Anche la Cassazione penale si pronuncia sull’omologazione dei dispositivi di accertamento della velocità
Il tema dell’omologazione dei dispositivi di accertamento della velocità continua a occupare i banchi della giustizia. Questa volta a pronunciarsi è stata la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 14/3/2025 n. 10365.
Il ricorso riguarda i decreti di sequestro preventivo aventi a oggetto un gruppo di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità non omologate, in relazione ai reati di frode nelle pubbliche forniture e falso per induzione mediante inganno dei pubblici ufficiali.
Astenendosi dall’entrare nel merito alle questioni penali e processuali che hanno portato alla convalida della misura cautelare, si analizzerà l'iter logico-giuridico seguito dalla sentenza sul delicato tema in esame.
La sezione ribadisce che, ai sensi dell’art. 192 c. 3 Reg. Codice della Strada, la procedura di approvazione è prevista quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni; l'omologazione, invece, ai sensi dell’art. 192 c. 2 Reg. C.d.S., richiede un accertamento, anche mediante prove, da parte dell'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento...
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