Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione 214/2003

I Vostri quesiti
a cura di Ernesto Forino

A chi si decurtano i punti per i veicoli intestatia soggetti giuridici?

 

Desidererei sapere qual è la norma del Codice della Strada, (così come modificato) che disciplina l'ipotesi di mancata identificazione del conducente di un'autovettura che ha violato i limiti di velocità. In particolare si desidera sapere se nell'ipotesi in cui la vettura è intestata ad una persona giuridica si applica o meno la decurtazione del punteggio della patente ed in caso positivo a carico di quale soggetto.

 

Avv. Gaetano Rocco Fusco
Agerola (NA)

 

La norma che oggi regola la fattispecie si rinviene nel comma 2, ultima parte, dell'art. 126-bis, così come introdotto dal D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 e ulteriormente modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214. Secondo quanto stabilisce la nuova disposizione, quando il veicolo risulta intestato a persona giuridica, "il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati (quelli della persona e della patente di chi si trovava alla guida), entro lo stesso termine (30 giorni dalla richiesta), all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8". L'interpretazione data a questa norma è quella secondo cui, nel caso di proprietà del mezzo di soggetto giuridico che non fornisce i dati richiesti, non trova applicazione la decurtazione del punteggio ma si applica la sola sanzione amministrativa di e343,35.

 

Chi decide l'imposizione dei limiti massimi di velocità?

 

In questi giorni l'argomento principale di qualsiasi notiziario o giornale è il nuovo codice della strada: la patente a punti. Un giorno i dati dimostrano che il timore di "perdere punti" spaventa gli automobilisti e li rende più sensibili al rispetto delle leggi, il giorno dopo i dati sono contrastanti ed i segnali preoccupanti e subito si parla di rivedere alcuni commi della Legge appena entrata. Io invece vorrei che mi aiutaste a capire un'altra cosa: chi stabilisce qual è il limite massimo di velocità di una strada. Perché in Italia ci sono tantissime strade a scorrimento veloce, lontano dai centri abitati dove inspiegabilmente appaiono cartelli segnaletici di divieto di superare i 30 km o in casi più fortunati i 50. Dato che in questi giorni le forze armate erano tutte schierate e munite di autovelox per colpire noi poveri guidatori, mi chiedo chi controlla che certi segnali non abbiano come unico scopo quello di far entrare nella cassa di qualcuno tante multe, ed ahimè tagliere dei punti?

Lettera firmata

 

In primo luogo riteniamo utile segnalare al lettore che, nonostante i suoi dubbi, è sempre buona regola, oltrechè obbligatorio, osservare la segnaletica stradale, anche con riferimento ai limiti massimi di velocità, ancorchè illegittimamente apposta. Quanto allo specifico della domanda, la legge (il Codice della Strada - art. 37) demanda all'Ente proprietario della strada (ANAS, provincia, comune, o ente concessionario) l'onere di stabilire limiti massimi di velocità, inferiori a quelli espressamente già individuati al 1° comma dell'art. 142. Quanto ai criteri da seguirsi, riteniamo che il comma 2 dell'articolo ora citato - che riportiamo - possa ampiamente rispondere al quesito del lettore:
"2.
Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario."
Si segnala, da ultimo, che chiunque può proporre ricorso al Ministero delle infrastrutture, entro sessanta giorni, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione delle segnaletica stradale, ivi compresa quella relativa ai limiti di velocità.

 

Perché ci tocca pagare due volte?

 

In data 22 luglio un nostro autista ha preso una contravvenzione da noi pagata regolarmente il 25 dello stesso mese. Successivamente ci è stata notificata tale multa il 15 settembre 2003 con un numero diverso di verbale. Con riferimento al suddetto verbale, ci chiediamo il perché di questa nuova notifica, visto che l'autista è nostro dipendente e la multa era stata già pagata.

F.lli Martini & C. S.p.A.
Budrio di Longiano (FC)

 

Su punto si chiarisce che alla data di contestazione al conducente Palazzi Mario della violazione di cui all'art. 174, comma 4 del Cds., era vigente l'ottavo comma dello stesso articolo, nella nuova formulazione introdotta dalla lett. e), comma 14, dell'art. 3, del Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, che così recitava:
"Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale."
Questo giustifica la successiva notifica al proprietario del mezzo con distinto verbale, che scaturisce da una precisa responsabilità stabilita dalla legge, vigente all'epoca dei fatti, sia per il proprietario, sia per l'impresa da cui dipende il conducente, sia nei confronti del committente. Tale previsione legislativa non è stata poi ripetuta dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modificazione, l'originario D.L. 151/2003.
Ciò determina, a far data dal 30 giugno 2003 sino al 12 agosto 2003, giorno in cui è stata  promulgata la legge di conversione e le cui modifiche sono entrate in vigore il giorno successivo, che la vigenza delle norme prevedevano la responsabilità del proprietario non in solido con l'autore della violazione, bensì una responsabilità in proprio.
Da qui la contestazione con separato verbale.

Autostrade e nuovi limiti

 

E' vero che sull'autostrada A1 Milano Bologna si può andare a 150 km/ora dal 1 Novembre 2003? Grazie.

 

Giancarlo Castello
Settimo Milanese (MI)

No. In alcuni tratti potrà essere previsto il nuovo limite, ma solo dopo l'esatta individuazione e indicazione da parte dell'ente proprietario o gestore della strada. Intanto è necessaria la collocazione di una nuova segnaletica a messaggio variabile che non è ancora stata collocata. La decisione definitiva sarà ampiamente pubblicizzata dalla stampa e anche dal nostro sito.
Intanto, le rammentiamo, è invece già vigente il nuovo limite di 110 km/h in caso di pioggia o avversità atmosferiche.

 

L'obbligo delle cinture per veicoli non predisposti con punti di attacco

 

Sono possessore di una Alfa Giulia Spider immatricolata nel 1963. Su tale autovettura non sono installate le cinture di sicurezza ne' è prevista alcuna predisposizione per l'installazione delle stesse che pertanto non è possibile (trattasi di una spider e sulla quale mancano i montanti laterali). Posso circolare senza l'utilizzo delle cinture? E secondo quale norma?
Grazie.

Giacomo Riefolo, Bari

 

L'articolo 72 del Codice, che disciplina i dispositivi di cui debbono essere dotati i veicoli, al comma 2, lett. a), prevede che gli autoveicoli debbono inoltre essere dotati di dispositivi di ritenuta e di protezione, se si tratta di veicoli predisposi sin dall'origine con specifici punti di attacco. Ora, se il suo veicolo non ha punti di attacco per l'installazione delle cinture, allora gli occupanti  possono tranquillamente circolare senza farne uso.

 

Diritto di accesso all'abitazione

 

Non so se il quesito che vi sto ponendo sia di vostra competenza, però ci provo. Sono residente nel comune di Figline Valdarno. Il comune ha rilasciato (circa 30 anni fa) il permesso a me di costruire l'abitazione in quella particella, fornendomi il numero civico 20 anche se la strada non era costruita, garantendomi a voce (a anche su piano regolatore) che la strada sarebbe stata costruita. Noi siamo passati da una strada limitrofa che una società gentilmente ci permetteva di usare. Ora che la società ha venduto il terreno siamo rimasti chiusi non avendo possibilità di accedere verso casa. Alcuni vicini ci permettono di passare dalle loro proprietà ma in modo temporaneo. Questa situazione non ci permette di poter essere raggiunti dai mezzi di soccorso con conseguenze che potrebbero essere anche drammatiche. Quindi sono a chiederVi se il comune è in dovere di realizzare questa strada, visto che noi siamo domiciliati in una via pubblica ad un numero civico non servito in quanto la strada non è stata mai ultimata, nonostante sia regolarmente tracciata nelle varie mappe dei piani regolatori fino ad aggi!

 

Sotero Mammuccini
Figline Valdarno (FI)

 

Si consiglia di contattare quanto prima un avvocato civilista in quanto il problema prospettato sembra poter trovare soluzione negli articoli 1051 e seguenti del codice civile. In sintesi è previsto che il proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla pubblica via né può procurarsela senza eccessivo dispendio di disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla pubblica via è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito.
E' prevista indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Non conoscendo il problema nei particolari non è possibile approfondire di più. E' inoltre opportuno verificare se e da quando il precedente proprietario del terreno (la società) consentiva il passaggio, in quanto potrebbero essersi costituiti - col decorso del tempo - dei diritti e/o servitù.
Quanto sopra per il diritto - tutelato dalla Costituzione italiana - di avere ed usufruire della proprietà privata.
Per quanto riguarda eventuali promesse non mantenute dall'amministrazione locale, occorre valutare gli estremi per eventuali cause civili tendenti ad un risarcimento dei danni subiti: ma non è questa la sede per affrontare il problema.

 

Guida con foglio rosa

Complimenti per la completezza del sito. Sono stato fermato dalla P.s. mentre circolavo con la moto privo di patente "A" ma provvisto di foglio rosa. Portavo con me un passeggero e gli agenti mi hanno informato dell'impossibilità di circolare in due. La moto è ovviamente omologata per due persone. In considerazione che dalle mie ricerche normative in proposito non ho trovato nulla che impedisca il trasporto del passeggero in strade poco frequentate se munito di foglio rosa, gradirei conoscere, data la vostra competenza, il vostro parere per dissipare i miei dubbi.

Emanuele Gaetano, 

Messina

 

In effetti non esiste una norma del C.d.S. che sanzioni il trasporto di passeggero durante l'esercitazione di guida: resta però il fatto che questo comportamento non è consentito. Questo in ragione dell'art. 122 C.d.S. che prevede che non sia previsto un istruttore per il motociclo. Possono pertanto sorgere problematiche in ambito civile nell'ipotesi di sinistro stradale oppure in ambito assicurativo qualora la compagnia decida di optare per la rivalsa in caso di pagamento per sinistro con responsabilità.

 

Le validità delle polizze aperte

 

Riguardo l'assicurazione valida solo per cinque giorni, assegnata ai concessionari, vorrei sapere se gli altri automobilisti possono usufruirne e in quali occasioni.

Giacomo Solito, Bari

 

Il tipo di contratto indicato nel quesito è quello che nel settore è individuato come:
Polizza aperta
Prassi in uso in diversi Rami e soprattutto nel Ramo R.C. auto con la quale  si consente a commercianti, muniti di specifica autorizzazione, di assicurare i  veicoli posti in circolazione per prova, collaudo o dimostrazione, per un  periodo continuativo non superiore a 5 giorni.
Il privato cittadino potrà usufruirne alle condizioni sopra esposte purché la polizza sia emessa dal commerciante autorizzato.

 

La guida di motoveicoli con patente speciale

 

Sono un vostro abbonato al Centauro, possessore di patente BS perché Grande invalido del Lavoro, con amputazione bilaterale di gamba. In poche parole con due protesi al di sotto del ginocchio con le quali deambulo regolarmente. Vengo alla mia richiesta. Posso con la mia patente condurre motoscoter? se sì, fino a quale cilindrata? faccio presente che la mia prima patente (B) è stata conseguita circa 25 anni fa ringrazio anticipatamente anche per quello che fate per noi.

Stelio Bianchin
Abano Terme (PD)

 

Per rispondere al quesito occorrerebbe conoscere gli eventuali codici di limitazione inseriti nella patente di guida e gli eventuali adattamenti obbligatori per i veicoli che si possono condurre.
Se la sua patente fosse una B non speciale - in base alla dichiarata data di conseguimento - potrebbe condurre qualsiasi motociclo senza limitazioni di cilindrata e/o potenza, ma - come già detto - nel caso in esame occorre verificare le eventuali specifiche limitazioni.

La guida dei veicoli in servizio di emergenza e le norme che regolano il rilascio della relativa patente di guida

 

Sono un autista del servizio 118 di Roma, abbonato alla vostra rivista "Il Centauro" che leggo con vivo interesse.
Sono un istruttore di guida fortemente convinto che migliorare l'educazione stradale comporti un minor rischio per la circolazione. C'è però un nodo che non riesco a sciogliere e sono certo che la vostra esperienza e professionalità, mi potranno aiutare: "la guida dei mezzi in emergenza". Il nuovo C.d.S. come requisiti per la guida di tali veicoli impone il possesso della patente relativa al mezzo da condurre (senza specificarne l'anzianità di conseguimento), e l'aver compiuto il 21 esimo anno d'età (art. 115 comma 1 lettera e / d). Dal momento che un neopatentato per motivi di sicurezza stradale non può superare per 3 anni le velocità citate nell'art. 117 comma 2, come può avere attinenza con l'art. 177 comma 2 che esenta dagli obblighi e divieti (imposti per motivi di sicurezza), i conducenti alla guida dei veicoli in fase di emergenza? Ora mi chiedo: "Potenzialmente, un ragazzo di 21 anni il giorno dopo aver conseguito la patente di guida potrebbe condurre un veicolo in emergenza? Se così è percepisco una nota stonata in questa orchestra di leggi, che contrasterebbe con la legge 626 che regola la sicurezza sul lavoro e con i vari art. del C.d.S. nonché quelle leggi dettate dal comune buonsenso. Ovviamente non è la guida del mezzo in se stesso con scarsa esperienza che mi trova in disaccordo, ma è l'utilizzo specifico che se ne fa. Ho effettuato il servizio militare presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come autista e il Ministero dell'Interno richiede per condurre veicoli in emergenza,almeno la patente Ministeriale di " 2° grado",equivalente alla categoria " C ", come mai questa diversità di vedute?

Leonardo Mancinetti
Ciampino, (Rm)

 

Non c'è alcuna discrasia nell'ambito degli articoli del Codice che regolano la fattispecie indicata dal lettore. Per quanto concerne i conducenti delle Forze armante e di tutti gli altri Corpi indicati nel comma 11° dell'art. 138, non trovano applicazione le disposizioni del Titolo Quarto del C.d.S., e quindi le disposizioni, in particolare, attinenti i requisiti fisici (art. 115), la limitazione alla guida (art. 117), e comunque di tutte le disposizioni che vanno dall'art. 115 al 139. Questo è quanto dispone il comma 4° dello stesso articolo 138. La medesima esenzione vale per gli insegnanti e gli istruttori. Il discorso, invece, cambia per i conducenti adibiti a veicoli di emergenza (ambulanze non della C.R.I.) che possono essere condotti con una normale patente. In questo caso, il responsabile deve verificare che il titolare di patente abbia tutti i requisiti per poter condurre quella tipologia di mezzi, ivi compresi i requisiti e le eventuali limitazioni alla guida.