe venuta a creare una disparità di trattamento in
violazione dell’art. 3 della Costituzione tra la persona fisica, assoggettata
sia alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti, sia alla sanzione
pecuniaria per l’inadempimento ex art. 180 comma 8, e la persona giuridica,
assoggettata soltanto alla sanzione pecuniaria ex art. 180 del C.d.S. Da
tutto quanto sopra si deduce che l’obbligo della comunicazione delle generalità
spetta esclusivamente alla persona giuridica e non alla persona fisica. Si
aggiunge, inoltre, che l’applicazione nei suddetti termini dell’art. 180 comma
8° andrebbe a sancire il difetto di memoria di una persona fisica, illecito
inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto una interpretazione del
genere sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale. Non
va dimenticato il principio basilare delle opposizioni alle sanzioni
amministrative stabilito dall’art. 3 della legge nr. 689/81 dal titolo ”
Elemento soggettivo” e cioé: “
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia
essa dolosa o colposa. Nel
caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è
responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.” Quindi,
se effettivamente il proprietario dell’autovettura, non essendo stato presente
al momento del compimento della violazione, in buona fede ( che é il principio
fondamentale, che é presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova
contraria ) non ricorda chi effettivamente fosse stato alla guida
dell’autovettura con la quale é stata commessa la presunta violazione al CDS,
in base al suddetto principio non può soggiacere ad alcuna sanzione
amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o
colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, come nel caso di
specie, comunque, all’invito dell’autorità, inviando al Comando la
dichiarazione ex art. 126 bis. Si
osserva, inoltre, che il privato cittadino non può essere titolare del potere
inquisitorio e investigativo ( prerogativa dello Stato), né può rischiare una
querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla
privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo qualche
centinaio di giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione
della violazione principale, come spesso può accadere. Né
tanto meno é applicabile la invocata dal Comune circolare ministeriale prot. n.
300/1/41236/109/16/1, emanata a seguito della richiamata sentenza della Corte
Costituzionale,. Detta circolare, modificativa della circolare n.
300/A/1/44248/109/16/1 del 12. 08. 2003, riporta: ” nel caso in cui il
proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica
ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile
risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi
confronti. Tuttavia, in questi casi, l’art. 126 bis C.d.S. impone all’organo di
polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di
procedere all’applicazione delle sanzioni dell’art. 180, comma 8° C.d.S.(
notificando il verbale entro 150 gg. dalla scadenza del termine dei 30 gg.),
poiché detta circolare è stata emanata a seguito della più volte richiamata
sentenza della suprema Corte Cost.le nr. 27/05, che non poteva, né può avere la
portata sopra dedotta ( cfr. Sentenza di questo Giudice in data 30.09.2005). Per
tutti i motivi di nullità ed inefficacia su esposti sommariamente, il verbale
di cui all’impugnazione, non può che essere annullato. Per
motivi di economia processuale, restano assorbiti gli altri motivi di
annullamento del verbale impugnato dedotti dal ricorrente e contestati dal
Comune. Nulla
si decide per le spese processuali, poiché non dedotte dalle parti,
il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, rigettata o
ritenuta assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando sul
ricorso proposto dal sig. L. M. A., e depositato il 28.12.2005, avverso il
verbale di contestazione n. 330/VI/2005 redatto in data 03.12.2005 dal Comando
Polizia Municipale di V. C., per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8°,
così decide: 1) rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale del Comune
opposto; 2) dichiara la propria competenza territoriale; 3) accoglie il ricorso avverso il verbale di contestazione n.
330/VI/2005 redatto in data 03.12.2005, per la presunta violazione dell’art.
180 comma 8° del Codice della Strada; 4) annulla il verbale impugnato ed ogni atto dallo stesso dipendente; 5) nulla decide per le spese processuali. Così
deciso a Taranto il 16.03.2006 Il
Giudice di Pace |
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